Dokument-Nr. 18752
Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele
[Berlin], 19. Juni 1926

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sull'Esposto del Capitolo cattedrale di Misnia circa l'elezione del decano e dei canonici e lo jus optionis
Col venerato Dispaccio N. 2208/25 in data del 5 Maggio p. p cotesta S. Congregazione si degnava di ordinarmi di esprimere il mio umile modesto parere circa l'Esposto (che compio il dovere di ritornare qui accluso insieme ai relativi Allegati) del Capitolo cattedrale di Misnia, intorno alla elezione del decano e dei canonici ed allo jus optionis.
Mi sia permesso di ricordare come nel rispettoso Rapporto N. 30500 del 10 Maggio 1924 ebbi già occasione di riferire all'E. V. R. su detta questione, manifestando l'umile avviso che al sullodato Capitolo non competano attualmente i menzionati diritti. I documenti ora addotti dal Capitolo medesimo, sebbene presentino non poche oscurità, mi sembrano tuttavia,
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salvo errore, confermare tale opinione. Il Capitolo collegiale di Bautzen fu fondato nel 1221 da Brunone II, XXII Vescovo di Misnia, il quale (come risulterebbe da un documento ripro dall'opuscolo Statuten des Collegiatsstiftes St. Petri zu Budissin, 1858, pag. 54) lo dotò partim suis, partim sui pie defuncti Praedecessoris sumptibus. Fu infatti S. Bennone, XI Vescovo di Misnia, che, convertiti alla fede gli abitanti di Bautzen, pose ivi le prime fondamenta di quella chiesa, collegiata ove avrebbe voluto istituire un collegio di canonici, se non fosse stato prevenuto dalla morte. Questo proposito venne poi portato a compimento dal sunnominato Brunone II, il quale ampliò e consacrò il 24 Giugno 1221 la chiesa stessa, costruendovi un nuovo coro (doc. I). Sembra che A quanto sembra ricavarsi dai succitati documenti, i primi sette canonici furono nominati dal Vescovo stesso (doc. I e II) e, che, sebbene il Capitolo, probabilmente fondan-
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dosi sugli usi allora in vigore in molte chiese (cfr. Wernz, Jus decret., t. II, 1906, n. 780), eleggesse poi esso stesso il decano e quattro nuovi canonici (doc. II), Brunone aveva creduto di [ein Wort unlesbar] specialmente riservato il diritto di credette aveva<rebbe> avuto l'intenzione di riservarsi<e> la a sé la provvista della prepositura e dei canonicati (doc. IV) e che soltanto in seguito all'opposizione del Capitolo, il quale faceva appello alla consuetudine vigente in altre chiese (doc. II), concedette definitivamente al medesimo nel 1226 (doc. IV) il diritto di libera elezione, di guisa però che il preposito fosse de choro Misnensi ed il decano de consortio suo, e riservando a sé ed ai suoi Successori la nomina dello scolastico e del custode. Ciò corrisponderebbe, del resto, <del resto,> alla storia dei Capitoli, sia cattedrali che collegiali, della Germania nel medio evo, i quali nella maggior parte dei casi solo dopo aspre e talvolta lunghe contese col Vescovo acquist conseguirono il diritto di elezione dei Canonici (cfr. Hinschius, System des kath. Kirchenrechts, t. II (1878) pag. 614: "Meistens haben die (Kollegiat)kapiten<l> - in manchen Stiften freilich erst nach langen und hartnäckigen Streitigkeiten - das Wahlrecht erlangt"; Werminghoff, Verfassungsgeschiche [sic] der deutschen Kirche im Mittelalter, 1913, 2a ed. pag. 148: "Ihre Besetzung erfolgte zumeist durch die Wahl seitens der Domherren, die dieses Recht häufig nach langen Streitigkeiten mit dem Bischof und nach Überwindung des ius simultaneae collationis erlangt hatten"). Non si tratterebbe quindi, se pur non m'inganno, di lex fundationis, ma di posteriore concessione fatta in considerazione della consuetudine vigente in altre chiese, per mettere fine ad una controversia. Del resto D'altra parte, anche i termini
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del decreto del B. Conrado di Urach, Cardinale Vescovo di Porto e S. Rufina e Legato Apostolico in Germania, del 2 Novembre 1225 (doc. V), indicano, se non erro, trattarsi di un mero privilegio concesso al Capitolo ad istanza del medesimo né f contengono alcuna allusione ad una lex fundationis. - Parimenti lo jus optionis fu con decreto di Brunone II del 19 Dicembre 1261 (doc. III) accordato secundum consuetudines aliarum ecclesiarum, per evitare che si riaccendesse un'antica e già sopita controversia. - Parmi infine che, allorché non inutile di rammentare che la S. Sede, nel 1921, trasformandoò allorché nella Costituzione Sollicitudo omnium ecclesiarum del 24 Giugno 1921, eresse il Capitolo collegiale di S. Pietro in Bautzen in Capitolo cattedrale della diocesi di Misnia, confermò bensì gli statuti capitolari e tutti i privilegi ed i diritti, di cui esso sino allora godeva, aggiungendo tuttavia: "firma tamen electione canonicorum et Dignitatum Capituli ad tramitem iuris communi", e ciò malgrado che il Capitolo stesso nell'Esposto nel Pro-memoria del 17 Marzo 1921 di
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quello ' stesso anno 1921 (da me trasmesso alla Segreteria di Stato col Rapporto N. 20437 del 25 Aprile 1921) avesse, avesse, appellandosi alla lex fundationis, [ein Wort unlesbar] chiesto la conferma dell' dir antico diritto di elezione. Con ciò parmi che In tal guisa la S. Sede parmi abbia chiaramente dimostrato che come<he> [Essa] considerava va tale privilegio come come non più in vigore; il che apparisce eziandio dalla Bolla della Dataria Apostolica (VII Kal. Julii 1921), con cui veniva il Revmo Mons. Giacomo Scala veniva nominato Decano, e nella quale si dichiarava tale questa Dignità riservata alla S. Sede. Sembra, del resto, meno opportuno che il Capitolo <ora> cattedrale di Bautzen <Misnia> abbia <di Bautzen abbia> privilegi che n di cui più ampi di quelli degli altri Capitoli cattedrali della Germania, e che nella nomina <scelta> dei Canonici, i quali debbono, secondo l'uso qui vigente collaborare nel lavoro della <prestare i loro servizi nella <l'opera loro per i lavori della>> Curia diocesana, al Vescovo, che è a tale riguardo il primo interessato, non spetti una parte maggiore di quella che gli al lascerebbero gli anzidetti antichi Statuti<.> di Bautzen.
Rimane ad esaminare la difficoltà mossa dal Revmo Mons. Schreiber, il quale teme che, qualora la S. Sede dichiarasse vigente il ius commune per la nomina delle Dignità e dei Canonici e venisse così a mutare gli Statuti dell'antico Capitolo collegiale di Bautzen, il Governo civile, sassone (non quello del Reich), massime se fosse ostile alla Chiesa, potrebbe prenderne pretesto per asserire non essere più l'attuale Capitolo cattedrale lo
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stesso che il primitivo e per negargli quindi il possesso de legittimo possesso dei relativi beni, i quali potrebbero rischierebbero così di esser confiscati dallo Stato. - Questo timore del Revmo Vescovo non sembrami, a dire il vero, nello stato attuale delle cose, fondato. Giacché, se ciò avrebbe potuto ben affermarsi dell'antico G Ed invero una opposizione <contro un mutamento del modo di provvista del Decanato, delle Dignità e dei Canonicati, previsto negli antichi Statuti,> avrebbe <ben> potuto attendersi sotto l'antico regime, il quale, in virtù della Convenzione (Traditionsrezess) del 30 Maggio 1635, esercitava una la più stretta vigilanza sulle cose ecclesiastiche della Lusazia ed aveva uno speciale interesse nella elezione del Decano del Capitolo, che era era anche era anche membro [noto] della prima Camera del Regno, invece, la cui conferma era riservata al Re. Invece, dopo la rivoluzione del 1918 e la nuova Costituzione germanica (art. 137), il Governo sassone non ha più n preteso alcuna comunicazione o conferma e nemmeno comunicazione delle elezioni compiute dal Capitolo. Siccome, tuttavia, è ben assai arduo di Siccome, tuttavia, è assai arduo difficile di prevedere con ogni sicurezza il futuro, massime nella instabile situazione dei tempi presenti, cotesta S. Congregazione, potrebbe, a mio subordi-
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nato avviso, potrebbe, affine di eliminare ogni dubbio o pericolo, rimandare la sua decisione fino a che la questione della situazione di giuridica del Capitolo di Bautzen venga fuori di qualsiasi contestazione fissata o in un Concordato col Reich ovvero anche in una futura legge particolare della Sassonia sulle società religiose, di cui il quel Governo della Sassonia sta ora preparando il Governo sassone di questo Stato prepara Paese <di questo Paese sta ora> prepara<ndo> il progetto.
Nel sottoporre quanto sopra al superiore giudizio dell'E. V., m'inchino
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Pacelli, Eugenio an Sbarretti, Donato Raffaele vom 19. Juni 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 18752, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/18752. Letzter Zugriff am: 01.05.2024.
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