In colloquio avuto oggi dietro suo invito con Ministro Hoffmann, questi parlatomi questione provvista parrocchie patronato e comunicato che, secondo recente interpretazione data da Governo Berlino, articolo 137 capoverso terzo Costituzione Impero, relativo libera provvista uffici ecclesiastici, non è ancora in vigore, dovendo a essere applicato da legislazione singoli Stati a norma capoverso ultimo stesso articolo, e quindi nessun Ministro Culto potrebbe metterelo già ora esecuzione. Propone quindi che finosino definitivo regolamento questione rimanga formalmente antico diritto con presentazione Stato, sebbene materialmente Vescovi eserciteranno libera provvista, in quantoquanto che Stato Governo non presenterà alcun candidato senza previo consenso OrdinarioVescovo. Ho chiesto se ciò costituirebbe precedente, compromettendoper futuro ordinamento questione, ed egli risposto negativamente, dichiarandosidicendosi pronto accettare analogarelativa dichiarazione. Siccome impossibile prevedere quantdo potrà effettuarsi suddetto definitivo regolamento, e non avendo semplici economi spirituali stipendio parroci, il che nelle attuali difficilissime condizioni economiche produce gravi disagi Clero, prego V. E. significarmi se per parrocchie patronato Baviera Vescovi possono procedere secondoanalogamente criterionorma già adottato da S. Sede per canonicati Prussia, di cui Dispaccio V. E. 97515.
Pacelli
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 30. Oktober 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 10616, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/10616. Letzter Zugriff am: 02.05.2025.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 28.01.2013.