TEI-P5
Dokument-Nr. 2393
Trovandosi gravemente infermo l'Abate
di S. Bonifacio in Monaco
, il Rmo P. Abate
di
Schäftlarn
, Preside della Congregazione benedettina di Baviera,
si è a me rivolto con lettera in data del 23 corrente
(della quale ho l'onore di qui accludere copia all'E. V. R.), affine di conoscere
al più presto quale norma di condotta la sullodata Congregazione deve tenere, nelle presenti
circostanze, in occasione della morte, resignazione ed elezione degli
Abati.
Considerando, da un lato, che la situazione politica è ancora del tutto oscura ed incerta, e, dall'altro, che in tale condizione di cose occorre non pregiudicare i diritti della Chiesa di fronte all'attuale Governo
ed al tempo stesso evitare
, ho risposto al prelodato Abate:
Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere notificate ed accettate dalle autorità governative. Qualora una grave malattia renda l'Abate incapace di governare (come lo ora [sic] è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, senza giungere fino alla resignazione, di provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni.1
Che, in caso di morte, affine di evitare la necessità di chiedere al Governo a conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate, è necessario procedere alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma parimenti degli Statuta Congregationis Be-
. Tale provvisoria amministrazione è
conveniente che nelle presenti straordinarie circostante si protragga fino a che non siano
chiariti, in un modo o nell'altro, ossia con un'intesa fra i due Poteri o colla separazione,
i rapporti fra Chiesa e Stato in Baviera. Qualora, in seguito a ciò, l'elezione del nuovo
Abate avesse a differirsi oltre il mese previsto dagli Statuta anzidetti2, ovvero anche oltre il trimestre
fissato dal diritto comune
(can. 161
),
dovrà essere implorata la relativa dispensa
dalla competente Autorità
ecclesiastica.
Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata finora costantemente dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria
, ma da una legge del
20 Novembre 1836
3.
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. anche per quelle eventuali istruzioni e facoltà
, che Le piacesse impartirmi al riguardo,
m'inchino umilmente
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 20.01.2020.
Dokument-Nr. 2393
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
[München], 26. März 1919
Regest
Pacelli informiert Gasparri über die eventuell bevorstehenden Wahlen in der Benediktinerabtei Sankt Bonifaz in München, da deren Abt schwer erkrankt ist. Der Abt von Schäftlarn habe sich erkundigt, wie im Falle des Todes vorzugehen sei. In der unsicheren politischen Situation, so Pacelli, sei es ratsam, dem Kultusminister den Tod mitzuteilen und im Falle einer schweren Krankheit einen vorübergehenden Ersatz für den Abt einzusetzen. Sollte der Tod eintreten, solle man, um die Bestätigung von Neuwahlen durch die Regierung zu umgehen, einen provisorischen Administrator einsetzen und die Wahlen gemäß der Statuta Congregationis Benedictino-Bavaricae durchführen. Die provisorische Verwaltung solle so lange eingesetzt bleiben, bis man in der Frage der Trennung von Kirche und Staat Klarheit habe.Betreff
Sulla elezione degli Abati benedettini in Baviera




Considerando, da un lato, che la situazione politica è ancora del tutto oscura ed incerta, e, dall'altro, che in tale condizione di cose occorre non pregiudicare i diritti della Chiesa di fronte all'attuale Governo

12v
conflitti, i quali potrebbero eventualmente compromettere
le future relazioni fra la S. Sede e la Baviera, e tenendo altresì presente il venerato
cifrato dell'E. V. N. 169 del 27 Dicembre scorso, nel quale, relativamente
alla provvista delle parrocchie, si insinuava che i Vescovi costituissero possibilmente
economi parrocchiali
Che nulla osta a che, in caso di morte di un Abate, si faccia al Ministero dei Culti una semplice partecipazione dell'avvenuto decesso, importando ciò un puro atto di cortesia;
Che non è opportuno che nelle attuali circostanze si verifichino resignazioni di Abati, le quali dovrebbero essere notificate ed accettate dalle autorità governative. Qualora una grave malattia renda l'Abate incapace di governare (come lo ora [sic] è quello sunnominato di S. Bonifazio), è facile, senza giungere fino alla resignazione, di provvedere al temporaneo governo dell'Abazia per mezzo del Priore, a norma delle Costituzioni.1
Che, in caso di morte, affine di evitare la necessità di chiedere al Governo a conferma od approvazione dell'elezione del nuovo Abate, è necessario procedere alla elezione di un Amministratore provvisorio, a norma parimenti degli Statuta Congregationis Be-
13r
nedictino-Bavaricaecap. 64 n. 112



Non è infine inutile notare che l'ingerenza esercitata finora costantemente dal Governo bavarese nella resignazione ed elezione degli Abati derivava non da disposizione concordataria


Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V. anche per quelle eventuali istruzioni e facoltà

1↑Statuta Congregationis Benedictino-Bavaricae
, cap. 65 n. 123
: "Prior claustralis
Abbatis absentis vel impediti vicem impleto...".


3↑§ XXIII
"Den selbstständigen Klöstern des Benediktinerordens
bleibt es überlassen, ihre Vorstände (Äbte oder Prioren) durch kanonische Wahl selbst zu
ernennen; die erste Ernennung jedoch geschieht von dem Könige. – Der wirkliche Antritt
des Amtes bleibt jederzeit durch die k. Genehmigung bedingt, sowie auch dem Könige
vorbehalten bleibt, landesfürstliche Commissäre neben dem bischöflichen zu der
Wahlhandlung und Installation abordnen zu können".
