Dokument-Nr. 12218
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 05. April 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese (Punti XII, XIII, XIV e XV)
Il Sig. Ministro del Culto Dr. Matt mi ha fatto pervenire la quinta parte delle sue osservazioni circa il progetto di Concordato bavarese, concernenti i punti XII, XIII, XIV e XV. L'E. V. R. troverà qui accluso il relativo Promemoria nell'originale tedesco. (Allegati I ) e II), insieme ad una lettera del Sig. Ministro delle Finanze Dr. Krausneck al Ministero del Culto in data del 28 Febbraio del corrente anno sullo stesso argomento (Allegato III).
Punto XII
"Lo Stato bavarese adempierà anche per l'avvenire verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di prestazioni finanziarie fondati su legge, contratto o particolare titolo giuridico. Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati la consuetudine, il Concordato del 1817 ed i diritti patrimoniali della Chiesa riconosciuti dallo stesso Reichsdeputationshauptschluss. Nello svincolo delle anzidette prestazioni lo Stato bavarese terrà conto del mutato valore del denaro e dei bisogni attuali, e in particolare resteranno comprese anche le prestazioni cosidette facoltative e revocabili. Inoltre nello svincolo verranno prese in considerazione anche quelle obbligazioni concordatarie, che non sono state sinora in tutto od in parte adempiute.
Lo svincolo avrà luogo in una forma tale, che escluda un rapido deprezzamento.
Le obbligazioni di diritto privato rimangono
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conservate e non saranno svincolate.
Punto XIII
"Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato continuerà a sostenere nella misura osservata finora le spese di manutenzione ed in caso di bisogno provvederà anche alla ricostruzione degli edifici."
Il Sig. Ministro, dopo aver riprodotto gli articoli 138 capov. 1 e 173 della Costituzione del Reich (l) ed il § 18 capov. IV e V della Costituzione bavarese (2), osserva come le disposizioni ivi contenute offrono una sufficiente garanzia della circa per le prestazioni obbligatorie dello Stato bavarese, fondate su legge, convenzione o speciale titolo giuridico. Nelle trattative per il Concordato del 1817 non furono a tale riguardo richieste garanzie contrattuali generali, relativamente agli obblighi nelle ma solo le sing vennero ivi fissate soltanto le singole obbligazioni dello Stato. Invece (nota il Dr. Matt) l'impegno, che ora si esige, avrebbe un contenuto generale e, massime a [no] colla formula proposta: "Come titoli giuridici vengono, fra gli altri, espressamente annoverati...", si [ne] imporrebbero allo Stato bavarese obbli assai più estesi obblighi contrattuali assai più estesi. Inoltre [col] mod nello lo stesso periodo secondo del punto XII sarebbe data darebbe una interpretazione autentica dei concetti "legge, convenzione o speciale titolo giuridico" circa in rapporto alle prestazioni dello Stato alla Chiesa, mentre secondo l'articolo 138 della Costituzione germanica detti concetti debbono esser prima autenticamente interpretati da riserva detta interpretazione in primao luogo linea ad una legge del Reich.
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Per questi motivi il Sig. Ministro ritiene assai dubbio che una un testo così generale, disposizione come quello proposto, venga accettata o dal Landtag.
Per ciò che concerne i singoli titoli giuridici particolarmente indicati nel citato periodo secondo del punto XII, il Dr. Matt rileva che nella discussione della del progetto di Costituzione del Reich in venne respinta la proposta di aggiungere la parola Herkommen [ein Wort unlesbar] (consuetudine) dopo l'altra nel succitato articolo 138 capov. 1 (cfr. i rapporti stenografici delle sedute dell'Assemblea nazionale costituente in Weimar 1919, pag. 1664 A, 2160 D, 1654 D e 2160 B (1)). Il concetto di "consuetudine" è, a parere del Sig. Ministro, ambiguo equivocoambiguo e darebbe certamente spesse volte luogo nella esecuzione del Concordato a frequenti dubbi e complicazioni. – Il Reichsdeputationshauptschluss è, secondo l'opinione della Baviera ed in generale degli e di altri Stati che interessati, per sé soltanto un atto statale intermedio; [interno] [ein Wort unlesbar]; fra Stati;concluso fra Stati; le sue disposizioni non obbligano quindi i singoli Stati contraenti soltanto se a norma delle degli atti interni esecutivi emanati al riguardo in ragione delle se ed in quanto lo dispongono se non a norma degli atti interni del relativo Stato da essidagli Stati stessi eventualmente emanati in via legislativa od altra simile. per metterle ad esecuzione. In mancanza di questi, tali atti, non sono derivati sorti da quell'istrumento contrattuale di fronte allo Stato bavarese. diritti subiettivi titoli giuridici subiettivi nelle persone giuridiche ecclesiastiche interessate. non sono sorti derivati nelle da quell'istrumento nelle le contrattuale per le persone giuridiche moraligiuridiche ecclesiastiche interessate non possono derivare titoli giuridici subiettivi di fronte allo Stato bavarese. Se ora si ave introducesse includesse nel Concordato quale titolo giuridico il Reichsdeputationshauptschluss, ciò esso costituirebbe, – a causa delle – stante – stante le numerose oscurità di quel trattato di pace, il quale risale conchiuso ad oltre cento anni or sono, – come per il passato così anche nell'avvenire, una fonte di continui e dubbi contestazioni e difficoltà nella esecuzione del futuro Concordato. – Il Sig. Ministro aggiunge
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anzi che non sarebbe opportuno di citare rimandare nella nuova Convenzione, come come a titolo giuridico neanche il alall'antico Concordato del 1817, 1817, ma piuttosto dovrebbero essere regolarsi formularsi regolarsi i relativi punti in una forma nuova, la quale escluda ogni dubbio, indicando espressamente e specificatamente indicate nel futuro Concordato separatamente le prestazioni concordatarie finora vigenti col loro rispettivo contenuto da determinarsi nelle nuovamente nelle pendenti trattative.
Il Sig. Ministro quindi concludendo propone di porre nel Concordato, – in luogo della formula sommaria proposta generale adottata nel punto XII del progetto in esame, – esattamente le singole specie di prestazioni dovute dallo Stato; il che renderebbe la cosa più chiara e di più faci semplice esecuzione.
Il Dr. Matt passa quindi a parlare delle "prestazioni cosidette facoltative e revocabili" ed afferma che la questione, se esse convenga di riconoscerle per l'avvenire debbano essere riconosciute come obbligatorie, secondo che si richiede del nella seconda partenel punto XII, riguarda in prima linea il Landtag, cui spetta il diritto di approvare le spese dello Stato. del bilancio dello Stato. Fra quelle contribuzioni si annoverano particolarmente anche i supplementi di congrua per il clero avente cura d'anime. Il carattere facoltativo e revocabile di tali prestazioni è stato finora sempre asserito energicamente espressamente asserito, ed anche di recentemente gli aumenti delle medesime vennero approvati soltanto colla riserva che con ciò non rimarrebbe alterata la loro natura giuridica (1). (cfr. Rapporto N. Il Sig. Ministro considera per conseguenza come sommamente dubbio incerto che si trovi nel Landtag una maggioranza disposta
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a riconoscere per l'avvenire le più volte menzionate prestazioni come obbligatorie, tanto più che si tratta di somme assai elevate e che allora anche i ministri protestanti dovrebbero avere lo stesso trattamento. Tale Una simile richiesta potrebbe quindi mettere in pericolo l'intiero Concordato. Che se malgrado ciò la S. Sede credesse necessarionecessario di dover includere tale tale questione di di dover di insistere, perché detta questione sia compresa nelle pendenti trattative , concordatarie, concordatarie, il Governo dovrebbe riservarsi di discuterla in precedenza la questione , prima di prendere una determinazione al riguardo, coi capi dei partiti del Landtag, onde affine di rendersi conto conoscere quale i accoglienza probabilità avrebbe una tale disposizione proposta concordataria. indagare se una tale disposizione avrebbe probabilità di essere formalmente accolta. approvata.In t ta tal Nel qual caso Al quale qual proposito sarebbe, sempre a parere del Sig. Ministro, importante di poter significare subito ai capi dei partiti medesimi come la S. Sede da parte sua accolga i desideri, del che il Governo bavarese da parte sua proporrà relativamente al Concordato.
La ragione [(concett] di competenza, addotta più sopra circa le riguardo alla interpretazione dei concetti di legge, convenzione o speciale titolo giuridico, e t secondo la dottrina e secondo l'a e conforme a quanto rilevata, fra gli altri, anche il dal rinomato professore di diritto pubblico giurista Anschütz nella suoa Manuale edizione manuale della Costituzione del Reich (art. 173 nota), non può (continua il Dr. Matt) non essere tenuta in conto anche altresì rispetto alla inclusione nel Concordato della questione dello svincolo delle prestazioni dello Stato, prima che ne siano fissati i principii per detto articolo a norma dell'articolo 138 della Costituzione del Reich; essa verrebbe, del resto, come può facilmente prevedersi, d'altronde, con ogni probabilità fatta valere dal Governo centrale, tanto più che questo ha già iniziato i la-
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vori per la formulazione determinazione dei principii anzidetti.
Ritiene inoltre [onde] Ritiene inoltre il Sig. Ministro che [considerazioni] anche ragioni di opportunità sconsiglino la inclusione nel Concordato della questione in parola. Nel Landtag invero si farebbe rivelerebbesinon mancherebbe certo chi farebbe rilevare senza dubbio rilevare che non esservi si vede alcun motivo impellente per legarsi in quella materia prima della emanazione, da parte del Reich, dei principii relativi allo svincolo in discorso da parte del Reich, assumendo contraendo obblighi più estesi ampii di quelli che saranno che saranno già che saranno invece già da questo a suo tempo determinati e verranno ed assunti dal Reich e varranno per dagli altri Stati, e ciò in mentre la e attuali circostanze sono tali da rendere sono tali da situazione è tale, che non permettere permetterà per un tempo indefinito l'attuazione dello svincolo medesimo. Se un giorno si dovrà addivenire sse dovesse realmenteaddiverrà realmente a siffatto svincolo, le trattative al riguardo dovranno essere condotte, in mancanza di un soggetto unico organo autorizzato di diritto da parte della Chiesa, non complessivamente, ma per ogni singola prestazione coi legittimi rappresentanti del rispettivo ente ecclesiastico. In tal guisa, e poiché gli obblighi della di prestazione dello Stato sono basati su motivi assai svariati, si [avranno] i negoziati per lo svincolo si suddivideranno in numerose trattative speciali particolari. Ora queste sarebbero rese più difficili o riuscirebbero assai svantaggiose per lo Stato, ,bavarese, se [nel] il Concordato [si fosse] imponesse ad esso un obbligo generale e che che si presti asse a larghe interpretazioni. Senza dubbio nel Landtag verrebbero mosse simili obbiezioni; e correrebbe quindi il che metterebbe in pericolo la conclusione definitiva del Concordato.
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Il Dr. Matt crede quindi opportuno di non toccare nel Concordato la e questione i dello riguardanti lo svincolo, o tutt'al più di farlo farne menzione soltanto con una formula generale, ponendo dicendo, ad esempio, che, in caso di svincolo di diritti patrimoniali ecclesiastici, gl'interessi della Chiesa saranno tutelati mediante adeguate corrispondenti prestazioni compensi.
Per le suesposte considerazioni stima il Sig. Ministro che anche il punto XIII dovrebbero essere soppresse anche le disposizioni del punto XIII, le quali si riferiscono egualmente alla questione materia dello svincolo.
Riguardo allo stesso medesimo punto, XIII, e pur prescindendo dalla suaccennata questione di competenza, osserva il Dr. Matt come, anche qualora nei casi in cui lo Stato ha finora provveduto alla manutenzione di un edificio o di una parte di esso, del med di esso, non si può parlare senz'altro di un obbligo di esso dello Stato medesimo al riguardo. Occorre invero distinguere il caso dell'obbligo dello Stato della manutenzione di un edificio in senso giuridico, quello di una della semplice [provvidenza] cura dello Stato per il mantenimento la conservazione dei di un monumenti oarchitettonico, nel senso dell'articolo 150 della Costituzione del Reich, ed infine quello della manutenzione o meno degli di un edificii o di proprietà dello Stato stesso, lasciata al suo arbitrio e senza obbligo di fronte a terzi; questi diversi casi non si prestano senz'altro ad un trattamento uniforme nella
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questione dello svincolo. Manca poi il fondamento giuridico per la richiesta trasformazione del godimento finora limitato in uso illimitato, mentre che si aumenterebbero i pesi mentre che si aumentano,aumentandosid'altra parte,gli oneri di manutenzione gravanti sullo Stato. Finalmente dalla formula proposta lanciò il dubbio se non apparisce chiaramente (a giudizio del Sig. Ministro) se l'obbligo (già per sé contestabile) dello Stato per la [costruzione] costruzione, in caso di bisogno, degli edifici ecclesiastici si restringerebbe ai casi, in cui esso lo Stato stesso aveva concorreva finora aveva in qualche modo parte alla manutenzione degli edifici medesimi, o se invece abbracci erebbe tutte le nuove costruzioni necessarie.
Il Dr. Matt con conclude affermando che gl'interessi della Chiesa a questo riguardo sarebbero sufficientemente tutelati, salvaguardati, se si adottasse nel nuovo Concordato una disposizione simile a ad una di a quelle sopra proposte.
Punto XV
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso."
Relativamente al primo periodo di questo punto il Sig. Ministro rileva che, se esso riguarda il diritto rivendicato reclamato dalla Chiesa cattolica d'imporre tasse ai laici, nulla le impedisce di esercitarlo a norma del Codice di diritto canonico coi mezzi che sono a sua disposizione; lo Stato tuttavia non potrebbe prestare la sua cooperazione per la riscossione di que tali delle medesime imposte di esse insieme alle proprie. Se Che se invece
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Emo di Stato
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese (Punto XIV)
7 Aprile 1922
Punto XIV
Il Sig. Ministro del Culto mi ha fatto rimettere ieri per mezzo del Consigliere ministeriale Sig. Goldenberger la risposta al punto XIV del progetto di Concordato, contenuta nel Pro-Memoria, di cui mi do premura di inviare qui unita copia all'E. V. R.
Il detto punto era così concepito:"Al "Alla Chiesa rimangono garantiti in perpetuo i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali. Essa ne dispone liberamente".
Il Dr. Matt comincia col ricordare come secondo l'articolo 138 capoverso secondo della Costituzione del Reich "la proprietà e gli altri diritti delle società di religione e delle associazioni religiose sui loro istituti, fondazioni ed altri beni destinati a scopi di culto, di istruzione insegnamento e di beneficenza, sono garantiti". Un simile concetto trovasi espresso nell'ultimo periodo del § 18 capoverso secondo della Costituzione bavarese.
Que Le due succitate disposizioni, osserva il Sig. Ministro, proteggono le società di religione (Religionsgesellschaften) e le associazioni religiose, e con ciò anche gli Ordini e le Congregazioni religiose (geistliche Gesellschaften) (1),
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dalla confisca dei loro beni e da un pregiudizio d nei loro diritti patrimoniali, in modo non assoluto, ma soltanto relativo, vale a dire soltanto unicamente da lesioni dalla privazione dei medesimi senza indennità. Nel rimanente anche il patrimonio i beni ecclesiastici soggiacciono come tutti gli altri alle restrizioni ammesse dalla Costituzione. Per conseguenza di ciò anche il patrimonio della Chiesa, ossia delle persone giuridiche ecclesiastiche esistenti in Baviera, è sottoposto alla espropriazione conformemente all'articolo 153 capoverso secondo della Costituzione del Reich, ed è soggetto allea imposte imposizione di tasse da parte del Reich, dello Stato bavarese e dei Comuni, ecc., a norma delle rispettive leggi. Una garanzia concordataria per i beni ed i diritti patrimoniali delle persone giuridiche ecclesiastiche in Baviera dovrà quindi perciò rimanere nei limiti fissati dalla Costituzione, né potrà concedersi una situazione speciale che oltrepassi detti limiti.
Relativamente alla seconda parte del punto in esame rileva parimenti il Sig. Ministro come anche la indipendenza delle società religiose nell'ordinamento e nell'amministrazione dei propri affari, e quindi pure del loro patrimonio, secondo il non è – secondo che risulta chiaramente dal testo dell'articolo 137 capoverso terzo della Costituzione del Reich, – assoluta, ma soltanto relativa, vale a dire "nell'ambito
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del diritto comune". Se poi le società religiose entrano in rapporti giuridici e si servono a tale scopo di elle [certe] forme giuridiche esistenti nello Stato e dal esso medesimo regolate (diritto di associazionei, società cooperative, commercio, fondazioni, ecc.), esse sottostanno allora altresì alle altre prescrizioni dello Stato vigenti al riguardo. Così, ad esempio, se le società esse danno al loro patrimonio ed alle loro intraprese la forma di fondazioni pubbliche, queste in forza virtù del § 25 della Costituzione bavarese soggiacciono alla soprintendenza dello Stato sulle riguardo rispetto alle fondazioni.
Ciò tuttavia non impedisce, soggiunge il Dr. Matt, che in casi speciali, salvo a il principio di una tale in massima una la suddetta tale soprintendenza, lo Stato rinunzi ad esercitarla a favore di una "libera administratio". È così che già in passato sono stati in Baviera differentemente trattati i beni di fondazioni eappartenenti de alle Sedi vescovili ed ai Capitoli cattedrali, da una parte, e, dall'altra, il patrimonio di fondazione dei benefici e quello ecclesiastico locale. delle singole chiese. Mentre, invero, I primi, infatti, salvo il supremo diritto di soprintendenza dello Stato, erano esenti in virtù delle disposizioni concordatarie da una regolare ispezione dello Stato stesso e godevano della "libera administratio". Ciò può essere ammesso anche nel nuovo Concordato. Invece Invece per le fondazioni benefi-
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ciali e per il patrimonio ecclesiastico locale era applicata praticata la curatela e la ispezione dello Stato. La forma si Il Signor Ministro riconosce però nondimeno che la forma della curatela finora in uso non corrisponde più ai tempi attuali e che troppo stretta è pure la ispezione sino ad ora esercitata de allo Stato relativamente al patrimonio ecclesiastico locale; e detti detti questi beni dovranno essere quindi trattati per 1'avvenire come quelli delle altre fondazioni pubbliche, ed a ciò si provvederà mediante una legge generale sulle fondazioni.
Il Dr. Matt conclude le sue osservazioni sul punto XIV, proponendo la seguente redazione: "Alla Chiesa rimangono garantiti i suoi beni ed i suoi diritti patrimoniali secondo le disposizioni della Costituzione. Nei Essa ne dispone liberamente nei limiti della Costituzione medesima".
Punto XV
"La Chiesa ha diritto di riscuotere imposte. Lo Stato esigerà insieme alle sue le dette imposte ecclesiastiche dietro equo compenso".
Relativamente al primo periodo di questo punto il Sig. Ministro rileva che, se esso riguarda il diritto reclamato dalla Chiesa cattolica d'imporre tasse ai laici, nulla le impedisce di esercitarlo a norma del Codice di diritto canonico coi mezzi che sono a sua disposizione; lo Stato tuttavia non potrebbe prestare la sua cooperazione per la riscossione di esse insieme alle proprie. Che se invece
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si vuole vogliono intendere le tasse imposte ecclesiastiche ammesse dallo Stato, un tale diritto è garantito alle società religiose, le quali siano corporazioni di diritto pubblico od abbiano la situazione giuridica o godano dei diritti delle medesime, nell'articolo 137 capoverso 6 della Costituzione del Reich e nel § 18 capov. III della Costituzione bavarese (1). Inoltre la Baviera ha già emanato il 27 Luglio 1921 una legge circa la riscossione delle dette imposte ecclesiastiche (1), valida per tutte le confessioni religiose, ed il cui progetto fu in precedenza comunicato alle Autorità ecclesiastiche, affinché potessero esprimere al riguardo le loro osservazioni. Non ulla vi è perciò difficoltà che quindi si oppone a che un tale diritto la conser nel Concordato venga assicurato a alla Chiesa cattolica la conservazione di una tale facoltà.
Non sembra invece possibile al Dr. Matt possibile possibile l'accettazione del periodo secondo del punto in discorso.
Invero, dopo la promulgazione della Costituzione del Reich germanica il diritto alla riscossione di riscuotere di dette imposte dirette, in particolar modo di quella sul reddito, è passato dagli Stati particolari al Reich. Soltanto le imposte reali sono ad essi rimaste. La Baviera poi ha
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lasciato la cura delle di amministrare le sue imposte reali agli Uffici d per le impo del Reich. Se in considerazione degli nell'interessi e dell'erario patrimonio dello Stato bavarese e dell'amministrazione del [ein Wort unlesbar] delle sue tasse si debbano convenga alla Baviera di ricostituire in Baviera prop propri u Uffici di finanza, è una questione attualmente non ancora risoluta. M Tuttavia, quando anche a ciò si addivenisse, [ed] i detti u Uffici non avrebbero da occuparsi ingerirsi si occuperebbero delle imposte del Reich; non potrebbero per conseguenza occuparsi essere incaricati della riscossione esazione dei lle supplementi per la Chiesa soprattasse ecclesiastiche aggiunte a queste imposte, ma tutt'al più di quelle alle riguardanti le tasse imposte bavaresi.
Il Reich, ha del resto, nel § 19 dell'in del r Regolamento per le imposte in data del 13 Dicembre 1919 ha previsto che le tasse ecc l'amministrazione delle tasse ecclesiastiche debba essere assunta, su domanda propostadomanda delle Autorità ecclesiastiche, dagli u Uffici di finanza del Reich (1). Se questo estenderà questo poi voglia estendere tale amministrazione a tutte le operazioni p riguardanti concernenti delle imposte circa le tasse medesime ovvero soltanto ad alcune, di esse, se l'opera dei suoi funzionari sarà d venga debba essere prestata gratuitamente od invece o dietro compenso e quale, tutte sono tutte questioni, che le qche riguardano il Reich, e le quali quindi non possono essere regolate in una Convenzione fra la Baviera e la Santa Sede (2). Qualora tuttavia si verificasse
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una partecipazione delle Autorità degli Uffici bavaresi al riguardo, si può ben attendere contare che la Baviera non prenderà una posizione un'attitudine men men favorevole di quella del Reich.
Tale è – pur troppo – la risposta , quasi intieramente negativa,(quasi intieramente negativa, massime per ciò che concerne i più importanti punti XII e XIII) del del Sig. Ministro del Culto circa il nuovo ordinamento la gravissima questione della sistemazione de situazione economica della Chiesa nel Concordato. Sarebbe lungo e superfluo di entrare nell'esame dettagliato della sua esposizione; del Dr Matt; mi limiterò per quindi alle seguenti osservazioni generali:
1º) Il Sig. Ministro tende nella presente questione a limitare g limitare gl'impegni dello Stato bavarese strettamente alle disposizioni della Costituzione del Reich, escludendo tutto ciò che, in qualsiasi modo, pur senza contraddire alla Costituzione medesima, oltrepassa vada in qualche modo al di là le disposizioni anzidette della Costituzione stessa od anche quelle eventuali od anche delle future leggi del Reich. Se così fosse, la conclusione di un proprio e separato Concordato bavarese rimarrebbe senza scopo. alcuno.
2º) Nel Promemoria in esame è pure caratteristica la tendenza a mettersi, a procedere [ein Wort unlesbar] , in tutte le questioni insolute o controverse (ad esempio in quella relativa alle prestazioni cosidette facoltative e revocabili), sempre in senso dalla parte sfavorevole alla Chiesa. Ora le trattative conc concor-
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datarie sono dovrebbero invece servire a chiarire simili questioni di mutuo accordo e con reciproco desiderio d'intesa, e non a rimandarle od a risolverle od a rimandarle costantemente sistematicamente sempre a danno della Chiesa.
3º) Che anche i protestanti esigeranno reclameranno un trattamento simile a quello che verrà fatto agli ecclesiastici cattolici nel futuro Concordato, è pur troppo una conseguenza del principio di "parità" vigente anche pure in Baviera. Ma tale principio non dovrebbe impedire di riconoscere gli speciali tenere in considerazione i particolari titoli giuridici [zwei Wörter unlesbar] persi spettanti a della Chiesa cattolica in seg base alla secolarizzazione del 1803 ed al Concordato del 1817. Il non riconoscendi è tanto più ingiusto, in quanto che i protestanti, mentre se, da una parte godono, senza eguali titoli, gli stessi vantaggi della Chiesa dei cattolic i a hanno, d'altra parte, piena ed assoluta libertà, mentre che per la Chiesa cattolica il Governo richiede, invece, come apparirà da un mio prossimo Rapporto, notevoli concessioni ed ingerrenze.
4º) Il Sig. Ministro lascia chiaramente comprendere come la decisione circa la situazione economica della Chiesa, in particolar special modo massime per ciò che riguarda le prestazioni cosidette facoltative e revocabili, dipenderà dall'accoglienza che la S. Sede farà ai desideri del Governo bavarese in ordine al Concordato. Mi sia permesso di rilevare come ciò conferma quanto mi esposi rispettosamente nel mio ossequioso Rapporto N. 22987 del 18 Gennaio scorso sulla necessità di includere negli attuali ne negoziati i punti ora in esame.
Avevo pensato sul principio di rispondere indirizzare inviare al Sig. Ministro [l] una speciale speciale Nota, confutando la sua esposizione, secondo che si è già accennato, quasi intieramente diretta a confutare i singoli punti della la sua
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esposizione. negativa , e quale in verità avrebbe potuto attendersi piuttosto da un Ministro socialista, come fu già l'Hoffmann, che non da uno di sinceri sentimenti cattolici. Considerando, tuttavia, che ciò avrebbe naturalmente provocato delle repliche e condotto trascinato così gli attuali negoziati sul terreno di lunghe e sterili disquisizioni, teoriche, le quali ne avrebbero indefinitamente ritardato la conclusione, mi è sembrato più pratico ed opportuno (pur non omettendo senza omettere di [esprimere] manife esprimere a questo Sig. Ministro Presidente, ed ai Signori Ministri del Culto e delle Finanze la mia sorpresa per così poco conciliante risposta) (1) – di ricercare anche questa volta senza indugio una nuova formula, la che tenga, in quanto è possibile, conto delle osservazioni al Dr Matt del surriferito Promemoria. A tale scopo mi è parso necessario di seguire i adottare i due seguenti criteri: 1º) di s Specificare le singole prestazioni dovute dallo Stato alla Chiesa, invece della f in luogo dei principi generali adottati enunciati adoperati nella prima redazione. Tale è invero la proposta espressamente enunciata da el Dr Matt, la quale si trova pure ripetutamente espressa nella succitata lettera del condivisa egualmente dal Sig. Ministro delle Finanze Dr Krausneck, il quale nella succitata lettera del 28 Febbraio p. p. così si esprime: scrive: "Più semplice si presenta la questione, relativamente alle in quanto concerne le prestazioni dello Stato derivanti dal Concordato del 1817 (cfr. specialmente l'articolo IV). Nell'interesse della chiarezza
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dovrebbe essere espressamente indicato nella nuova Convenzione quali di dette prestazioni debbano ancora essere mantenute, ed in quale ambito, tenendo presente l'int il complessivo risultato delle trattative". – Una tale enumerazione poteva alla sua volta compiersi in due modi: o riportando nel nuovo progetto gli identici obblighi dello s Stato quali sono fissati stabiliti determinati nel Concordato del 1817, o presentandoli sotto nuova forma corrispondentemente soprattutto alle nuove recenti leggi sugli assegni del clero del 15 Febbraio scorso (cfr. Rapporto N. 23548 del 12 Marzo p. p.). Dopo In seguito a matura considerazione, e dopo avere altresì interrogato in proposito ed avendo interrogato altresì al riguardo questo Eminentissimo Sig. Cardinale Arcivescovo e l'ottimo Vicario Generale Mons. Buchberger, nonché alcuni eminenti deputati cattolici, è sembrato parso espediente, massime per ragioni tattiche, di adottare il primo sistema. Invero Infatti le prestazioni fissate nel Concordato, mentre rappresentano uno stretto ed incontestabile diritto della Chiesa della Chiesa a norma sia del giure internazionale che della Costituzione del Reich, importano sono, d'altra parte, incomparabilmente superiori, avuto riguardo al valore della moneta quale era era nel 1817, a quelle [acco] stabilite nelle succitate leggi. Certamente lo Stato, chiederà nella impossibilità di soddisfarle, chiederà intieramente,chiederàdomanderà che esse siano ridotte; ma allora apparirà diverrà chiaramente manifesto che ciò avviene per benigna concessione della Chiesa, la quale si troverà così nelle trattative in una assai migliore posizione. e non sembrerà ricevere, quasi per grazia, dallo Stato ciò che le è invece dovuto a stretto rigore di giustizia. Ciò sembra sembra appare tanto più
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opportuno, in quanto che, come non mancai di rilevare nel menzionato rispettoso Rapporto N. 23548, il Governo pretese ha preteso invece di affermare che le prestazioni concesse nelle predette leggi eccedono quelle obbligatorie previste nel Concordato del 1817. 2º) Ridurre i principi concernenti il futuro svincolo ad una formula ancor più generale, la quale tuttavia offra costituisca per l'avvenire economico della Chiesa in Baviera una sufficiente garanzia. – Non mi è sembrato invece possibile di sopprimere, almeno per ora, come ha conforme alla richiesta del Sig. Ministro, il punto XIII concernente i fondi gli edifici ed i fondi dello Stato adibiti a scopi ecclesiastici; allo scopo affine tuttavia di formarmi un'idea più chiara esatta dell'importportanza e della pratica necessità di questo punto, ho chiesto ai Revmi Vescovi un elenco dei suddetti edifici e fondi esistenti nelle loro rispettive diocesi. Il Anche l L a redazione de I l medesimo punto XIII ha subito però intantoesso pure qualche lieve lieve modificazione, ed in particolare, dietro domanda di qualche alcuni Superiore [sic] di Ordini religiosi, vi ho aggiunto una espressa menzione anche di questi.
Dopo di ciò Ciò premesso, ecco la nuova redazione dei punti XII, XIII, XIV (1) XIV e e XV, che (salvo gli eventuali ulteriori migli emendamenti,) quali appariranno ancora eventualmente necessari) sottopongo sin da ora senza ritardo al superiore giudizio dell'E. V.,: prevenendola tuttavia che la medesima potrà
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Punto XII
Lo Stato bavarese adempierà sempre verso la Chiesa cattolica i suoi obblighi di [presta] finanziari fondati su legge, contratto convenzione o particolari e titoli o giuridici o.
In modo particolare speciale verranno pienamente osservate le obbligazioni patrimoniali fissate principalmente nel Concordato del 1817; vale a dire
a) La Lo Stato effettuerà provvederà alla dotazione delle Mense arcivescovili e vescovili in bonis fundisque stabilibus, la cui libera amministrazione spetta agli Arcivescovi ed ai Vescovi, ed i cui redditi annui netti [erano] sono calcolati, secondo il valore della moneta nel suddetto anno 1817, a fiorini: 20.000 per l'Arcivescovo di Monaco, 15.000 per l'Arcivescovo di Bamberga, 10.000 per i Vescovi di Augsburg, Regensburg e Würzburg, 8.000 per i Vescovi di Passau, Eichstätt e Spira (art. IV). Tali rendite redditi debbono essere adattati alle valore presenti condizioni circostanze in proporzione dell'aumento del valore dei fondi beni stabili e della diminuzione di quello della moneta. – Ai Vescovi Ausiliari verrà corrisposto l'assegno supplementare previsto nella Convenzione del 1910.
b) La Lo Stato è pure tenuto alla dotazione dei Capitoli delle Chiese metropolitane e collegiate, cattedrali, egualmente in ba lasciata alla libera amministrazione dei Capitoli medesimi, e del pari costituita in bonis fundisque stabilibus, i cui redditi annui netti trovansi fissati, nel succitato art. IV del Concordato, secondo il valore della moneta nell'anno 1817, e che e debbono essere egualmente conformati adattaticalcolati a nelle odierne circostanze secondo i a norma dei criteri sopra indicati.
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come sopra.
Tutti i Capitoli contano hanno due Dignità, (il Preposito ed il Decano); i Capitoli metropolitani contano inoltre almeno dieci Canonici, i cattedrali almeno otto; ambe gli uni e gli altri inoltre hanno inoltre almeno sei otto sei Vicari (citato art. III).
Per i Canonici, i quali abbiano compiuto l'età di settanta anni od non siano non altrimenti non siano più abili a prestare il loro servizio, possono essere nominati Coadiutori con o senza diritto di successione, i quali [godranno] percepiranno gli stessi redditi degli a dei Canonici statutari. Egualmente sarà aumentato secondo il bisogno il numero dei Vicari. (art. III) (1).
c) Lo Stato corrisponderà gli [sic] onorari per ai Vicari generali ed ai Segretari dei Vescovi vescovili, ammontanti, secondo il valore della moneta nel 1817, rispettivamente a fiorini 500 e 200 (art. III).
d) Nel tempo della vacanza delle Sedi arcivescovili e vescovili, delle Dignità, dei Canonicati, delle Prebende o Vicariati, i suddetti redditi saranno percepiti e conservati a vantaggio delle rispettive Chiese (art. IV).
e) Agli Arcivescovi ed ai Vescovi, alle Dignità, ai Canonici seniori ed ai Vicari parimenti seniori, verrà assegnata una abitazione corrispondente alla loro dignità e stato ( condizione (art. IV).
f) Per la Curia arcivescovile e vescovile, per il Capitolo e l'Archivio sarà egualmente
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destinato un conveniente edificio (art. IV).
g) Ove esistono altri benefici, i medesimi saranno conservati (art. IV).
h) I fondi, i redditi, i beni beni mobili ed immobili delle fabbriche e delle Chiese saranno conservati, e qualora essi non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse, per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti, lo Stato supplirà lo Stato per il resto (art. IV).
i) In o Ogni diocesi avrà sarà conservato il proprio il Seminario vescovile, al quale verrà assicurata una congrua dotazione in bonis fundisque stabilibus; in quelle, ove manchi (1), esso dovrà essere senza indugio fondato con eguale dotazione (art. V).
I suddetti Seminari comprendono l'intiero corso di studi per la formazione allo stato sacerd ecclesiastico a norma del Concilio Tridentino e del Codice di diritto canonico (2).
k) Per Agli ecclesiastici emeriti viene messa destinata lo Stato provvede assegnando destinando all'uopo una case a (Emeritenanstalten) con sufficiente dotazione (art. VI).
l) Lo Stato aseg assegnerà d'accordo colla S. Sede una conveniente dotazione ad alcune Case religiose di ambedue i sessi per la istruzione della gioventù, per aiuto dei parroci nella cura delle anime e per la cura d l'assistenza degli infermi (art. VII).
m) I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche saranno sempre inte-
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gralmente conservati e non potranno essere né alienati né mutati in pensione. –La Chiesa ha inoltre il diritto di acquistare nuovi beni
m) Lo Stato assegnerà accorderà convenienti rendite nella per la erezione e divisione delle parrocchie (art. XII, f), e continuerà a prestare ai sacerdoti aventi cura d'anime i mezzi per la loro decorosa sostentazione.
Qualora si addivenisse allo svincolo delle attuali suddette prestazioni dello Stato verso la Chiesa o ad un nuovo ordinamento delle medesime, gl'interessi della Chiesa verranno assicurati, d'intesa colle Autorità ecclesiastiche, mediante corrispondenti compensi, almeno in guisa che per la Chiesa ed per il Clero non debbano abbiano effettivamente a subire, né momentaneamente né per il futuro, diminuzioni o danni. l'avvenire, un peggioramento in [proporzione] paragone dello stato attuale. presente. attuale.
Punto XIII
Gli edifici ed i fondi dello Stato, che al presente servono immediatamente o mediatamente a scopi ecclesiastici, (compresi quelli attualmente goduti da Ordini o Congregazioni religiose), sono lasciati gratuitamente alla Chiesa in uso perpetuo ed illimitato. Lo Stato provvederà alla sosterrà le spese provvederà alla manutenzione di detti edifici, se ne ha l'obbligo o se già sinora ha provveduto alla lo ha già fatto sinora. compiuto.
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Punto XIV
I beni dei Seminari, delle parrocchie, dei benefici, delle fabbriche e di tutte le altre fondazioni ecclesiastiche dovranno essere sempre ed integralmente conservati, né potranno essere inquvenire alienati. – senza il beneplacito della competente Autorità ecclesiastica. La – La o mutati in pensioni. La Chiesa avrà ha inoltre il diritto di acquistare e possedere nuovi beni, e e le cose da lei acquistate e le sue fondazioni saranno parimenti inviolabili come le antiche fondazioni ecclesiastiche (art. VIII).
Punto XV
La Chiesa cattolica ha diritto di riscuotere imposte sulla base dei registri civili delle tasse.
Dopo di ciò, chinato


[Fol. 350v] (1) Articolo 138 capov. 1: "Le prestazioni dello Stato alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici, saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge del Reich."
Articolo 173: "Finché non sarà emanata la legge del Reich prevista all'articolo 138, lo Stato continuerà a corrispondere come per il passato alle società religiose le sue prestazioni alle società religiose, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici".
[Fol. 350v] (2) § 18 capov. IV: "Sino allo svincolo previsto dalla Costituzione del Reich, rimangono conservate le prestazioni dello Stato, dovute per legge, convenzione o speciale titolo giuridico". – Capov. V: "Fino allo stesso momento, gli edifici ed i fondi dello Stato, i quali attualmente servono a scopi di culto, non possono essere a questo sottratti contro il volere degli interessati". – Cfr. Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919.
[Fol. 351r] (1) Mi sia permesso di osservare qui subito che la ragione, per cui i ted il partito tedesco democratico respinse la proposta anzidetta, fu, perché soltanto perché, come si espresse il deputato Naumann, perché sembrava superflua la parola "consuetudine" sembrava superflua, essendovi già le altre "speciali titoli giuridici" (cfr. i succitati rapporti stenografici, pag. 1654 D).
[Fol. 351v] (1) Cfr. Rapporto N. 21871 del 15 Settembre 1921 circa la e nuova e legge i sulle imposte ecclesiastiche e sugli assegni del clero per il clero in Baviera.
[Fol. 354r] (1) Per la terminologia cfr. il Rapporto N. 14369 del 6 Ottobre 1919 nella e annotazione osservazioni al § l8 della Costituzione bavarese.
[Fol. 356r] (1) Cfr. citato Rapporto N. 21871 del 15 Settembre 1921.
[Fol. 356v] (1) Cfr. il più volte citato Rapporto N. 21871.
[Fol. 358r] (1) Sottometto al superiore giudizio dell'E. V. se non convenga forse che anch'Ella ne faccia, pur in termini generali, parola con cotesto Sig. Ministro di Baviera. Ciò non mancherebbe di produrre una imp notevole impressione sul Governo.

[Fol. 359r] (1) Sul punto XIV il Sig. Ministro non ha fatto alcuna osservazione; ciò autorizza a riprodurlo invariato sul nuovo progetto.

[Fol. 360r] (1) Da varie parti, ed anche dallo stesso Presidente del Consiglio dei Ministri bavarese Sig. Conte Lerchenfeld, era stata richiamata la mia attenzione sul fatto che i Capitoli metropolitani e cattedrali sono spesso composti in gran parte di ecclesiastici troppo vecchi per poter prestare efficacemente l'opera loro nell'amministrazione diocesana, massime ora che il lavoro delle Curie diocesane è in continuo aumento. Si era anzi da taluni pensato proposto di pensionare i Canonici avanzati in età od altrimenti non più abili a compiere il loro servizio; ma poiché ciò, a quanto mi è stato riferito, sarebbe riuscito sgradito alla maggioranza dei ai Canonici medesimi, mi è sembrato più opportuno ed [par] altresì più corrispondente al diritto canonico di provvedere per mezzo di Coadiutori, con o senza diritto di successione, la cui nomina sarebbe naturalmente riservata alla S. Sede (can. 1433).

[Fol. 360v] (1) È il caso della diocesi di Spira.
(1) È, questo almeno in gran parte, il caso della diocesi di Spira, la quale ha soltanto il cosidetto Seminario pratico per l'ultimo anno destinato destinato alla degli studi teologia ci, pastorale, mentre che per gli altri tutti i precedenti studi di filosofia e di teologia i rispettivi chierici di detta diocesi sono obbligati ad andare qua e là qua e là in altri Istituti di altre diocesi.

[Fol. 360v] (2) Il Governo bavarese ha preteso di essere obbligato a dotare soltanto per il suaccennato Seminario pratico, mentre che evidentemente l'articolo V del Concordato, comprendeva, parlando di Seminari "ad normam Sacri Concilii Tridentini" comprendeva evidentemente l'intiero corso. Il Lo stesso Seydel, autore liberale, (Bayerisches Kirchen-Staatsrecht, Freiburg i. B., 1892, pag. 247) inclina bensì ad escludere i il Seminari a um minor a (Knabenseminarien), perché ivi nel Concordato si parla di adolescentes e non di pueri, ma tuttavia non impugna l'intiero Semin l'obbligo dello Stato per l'intiero Seminarium maius (Klerikal semin semin arien).
350r, am oberen linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. April 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12218, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12218. Letzter Zugriff am: 01.05.2024.
Online seit 31.07.2013.