TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 19180
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Nella seduta coi Signori Commissari prussiani del 18 Dicembre
        1927 fu trattata, fra gli altri argomenti, anche la questione degli Ordini e delle
        Congregazioni religiose.
Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali finoad allora a quel tempo per esse vigenti" (ibid., pag. 44). A torto
        invece la Camera di giustizia o tribunale supremoprussiano in Berlino esprimeva un contrario
È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sul quale mi fudurante letrattativepossibiledi appoggiarmi,affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse una disposizione su tale importante argomento; invece nelle Bolle concordate di circoscrizione nulla pur troppo si riscontrain nella materia in discorso, e ciò
        (cfr.  op. cit., pag. 10) avesse ordinato per il territorio
        dell'antica Prussia la secolarizzazione di tutti i monasteri, colla proibizione di
        ammettervi novizi (cfr. op. cit., pag. 10). Malgrado che mi mancasse così  qualsiasi
        punto di appoggionelle suddette Convenzioni, non mancai nella summenzionata
        Conferenza di chiedere ai negoziatori prussiani che nel futuro Concordato  venisse introdotta una disposizione simile a quella dell'articolo 2 del  Concordato bavaresedel 1924.
Il Signor Trendelenburg rispose però che detta disposizione, mentre, da una parte, non rappresenterebbe, in caso di pericolo, una protezioneefficace,d'all' dall'altra, oltrepasserebbe la competenza spettante alla Prussia secondo il
        diritto costituzionale tedesco. Osservò che i principi generali circa la condizione
        giuridica degli Ordini e delle Congregazioni religiose sono già fissati nella Costituzione
        del Reich e che la libertà ivi garantita ha avuto anche pratica applicazione nella
        più creare [creare] aggiungere a
        quella garanzia  costituzionale anche un impegno contr di diritto internazionale, ciò aumenterebbe la opposizione dei circoli ostili al Concordato e potrebbe avere  nelle masse una ripercussione assai sfavorevole per la riuscita del medesimo. In ogni modo, poi, si muoverebbe al
        Governo prussiano il rimprovero di aver non aver osservato i limiti della sua
        competenza, massime da parte di quei gruppi
                            i qualidi
        tendenza unitaria, i quali combattono aspramente ogni non giustificata affermazione del
        carattere statale dei singoli Paesi della Germania.
Mentre,dal canto mio, dichiarato ai miei interlocutori checon rincrescimento dovevoconstatarecome anche in questopunto il Governo prussiano non si mostrava disposto ad accogliere i desideri della S. Sede, notai che almenosopra in un punto Questa
        aveva pieno dirit ed incontestabilealcune tra le condizioni per il conferimento di uffici ecclesiastici, quella che il r candidato
        "abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici [prescritti] dall'Autorità ecclesiastica in un'alta
        scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia
        od in un'alta scuola Pontificia in Roma" (cfr. Rapporto N. 36039
        dell'8 Settembre 1926). Rilevai quindi che  anche un religioso può
            essereeletto V nominato Vescovo (così, ad esempio, nel 1898 nella stessa Prussia
        venne eletto alla Sede episcopale di Limburgo nel 1898 il Revmo Abate di Marienstatt,
        P. Domenico Willi, dell'Ordine dei Cistercensi) o parroco, (così, ad esempio, in
        Treviri si ha la parrocchia regolare di S. Mattia affidata ai
        RR. PP. Benedettini); ora, in
                            d'altra
                            che
                            laun religioso, in base
                            
Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburgm si dimostròmanifestò contrario anche a questa domanda. Comincio col rappresentare le difficoltà, che, a suo parere, avrebbe sollevato nel
        mondo scientifico della Germania il voler mettere alla pari le scuole degli Ordini e delle
        Congregazioni religiose colle Facoltà teologiche e col le alte scuole vescovili, ed
        aggiunse che ciò avrebbe potuto mettere in grave pericolo le disposizioni già concertate
        relativamente al alla possibilità d'intervento dell'Ordinario nelle Facoltà medesime.
            Affermòche non puòmettersi in dubbio la inferiorità
        scientifica almenorichiestaaggiunta formula  sarebbe
        stata accolta con poco favore altresì dal clero secolare, giacché essa aprirebbe la porta ad una
            invasioneirruzione del clero secolarenella cura delle anime. Nel Parlamento poi essa
            av susciterebbe senza dubbio le più gravi obbiezioni.
Risposi che, se alcune scuole Congregazioni religiose possono essere inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temono affatto il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Questa obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non èin uso in varie delle Facoltà suddette, vale a direunalmeno un intiero biennio per la filosofia e un  intiero quadriennio per la teologia.  Il timoredelle difficoltà nel Parlamento  fu affermato connlla Baviera; eppure nella discussione dinanzi al negli aspri
            dibattiti, che ebbero luogo nelLandtag, ove, si può dire, ogni parola del progetto di Concordato fu oggetto di vivi attacchi, nessuno,
            per quanto possa ricordare, quella disposizione passò senza ostacoli. Feci  notare ai miei interlocutori che gli Istituti religiosi hanno  interesse speciale ad
        avere proprie scuole interne, le quali contribuiscono alla uniformità della formazione dei loro membri; ciò che non potei aggiungere è che la esperienza ha dimostratocome pericolosa sia per giovani religiosi non ancora formati la
        frequenza delle pubbliche Università.
Il Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva di escludere in massima i religiosida<lla>gli
                            affari
                            dignità vescovile
                            dagli dai suaccennati uffici; ma che si trattava in
            realtà di casi eccezionali, a cui può  provvedersi in via
        amministrativa per mezzo di dispensa. Al che replicai che non si trattava qui di  grazia, ma di un diritto degli Istituti religiosi.
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare meglio la questione e di cercare una possibile via di uscita. So infatti
Chinato 
                        348r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C". 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19180
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 09. April 1928
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative concordatarie colla Prussia (Ordini e Congregazioni
        religiose)
                        Come è ben noto all'E. V. R., l'articolo 137 capov. 3 della Costituzione del Reich, prescrivendo che "ogni società religiosa ordina ed amministra i propri affari indipendentemente nell'ambito del diritto comune" abrogò le antiche leggi prussiane restrittive della libertà degli Istituti anzidetti (cfr. Mayer, Die Klöster in Preussen, Paderborn 1927, pag. 43). Rettamente perciò il Ministero per la scienza, l'arte e la pubblica istruzione in Prussia coll'ordinanza del 31 Dicembre 1919 dichiarava che "l'attività delle fondazioni religiose di cittadini tedeschi non soggiace più alle prescrizioni speciali fino
348v
parere nella
        decisione del 1º Agosto 1921 (ibid., pagg. 26-27), ove si legge:
        "L'articolo 137 capov. 1 della Costituzione del Reich è generalmente
        considerato come semplice norma direttiva senza forza derogatoria (cfr. Anschütz RV.
        art. 137, Abs. 1). Né può dirsi altrimenti del capov. 3, il quale, concepito
        com'è in termini generali, ha bisogno di pratica applicazione e notoriamente (cfr. Poetzsch, F., Handausgabe der RV. vom 11. August 1919, Art. 137,
        Abs. 10 [sic]) non ha creato una situazione chiara circa l'ispezione dello Stato.
        D'altra parte, non si è ancora avuta una formale abrogazione dell'antica legislazione
        prussiana per mezzo di una legge". Secondo questa decisione quindi le antiche leggi circa l'ispezione dello Stato sulle case religiose in Prussia
        sarebbero non formalmente abrogate, ma soltanto provvisoriamente non più in vigore (cfr. Mayer, op. cit., pagg.  43-44). Per la fondazione di case religiose non è più
            necessarioalcuno speciale permesso del Governo, ad eccezione tuttavia delle
        Congregazioni estere, per le quali si richiede detta autorizzazione (ibid., pagg. 36-37,
        46).349r
Per ciò che riguarda la personalità giuridica, in virtù della più volte menzionata
        Costituzione del Reich (articolo 124 capov. 2) è rimasto abrogato
        l'articolo 13 della Costituzione prussiana del 1850, il quale richiedeva a tal uopo una
        legge speciale. Gli Ordini e le Congregazioni religiose acquistano quindi la capacità
        giuridica a norma del diritto comune (ibid., pagg. 35-36). Non è invece
        abbastanza chiaro, se sia necessaria una legge o basti invece
        un semplice Atto amministrativo, acciocché una Congregazione religiosa divenga una corporazione di diritto pubblico (ibid.,
        pag. 36).È infine opportuno di ricordare come, mentre l'antico Concordato bavarese del 1817 conteneva circa gli Ordini religiosi un articolo (VII), sul quale mi fudurante letrattativepossibiledi appoggiarmi,affine di reclamare che anche il nuovo Concordato comprendesse una disposizione su tale importante argomento; invece nelle Bolle concordate di circoscrizione nulla pur troppo si riscontra
349v
sebbene il R. Editto prussiano del 30 Ottobre
        1810 Il Signor Trendelenburg rispose però che detta disposizione, mentre, da una parte, non rappresenterebbe, in caso di pericolo, una protezioneefficace,
350r
larga misura. La pubblica opinione si è adattata a
        questa situazione; ma se ora si volesse tentar di Mentre,dal canto mio, dichiarato ai miei interlocutori checon rincrescimento dovevoconstatarecome anche in questopunto il Governo prussiano non si mostrava disposto ad accogliere i desideri della S. Sede, notai che almeno
350v
diritto di
        reclamare che fosse tenuto conto nel Concordato della situazione degli Ordini e delle
        Congregazioni religiose, vale a dire per ciò che si riferisce ai loro studi
        filosofico-teologici. Ricordai come il Governo prussiano aveva richiesto, al pari di quello
        bavarese, 351r
alla surriferita disposizione,  potrebbe venire senz'altro escluso dal Governo, qualora avesse compiuto
        gli studi soltanto nelle scuole della sua religione quindi occorreva o di limitare la disposizione medesima al clero secolare ovvero di adottare la formula del
        Concordato bavarese (art. 13 § 2): "salvo il diritto dei religiosi di compiere gli
        studi filosofici e teologici nelle scuole del loro istituto a norma del Codice di diritto canonico
        can. 1365".Com'era da prevedere, il Sig. Trendelenburg
351v
 di non poche di dette scuole . Osservò che anche vari membri dell'Episcopato prussiano si erano espressi con lui
        nello stesso senso e che la Risposi che, se alcune scuole Congregazioni religiose possono essere inferiori dal punto di vista scientifico, altre sono invece del tutto all'altezza della situazione e non temono affatto il confronto colle Facoltà teologiche delle Università dello Stato. Questa obbiezione, del resto, è già eliminata dalla succitata formula del Concordato bavarese, la quale prescrive studi "a norma del Codice di diritto canonico can. 1365"; ora questo canone esige ancor più di quel che non èin uso in varie delle Facoltà suddette, vale a dire
352r
 grande calore anche durante le trattative
        concordatarie coIl Prof. Heyer dichiarò che non si intendeva di escludere in massima i religiosi
Dopo di ciò, i Commissari prussiani promisero di esaminare meglio la questione e di cercare una possibile via di uscita. So infatti
352v
 che l'argomento è stato discusso nel Ministero del
        Culto, senza però giungere ancora ad
        una soluzione definitiva.Chinato
1↑Ursprünglich angegebene Protokollnummer "39269" hds. von Pacelli
            korrigiert.
                            
                        