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                            Dokument-Nr. 19204
                         
                        
                        Traduzione 
                        Il Governo Prussiano, mentre accusa ricevimento della Nota della Santa Sede,
        accompagnata dalla lettera di Vostra Eccellenza in data del 25 Agosto c.a., è dolente
        di dover mantenere, anche dopo un nuovo esame, la protesta elevata con nota del
        2 Aprile c.a. - St. M. I. 4242 - contro il Concordato
        colla Repubblica polacca.
La S. Sede si studia di dimostrare infondata tale protesta contrapponendo alla eccezione mossa dal Governo prussiano contro detto Concordato, come inconciliabile colla Bolla De salute animarum tuttora in vigore, una frase di una lettera, in data del 28 Aprile 1922, dell'ex Ministro Prussiano per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica, la quale conterrebbe una rinunzia del Governo Prussiano alla ulteriore validità di quella Bolla nei territori distaccati dalla Prussia. Io non posso aderire a tale interpretazione. Il Governo - pur senza far suo tutto il contenuto della lettera in parola, scritta, come in essa è detto, senza intesa col Ministero di Stato - deve con ogni forza affermare che la frase allegata non ha il significato attribuitole dalla S. Sede. La frase sta nel testo in rapporto colla discussione delle proposte presentate all'Eccellenza Vostra dal Sig. Cardinale Bertram in data del 24 Gennaio 1922, e più precisamente col punto III, vale a dire colla questione della partecipazione dello Stato nella provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati. Siccome tale questione, come è chiaro, non si riferiva che ai Vescovati rimasti in Prussia, era naturale che nella frase allegata si parlasse espressamente soltanto della
Con tale atteggiamento non si vengono in alcun modo a muovere rimostranze riguardo ai territori non più sottoposti alla sovranità prussiana, come si esprime la Nota della S. Sede, ma si reclama soltanto che i rapporti giuridici creati dalle Convenzioni concordatarie, specialmente quelli d'indole finanziaria,1 non vengano modificati a danno delle circoscrizioni ecclesiastiche rimaste alla Prussia, ed in ogni caso non senza intesa collo Stato Prussiano. Nella circoscrizione delle diocesi prussiane costituita già d'accordo fra la S. Sede e la Prussia simili rapporti giuridici oltrepassanti i confini dello Stato Prussiano furono mantenuti in larga misura, sebbene lo Stato Prussiano non avesse alcun diritto di sovranità su questi territori extraprussiani. Tanto meno poteva il Governo di Prussia supporre, che questi ed altri rapporti giuridici, garantiti da una Convenzione e destinati ad assicurare stabilmente l'ordinamento ecclesiastico della Prussia, venissero mutati dalla
Quando, durante le trattative per la circoscrizione delle diocesi della Prussia, il Governo Prussiano, con Nota del regio Ministro al Cardinale Segretario di Stato del 22 Luglio 1820, mosse lagnanze a motivo delle conseguenze dannose, che la precedente circoscrizione dell'allora Regno di Polonia arrecava alle limitrofe diocesi della Prussia, conseguenze originate in parte anche allora dal fatto che la S. Sede non si era messa previamente d'accordo colla Prussia, - la S. Sede stessa, nella risposta del cardinale Segretario di Stato in data del 6 Ottobre 1820, non esitò di esprimere il suo rincrescimento e assicurare che da parte sua avrebbe tutelato gli interessi della<e> Chiesa<e>4 della Monarchia Prussiana, se
        la situazione gli fosse stata sufficientemente nota. La S. Sede inoltre tenne allora ad
        affermare che essa non aveva la
Queste dichiarazioni furono fatte dalla S. Sede allo Stato Prussiano in un'epoca, in cui essa ancora non era legata da una Convenzione col medesimo. Il Governo Prussiano non dubita che la S. Sede anche oggi professa gli stessi principii e che li farà valere con non minore forza a favore dei beni del Capitolo cattedrale di Breslavia, tutelati dalla Convenzione colla Prussia. In tale attesa il Governo Prussiano accoglie con riconoscenza la promessa data dalla S. Sede alla fine della sua Nota.
La sperata soluzione di questo affare contribuirebbe senza dubbio a facilitare la pronta continuazione delle trattative concordatarie desiderata della S. Sede secondo la pregiata lettera di Vostra Eccellenza al Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica in data dell'8 Marzo del corrente anno N. 32203, trattative alle quali il Governo rivolge di continuo la sua attenzione.
Nel pregare Vostra Eccellenza di portare questo esposto a conoscenza della S. Sede, con sensi ecc.
(firm.) Braun 
                        Bei diesem Dokument handelt es sich um die italienische
            Übersetzung des Dokuments Nr. 4462. 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 29.01.2018, letzte Änderung am 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19204
Braun, Otto an Pacelli, Eugenio
 an Pacelli, Eugenio
Berlin, 29. Dezember 1925
                        La S. Sede si studia di dimostrare infondata tale protesta contrapponendo alla eccezione mossa dal Governo prussiano contro detto Concordato, come inconciliabile colla Bolla De salute animarum tuttora in vigore, una frase di una lettera, in data del 28 Aprile 1922, dell'ex Ministro Prussiano per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica, la quale conterrebbe una rinunzia del Governo Prussiano alla ulteriore validità di quella Bolla nei territori distaccati dalla Prussia. Io non posso aderire a tale interpretazione. Il Governo - pur senza far suo tutto il contenuto della lettera in parola, scritta, come in essa è detto, senza intesa col Ministero di Stato - deve con ogni forza affermare che la frase allegata non ha il significato attribuitole dalla S. Sede. La frase sta nel testo in rapporto colla discussione delle proposte presentate all'Eccellenza Vostra dal Sig. Cardinale Bertram in data del 24 Gennaio 1922, e più precisamente col punto III, vale a dire colla questione della partecipazione dello Stato nella provvista delle Sedi vescovili, delle dignità e dei canonicati. Siccome tale questione, come è chiaro, non si riferiva che ai Vescovati rimasti in Prussia, era naturale che nella frase allegata si parlasse espressamente soltanto della
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permanenza in vigore delle Convenzioni colla
        S. Sede per il territorio attuale dello Stato prussiano; ma non fu dimenticato
        di aggiungere che per questo sono rimaste inalterate in vigore (uti
        prius ... integras vigere). Mediante tale aggiunta, che la Nota della S. Sede
        indica bensì colla parola completamente, senza tuttavia tenerne poi più alcun conto,
        viene escluso con ogni chiarezza qualunque pregiudizio di quella situazione giuridica, nella
        quale, in base alle passate Convenzioni colla S. Sede, si trovavano all'epoca della
        perdita di territorio prussiano le diocesi rimaste alla Prussia. Questo punto di vista è
        identico a quello che il Governo prussiano ha sempre invariabilmente sostenuto sia nella mia
        nota del 2 Aprile c.a., come pure a proposito delle varie altre questioni
        ecclesiastiche di confini sorte così nell'Ovest che nell'Est.Con tale atteggiamento non si vengono in alcun modo a muovere rimostranze riguardo ai territori non più sottoposti alla sovranità prussiana, come si esprime la Nota della S. Sede, ma si reclama soltanto che i rapporti giuridici creati dalle Convenzioni concordatarie, specialmente quelli d'indole finanziaria,1 non vengano modificati a danno delle circoscrizioni ecclesiastiche rimaste alla Prussia, ed in ogni caso non senza intesa collo Stato Prussiano. Nella circoscrizione delle diocesi prussiane costituita già d'accordo fra la S. Sede e la Prussia simili rapporti giuridici oltrepassanti i confini dello Stato Prussiano furono mantenuti in larga misura, sebbene lo Stato Prussiano non avesse alcun diritto di sovranità su questi territori extraprussiani. Tanto meno poteva il Governo di Prussia supporre, che questi ed altri rapporti giuridici, garantiti da una Convenzione e destinati ad assicurare stabilmente l'ordinamento ecclesiastico della Prussia, venissero mutati dalla
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S. Sede, - senza la quale non potevasi procedere alla
        nuova organizzazione ecclesiastica dei territori passati alla Polonia, - dopo il cambiamento
        di sovranità senza previa intelligenza col Governo Prussiano, come di fatto è avvenuto
        mediante il Concordato polacco e la nuova circoscrizione delle diocesi polacche compiuta,
        nel frattempo, in conformità del medesimo. In modo speciale, poi, il Governo Prussiano
        mantiene il suo parere che sarebbe stato necessario di consultarlo intorno a quel nuovo
        regolamento, avuto riguardo al notevole interesse che esso ha perché siano conservati i beni
        degli istituti2 ecclesiastici prussiani situati nella nuova
            Polonia,3
        particolarmente quelli del Capitolo cattedrale di Breslavia, e che la S. Sede non ha a
        suo tempo sufficientemente salvaguardato tale interesse della Prussia, fondato in una
        Convenzione della S. Sede medesima collo Stato Prussiano, di fronte all'illegale modo
        di procedere della Repubblica polacca, coll'avere proposto a questa nell'articolo XXVI
        una Convenzione speciale circa i suddetti beni.Quando, durante le trattative per la circoscrizione delle diocesi della Prussia, il Governo Prussiano, con Nota del regio Ministro al Cardinale Segretario di Stato del 22 Luglio 1820, mosse lagnanze a motivo delle conseguenze dannose, che la precedente circoscrizione dell'allora Regno di Polonia arrecava alle limitrofe diocesi della Prussia, conseguenze originate in parte anche allora dal fatto che la S. Sede non si era messa previamente d'accordo colla Prussia, - la S. Sede stessa, nella risposta del cardinale Segretario di Stato in data del 6 Ottobre 1820, non esitò di esprimere il suo rincrescimento e assicurare che da parte sua avrebbe tutelato gli interessi dell
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minima parte in qualsiasi
        disposizione tendente a privare della loro proprietà in Polonia gli istituti ecclesiastici
        esistenti fuori del Regno di Polonia, e che mai non aveva pronunziato l'incorporazione di
        beni non appartenenti al clero polacco, ma a fondazioni ecclesiastiche fuori del Regno di
        Polonia.Queste dichiarazioni furono fatte dalla S. Sede allo Stato Prussiano in un'epoca, in cui essa ancora non era legata da una Convenzione col medesimo. Il Governo Prussiano non dubita che la S. Sede anche oggi professa gli stessi principii e che li farà valere con non minore forza a favore dei beni del Capitolo cattedrale di Breslavia, tutelati dalla Convenzione colla Prussia. In tale attesa il Governo Prussiano accoglie con riconoscenza la promessa data dalla S. Sede alla fine della sua Nota.
La sperata soluzione di questo affare contribuirebbe senza dubbio a facilitare la pronta continuazione delle trattative concordatarie desiderata della S. Sede secondo la pregiata lettera di Vostra Eccellenza al Ministro per la Scienza, l'Arte e l'Istruzione pubblica in data dell'8 Marzo del corrente anno N. 32203, trattative alle quali il Governo rivolge di continuo la sua attenzione.
Nel pregare Vostra Eccellenza di portare questo esposto a conoscenza della S. Sede, con sensi ecc.
(firm.) Braun
1↑Rechts der Passage "Con tale atteggiamento [...] d'indole
            finanziaria" hds. vermutlich vom Empfänger durch einen senkrechten Strich
            hervorgehoben. 
                            
                            2↑"i beni degli istituti" hds. vermutlich vom Empfänger in blauer
            Farbe nterstrichen.
                            
                            3↑Rechts der Passage "a quel nuovo regolamento [...] nella nuova
            Polonia" hds. vermutlich vom Empfänger in blauer Farbe notiert: "I)".
                            
                            4↑Hds.
            vermutlich von Pacelli getrichen und eingefügt.
                            
                        