Dokument-Nr. 12216
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 12. März 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Nuove leggi circa gli assegni del C clero in Baviera
Come ebbi già l'onore di riferire all'E. V. R. nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre scorso, mediante le due leggi del 9 Agosto 1921 vennero regolarono ti nuovamente in Baviera gli onorari degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali, nonché la congrua del clero avente cura d'anime, in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del 2 Giugno 1920.
Il progressivo deprezzamento della valuta tedesca ed il conseguente aumento accrescimento del costo rincaro di tutti i generi ha tuttavia reso necessario in breve tempo un nuovo di vita rese, nondimeno, necessario necessariogià dneal passato mese di Dicembre un nuovo ulteriore ed assai considerevole aumento ordinamento d negli anzidetti stipendi dei funzionari dello Stato. ; il che venne effettuato nello scorso Dicembre. Ciò ha condotto anche anche ad un corrispondente accrescimento per qu provvedimento anche a favore degli ecclesiastici, effettuato colle due nuove leggi del 15 Febbraio 1922 p. p., circa il cui testo, insieme al protocollo della discussione nel Landtag, compio il dovere d'inviare qui accluso all'E. V. (Allegati I e II).
Secondo la prima di dette leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 zur Aenderung des Gesetzes vom 9. August 1921 15. Februar 1922 über Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder de r Domkapitel), gli onorari dei Vescovi sono vengonosono equiparati a quelli dei Prefetti (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di Monaco-Frisinga e di Bamberga godono di uno stipendio un assegno ancor più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati ea quelloi di un dei direttore i di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a quelli dei
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Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di ciò, era stato (anche da questo [g] Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il desiderio che nella presente legge, invece di esprimere porre le a cifre a del dei relativo i onorario (il che è, cosa (il che, massime nei tempi attuali, può riuscire provocare commenti spiacevol i e ed odios a o o, sgradevoli, venendo essa e così poi pubblicate poi sui tutti i pub giornali), si fosse posto indicato semplicemente il grado gruppo corrispondente dei funzionari dello Stato. ; il che avrebbe portato arrecato altresì il vantaggio che per l'avvenire ad ogni nuovo ulteriore aumento di stipendio degli impiegati avrebbe portato con sé automaticamente, senza bisogno di una ulteriore nuova legge, un eguale accrescimento a favore degli ecclesiastici. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state poste già introdotte le cifre anzidette, il Governo bavarese non ha creduto di poter accogliere tale proposta, ed il partito popolare bavarese non ha quindi stimato opportuno di non fare per questa volta per questa voltaa ciò opposizione. Alcuni [ein Wort unlesbar] membri del partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la [ein Wort unlesbar] opinione che sulla per il definitivo ordinamento di questa materia nel nel Concordato si dovrà assai probabilmente necessariamente adottare quella tale la summenzionata proposta, anche per il motivo che a causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare [in mo] le cifre somme stabilmente determinate somme per gli onorari in discorso.
L'articolo 5 capov. 1 della legge medesima [del] enuncia il principio che con essa non rimane alterata la natura giuridica
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delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie a norma del del previste nel Concordato del 1817. Ora invece in realtà anche coi nuovi aumenti le attuali prestazioni dello Stato in realtà non solo non superano quelle fissate nel Concordato, ma sono anzi ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto essere fatta consistere in beni e fondi stabili, in bonis fundisque stabilibus , (art. IV), le cui rendite nelle presenti odierne circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori, alle agli onorari attu presentemente pagati dallo Stato. Avevo [e] anzi per tal motivo pensa pensato sul principio di inviare al Governo una Nota, per [ein Wort unlesbar] diretta ad esprimere le debite riserve circa il rimostranze contro il riserve circa la succitato a capoverso disposizione; siccome però nel capoverso capoverso secondo seguente si aggiunge che le disposizioni prescrizioni della legge in discorso hanno vigore soltanto sino alla conclusione del nuovo Concordato, e, poiché, d'altra parte, il Sig. Ministro del Culto fece durante la discussione abbastanza soddisfacenti dichiarazioni (cfr.  Allegato II pag. 865 [sic] col. 2), mi è sembrato più opportuno di riservare lasciare la piena e definitiva e piena e definitiva completa trattazione di questo importante argomento ai negoziati per il Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.
In virtù della seconda delle summenzionate leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 vom 15. Februar 1922 über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen) gli assegni per le parrocchie privilegiate, le quali circa del le alle quali ebbi già occasione di parlare alludere nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati agli quelli stipendi dei funzionari dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione vien considerata come soddisfacente.
Finalmente è importante di rilevare
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che in forza degli articoli 4a e 2 delle leggi medesime il Governo, è autorizzato, ogniqualvolta si verifiachino mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche a riguardo daegli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli impiegati non importavano contemporaneamente senz'altro con sé un'eguale misura a favore vantaggio del Clero clero, ma ciò si effettuava soltanto dopo t un tempo notevole con notevole ritardo ed abbisognava dell'approvazione del Landtag. Un tale procedimento era svantaggioso, sfavorevole, sia perché un accrescimento degli onorari degli ecclesiastici solleva mag è più rimarcato e però quindi sollevare maggior rumore nel pubblico, quando esso è attuato separatamente, che non se esso ha luogo insieme col regolamento degli stipendi degli impiegati, sia anche perché il clero doveva spesso attendere un tempo considerevole prima di ottenerlo. In virtù, Grazie, invece, de alla suaccennata disposizione autorizzazione il Governo è ora in grado di applicare agli ecclesiastici contemporaneamente e senza intervento del Landtag tutti i miglioramenti, che in avvenire verranno eventualmente concessi ai funzionari dello Stato.
Chinato
345r, mittig oberhalb des Textes hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 12. März 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12216, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12216. Letzter Zugriff am: 07.05.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 13.06.2014.