Dokument-Nr. 19267
Pacelli, Eugenio an Sincero, Luigi
[Berlin], 21. Juni 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla codificazione del diritto orientale
Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 428/28 in data del 22  Gennaio c. a., non mancai, in esecuzione degli ordin delle istruzioni ivi impartitemi, di inviare ai Revmi Ordinari della Germania (esclusa la Baviera) copia della Circolare concernente la codificazione del diritto orientale, accompagnandola con una mia lettera in lingua tedesca nelle cui diocesi trovansi degli Orientali, vale a dire all'Emo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, ai Revmi Vescovi di Hildesheim, di Magonza, di Münster e di Osnabrüch, come pure alla delegazione vescovile di Berlino, copia della Circolare concernente la codificazione del diritto orientale, accompagnandola con una mia lettera in lingua tedesca.
L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza e di Münster, (Allegati I e II), dalle quali risulta che essi non hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a voce l'E il sullodato l'Eminentissimo Vescovo di Breslavia. La Delegazione vescovile di Berlino mi ha trasmesso le seguenti osservazioni si è rivolta rivolse al Rev. Rev. Sac. Werhun, incaricato dell'assistenza religiosa degli Ucraini in Germania, e mi ha poi trasmesso le
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il le i di lui osservazioni, suggerimenti, osservazioni, parere, che mi permetto che [ossequio] mi do parimenti il dovere <premura> di qui compiegare nella traduzione italiana (Allegato III).
Poiché poi l'E. V. Siccome poi V. E. nel sullodato Dispaccio mi ordinava pure di fare io pure le mie osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporre all'alta rispettosamente al superiore giudizio dell'E. V. quanto segue:
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Non trovandosi in Germania alcun Ordinario né parroco di rito orientale, ma soltanto dei sacerdoti destinati alla cura spirituale dei loro connazionali (vale a dire il menzionato Rev. Werhun per gli Ucraini ed il Rev. Kuzmin-Karawajew per i Russi), ed essendo, d'altra parte, ben limitat relativamente piccolo il numero dei fedeli di rito orientale dimoranti in questa Nazione, sono state [pure] ben ristre limitate ristrette le esperienze che l'umile sottoscritto ha potuto fare in questa materia. A m A mio Dovrò quindi limitarmi a richiamare l'attenzione di cotestoa S.  Dicastero Congregazione sulla opportunità che vi sarebbe, a mio subordinato avviso, di determinare e disciplinare la situazione e l'attività dei sacerdoti di rito orientale, i quali, pur senza avere titolo o facoltà di né di Ordinario personale né [nemmeno] di parroco, sono destinati incaricati in modo stabile per la dell'assistenza religiosa dei fedeli del loro rito
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in locis Latinorum Latinorum. una determinata città o regione, se l'Ordinario ed i parroci sono di rito Latino è naturale che eEssi debbano rimangonoere, come gli altri sacerdoti della rispettiva diocesi, sottoposti la giurisdizione del Vescovo o deall'Ordinario del luogo, dal quale debbono ricevere la previa autorizzazione non solo ad liceitatem per tutti gli atti del ministero, ed ma anche ad validitatem per quelli che richiedono la giurisdizione., come la confessione, l'assistenza e i matrimoni. salvo le prescrizioni liturgiche del proprio rito, che debbono esattamente osservare dovunque si trovino, ed il bisogno de come anche la disposizione relativa alle lettere commendatizie, di cui è parola al can. 804 § 1. Ma, ciò supposto, sembrerebbe Sarebbe tuttavia desiderabile che, in quanto sia possibile e le distanze lo permettano, essi i detti sacerdoti avessero la esclusiva cura delle anime spirituale dei fedeli del loro rito. Ess Essi dovrebbero a tale scopo tenere i libri come i parroci dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni e dei defunti, nonché, in quanto sia possibile, dello stato delle anime dei fedeli del loro rito. medesimi, e fare alla loro volta le relative comunicazioni al parroco di origine ed alla Curia diocesi di origine. Ciò sembra tanto più importante in quanto che molti dei <menzionati> detti fedeli <(ad esempio, i cosiddetti Saisonarbeiter)> non hanno [ein Wort unlesbar] <dimora> stabile in Germania, ma vi vengono periodicamente in determinate epoche,<.> come i cosiddetti Saisonarbeiter. Dovreb Dovrebbero I sacerdoti in discorso dovrebbero ammi amministrare il battesimo ai bambini nati o da genitori appartenenti ambedue dial rito orientale od, se i genitori almeno da padre di rito orientale ovvero, se siano illegittimi, da madre di detto rito. Che se ciò non sia possibile, massime a
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causa della distanza, il parroco di rito latino, che ha amministrato il battesimo, dovrebbe inviar loro il relativo attestato. , rimanendo il bambino così battezzato nel rito orientale. - La precedente disposizione disposizione dovrebbe <tuttavia> valere, nisi aliud iure speciali cautum sit. Infatti nella Concordia fra i Vescovi latini e ruteni della Galizia del 1853, approvata dalla S. Congregazione de Propaganda Fide per gli affari di rito orientale con decreto del 6  Ottobre 1863, fu stabilito che i fanciulli nati da matrimonio mixti ritus debbano essere educati in ritu parentum iuxta sexum (cfr.  Acta et Decreta Synodi Provincialis Ruthenorum Galiciae habitae Leopoli a. 1891, Romae 1896, pag. 260), eccettuati i matrimoni dei chierici, nei quali universa prolis sequi debit ritum patris (ibid., pag. 261). Sembra pertanto che questa <tale> prescrizione si applichi anche ai fanciulli <di genitori> aventi il loro la loro stabile dimora in Galizia, sebbene <siano> nati fuori di questa regione.
Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta si essa è conferitasce separatamente dal battesimo sia è per sé riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846),; sarebbe forse opportuno di esaminarsi se potrebbe potrebbe tuttavia <nondimeno> forse esaminarsi se, nelle regioni in cui non vi è alcun Vescovo orientale nel caso in cui il battesimo sia stato amministrato (come sopra) dal parroco di rito latino, non sia opportuno che la [ein Wort unlesbar] venga data quanto prima dal detto dai detti sacerdot ie incaricat io di rito orientale. di dare al sacerdote di rito orientale la facoltà di conferirla di conferire egli stesso quam primum la Cresima al battezzato.
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote di rito orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli comunicazione della morte del fedele di del proprio rito. orientale.
Quanto Per ciò che concerne all' l'assistenzaai matrimoni, essa , in quanto è possibile dovrebbe , in quanto è possibile essere prestata , in quanto è possibile dal sacerdote di rito orientale, assistere previa la delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo, al il sacerdote di rito orientale, se ambedue Per ciò che riguarda i matrimoni, gli Orientali [sono] sono secondo il diritto vig obbligati alla forma stabilita nel Codice <di diritto canonico> soltanto si cum latinis contrahant hac forma adstrictis (can. 1099 § 1 n. 3) e , per il rima quanto alle nozze fra Orientali, diversa è in questa materia la disciplina vigente nei vari riti (cfr.  Cappello, op.  cit., vol. III, de Matrimonio, n. 924 e seg.). Il sacerdote di rito orientale si atterrà a quanto
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i contraenti sono di rito siano di questo rito , orientale o vvero, in caso di matri fedeli di rito misto, se a tale rito appartenga sia lo sposo (can. 1097 § 2). i contraenti, od almeno lo sposo (can. 1097 § 2), qualora [ove] siano di diverso rito siano di questo rito. Nei matrimoni catholicorum mixti ritus , vale la disposizione del can. 1097 § 2. Per le Le Per le dispense matrimoniali il sacerdote orientale deve rivolgersi debbono essere richieste [a] concesse da all'Ordinario del luogo. il futuro Codice disporrà al riguardo. Qualora deve assistere a matrimoni di mi tra f di cattolici mixti ritus, dovrà avere la previa delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo. Per le dispense matrimoniali si rivolgerà o a<lla> cotesta S.  Congregazione <Pro Ecclesia Orientali> o al Vescovo competente di rito orientale, se ne abbia la facoltà, o, qualora si tratti di matrimoni di fedeli mixti ritus, all'Ordinario <latino> dello sposo (can. 1097 § 2) ovvero della sposa, se si tratti<, ad esempio,> di Ruteni (cfr. il recente decreto per i greco-ruteni degli Stati Uniti d'America) del 1º  Marzo 1929, art. 40; Cappello, op. cit., n. 925).
Per ciò che concerne le feste di precetto ed i digiuni, potrebbe darsi tanto ai sacerdoti quanto ai fedeli di rito orientale dovrebbero la facoltà di attenersi alle leggi e consuetudini del luogo ove dimorano.
Per ciò che concerne la SS.  Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nella SS. S. Messa, dovunque essi si trovino, il pane fermentato (Cappello, op. cit., nn.  280 e 853), eccetto il caso di estrema necessità (Cappello, op. cit., nn.  280-282 e 853). Tuttavia, in risposta ad un dubbio proposto dal Revmo Mons. Lichtenberg, parroco del S. Cuore di Gesù in Berlino- Charlottenburg, presso cui alloggia il Rev. Sac. Kuzmin Karawajew, fu comunicato a questa Nunziatura in via privata confidenziale dal Revmo Mons. Margotti quanto con Foglio N. 2494/27 del 29  Settembre 1927 quanto segue:
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"Molti sacerdoti di rito orientale che hanno l'uso del fermentato accettano di consacrare nella loro Messa le ostie azime da riporre nel Tabernacolo per la Comunione dei fedeli Latini extra Missam o per gli infermi, e così pure l'Ostia Magna che deve servire per la Benedizione solenne col SSmo Sacramento". Parrebbe quindi utile che anche questo caso fosse possibilmente definito nel futuro Codice.
Quanto alla S.  Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta nell'art. 32 del recente succitato Decreto per i gGreco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del 1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr.  citato Foglio del Revmo Mons. Margotti). Attualmente vari Orientali sogliono fare la esposizione del SS. Sacramento ed impartire con esso la benedizione al popolo secondo la forma in uso presso nella Chiesa latina (Cappello, op. cit., n. 862). Parrebbe conveniente che ciò si permettesse si esprimesse nel futuro Codice, come pure che venissero venissero esplicitamente permesse agli Orientali ad fovendam pietatem le devozioni che i più eserci in uso presso i Latini.
Chinato Dopo di ciò, chinato
15r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sincero, Luigi vom 21. Juni 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19267, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19267. Letzter Zugriff am: 09.05.2024.
Online seit 20.01.2020.