TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 1118
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Eminenza Reverendissima,
Compio il dovere di trasmettere all'Eminenza Vostra Reverendissima la qui acclusa istanza, colla quale il Revmo Mons. Arcivescovo di Bamberga implora la proroga della facoltà di giudicare in terza istanza le cause civili e
        criminali dei chierici in Baviera, ed insieme la sanazione per i casi trattati e definiti
        negli scorsi anni.
 implora la proroga della facoltà di giudicare in terza istanza le cause civili e
        criminali dei chierici in Baviera, ed insieme la sanazione per i casi trattati e definiti
        negli scorsi anni.
Fatte le debite ricerche nell'Archivio di questa Nunziatura , risulta che la facoltà, cui allude la menzionata istanza, fu
        concessa con Dispaccio della Segreteria di Stato
, risulta che la facoltà, cui allude la menzionata istanza, fu
        concessa con Dispaccio della Segreteria di Stato N. 2609
N. 2609 del 10 Dicembre 1903 ad sexennium al Nunzio
        Apostolico di Monaco Mons. Giuseppe Macchi
 del 10 Dicembre 1903 ad sexennium al Nunzio
        Apostolico di Monaco Mons. Giuseppe Macchi , il quale, come risulta da una annotazione apposta nella relativa Posizione, la
        interpretò nel modo seguente: "Secondo il Breve Nemo ignorat
, il quale, come risulta da una annotazione apposta nella relativa Posizione, la
        interpretò nel modo seguente: "Secondo il Breve Nemo ignorat e la domanda fatta a Roma il 6 Dicembre 1903 N. 545
 e la domanda fatta a Roma il 6 Dicembre 1903 N. 545 ,
        l'espressione ad sexennium deve riferirsi agli Arcivescovi: cioè, il Nunzio ha
        facoltà di concedere la facoltà di giudicare in terza istanza caso per caso;1 e la
        giurisdizione dell'Arcivescovo dura per ogni caso ad sexennium".
,
        l'espressione ad sexennium deve riferirsi agli Arcivescovi: cioè, il Nunzio ha
        facoltà di concedere la facoltà di giudicare in terza istanza caso per caso;1 e la
        giurisdizione dell'Arcivescovo dura per ogni caso ad sexennium".
Chinato umilmente al bacio della S. Porpora con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico 
                        3r, hds. Zusatz oben: "Di gratia – riassumere" 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 1118
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
 an Gasparri, Pietro
München, 19. Dezember 1924
                        Regest
Pacelli leitet eine Bitte des Bamberger Erzbischofs von Hauck weiter, der den Heiligen Stuhl um die Fakultät zur Rechtsprechung in dritter Instanz in zivilen und strafrechtlichen Angelegenheiten des Klerus ersucht. Diese wurde dem damaligen Münchener Nuntius Giuseppe Macchi mit Depesche des Staatssekretariats vom 10. Dezember 1903 erteilt. Nach Macchis Interpretation gemäß dem Breve 'Nemo ignorat' und seinem Bericht vom 6. Dezember 1903 bezieht sich die Ausübung der Jurisdiktion 'ad sexennium' auf die Erzbischöfe; der Nuntius überträgt von Fall zu Fall die Fakultät, wobei die Fakultät für die einzelnen Erzbischöfe in jedem Fall sechs Jahre gültig ist.Betreff
Istanza dell'Arcivescovo di Bamberga per proroga di facoltà concernente le cause
        civili e criminali dei chierici in Baviera
                        Compio il dovere di trasmettere all'Eminenza Vostra Reverendissima la qui acclusa istanza, colla quale il Revmo Mons. Arcivescovo di Bamberga
 implora la proroga della facoltà di giudicare in terza istanza le cause civili e
        criminali dei chierici in Baviera, ed insieme la sanazione per i casi trattati e definiti
        negli scorsi anni.
 implora la proroga della facoltà di giudicare in terza istanza le cause civili e
        criminali dei chierici in Baviera, ed insieme la sanazione per i casi trattati e definiti
        negli scorsi anni.Fatte le debite ricerche nell'Archivio di questa Nunziatura
 , risulta che la facoltà, cui allude la menzionata istanza, fu
        concessa con Dispaccio della Segreteria di Stato
, risulta che la facoltà, cui allude la menzionata istanza, fu
        concessa con Dispaccio della Segreteria di Stato N. 2609
N. 2609 del 10 Dicembre 1903 ad sexennium al Nunzio
        Apostolico di Monaco Mons. Giuseppe Macchi
 del 10 Dicembre 1903 ad sexennium al Nunzio
        Apostolico di Monaco Mons. Giuseppe Macchi , il quale, come risulta da una annotazione apposta nella relativa Posizione, la
        interpretò nel modo seguente: "Secondo il Breve Nemo ignorat
, il quale, come risulta da una annotazione apposta nella relativa Posizione, la
        interpretò nel modo seguente: "Secondo il Breve Nemo ignorat e la domanda fatta a Roma il 6 Dicembre 1903 N. 545
 e la domanda fatta a Roma il 6 Dicembre 1903 N. 545 ,
        l'espressione ad sexennium deve riferirsi agli Arcivescovi: cioè, il Nunzio ha
        facoltà di concedere la facoltà di giudicare in terza istanza caso per caso;1 e la
        giurisdizione dell'Arcivescovo dura per ogni caso ad sexennium".
,
        l'espressione ad sexennium deve riferirsi agli Arcivescovi: cioè, il Nunzio ha
        facoltà di concedere la facoltà di giudicare in terza istanza caso per caso;1 e la
        giurisdizione dell'Arcivescovo dura per ogni caso ad sexennium".Chinato umilmente al bacio della S. Porpora con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds.
            am linken Seitenrand notiert, vermutlich vom Empfänger: "!!!".
                            
                        