Dokument-Nr. 12244
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 11. Juni 1922

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle trattative per il Concordato bavarese
Mi è pervenuto nel pomeriggio di ieri il venerato Dispaccio N. 4443 [sic] del 1º Giugno corrente, col quale l'E. V. R. si degnava di comunicarmi rendermi note le decisioni prese dagli Emi Padri della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e confermate da Sua Santità circa le domande inoltrate da questo Sig. Ministro del Culto Dr. Matt.
Mentre vivamente ringrazio l'E. V. per così importante comunicazione, mi permetto di chiedere rispettosamente le Sue superiori ulteriori istruzioni sui seguenti punti: argomenti:
1º) Come risulta dalla lettera del menzionato Sig. Ministro in data del 30 Marzo scorso, da me trasmessa coll'ossequioso Rapporto N. 23740, il Dr. Matt attende ora che io gli rimetta a nome della S. Sede un intiero nuovo progetto di Concordato, e lo stesso mi ha ripetuto verbalmente in questi giorni, aggiungendo essergli necessario di avere sott'occhio per le ulteriori trattative di avere sotto gli occhi l'intiero testo. del progetto medesimo. Ora, sebbene l'E. V. siasi compiaciuta di esprimere la Sua personale approvazione per le proposte da me sottoposte sottoposte successivamente sottomesse al Suo superiore giudizio circa in seguito alle osservazioni del menzionato Dr. Matt circa i punti precedenti, del primo schema, ebbe però a significarmi che per per questi l'esame definitivo [si] ne era riservato agli ai sullodati prelodati Emi Padri (Dispacci NN. 2551 e 2980
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rispettivamente in data del 24 Aprile e del 10 maggio u. s.). Affine, quindi, di soddisfare alla surriferita richiesta del Sig. Ministro, mi oso di implorare gle i istruzioni ordini dell'E. V. anche relativamente ai punti anzidetti.
2º) Qualora il Governo insista esse per maggiori concessioni circa la provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, sarebbe ammissibile l'aggiunta proposta già dall dai Revmi Vescovi: "auditis provinciae Ordinariis"?
3º) Non trovando nel citato Dispaccio N. 4443 menzione della provvista delle Dignità e dei Canonicati, sembrami doverne dedurre essere mente della S. Sede a nor che essa abbia luogo puramente e semplicemente a norma del diritto comune (can. 403). Siccome, tuttavia, il Sig. Ministro certamente m'interrogherà su questa materia, che faceva oggetto di una delle sue domande, sarei vivamente grato all'E. V., se volesse espressamente manifestarmi il suo volere la Sua decisione al riguardo.
4º) Egualmente ardisco di pregare l'E. V. [ein Wort unlesbar] a voler a degnarsi di volersi farmi comunicare qualche schiarimento circa il senso esatto ed i motivi del periodo relativo alla collazione dei benefici, affinché alla mia volta possa essere in grado di spiegarlo e di sostenerlo di fronte al Governo. – In particolare mi permetto di proporre sottoporre in proposito i seguenti dubbi e considerazioni:
a) Le parole "quei benefici, che furono di diritto di patronato", si ben si applicano ai benefici indicati nel capoverso 1º dell'articolo XI del Concordato, del 1817, ove parlasi di diritto di presentazione
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"ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per fundationem sive per constructionem acquisito", nonché ai diritti di patronato pos sorti posteriormente in seguito a fondazioni da parte dello Stato bavarese; men chiaramente invece le surriferite parole sembrano includere i benefici, (secolarizzati nel 1803), cui si riferisce il capoverso 2º del menzionato Articolo XI, e per i quali il diritto di presentazione (non propriamente di patronato – cfr. can. 1471) ) spettante al Re di Baviera era fondato sull'indulto apostolico concesso nel Concordato medesimo.
b) Tali diritti di patronato e (e di presentazione) si dicono ora puramente e semplicemente cessati a norma del diritto canonico e non [rimanendo] a favore dello Stato necessari È da prevedere che una tale affermazione [giustissima] (anche a mio umile avviso, del tutto esatta) incontrerà [viva] probabilmente opposizione da parte dello Gove Stato bavarese, tanto più che la [stessa] opinione della permanenza di detti diritti è tenuta anche da canonisti cattolici, quale, ad es., l'Hollweck (cfr. Rapporto N. 13509 [sic] del 3 Aprile 1919).
c) Il La facoltà del Capitolo di "esporre al Vescovo i suoi voti in proposito" è cosa, almeno in questa forma, per sé nuova. Forse la S. Congregazione ha voluto con ciò fare in tal guisa una qualche concessione ai Capitoli cattedrali. Hds. am linken Seitenrand notiert, vermutlich von Gasparri: "can. 403 audito Capitolo: ma ha ragione; la formola è equivoca."
d) Per ciò che concerne le riserve, cui si allude colle parole "salvo i casi riservati alla S. Sede", è da notare che sinora esse esse non erano in vigore nella Baviera per i benefici curati e semplici, i quali erano provvisti o venivano conferiti o dietro presentazione regia del Re o dei patroni privati ovvero per libera collazione dei Vescovi a persone Maiestati Suae gratae (art. XI del Concordato). Suppongo che colle surriferite parole si vogliano intendesse re le riserve indicate fissate nel can. 1435. Hds. neben dem Text notiert, vermutlich von Gasparri: "È certo, perché tutto è riportato al ius commune".
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e) Poiché nel periodo in discorso si parla di "benefici, che furono di diritto di patronato, ma che ora sono di libera collazione a norma del diritto canonico", sembra che rimangano intat-
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ti i diritti di patronato privato. Nel primo dei punti già da me presentati in nome della S. Sede al Governo bavarese si diceva espressamente: "Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico." Vostra Eminenza giudicherà se, a prevenire dubbi ed equivoci, sia opportuno conservare questa disposizione nel nuovo progetto.
5º) Nell'espressione "I Superiori locali locali degli Ordini e delle Congregazioni religiose esistenti in Baviera" s'intendono, inclusi anche oppur no, compresi i Superiori e le Superiori [sic] generali e provinciali? , gli Abati Superiori delle Congregazioni monastiche, in B residenti in Baviera? Il Signor Ministro del Culto nella sua nel punto V delle sue proposte aveva voluto includere anche questi.
6 5º) Il Sig. Ministro del Culto ammetteva la possibilità di eccezioni ai punti II e V delle sue domande. Vog Degnisi l'E. V. di significarmi se e come tale disposizione esse ciò ciò debba no rimanere nei corrispondenti punti delle nuova redazione.
Dopo di ciò, chinato
433r, hds. oberhalb der Betreffzeile von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten: "C"; 433v, hds. links der Textpassage "2º)...Ordinariis"?" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "1)"; hds. links der Textpassage "3º)...al riguardo" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "2)"; hds. links der Textpassage "4º)...considerazioni:" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "3)"; 434v, hds. links der Textpassage "5º)...Baviera?" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. Juni 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12244, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12244. Letzter Zugriff am: 06.05.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014.