Dokument-Nr. 17038
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 04. Januar 1929

Regest
Pacelli nimmt weisungsgemäß Stellung zum Artikel "Die Krankheit der modernen Kirchen" im Rheinischen Sparer und sendet zwei Petitionen des Vorsitzenden des Deutschen Rentnerbundes Vogel an den Papst zurück. Der Rentnerbund argumentierte in seiner Petition, dass durch das ungerechte Aufwertungsgesetz die kleinen Sparer viel stärker geschädigt wurden als alle anderen und dass die Zentrumspartei und die Bayerische Volkspartei an dieser Ungerechtigkeit mitwirkten, die etwa eine Million Deutsche traf. Der Nuntius erinnert an die Regelungen der dritten Steuernotverordnung von 1924 und der Aufwertungsgesetze von 1925 und 1927. Die Aufwertungsgesetze unterscheiden zwischen einerseits Krediten an Privatpersonen, öffentlichen Einrichtungen und Einlagen bei Kreditinstituten und andererseits Verträgen zwischen Verkäufern und Käufern. Es gilt das allgemeine Zivilrecht, also die Regelung zwischen Gläubigern und Schuldnern nach Treu und Glauben. Kredite und Hypotheken werden theoretisch mit 25 Prozent ihres Goldwertes zum Zeitpunkt ihrer Gewährung aufgewertet, Einlagen bei Kreditinstituten werden so aufgewertet, dass ein Teil der noch vorhandenen Einlagen zu einem Betrag des Bürgen addiert und diese Summe prozentual auf die Gläubiger addiert wird. Die vor 1920 ausgegebenen öffentlichen Anleihen werden mit 2,5 Prozent aufgewertet, waren sie beriets vor dem 1. Juli 1920 im ununterbrochenen Besitz des Erwerbers, sind es 12,5 Prozent. Kleinsparer legten ihr Geld allerdings vorwiegend bei Kreditinstituten, Sparkassen oder in Kriegsanleihen an und erhielten daher nur einen geringen Prozentsatz des gesparten Betrags oder verloren häufig alles. Kompetente Parlamentarier und Juristen verneinen die moralische Frage, dass die Regierungsparteien und insbesondere das Zentrum und die BVP die Inflation provoziert und gewollt haben, auch wenn dies ihnen vorgeworfen wird. Eine andere Frage ist es nach Pacellis Einschätzung, ob bestimmte Personen, Institutionen und Gesellschaften das Fortschreiten der Inflation aus Eigeninteresse vorsätzlich schürten. Allerdings stimmt es auch, dass es zu spät war, um das finanzielle Desaster auf rechtlichem Weg zu beheben. Unter den Katholiken gab es eine Kontroverse erstens um die Absicht des Gesetzgebers, ob er nur den Schutz des Eigentumsrechts regeln wollte, nicht aber das Recht an sich, oder ob er beides regeln wollte, und zweitens über die Gerechtigkeit des Gesetzes in dem einen oder anderen Fall. Einige Autoren wie der für seine linken Auffassungen bekannte Freiburger Moraltheologe Keller argumentieren etwa, dass die Aufwertungsgesetze auch das Eigentumsrecht in Anbetracht der Inflation in gerechter Form regeln. Andere wie der Jesuit Nell-Breuning führen an, dass der Staat das Eigentumsrecht nicht vollständig regeln kann, weshalb die Gesetze lediglich den Umfang des staatlichen Schutzes der Rechte des Einzelnen aufzeigen können und dass die Aufwertung gerade bei privaten Gläubigern und Schuldnern nach den Regeln von Treu und Glauben erfolgen muss, wobei die besondere Situation beider Seiten berücksichtigt werden muss. Der Jesuit Hürth wiederum erläutert in ausgezeichneter Weise, wie komplex die Frage der Aufwertung ist. Er kommt zu dem Schluss, dass in der Praxis die Aufwertung zwischen Privatpersonen unter allen Umständen nach Treu und Glauben erfolgen muss. Auf jeden Fall scheint er sich der Meinung Kellers nicht uneingeschränkt anschließen zu wollen. Pacelli weist auf die Maßnahmen des deutschen Episkopats hin, um die Mängel der Aufwertung zu beheben. Der Vorsitzende der Fuldaer Bischofskonferenz Kardinal Bertram wies den damaligen Reichskanzler Wirth noch vor dem Erlass der dritten Steuernotverordnung auf deren Ungerechtigkeit und Mängel hin. Er forderte auch in der Presse, die Verordnung durch eine bessere zu ersetzen. Im Dezember 1925 teilte der Kardinal dem preußischen Kultusministerium mit, dass die Bischöfe sich, insofern sie Privatgläubiger seien, weigerten, die den Gemeinden eingeräumten Privilegien nur mit 12,5 und nicht mit 25 Prozent aufzuwerten. Auch hierüber gingen die Meinungen der katholischen Autoren auseinander. Pacelli fasst die Richtlinien zusammen, die die Bischöfe im Januar 1926 für den Klerus über den Zusammenhang von Aufwertungsgesetz und Moral erließen. Der Episkopat wies darauf hin, dass er nicht entscheiden wolle und könne, ob eine andere Lösung für die schwerwiegenden finanziellen Probleme möglich gewesen wäre. Mit Blick auf die Gläubiger könne nicht behauptet werden, dass sie Anspruch auf den gleichen Betrag in heutiger Reichsmark wie in Goldmark aus Vorkriegszeit hätten, weil zum Schutz vor dem Ruin der Volkswirtschaft ein Schuldenabbau manchmal erforderlich sei. Mit Blick auf die Schuldner wies der Episkopat darauf hin, dass sie in bestimmten Fällen mehr als den ursprünglich festgelegten Betrag zurückzuzahlen hätten. Die Bischöfe forderten den Klerus dazu auf, sich mit Kritik am Gesetz zurückzuhalten, die Beurteilung der finanziellen Lage den öffentlichen Einrichtungen zu überlassen und auf die Einhaltung des Rechts zu bestehen, wenn eine klare Verpflichtung dazu besteht, aber nicht wenn die Betroffenen absolut davon überzeugt sind, dass sie sich auf eine wirklich wahrscheinliche Meinung stützen. Allerdings kann sich eine moralische Verpflichtung für diejenigen ergeben, die bei Käufen inflationsbedingt weit weniger bezahlt haben als den realen Wert. Die Bischöfe sehen den besten Weg in einer Neubewertung, die eine faire Vereinbarung zwischen Gläubiger und Schuldner vornimmt. Die Absolution darf nur dann verweigert werden, wenn eine schwerwiegende Verpflichtung und Böswilligkeit vorliegen. Der Episkopat empfiehlt kirchlichen Einrichtungen, gewissenhaft zu prüfen, ob sie nicht mehr geben können als gesetzlich vorgeschrieben. Der Schuldner wiederum kann sich an das Gesetz halten, wenn ihm eine darüber hinausgehende Rückzahlung großen Schaden zufügen oder ihn gar ruinieren würde. Hinzu kommt die Verpflichtung, einen Skandal zu vermeiden, insbesondere wenn der Schuldner eine kirchliche Einrichtung ist. Pacelli informiert, dass die Zahl der Kleinsparer, die durch die Aufwertung ohne eigenes Verschulden ernsthaft geschädigt wurden, Schätzungen zufolge bei einer Million liegt. Deshalb halten einige eine neue staatliche Regelung für notwendig. Der Nuntius empfiehlt, dass der Heilige Stuhl im Moment in dieser schwierigen Frage nicht eingreifen sollte. Sollte Gasparri auf die Petitionen Vogels antworten wollen, rät er zu einem allgemeinen Schreiben, in dem er das Mitgefühl des Papst mit den Geschädigten sowie die Hoffnung auf Besserung zum Ausdruck bringt und darauf verweist, dass sich die Bischöfe bereits mit der Frage auseinandersetzten. Nach Einschätzung des Nuntius spiegelt der Artikel aus dem Rheinischen Sparer die Meinung vieler Katholiken wider. Im Grund ist er jedoch konfus und entspricht nicht der Wahrheit. Pacelli weist darauf hin, dass die Zeitung auch andere Artikel publizierte, in denen die Haltung und die Handlungen der Kirche in einer ausgeglicheneren und vernünftigeren Weise beurteilt wurden.
Betreff
Istanza del "Deutscher Rentnerbund" al Santo Padre intorno alle leggi di rivalorizzazione
Eminenza Reverendissima,
Mi pervenne regolarmente il venerato Dispaccio N. 75111 del 21 Novembre u. s., col quale l'Eminenza Vostra Reverendissima mi segnalava l'articolo "Die Krankheit der modernen Kirche" apparso nel Der Rheinische Sparer (N. 42 del 10 Novembre), ordinandomi di esprimere il mio umile parere in proposito, e mi rimetteva in pari tempo due suppliche (che compio il dovere di restituire qui accluse) dirette al Santo Padre dal Sig.  Vogel, presidente del "Deutscher Rentnerbund" o Lega dei piccoli capitalisti tedeschi, con sede in Kassel.
Per parlare innanzi tutto dell'istanza della suddetta Lega, le osservazioni in essa contenute si possono riassumere nei punti seguenti: Dalla ingiusta legge di rivalorizzazione (Aufwertungsgesetz) i piccoli capitalisti furono lesi molto più gravemente di tutti gli altri; a tale ingiustizia cooperarono anche il Centro e la Bayrische Volkspartei; questa enorme ingiustizia colpì circa un milione di tedeschi.
Le disposizioni legislative in questione sono: 1.º) La terza ordinanza provvisoria sulle imposte (Dritte Steuernotverordnung)
171v
del 24 Febbraio 1924; 2.º) le Leggi di rivalorizzazione dei 16 e 17 Luglio 1925 (Reichsgesetzblatt  1925 pagg. 117 e 137- di questa trattasi ora quasi esclusivamente -) e del 13 Luglio 1927. In quest'ultima sono stati introdotti alcuni miglioramenti a favore dei creditori.
Le leggi di rivalorizzazione distinguono tra prestiti di ogni sorta a privati o ad enti pubblici, depositi in Istituti di credito, da una parte, e, dall'altra, contratti di qualunque altro genere, come tra il venditore ed il compratore.
Ora, a norma delle menzionate leggi, per tali contratti vale il diritto civile comune, praticamente cioè il regolamento fra creditori e debitori, secondo la buona fede ed attesa la situazione reale nei singoli casi.
Circa gli altri beni: a) i prestiti, e specialmente le ipoteche, sono, almeno teoricamente, rivalorizzati al 25 % del loro valore in oro al tempo in cui furono fatti. b) I depositi negli istituti bancari sono rivalorizzati in tal modo che si aggiunge ad una parte dei depositi stessi ancora esistenti nelle casse un contributo dei mallevadori. La somma totale così ottenuta viene distribuita in percentuale fra i creditori. c) I titoli dei prestiti pubblici emessi prima del 1920 sono rivalorizzati al 2½%. Se però gli stessi titoli furono in continuo possesso dell'acquirente già prima del 1º Luglio 1920, essi vengono rivalorizzati al 12½% (cfr.  Staatslexikon der Görresgesellschaft  I (ed. 5)
172r
pagg. 434-441, sotto il titolo "Aufwertung" di R. Schetter).
Ora i piccoli capitalisti depositarono generalmente i loro averi negli Istituti di credito, casse di risparmio ecc. ..., o li investirono nei prestiti di guerra. Essi pertanto non ebbero che una debole percentuale o perdettero tutto in molti casi.
Circa l'inflazione e le leggi di rivalorizzazione considerate dal punto di vista della morale, personalità competenti, parlamentari, giuristi, ecc., negano nel modo più reciso che il Governo o i partiti del medesimo, soprattutto il Centro e la Bayrische Volkspartei, abbiano voluto o provocato l'inflazione, sebbene questa accusa sia stata mossa contro i due surriferiti partiti.
Altro è se alcune persone, enti e società abbiano volontariamente e con premeditazione, ai fini del loro proprio interesse, contribuito al prolungarsi dell'inflazione. È vero altresì che si pensò troppo tardi a rimediare in via legislativa a simile disastro finanziario.
Le leggi di rivalorizzazione furono naturalmente oggetto di studio e di controversie anche e precisamente da parte dei cattolici. Queste controversie riguardano: 1º)  l'intenzione del legislatore, se cioè esso abbia inteso di regolare la pubblica tutela del diritto di proprietà, ma non il diritto stesso, o se abbia inteso di regolare entrambi, il diritto e la sua pro-
172v
tezione; 2º)  la giustizia della legge nell'uno o nell'altro caso.
Vari autori affermano che le leggi di rivalorizzazione regolano anche il diritto di proprietà, e ciò in forma giusta, corrispondente, - avuto riguardo alle circostanze dell'inflazione -, alla giustizia distributiva. Così il Rev. Sac.  Dr. Fr. Keller, professore della Facoltà teologica di Friburgo, noto per le sue pronunziate tendenze verso sinistra, nell'opuscolo "Aufwertung und Gewissenspflicht" Studien zur katholischen Sozial- und Wirtschaftslehre, 2. Band, Freiburg Herder, 37 pagg.
Altri sostengono invece che lo Stato non può pienamente regolare lo stesso diritto di proprietà, che quindi la legge ha soltanto per scopo di indicare fino a qual punto lo Stato protegge i diritti dei singoli, e che pertanto le [sic] rivalorizzazione, appunto se si tratta di creditori e di debitori privati, deve farsi secondo le norme della buona fede (nach Treu und Glauben), tenendo conto del bisogno del creditore e dell'attuale situazione finanziaria del debitore. In tal modo si esprime il P.  von Nell-Breuning S. J. nelle "Stimmen der Zeit", to. 110, Gennaio 1926, pagg. 300-313, e nella "Theol. Praktische Quartalschrift" 79 (1926) pagg. 519-536. Cfr.  "Scholastik"  II pag. 317.
Il Rev. P.  Hürth S. J., professore di teologia morale nel Collegio <di>1 S. Ignazio in Valkenburg, espone nell'ottima suddetta Rivista "Scholastik" (vol. I, pagg. 277-281) quanto sia complessa e delicata la questione della rivalorizzazione. Praticamente egli giunge alla so-
173r
luzione ed alla conclusione di coloro i quali stimano che, tutto considerato, la rivalorizzazione tra privati deve effettuarsi secondo la buona fede, e ad ogni modo non sembra di voler sottoscrivere senza restrizione al parere del prof. Keller. Cfr. ibid. vol. II pag. 317.
L'Episcopato tedesco ebbe cura di prendere dei provvedimenti per ovviare alle mancanze della rivalorizzazione. (Cfr.  Kirchliches Amtsblatt für die Diözese Paderborn, tom. 70. nr. 9 del 21 Giugno 1927, pag. 75).
Già prima della emanazione della succitata terza Steuernotverordnung del 14 Febbraio 1924, l'Emo  Cardinale Bertram, a nome della Conferenza di Fulda, si rivolse al Signor Marx, allora Cancelliere del Reich, avvisandolo delle ingiustizie e dei difetti di quel decreto. Nel Settembre dello stesso anno egli le rese palesi nella stampa, pregando di sostituire l'anzidetto decreto con un regolamento, che corrispondesse maggiormente alle esigenze della morale e della giustizia.
L'8 Dicembre 1925 il sullodato Eminentissimo scrisse al Ministero del Culto prussiano, dichiarando che i Vescovi si rifiutavano, - almeno se si trattava di creditori privati -, di applicare alle parrocchie i privilegi concessi ai Comuni di rivalorizzare solamente al 12½ (invece del 25%), e ciò senza effetto retroattivo. Qui pure sono diverse le opinioni degli autori cattolici. Alcuni propugnano la liceità di tali privilegi, asserendo
173v
che altrimenti le imposte si sarebbero aumentate in modo pericoloso per la vita dei Comuni stessi.
Nel Gennaio 1926 i Vescovi diedero al Clero delle direttive circa i rapporti esistenti tra la legge di rivalorizzazione e la morale.
Le direttive medesime furono pubblicate sul principio di quello stesso anno in tutti i bollettini religiosi ufficiali: (KölnKirchlicher Anzeiger für die Erzdiözese Köln, 1º Feb. 1926, tom. 66, n. 4, pagg. 19-22. - BreslauKirchliches Amtsblatt des Fürstbischöflichen Ordinariats in Breslau, 24 Jan. 1926, n. 2, pagg. 11-14. - FreiburgAnzeigeblatt für die Erzdiözese Freiburg, 24 Feb., 1926, n. 6. pagg. 233-236; ecc.).
Le direttive in discorso possono brevemente compendiarsi nel modo seguente:
I Rev.mi Ordinari premettono innanzi tutto di non volere né poter decidere se un'altra soluzione del grave problema finanziario sarebbe stata possibile, considerando il bene comune e la situazione economica dell'assoluta maggioranza dei debitori.
Riguardo ai creditori, non si può affermare che essi abbiano diritto di richiedere nell'attuale valuta in Reichsmark una somma uguale a quella in marchi-oro dell'anteguerra. Il bene comune esige talvolta una riduzione dei debiti, per evitare la rovina dell'economia nazionale. Il valore dei beni immobili stessi è realmente diminuito. Il debitore sarebbe in molti casi total-
174r
mente rovinato, se dovesse restituire l'intero debito.
Relativamente ai debitori, non vi è dubbio che in certi casi essi sono tenuti sub gravi, sia da un obbligo di giustizia, sia da un obbligo di equità e di carità, di ripagare più di quanto è stabilito dalla legge.
In merito alla prassi pastorale, è stato raccomandato al Clero di astenersi dal criticare la legge medesima, dall'esprimere decisioni nel tribunale della penitenza, ove non hanno testimoni delle loro affermazioni, dall'affermare che non possano esistere ulteriori obblighi norali [sic] anche per quelli che hanno pagato nel tempo della inflazione un valore assolutamente inferiore; di lasciare alle rispettive Autorità il giudizio sulla condizione finanziaria degli enti pubblici (Paesi, Comuni); di insistere fortemente affinché sia osservata la giustizia, ogniqualvolta consti chiaramente di un grave obbligo, non però nel caso in cui gli interessati sono convinti di appoggiarsi ad una opinione veramente probabile. Vi possono essere ulteriori obblighi morali eziandio per coloro i quali per acquisti fatti nel tempo dell'inflazione, hanno corrisposto una somma di gran lunga inferiore al valore reale. Il miglior modo di rivalorizzazione è quello di un equo accordo, secondo i dettami della coscienza, tra il creditore ed il debitore. Quanto all'assoluzione nel tribunale della penitenza, questa si dovrà negare soltanto qualora un grave obbligo e la mala fede siano evidenti.
174v
Agli Istituti ecclesiastici specialmente è stato raccomandato di esaminare con tutta coscienza se possano dare più di quello, che la legge prescrive, e se debbano farlo, se non per stretta giustizia, almeno per equità e carità.
Il debitore potrà attenersi alla legge, se un rimborso superiore alla prestazione legale lo rovinerebbe o gli recherebbe un troppo grave danno.
Agli obblighi dell'equità e della carità può aggiungersi quello di evitare lo scandalo, appunto se il debitore è un ente ecclesiastico. (Sull'obbligo morale di questi enti alcuni Vescovi hanno dato 2 emanato direttive speciali, come ad es. quello di Paderborn il 19 Luglio 1926 (Amtsblatt tom. 69, n. 8, pag. 79 e seg.), ed il 26 Marzo 1927 (l. c. tom. 70, n. 5, pag. 41), ed il Cardinale Bertram (Amtsblatt di Breslavia del 12 Aprile 1927, n. 6, pag. 39), e gli altri Vescovi in modo simile).
Il numero dei piccoli capitalisti, gravemente e senza colpa danneggiati dalla rivalorizzazione, si crede che ascenda a circa un milione, di guisa che alcuni ritengono che lo Stato sarà obbligato di regolare nuovamente nei loro riguardi la grave questione.
In considerazione di quanto sopra, non sembra che la S. Sede possa, almeno per ora, intervenire direttamente in una così complicata questione. Qualora quindi l'Eminenza Vostra stimasse di dare un riscontro agli anzidetti Esposti, parmi subordi-
175r
natamente che esso non potrebbe essere che generale, esprimendo il compatimento di Sua Santità verso i danneggiati e la speranza che possa ottenersi un miglioramento della loro situazione, ed aggiungendo forse altresì che gli Esposti medesimi sono stati rimessi ai Revmi Ordinari, i quali si sono già occupati dell'argomento.
Quanto al citato articolo "Der Rheinische Sparer" esso è l'eco di sentimenti sovente espressi pur troppo dagli stessi cattolici. Nella sostanza è confuso e non risponde a verità. Tuttavia lo stesso giornale ha pubblicato anche altri scritti, nei quali l'attitudine e l'azione della Chiesa sono giudicate in modo più equo e ragionevole.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Masch. eingefügt
2Hds. vermutlich von Pacelli gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Januar 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 17038, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/17038. Letzter Zugriff am: 17.04.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.