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                            Dokument-Nr. 14992
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Col mio rispettoso Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 ebbi l'onore di
        riferire all'E. V. R. circaintorno ad un progetto di legge diretto a regolare nuovamente nel
        Württemberg la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante. Non mancai poi di
        comunicare senza indugio al Revmo Mons. Kappler, Vescovo di Rottenburg, la mente
        della S. Sede al riguardoin proposito (Dispaccio N. B=29738 in data 31 d. m.)
        al Revmo Mons. von Keppler, Vescovo di Rottenburg, il quale, in con in conformità
        della medesima, nel Memorandum diretto a quel Governo il 12 Gennaio 1922
            espressamente richiese fece una espressa riserva per le materie di competenza
        della S. Sede.
Al principioNei giorni 5 e 6 del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi il Sac. Prof. Ludovico Bauer, deputato al Landtagdel Württemberg,affine diwürttemberghese, per parlarmi delintrattenerrmi circa il progetto in
        discus-discussione epromulgazione di detta legge per,
                                affine e di attendere la conclusione di un eventuale
        Concordato col Reich, espondendomie mi espose al tempo stesso il vantaggio di l'opportunità di
        profittare dell'occasionedell'attuale momento per migliorare sotto vari
            aspetti la situazione della Chiesa e garantirne in più ampia misura la libertà;
        aggiunse pure che erano stati vani i suoi sforzi per indurre il Governo a negoziare (sull'esempio della Baviera) un Concordato colla S. Sede.
Da parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive: (1) per la condotta
        dei deputati cattolici nella discussione del menzionato progetto
            nelalLandtag: lo) Non compromettere in nessun modo la S. Sede, la
        quale deveintende di mantenere 
                                pienamente la
            sSua pienapiena libertà ed i Suoi diritti.nelle materie di Sua esclusiva competenza.
                            ed i A tal uopo [era] necessnecessario che anchegli manifestai la
            necessità che nel Parlamento venga fatta in tal
            sensovenisse emessa in tal senso una esplicitaanaloga dichiarazione e riserva. 2o) Cercare di introdurre nel progettoottenere il massimo
                                possibile tutti i possibilidei miglioramenti a favore della
        liber-simile siffattoscopo in tutti i punti, fare egualmente una espressa
        dichiarazione e riserva nel Landtag, affinché almeno non sia
            compromessaper salvare la questione di principio. 3o)
            Esclude Eliminare dal progettodal progetto tutto ciò che potrebbe servire come oggettoalla S. Sede come materia di concessione versoda parte della S. Sede verso
                            il Governoall'Autorità civile nelle trattative
            perin vista di un futuroeventuale [conc] Concordato col Reich,
                                (ad esempio <anche per> ciò che riguarda la formazione
                del Clero), <(ad esempio, le disposizioni circa la formazione del
            Clero),> affinché la S. Sede non perdanon vada perduto o diminuito il valore delle concessioni medesime nel nei relativi futuri
        negoziati. – Oltre taliqueste norme generali, diedi anche al Prof.
            Baur su punti speciali, dietro sua richiesta, istruzioniconsigli sempre nel senso della maggior tutela della libertà e dei
        diritti della Chiesa.
Orail il sullodato Mons. von
        Keppler mi ha comunicato con lettera in data del
        10 corrente che detta legge èera stata il giorno innanzi (Sabato 9 Febbraio) approvata dal
            Landtag a grande maggioranza, sebbene i partiti di
            destraddie di agitazione di partito avevano
                                abbiano, <avessero,> con sorpresa ed indignazione di tutti gli
            altri, votato contro. Tanto egli quanto il Prof. Baur (il quale egualmente mi ha
        scritto loin data dello stesso giorno) si mostrano soddisfatti di tale
            risultato,: "I punti (così si esprime il sunnominato Professore), contro i quali
        Vostra Eccellenza aveva mosso eccezioni,obiezioni,
                                eccezioni, <difficoltà,> sono statirimasti eliminati dalla legge grazie alle nostre premure, ad
        eccezione del § 69 capov. 2, il quale però è rimasto stato essenzialmente
        modificato ed attenuato, in guisa che non sembra poter dar più luogo a serie
        obbiezioni".
Come l'E. V. potrà rilevare dall'accluso Allegato, il Prof. Baur nel suo discorsoal pronunziato al Landtag l'8 corrente, ha ampiamenteespressamente parlato delle materie, che secondo la costituzione
        della Chiesa cattolica sono di esclusiva competenza della S. Sede. Egli ha accennato
        altresì al desiderio che nonnon pochi cattolici nel Württembergnon pochi cattolici del Württemberg e lo stesso Centro avrebbero
        avuto di veder concluso un Concordato,colla S. Sede, ma ha aggiunto che i passi compiuti a tal
        fine presso le 
                                competenti
                            ed in un prossimo tempo,
            <avvenire,>contaresperaresull' l'attuazione di un tal piano,
        sebbene non siano validiinfondati fossero i motivi opposti contro di esso, vale a dire: che
        il Württemberg è un Paese prevalentemente protestante, – che la Costituzione del
            Reich proibisce ai singoli Stati di concludere propri Concordati, – e che il precedente delle trattative concordatarie württemberghesi
            deglinegli anni 1850 e 1860, e delle lotte in conseguenza di esse
        suscitatesi nel Landtag, non [invitano] all'incitazione
                                stimolava <incoraggiava> a ripetere la prova. Ad ogni modo
            il fatto è che il Governo ed una gran parte del Landtag
        hanno preferito di non riprendere l'idea del Concordato, ma di regolare nuovamente i
        rapporti colla Chiesa cattolica per mezzo di una legge dello Stato, come negli anni
        1861-1862. L'oratore è passato quindi ad esaminare i punti, i quali avrebbero potuto formare
        oggetto di una Convenzione concordataria, ed ha osservato:che, secondo la nuova legge, "la"La
        provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e delle prebende nella Chiesa cattedrale è
        libera nell'av-ha espostoil Governolha dichiarazioneto officialementedel Governo e trovasi espresso altresì nella Motivazione della
        legge. Il Governo del Württemberg non eserciterà più al riguardo per il futuro alcuna
        influenza, né potrebbe farlo anche per ragioni di parità. Il Placet dello Stato non
        esiste più. Il patronato dello Stato è abolito; la Chiesa nomina liberamente ai suoi uffici,
        come prescrive la Costituzione del Reich. Le comunicazioni del Vescovo, del Clero e
        del popolo cattolico colla Sede Apostolica non soggiaccionosono sottoposte ad alcuna limitazione. La direzione e
        l'amministrazione del Seminario clericale appartiene alla Curia diocesana, e parimenti i
        Convitti passano secondo, a norma del § 68 a, nella libera direzione ed
        amministrazione della Chiesa. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico passa pure
        nelle mani della Chiesa, alla quale non rimane che l'obbligo di dar notizie e schiarimenti
        in vista dei sussidi dello Stato. Il potere giudiziario ecclesiastico è libero nella sua
        sfera. Gli Ordini
"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato del Württemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Württemberg, crediamo necessario di affermare espressamente e solennemente:
1° = Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad Essa riservato. Le materie,che rien le quali rientrano in tale competenza, non
        possono essere rego-esserlo avere la loro sistemazione in caso di
        bisogno per mezzo di un accordo diretto colla Sede Apostolica od in base del futuro
        Concordato col Reich.
2° = Se ed in quanto alcune disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle normenorme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero esserevenire <essere> a suo tempo corrispondentemente
            modificate".
Il Sig. Ministro del Culto Dr. Hieber ha risposto affermando che "il progetto non solo conservava le prerogative sinora godute dall<e>a Chies<e>a, ma le ampliava in molti punti", ed ha
                soggiunto: <soggiunto che:> <soggiunto come il>
            <soggiunto che> "
                                Il <Il> Centro avrebbe "il Centro
            avrebbe desiderato che <di veder regolati> i rapporti fra lo Stato e la Chiesa
            cattolica nel Württemberg fossero regolati mediante un Concordato colla Sede
            Apostolica, ma <che> una parte dei suoi <vari suoi> predecessori non
            avevano fatto a tale riguardo <non> buone esperienze. Il Concordato del 1857
            <1857> fu abolito colla legge sulle Chiese; l'attuale progetto non tocca l
            materie, circa le quali furono conchiusi accordi colla S. Sede. Egli non era in
            grado di dare informazioni circa le attuali trattative del Reich per un
            Concordato; queste poi concernono soltanto questi argomenti, i quali
            <che> non sono di competenza del Landtag württemberghese".
Dopoché mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel Landtage della relativa legge, promessomi da Mons. vonvon Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire ulteriormente all'E. V. circaqueilsul presente argomento. Intanto, chinato
     
                        351r, links oberhalb
            der Betreffzeile hds. von unbekannter Hand notiert, vermutlich von einem
            Nuntiaturangestellten: "C". 
                        
                             
                        Online seit 18.09.2015. 
                    
    Dokument-Nr. 14992
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 15. Februar 1924
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Legislazione ecclesiastica nel Württemberg
                        Al principioNei giorni 5 e 6 del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi il Sac. Prof. Ludovico Bauer, deputato al Landtagdel Württemberg,
351v
sione. Mi disse essere impossibile di ritardare la
            emanazione
                                Da parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive
352r
tà e dei diritti della Chiesa, edin quanto ciò non potesse raggiungersi,qualora non fosse possibile di raggiungere untale
                                Ora
352v
(Bürgerpartei e Bauernbund), sotto pretesto che essa non dà alla Chiesa piena libertà, ma in
            realtà per motivi di tattica e
                                Come l'E. V. potrà rilevare dall'accluso Allegato, il Prof. Baur nel suo discorso
353r
Autorità competentigovernative dimostrarono che non potevasi attualmente, [ein Wort unlesbar] un tempo,presentemente, <e neanche> 353v
venire, come 354r
religiosi sono liberi. In tal guisa i
        punti essenziali, i quali avrebbero potuto essere materia di una eventuale Convenzione
        concordataria, sono già regolati nel senso della libertà ecclesiastica". Malgrado ciò, il
        Prof. Baur ha, per ogni buon fine,e per ogni possibile caso, emesso a nome del suo partito la seguente
        dichiarazione:"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato del Württemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Württemberg, crediamo necessario di affermare espressamente e solennemente:
1° = Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad Essa riservato. Le materie,
354v
late mediante una legislazione
        unilaterale dello Stato, ma debbono 2° = Se ed in quanto alcune disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle normenorme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero essere
Il Sig. Ministro del Culto Dr. Hieber ha risposto affermando che "il progetto non solo conservava le prerogative sinora godute dall<e>
Dopoché mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel Landtage della relativa legge, promessomi da Mons. vonvon Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire ulteriormente all'E. V. circa
