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                            Dokument-Nr. 19180
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Nella sedutaconferenza coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre
        1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle
        Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen,- Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der katholischen Kirche nach dem in Preussen geltenden Recht, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali finoad allora a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto
        invece la Camera di giustizia o tribunale supremoprussianoa in Berlino esprimeva un contrario
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sulil quale mi fudurante lerecentitrattativepossibile <durante le recenti trattative> di appoggiarmi,
                                basarmi, <servì di base per>affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse
        una disposizione su talequesto importante argomento; invece nelle Bolle concordate di
        circoscrizione nulla pur troppo si riscontra in nella materia in discorso, e ciò
        (cfr.  op. cit., pag. 10) avesse ordinato per il territorio
        dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di
        ammettervi novizi (cfr. op. cit., pag. 10). Malgrado che miche mancasse così in dette Bolle qualsiasi
        punto di appoggio,nelle suddette Convenzioni, non mancai nella summenzionata
        Conferenza di chiedere ai negoziatori prussianiSignori Commissari che nel futuro Concordato prussiano venisse introdotta una disposizione simile
                                analo simile a quella dell'articolo 2 del recente Concordato bavarese.del 1924.
Il Signor Trendelenburg rispose però che dettaquesta <una si<ffatta>mile> disposizione, mentre, da una
        parte, non rappresenterebbe,costituirebbe, in caso di pericolo,conflitto, una efficace protezione,efficace,
                            d'all' dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il
        diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione
        giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione
        del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella
        più creare [creare] aggiungere a
        quella garanzia 
                                di diritto <giuridica> costituzionale anche un impegno contrcontrattuale di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la opposizioneresistenza dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere anche nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la riuscitaaccettazione del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al
        Governo prussiano il rimprovero di aver non aver osservato i limiti della sua
        competenza, massime da parte di quei gruppi
                            i qualidie si ecciterebbe così la opposizione soprattutto dei gruppi a
        tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del
        carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
Mentre,Dopo <di> avere, dal canto mio, dichiaratomanifestato ai miei interlocutori chedovevocon<il vivo> rincrescimento dovevoconstanel dover constatarecomecome anche in questoapuntoargomento <materia> il Governo prussiano non si mostrava disposto ad
        accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno sopra in un punto Questa
        aveva pieno dirit ed incontestabilealcune tra le condizioni per il conferimento diegli uffici ecclesiastici, quella che il r candidato
        "abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici [prescritti] dall'Autorità ecclesiastica in un'alta
        scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia
        od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039
        dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che ogni religione clericale
            ha il diritto ed <anzi,> il do<anzi,> in quanto sia possibile, il dovere di erigere
            proprie scuole (can. 587); che, d'altra parte, anche un religioso può
            essere, servatis servandis,
                            eletto V nominato Vescovo (così, ad esempio, nel 1898 nella stessa Prussia
        venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt,
        P. Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco, (così, ad esempio, in
        Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai
        RR. PP. Benedettini); ora, in
                            d'altra
                            che
                            laun religioso, in baseche però, in base <ora, in base> invece, in
            base>
                            
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburgm si dimostròmanifestòdimostrò contrario anche a questa domanda. Comincio col rappresentaredescrivere le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel
        mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle
        Congregazioni religiose collecon le Facoltà teologiche e col le alte scuole vescovili, ed
        aggiunse che ciò avrebbe potuto mettere inesporre a grave pericolo le disposizioni già concertate
        relativamente al alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime.
            Affermò,che non può
                                negarsimettersi in dubbio <sostenuto altresì dal Prof. Heyer,> la inferiorità
        scientifica almenoreligiosi <religiosi>. OsservòDisse che anche varialcuni membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui
        nello stesso senso e che la richiestaaggiunta formula desiderata sarebbe
        stata accolta con pocoscarso favore altresìanche dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una
            invasioneirruzioneinvasione del clero secregolarenella
                                negli <nel campo della> cura delle anime. Nel Parlamento poi essa
            av susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune scuole di Ordini o di Congregazioni religiose possono essereapparire inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temonohanno affatto da temere il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. QuestaTale obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non è,in uso in varie dellepur troppo,ancora <tuttora> in uso, in tutte le varie
                                almeno in alcune delle
                                nelle <almeno completamente, nelle> Facoltà suddette, vale a dire
            unalmeno un intiero biennio per la filosofia e un 
                                intiero sessennio di intiero quadriennio per la teologia. 
                                Al contra D'altra parte, per la nomina di un religioso ad una parrocchia il
            Superiore presenta bensì il candidato, ma all'
                                l' all'Ordinario del luogo spetta del luogo dà la istituzione
            spetta di concedere la istituzione e di giudicare altresì sulla dottrina del soggetto
            proposto (can. 4 (can. 456 e can. 459 § 2); vi è quindi anche
            sotto questo riguardo piena garanzia. Né sembra fondato il timore di una eccessiva
            attività dei religiosi a danno del clero secolare, giacché nessuna casa religiosa può
            essere fondata senza il consenso dell'Ordinario (can. 497). Il timore
                                pericolo <pericolo>delledi gravi difficoltà nel Parlamento - soggiunsi poi
            - fu affermato conpure anche in occasione delle trattative
        concordatarie conlla Baviera; eppure nella discussione dinanzi al negli aspri
            dibattiti, che ebbero luogo nel
                                del <svoltisi poi nelLandtag, ove,durante i quali, si può dire, ogni parola del progetto di Concordato fu oggetto di vivi attacchi, nessuno,
            per quanto possa ricordare, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci infine notare ai miei interlocutori che gli Istituti religiosiin discorso hanno un interesse speciale ad
        avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della formazioneeducazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è che la esperienza ha dimostratocome
                                quanto <quanto> pericolosa sia, come <ha>
            dimostra<to> l'esperienza, per giovani religiosi non ancora formati la
        frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendevanessuno <non si> intendeva di escludere in massima i religiosi
            da<lla>gli
                            affari
                            dignità vescovile
                            dagli dai suaccennatisunnominati uffici; ma che si trattava in
            realtà di casisimili casi [anzi] sono in realtà eccezionali, a cuie può quindi ad essi provvedersi in via
        amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di una grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi.:nulla, del resto, impedisce che colla erezione di nuove parrocchie
            regolari (nella stessa città di Berlino vi sono già varie "curazie" affidate a
            religiosi) quei casi divengano più frequenti.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare megliopiù accuratamente la questione e di cercare una possibileadoperarsi per trovare possibilmente una via di uscita. So infattiche non si è avuta ancora <raggiunta ancora>
        una soluzione definitiva.
Chinato 
                        348r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C". 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19180
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 09. April 1928
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni
        religiose)
                        Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen,- Die staatsrechtliche Stellung der Klöster und klösterlichen Genossenschaften der katholischen Kirche nach dem in Preussen geltenden Recht, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali fino
348v
parere nella
        decisione del 1º Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge:
        "L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente
        considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr. Anschütz RV.
        art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito
        com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr. Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137,
        Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato.
        D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione
        prussiana per mezzo di una legge". in via legislativa". Secondo questa decisione quindi le antiche leggi circaconcernenti l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia
        sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non piùpiù in vigore (cfr. Mayer, op. cit., pagg. 37 e 43-44). Per la fondazione di case religiose,
            in forza degli articoli 111 e 124 della Costituzione del Reich e della
            succitata ordinanza ministeriale del 31 Dicembre 1919, non è più
            necessario, come <lo era> per il passato (leggi prussiane del
            14 Luglio 1880 art. 6 e del 21 Maggio 1886 art. 13),alcunouno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle
        Congregazioni estere, per le quali si richiedeoccorre detta autorizzazione (ibid., pagg. 36-37,
        46).349r
Per ciò che riguarda la personalità giuridica,degli Istituti religiosi, in virtù della più volte menzionata
        Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato
        l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una
        legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità
        giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece
        abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti invece
        un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga una corporazione di diritto pubblico (ibid.,
        pag. 36).È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sulil quale mi fudurante le
349v
sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre
        1810 Il Signor Trendelenburg rispose però che detta
350r
larga misura. La pubblica opinione si è adattata a
        questa situazione; ma se ora si volesse tentar di Mentre,Dopo <di> avere, dal canto mio, dichiaratomanifestato ai miei interlocutori chedovevocon<il vivo> rincrescimento dovevoconstanel dover constatarecomecome anche in questoapunto
350v
diritto di
        reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle
        Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi
        filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello
        bavarese, 351r
alla surriferita disposizione, un
            religioso potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto
        gli studi soltanto nelle scuole della sua religionedel suo Ordine; che quindi occorreva o di limitare lala disposizione medesimastessa al clero secolare ovvero di adottare la formula del
        Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli
        studi filosofici e teologici nelle scuole del loro iIstituto a norma del Codice di diritto canonico
        can. 1365".Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg
351v
 di non poche di dette scuole dei Risposi che, se alcune scuole di Ordini o di Congregazioni religiose possono essereapparire inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temonohanno affatto da temere il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. QuestaTale obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non è,in uso in varie dellepur troppo,
352r
 grande calore anche durante leinsistenza Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare megliopiù accuratamente la questione e di cercare una possibileadoperarsi per trovare possibilmente una via di uscita. So infatti
352v
 che l'argomento è stato discusso nel Ministero del
        Culto, senza però giungere ancora ad ma Chinato
1↑Ursprünglich angegebene Protokollnummer "39269" hds. von Pacelli
            korrigiert.
                            
                        