Dokument-Nr. 11847
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Rorschach], 03. August 1919

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla questione scolastica in Germania
Come ebbi già l'onore di riferire all'E. V. R. in un mio recente Rapporto, sulla questione scolastica in Germania, con vive opposizioni si erano elevate contro il compromesso, concluso al riguardosulla questione delle scuole fra il Centro ed il partito socialista ed accolto dall'Assemblea Nazionale di Weimar durante la seconda lettura della nuova Costituzione dell'Impero. Gli oppugnatori di detto compromesso, fra i quali principalmente il Presidente dei Ministri prussiano ed i Ministri del Culto prussiano e bavarese, cercavano di giustificare la loro attitudine, dovuta in realtà ai l loro principi programma settario, con due pretesti. In primo luogo affermavano – essi, app sebbene il loro essi il cui partito in tutto il resto propugni a il più avanzato unitarismo – che quel compromesso teneva in troppo poco conto i diritti dei singoli Stati; in secondo luogo obbiettavano che il principio della scuola unica
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(Einheitsschule) veni restava con esso distrutto. – Dopo nuove lunghe e difficili trattative, fra il partito socialista, il Centro ed i democratici è stato si è sono giunti ad un nuovo compromesso<,> formulato nei seguenti termini: le cui basi sono le seguenti:
Il capoverso primo fondamentale dell'articolo 143 della costituzione dell'Impero è rimasto il inalterato; esso consacra il principio della scuola unica e suona così:
"L'istruzione pubblica deve essere costituita organicamente. La scuola media e superiore è basata su di una scuola elementare comune a tutti. Tale L'organizzazione delle a dette a scuole a (medie a e superiori e) è costi fondata sulla diversità delle professioni, e l'ammissione di un fanciullo in una determinata scuola sulle <dipende dalle> sue qualità ed inclinazioni, <e> non su<da>lla sua condizione economica e sociale o dalla confessione religiosa dei suoi genitori".(1)
Il capoverso secondo è del seguente tenore:
"Tuttavia nei varivari comuni, debbono su proposta dei genitori od educatori o di coloro cui spetta l'educazione dei fan o tutori debbono essere
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erette scuole popolari della loro confessione religiosa o della loro opinione filosofica (Weltanschauung) dei medesimi, purché da ciò non venga pregiudizio al regolare ordinamento scolastico anche nel senso del p capoverso primo. La volontà dei genitori o tutori deve essere presa il più possibile in considerazione. I particolari saranno fissati dalla legislazione dei singoli Stati sulle basi di una legge dell'Impero da emanarsi al riguardo".(1)
Nelle disposizioni transitorie si stabilisce:
"Fino alla pubblicazione della legge dell'Impero prevista all'Ar articolo 43 paragrafo 2º rimangano in vigore le disposizioni vigenti. La legge suddetta deve [avere] tenere in specia particolarmente in conto i territori dell'Impero, nei quali esiste legalmente una scuola non divisa secondo le confessioni."(2)
Per conseguenza la regola è non la scuola simultanea (Simultanschule) nel senso tecnico della parola, ma la scuola generale unica (Einheitsschule), la quale prescinde sia dalla conf condizione sociale ed economica
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come dalla religione dei genitori. In questa scuola unica secondo la nuova formula dell' a norma dell'art. 146 la l'istruzione religiosa è materia ordinaria speciale d'insegnamento (Lerf (LehrfachNella Nella redazione anteriore leggevasi Lehrgegenstand), sebbene, lasciata la frequenza della come nel primo schema, l'obbligo di frequentarla dipendae dalla libera dichiarazione di volontà dei genitori o tutori ed sia è perciò in questo senso solo soltanto facoltativa.
Mentre dunque però, secondo il primo compromesso, la volontà dei genitori o tutori decideva in maniera obbligatoria se la scuola in ogni comune dovesse essere confessionale o simultanea od aconfessionale ovvero (laica), e quindi la votazione dei genitori o tutori era obbligatoria e fondamentale, invece, [giusto] il in virtù del nuovo, compromesso le scuole confessionali debbono essere vengono [er] istituite soltanto dietro pro loro proposta, e la quale ha da essere accolta purché non porti ne venga pregiudizio all'ordinamento scolastico anche nel senso del paragrafo primo".
Il nuovo compromesso quindi sotto questo rispetto importa in questo senso nei confronti del primo , approvato nella seconda lettura della Costituzione, un notevole peggioramento. Il Centro si è veduto obbliga costretto ad accettarlo, perché non poteva farsi illusioni sul fatto che soltanto una piccola parte della frazione so-
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cialista aveva votato nella seconda lettura della Costituzione a favore del primo compromesso e che per la terza lettura sembra possibile ch che non avrebbe facilmente forse potuto più nemmeno raggiungersi la maggioranza. Invero, sotto l'influsso enza dell'accanita campagna fatta dalla stampa liberale ed altresì da maestri socialisti, si era manifestata una sempre crescente opposizione contro il compromesso anzidetto in discorso nel campo della frazione socialista. Tale situazione obbligò il Centro a nuove trattative e concessioni sulla questione scolastica, nelle quali però esso respinse energicamente tutte le proposte ulteriori e ancora e più avanzate proposte dei socialisti e dei democratici, ed ottenne che pur nel nuovo compromesso restasse enunciato per la prima volta nella Costituzione il principio che la volontà della cooperazione del che il volere dei genitori o tutori entra nella determinazione del carattere della scuola.
Per ciò che riguarda la scuola
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privata, la nuova redazione non differisce essenzialmente dalla prima,. (1) anzi è restata stata piuttosto alquanto migliorata.
Chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo ossequio ho l'onore di confermarmi
L'ordinamento surriferito della questione scolastica in Germania porta le traccie [sic] della lotta che si combatte, in questo argomento di capitale importanza, fra due opposti principi: il principio della scuola unica e laica, sostenuto dal socialismo e dal liberalismo democratico, ed il principio della scuola confessionale, patrocinato soprattutto del Centro. L'imperioso bisogno di giungere ad un metter d'accordo i fra i vari partiti per l'interesse la difesail mantenimento dell'ordine pubblico, contro le minacciose mene sovversive ha condotto alla via al sistema del compromesso, il qualie come per loro sua natura importano rinunzie da ambedue le parti e non soddisfa pienamente nessuna, ed anzi pur troppo il secondo di essi, ora adottato, è nel suo insieme men favorevole, dal punto di vista religioso, del primo.
Chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo ossequio ho l'onore di confermarmi

[Fol. 227v] (1) "Das öffentliche Schulwesen ist organisch auszugestalten. Auf einer für alle gemeinsamen Grundschule baut sich das mittlere und höhere Schulwesen auf. Für diesen Aufbau ist die Mannigfaltigkeit der Lebensberufe, für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte Schule sind seine Anlage und Neigung, nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche Stellung oder das Religionsbekenntnis seiner Eltern massgebend".
[Fol. 228r] (1) "Innerhalb der Gemeinden sind indes auf Antrag der Erziehungsberechtigten Volksschulen ihres Bekenntnisses oder ihrer Weltanschauung einzurichten, soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb auch im Sinne des Absatzes I nicht beeinträchtigt wird. Der Wille der Erziehungsberechtigten ist möglichst zu berücksichtigen. Das Nähere bestimmt die Landesgesetzgebung nach den Grundsätzen eines zu erlassenden Reichsgesetzes."
[Fol. 228r] (2) "Bis zum Erlass des in Art. 143, Absatz 2º, vorgesehenen Reichsgesetzes bleibt es bei der bestehenden Rechtslage. Das Reichsgesetz hat die Gebiete des Reiches, in welchen eine nach Bekenntnissen nicht getrennte Schule gesetzlich besteht, besonders zu berücksichtigen".
[Fol. 229v] (1) "Die Genehmigung zur Errichtung von Privatschulen ist zu erteilen, wenn die Privatschulen in ihren Lehrzielen und Einrichtungen, sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter den öffentlichen Schulen zurückstehen, und n wenn durch diese Schule eine Sonderung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Ellt Eltern nicht gefordert wird".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 11847, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/11847. Letzter Zugriff am: 29.04.2024.
Online seit 25.03.2013, letzte Änderung am 10.03.2014.