Dokument-Nr. 12226
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 25. April 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sul nuovo progetto di Concordato col Governo bavarese
Dovendo, non appena mi saranno pervenute le venerate istruzioni dell'E. V. R. relativamente implorate a co i circa i miei rispettosi Rapporti N. N. 23649 e 23740 rispettivamente in data del 5 e del 15 corrente, presentare colla maggior possibile sollecitudine al Sig.  Minis Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Conte Lerchenfeld, ed al Sig. Ministro del Culto Dr. Matt un nuovo progetto completo di Concordato, mi sono dato premura di preparare sin da ora anche un articolo d'introduzione ed alcuni articoli di chiusa, che compio egualmente il dovere di sottomettere qui appresso al giudizio dell'E. V.
L'articolo d'introduzione potrebbe essere così concepito: "Lo Stato bavarese garantisce il libero e pubblico esercizio della religione cattolica ed il diritto della Chiesa di regolare regolare i suoi affari secondo le prescrizioni del diritto canonico". Esso è stato desunto quasi letteralmente dall'articolo 1º del recente Concordato colla Governo [di] Lettonia. Temo tuttavia che il Governo bavarese solleverà difficoltà contro la seconda parte, ("ed il diritto della Chiesa ecc.") ,
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del medesimo e chiederà che vengano aggiunte le parole "nell'ambito del diritto comune" (cfr. Articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich). Poiché, però, una tale restrizione, se si può essere tollera ta bile dissimulata in una legge prescrizione unilaterale dello Stato, dello Stato,, enunciante il principio della subordinazione della Chiesa alle leggi del Potere civile, se può essere, in determinate circostanze, dissimulata o tollerata in una pre disposizione unilaterale dello Stato, sembra inammissibile in un Concordato, parmi che, qualora il Governo bavarese anzidetto insistesse nella medesima, sarebbe più opportuno, conveniente, affine di evitare lunghe disquisizioni e conseguenti ritardi, di lasciar cadere intieramente la surriferita seconda parte anzidetta, in discorso,surriferita, conservando solo la prima, come nell'articolo I di del Concordato colla Serbia del 1914.
Come [chiusa], In fine, poi, dovrebbero, a mio subordinato avviso, essere posti i tre articoli seguenti:
[Se] " "I. – Se in avvenire sorgesse qualche difficoltà sulla interpretazione dei precedenti articoli o su questioni per avventura dagli stessi non contemplate, la Santa Sede e lo Stato bavarese procederanno, di comune intelligenza, ad un'amichevole soluzione in armonia col diritto canonico".
Questo articolo riproduce esattamente il 20º del Con suddetto predetto Concordato colla Serbia e corrisponde, in forma mitigata, all'articolo XVII del Concordato bavarese del 1817.
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"II. In virtù del presente Concordato rimangono abrogate Rimangono abrogate in virtù del presente Concordato tutte le leggi, ed ordinanze e decreti, e disposizioni, finora emanate i in Baviera ed ancora in vigore, i le quali si trovino con esso in opposizione." al medesimo."
In In questo articolo puntoarticolo è riprodotto è riportatoè riportato riprodotto il l'articolo il XVI° dell'antico del succitato Concordato bavarese e sembra non debba possa dare ragionevolmente luogo a contestazioni.
"III. Le disposizioni del presente Concordato, il quale ha la forza giuridica di un trattato internazionale, non sa saranno toccate, senza espresso il consenso della S. Sede, da posteriori leggi del Reich ". o dello Stato bavarese".
Mi è sembrato opportuno, per allo scopo di assicurare, per quanto è possibile, si può, la stabilità, del integrità ed indipendenza del Concordato Concordato bavarese, il Concordato bavarese, da futuri da eventuali pericoli, di ripetere in questo articolo la dichiarazione rilasciatami già da a mia richiesta, dal Governo di Berlino nel Novembre 1920 (cfr. Rapporto N. 18532 del 14 d. m.). Mi è parso anche inoltre tuttavia utile di esprimere nella proposizione incidentale "il quale ha forza giuridica di un trattato internazionale" la base il fondamento di tale disposizione. Sebbene, invero, i Concordati non sieno trattati internazionali propriamente detti, perché ma Convenzioni
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sui generis, perché conchiusi non fra altre Nazioni o Stati eguali fra tra di loro in eodem ordine, ma fra due società perfette supreme o sovrane in diverso ordine, di cui l'una, ossia la società civile, è indirettamente subordinata alla Chiesa; tuttavia essi hanno la forza ed il valore giuridico dei trattati internazionali, i quali non possono essere toccati da leggi unilaterali senza il consenso dell'altra Parte contraente.
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di aggiungervi la clausola "senza il consenso della S. Sede", affine di lasciare una porta aperta per il caso, (in verità non molto probabile, ma pur sempre possibile) che una futura legge del Reich contenga disposizioni più favorevoli per la Chiesa di quelle del presente Concordato.
Dopo di ciò, in attesa delle venerate istruzioni degli ordini dell'E. V. al riguardo, m'inchino
421r, mittig oberhalb des Textes von unbekannter Hand vermerkt, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. April 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12226, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12226. Letzter Zugriff am: 05.05.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.