Dokument-Nr. 16346
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
[Berlin], 06. September 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla dotazione della mensa vescovile di Misnia
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 1062/25 in data del 20 Marzo c.a., col quale l'E. V. R. mi ordinava di adoperarmi, affinché tra il Vescovo ed il Capitolo cattedrale di Misnia si addivenisse giungesse <addivenisse> ad un accordo per la dotazione della mensa vescovile.
Tale accordo è stato raggiunto, come l'E. V. potrà rilevare dagli acclusi Allegati, ed ora ambedue le parti chiedono per il medesimo esso la conferma della S. Sede. A mio umile avviso, nulla osterebbe [acc] alla concessione della medesima, salvo forse per ciò che riguarda il seguente punto. Nell Nel primo atto capitolare di dotazione del 15 Marzo 1921 si leggeva: aveva: "Dotatio futuri Episcopi Misnensis, qui Budissae residebit, constabit...". Nel nuovo documento del 18 Agosto u.s. si legge: "Capitulum Cathedrale ad S. Petrum Budissense Episcopo Misnensi... ex suis bonis pro tempore residentiae in civitate Budissa praestare tenetur...". Attualmente non sembrami parmi che vi sia alcuna possibilità sarebbe per molteplici ragioni possibile della tra
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di la traslazione della residenza del Vescovo di Misnia da Bautzen ad altra città, per es. a Dresda., Siccome tuttavia ciò potrebbe ciò potrebbe accadere ove è assolutamente capitale della Sassonia, ove esiste una magnifica chiesa cattolica. Siccome, tuttavia, ciò potrebbe eventualmente verificarsi nell'avvenire, sembra sembrerebbe parrebbe non conveniente che il Capitolo si obblighi alla dotazione in discorso esclusivamente per il tempo per il tempo della residenza in Bautzen. D'altra parte, alcune varie disposizioni varie varie disposizioni del recente dell'[ein Wort unlesbar] [ein Wort unlesbar] atto capitolare in esame non sarebbero più applicabili, <almeno> uti iacent, in caso di cambiamento della sede vescovile. Potrebbe quindi, salvo meliori iudicio, se non erro, aggiungersi che, qualora per ordine o coll'approvazione per disposizione della S. Sede il Vescovo avesse a trasferire altrove la sua residenza in luogo delle pre per le per prestazioni non più eseguibili dovrebbero essere sostituite con altro <si> dovrebbe determinarsi di [sancire] stipulare un accordo con equo compenso, salva la conferma della nuovo accordo, da sottoporsi <egualmente> al giudizio della S. Sede. medesima.
Chinato
68r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano vom 06. September 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16346, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16346. Letzter Zugriff am: 07.05.2024.
Online seit 29.01.2018.