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                            Dokument-Nr. 12244
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Mi è pervenuto nel pomeriggio di ieri il venerato Dispaccio
        N. 4443 [sic] del 1º Giugno corrente, col quale l'E. V. R. si degnava di
            comunicarmi le decisioni prese dagli Emi Padri della
        S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari e confermate da Sua Santità
        circa le domande inoltrate da questo Sig. Ministro del Culto Dr. Matt.
Mentre vivamente ringrazio l'E. V. per così importante comunicazione, mi permetto di chiedere rispettosamente le Sue superiori istruzioni sui seguenti punti:
1º) Come risulta dalla lettera del menzionato Sig. Ministro in data del 30 Marzo scorso, da me trasmessa coll'ossequioso Rapporto N. 23740, il Dr. Matt attende ora che io gli rimetta a nome della S. Sede unintiero
        nuovo progetto di Concordato, e lo stesso mi ha ripetuto verbalmente in questi giorni,
        aggiungendo essergli necessario di avere sott'occhio
            l'intiero testo. Ora, sebbene l'E. V. siasi compiaciuta
        di esprimere la Sua personale approvazione per le proposte da me sottopostesottoposte al Suo 
        giudizio circa i
        punti precedenti, ebbe però a significarmi che  l'esame definitivo [si]  era
        riservato agli ai sullodati Emi Padri (Dispacci NN. 2551 e 2980
        mi oso  implorare leistruzioni dell'E. V. anche relativamente ai punti
        anzidetti.
2º) Qualora il Governo insista per maggiori concessioni circa la provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, sarebbe ammissibile l'aggiunta proposta giàdall dai Revmi
        Vescovi: "auditis provinciae Ordinariis"?
3º) Non trovando nel citato Dispaccio N. 4443 menzione della provvista delle Dignità e dei Canonicati, sembrami doverne dedurre essere mente della S. Sedea nor che essa abbia luogo puramente e
        semplicemente a norma del diritto comune (can. 403). Siccome, tuttavia, il
        Sig. Ministro certamente m'interrogherà su questa materia, che faceva oggetto di una
        delle sue domande, sarei vivamente grato all'E. V., se volesse espressamente
        manifestarmi il suo volere al riguardo.
4º) Egualmente ardisco di pregare l'E. V. [ein Wort unlesbar] a voler a degnarsi di volersi farmi
        comunicare qualche schiarimento circa il senso esatto ed i motivi del periodo relativo alla
        collazione dei benefici, affinché alla mia volta possa essere in grado di spiegarlo e di
        sostenerlo di fronte al Governo. – In particolare mi permetto di proporre in proposito i seguenti dubbi e considerazioni:
a) Le parole "quei benefici, che furono di diritto di patronato",si ben si applicano ai
        benefici indicati nel capoverso 1º dell'articolo XI del Concordato, ove parlasi di diritto di presentazione
        pos
        sorti posteriormente in seguito a fondazioni da parte dello Stato bavarese; men chiaramente
        invece  sembrano includere i benefici, (secolarizzati nel 1803), cui si riferisce il capoverso 2º del
        menzionato Articolo XI, e per i quali il diritto di presentazione (non propriamente di
        patronato ) era fondato sull'indulto apostolico
        concesso nel Concordato medesimo. 
b) Tali diritti di patronato e di presentazione si dicono ora puramente e semplicemente cessati a norma del diritto canonicoe non [rimanendo] a
            favore dello Stato necessari È da prevedere che una tale affermazione  (anche a mio umile avviso, del tutto esatta)
        incontrerà [viva] 
        opposizione da parte dello Gove Stato bavarese, tanto più che la [stessa] opinione della permanenza di detti diritti è tenuta
        anche da canonisti cattolici, quale, ad es., l'Hollweck (cfr. Rapporto N. 13509
        [sic] del 3 Aprile 1919).
c)Il La facoltà del Capitolo di "esporre al
        Vescovo i suoi voti in proposito" è cosa, almeno in questa
        forma, per sé nuova. Forse la S. Congregazione ha voluto con
            ciò fare  una qualche concessione ai Capitoli
        cattedrali. Hds. am linken Seitenrand notiert, vermutlich von Gasparri: "can. 403 audito
        Capitolo: ma ha ragione; la formola è equivoca."
d) Per ciò che concerne le riserve, cui si allude colle parole "salvo i casi riservati alla S. Sede", è da notare che sinora esse non erano in vigore nella Baviera per i benefici curati e semplici, i quali erano provvisti o dietro presentazione regia o per libera collazione dei Vescovi a persone Maiestati Suae gratae (art. XI ). Suppongo che colle surriferite parole si intendesse le riserve indicate nel can. 1435. Hds. neben dem Text notiert, vermutlich von Gasparri: "È certo, perché tutto è riportato al ius commune".
                            
5º) Il Sig. Ministro del Culto ammetteva eccezioni ai punti II e V delle sue domande.Vog Degnisi l'E. V. di significarmi se e come tale disposizioneciò debba rimanere nei corrispondenti punti delle nuova redazione.
Dopo di ciò, chinato 
                        433r, hds. oberhalb der Betreffzeile von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
        Nuntiaturangestellten: "C"; 433v, hds. links der Textpassage "2º)...Ordinariis"?" von
        unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "1)"; hds. links der Textpassage "3º)...al
        riguardo" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli: "2)"; hds. links der
        Textpassage "4º)...considerazioni:" von unbekannter Hand notiert, vermutlich von Pacelli:
        "3)"; 434v, hds. links der Textpassage "5º)...Baviera?" von unbekannter Hand notiert,
        vermutlich von Pacelli. 
                        
                             
                        Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 14.04.2014. 
                    
    Dokument-Nr. 12244
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 11. Juni 1922
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulle trattative per il Concordato bavarese
                        Mentre vivamente ringrazio l'E. V. per così importante comunicazione, mi permetto di chiedere rispettosamente le Sue superiori istruzioni sui seguenti punti:
1º) Come risulta dalla lettera del menzionato Sig. Ministro in data del 30 Marzo scorso, da me trasmessa coll'ossequioso Rapporto N. 23740, il Dr. Matt attende ora che io gli rimetta a nome della S. Sede un
433v
rispettivamente in data del 24 Aprile e del
        10 maggio u. s.). Affine, quindi, di soddisfare alla surriferita richiesta del
        Sig. Ministro, 2º) Qualora il Governo insista per maggiori concessioni circa la provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili, sarebbe ammissibile l'aggiunta proposta già
3º) Non trovando nel citato Dispaccio N. 4443 menzione della provvista delle Dignità e dei Canonicati, sembrami doverne dedurre essere mente della S. Sede
4º) Egualmente ardisco di pregare l'E. V. [
a) Le parole "quei benefici, che furono di diritto di patronato",
434r
"ex legitimo iure patronatus sive per dotationem sive per
        fundationem sive per constructionem acquisito", nonché ai diritti di patronato b) Tali diritti di patronato e di presentazione si dicono ora puramente e semplicemente cessati a norma del diritto canonico
c)
d) Per ciò che concerne le riserve, cui si allude colle parole "salvo i casi riservati alla S. Sede", è da notare che sinora esse non erano in vigore nella Baviera per i benefici curati e semplici, i quali erano provvisti o dietro presentazione regia o per libera collazione dei Vescovi a persone Maiestati Suae gratae (art. XI ). Suppongo che colle surriferite parole si intendesse le riserve indicate nel can. 1435. Hds. neben dem Text notiert, vermutlich von Gasparri: "È certo, perché tutto è riportato al ius commune".
434v
e) Poiché nel periodo in discorso si parla di "benefici,
        che furono di diritto di patronato, ma che ora sono di libera collazione a norma del diritto
        canonico", sembra che rimangano intat-180r
ti i diritti di
        patronato privato. Nel primo dei punti già da me presentati in nome della S. Sede al
        Governo bavarese si diceva espressamente: "Il patronato privato rimane nei limiti delle
        prescrizioni del diritto canonico." Vostra Eminenza giudicherà se, a prevenire dubbi ed
        equivoci, sia opportuno conservare questa disposizione nel nuovo progetto.5º) Il Sig. Ministro del Culto ammetteva eccezioni ai punti II e V delle sue domande.
Dopo di ciò, chinato
