Dokument-Nr. 12306
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 04. Mai 1920

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Provvista di canonicati vacanti in Baviera
Com'è ben noto all'E. V. R., l'articolo X del Concordato bavarese del 1817 stabiliva circa la collazione dei canonicati in Baviera quanto appresso: era regolata come appresso: nel modo seguente:
A norma dell'articolo X del Concordato del 1817, la La prima dDignità, ossia la Prepositura, era riservata alla S. Sede; tuttavia, in seguito ad a posteriore accordo fra questa ed il Governo bavarese, la collazione era fatta dietro proposta e raccomandazione di S. M. il Re(1). La nomina invece della seconda dDignità, ossia del Decano, spettava al Re, il quale nominava pure ai cCanonicati vacanti nei sei mesi papali (Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre), mentre che nei mesi di Febbraio, Giugno ed Ottobre la provvista spettava competeva agli Arcivescovi e Vescovi, ed in quelli di Aprile, Agosto e Dicembre nominava il la nomina apparteneva al Capitolo. Inoltre con Breve del 19 Dicembre 1824 (2) il Sommo Pontefice Leone XII concesse ai singoli Vescovi di Baviera la facoltà l'indulto (personale ed a vita per ciascuno di essi) di concedere dare l'istituzione canonica a quegli ecclesiastici, i quali, a norma del succitato articolo del Concordato, fossero chiamati ai benefici sia per nomina regia che per nomina di Capitoli cattedrali, ad eccezione di quelle prebende, le q che le quali vacasserono per promozione fatta dalla S. Sede e la cui collazione era riservata alla S. Sede medesima.
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Dopo la rivoluzione del Novembre 1918, sono rimasti vacanti in Baviera i seguenti cCanonicati: qui appresso indicati:
1º) La Prepositura del Capitolo cattedrale di Augsburg (in seguito alla morte del titolare Dr. Giuseppe von Kögel – [10] 18 Settembre 1919);
2º) Il Decanato del Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte di Mons. Sebastiano Huber – 10 Agosto 1919);
3º) Un Canonicato nello stesso Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte del Canonico Kirchberger – 16 Maggio 1919).
4º) Un Canonicato nel Capitolo Ccattedrale di Würzburg (in seguito alla morte del Canonico Krampf – 17 Marzo 1920).
Ora, pPer ciò che riguarda la Prepositura di Augsburg, quel Ves Revmo Vescovo, da me richiesto, mi ha significato non esservi urgente urgenza di procedere alla nuova provvista della medesima, di quella <detta> Dignità, anzi desiderare egli piuttosto che essa dsia [ele] ritardata, perché specialmente perché, trovandosi la fabbrica del Duomo, la quale trovasi in deficit a causa dell'attuale situazione finanziaria, i frutti intercalari ritrae giovamento dai frutti intercalari del beneficio in questione. In vis considerazione di ciò, e soprattutto allo scopo di evitare le ingerenze del Governo nella provvista della Dignità anzidetta, medesima, riservata alla S. Sede, sembrami parmi subordinatamente che possa ben accons acconsentirsi al desiderio di Mons. de Lingg.
Non potrebbe sembra invece rimandarsi conveniente di rimandare più a lungo la nomina agli altri Canonicati vacanti. Infatti I membri, infatti, dei Ca-
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pitoli Ccattedrali in Germania prendono parte attiva neal lavoro, attualmente presentemente assai cresciuto, aumentato e gravoso, delle rispettive Curie vescovili. Ora nel Capitolo metropolitano di Monaco-Frisinga ben cinque cCanonici, ed in quello cattedrale di Würzburg ben quattro, hanno già sorpassato, – ed alcuni fra essi di gran lunga, – il settantesimo anno di età e non si trovano più in grado di presportare un valido il richiesto necessario un contributo notevole al lavoro medesimo.
Il Sig. Ministro del Culto, Sig. Matt, buon cattolico, nella prima visita fattami al mio ritorno a Monaco, mi espose prospettò quindi la necessità di provvedere ai summenzionati posti vacanti; e poiché è impossibile all'attuale Ministero di transizione è impossibile di condurre le trattative per il nuovo Concordato, tanto più che le elezioni generali per il Landtag avrann bavarese (come per il Reichstag germanico) avranno luogo assai molto prossimamente, ossia il 6 Giugno prossimo, del corr. anno, mi propose di ricorrere a tal fine ad un accordo provvisorio simile a quello per le parrocchie. A tal fine, sotto la espressa riserva e condizione della superiore approvazione della S. Sede, ho redatto la seguente formula, che è stata accettata dal sullodato Sig. Ministro con lettera in data del ... corrente: di oggi:
"In vista della necessità Essendo necessario di non ritardare più oltre la provvista di due canoni del Decanato attualmente vacante nel Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga e di un Canonicato parimenti vacante in detto Capitolo e nel Capitolo Ccat- [sic]
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cattedrale di Würzburg, si conviene che la provvista stessa abbia luogo de facto come finora, coll'esplicita riserva che ciò non potrà costituire alcun precedente né per il definitivo regolamento della questione della nomina delle Dignità e provvista delle Dignità e dei Canonicati nella futura Convenzione, né per altri casi di vacanza, i quali potessero prodursi prima della conclusione della medesima".
Questo ultimo inciso non si trova nella surricordata Convenzione nel menzionato accordo provvisorio per le parrocchie; ma mi è sembrato opportuno di aggiungerlo, giacché, se può tollerarsi per le gravi ragioni surriferite che l'attuale Governo eserciti provvisoriamente e in via di fatto gli antichi diritti della Corona riguardo ai circa i Canonicati, produrrebbe invece facilmente verisimilmente nella pubblica opinione cattolica sfavorevole impressione, se lo stesso dovesse verificarsi rispetto nei riguardi da parte di un Ministro protestante ed anticlericale (quale era il Sig. Hoffmann), che tornasse in avvenire eventualmente al potere. , a riguardo di uffici più alti, e non numerosi ordinariamente e per i quali non vi è, ordinariamente, urgenza, nella provvista, come sono le Dignità ed i Canonicati nei Capitoli cattedrali. In vista di ciò, il presente progetto di accordo è stato, dietro mia domanda, ristretto ristretto unicamente ai [casi] posti ora vacanti.
Debbo infine aggiungere che il Governo procederà di piena intesa coi rispettivi Ordinari quanto alla scelta delle persone da nominarsi.
Nel pregare pertanto l'E. V. a volersi degnare d'impartirmi le Sue superiori venerate istruzioni al riguardo, in guisa che tutto possa essere sistemato regolato prima del 6 Giugno, m'inchino
(1)Cfr. Weber, Neue Gesetz- und Verordnungen-Sammlung für das Königreich Bayern, II, 552-553; Silbernagl, Verfassung und Verwaltung sämtlicher Religionsgesellschaften in Bayern, 60-61
(2) Silbernagl, l. c., 61-62.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Mai 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 12306, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/12306. Letzter Zugriff am: 07.05.2024.
Online seit 25.06.2013, letzte Änderung am 10.09.2018.