Dokument-Nr. 19267
Pacelli, Eugenio an Sincero, Luigi
[Berlin], 21. Juni 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla codificazione del diritto orientale
Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 428/28 in data del 22  Gennaio c. a., non mancai, in esecuzione degli ordin delle istruzioni ivi impartitemi, di inviare ai Revmi Ordinari della Germania (esclusa la Baviera) copia della Circolare concernente la codificazione del diritto orientale, accompagnandola con una mia lettera in lingua tedesca nelle cui diocesi trovansi degli Orientali, vale a dire all'Emo Sig. Cardinale Bertram, Vescovo di Breslavia, ai Revmi Vescovi di Hildesheim, di Magonza, di Münster e di Osnabrüch, come pure alla delegazione vescovile di Berlino, copia della Circolare concernente la codificazione del diritto orientale, accompagnandola con una mia lettera in lingua tedesca.
L'E. V. troverà qui unite le risposte dei Revmi Vescovi di Magonza e di Münster, dalle quali risulta che essi non hanno speciali proposte da fare; lo stesso mi significò a voce l'E il sullodato l'Eminentissimo Vescovo di Breslavia. La Delegazione vescovile di Berlino mi ha trasmesso le seguenti osservazioni si è rivolta al Rev. Rev. Sac. Werhun, incaricato dell'assistenza religiosa degli Ucraini in Germania, e mi ha poi trasmesso le
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le di lui osservazioni, che mi permetto parimenti di qui compiegare nella traduzione italiana (Allegato III).
Poiché poi l'E. V. nel sullodato Dispaccio mi ordinava di fare io pure le mie osservazioni in riguardo agli Orientali di questa Nazione, mi sia permesso di sottoporre all'alta al superiore giudizio dell'E. V. quanto segue:
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Non trovandosi in Germania alcun Ordinario né parroco di rito orientale, ma soltanto dei sacerdoti destinati alla cura spirituale dei loro connazionali (vale a dire il Rev. Werhun per gli Ucraini ed il Rev. Kuzmin-Karawajew per i Russi), ed essendo, d'altra parte, ben limitat relativamente piccolo il numero dei fedeli di rito orientale dimoranti in questa Nazione, sono state [pure] ben ristre limitate le esperienze che l'umile sottoscritto ha potuto fare in questa materia. A m A mio Dovrò quindi limitarmi a richiamare l'attenzione di cotesto S.  Dicastero sulla opportunità che vi sarebbe, a mio subordinato avviso, di determinare la situazione dei sacerdoti di rito orientale, i quali, pur senza avere titolo o facoltà di né di Ordinario personale né [nemmeno] di parroco, sono destinati in modo stabile per la assistenza religiosa dei fedeli del loro rito
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in una determinata città o regione, è naturale che essi debbano rimanere, come gli altri sacerdoti della rispettiva diocesi, sotto la giurisdizione del Vescovo o dell'Ordinario del luogo, dal quale debbono ricevere la previa autorizzazione non solo ad liceitatem per tutti gli atti del ministero, ed ma anche ad validitatem per quelli che richiedono la giurisdizione., come la confessione, l'assistenza e i matrimoni. Sarebbe tuttavia desiderabile che, in quanto sia possibile e le distanze lo permettano, essi avessero la esclusiva cura delle anime dei fedeli del loro rito. Ess Essi dovrebbero a tale scopo tenere i libri come i parroci dei battesimi, delle cresime, dei matrimoni e dei defunti, nonché, in quanto sia possibile, dello stato delle anime dei fedeli del loro rito. Dovreb Dovrebbero amministrare il battesimo ai bambini nati o da genitori ambedue di rito orientale od, se i genitori almeno da padre di rito orientale se siano illegittimi, da madre di detto rito. Che se ciò non sia possibile, massime a
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causa della distanza, il parroco di rito latino, che ha amministrato il battesimo, dovrebbe inviar loro il relativo attestato.
Quanto alla cresima, sebbene, ogni qualvolta si conferisce separatamente dal battesimo sia riservata al Vescovo (Cappello, Tractatus Canonico Moralis de Sacramentis, vol. I, 1928, n. 846), sarebbe forse opportuno di esaminarsi se nel caso in cui il battesimo sia amministrato (come sopra) dal parroco di rito latino, non sia opportuno che la [ein Wort unlesbar] venga data quanto prima dal detto sacerdote incaricato di rito orientale.
Parimenti, qualora il funerale non potesse essere celebrato dal sacerdote orientale, il parroco latino del luogo dovrebbe dargli comunicazione della morte del fedele di rito orientale.
Quanto all'assistenzaai matrimoni, essa dovrebbe essere prestata dal sacerdote di rito orientale, previa la delegazione del parroco o dell'Ordinario del luogo, se ambedue
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i contraenti sono di rito siano di rito orientale o in caso di matri fedeli di rito misto, se tale sia lo sposo (can. 1097 § 2). Le dispense matrimoniali debbono essere richieste [a] concesse dall'Ordinario del luogo.
Per le feste ed i digiuni, tanto i sacerdoti quanto i fedeli di rito orientale dovrebbero attenersi alle leggi del luogo ove dimorano.
Per ciò che concerne la SS.  Eucarestia, potrebbero forse prendersi in considerazione i seguenti punti:
I sacerdoti orientali, ed eccezione degli Armeni e dei Maroniti, sono tenuti ad usare nella SS. S. Messa il pane fermentato (Cappello, op. cit., nn.  280 e 853), eccetto il caso di estrema necessità (Cappello, op. cit., nn.  280-282 e 853). Tuttavia, in risposta ad un dubbio proposto dal Revmo Mons. Lichtenberg, parroco del S. Cuore di Gesù in Berlino- Charlottenburg, presso cui alloggia il Rev. Sac. Kuzmin Karawajew, fu comunicato a questa Nunziatura in via privata dal Revmo Mons. Margotti quanto con Foglio N. 2494/27 del 29  Settembre 1927 quanto segue:
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"Molti sacerdoti di rito orientale che hanno l'uso del fermentato accettano di consacrare nella loro Messa le ostie azime da riporre nel Tabernacolo per la Comunione dei fedeli Latini extra Missam o per gli infermi, e così pure l'Ostia Magna che deve servire per la Benedizione solenne col SSmo Sacramento". Parrebbe quindi utile che questo caso fosse definito nel futuro Codice.
Quanto alla S.  Comunione sembrerebbe opportuno che si adottasse generalmente la norma contenuta nell'art. 32 del recente Decreto per i greco-ruteni negli Stati Uniti d'America in data del 1º Marzo c. a.
"Anche a Roma i Sacerdoti Orientali danno senza difficoltà la Benedizione privata e solenne col SSmo Sacramento alla Latina" (cfr.  citato Foglio del Revmo Mons. Margotti). Parrebbe conveniente che ciò si permettesse nel Codice, come pure che venissero venissero permesse agli Orientali le devozioni che i più eserci in uso presso i Latini.
Chinato
15r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Sincero, Luigi vom 21. Juni 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19267, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19267. Letzter Zugriff am: 31.05.2024.
Online seit 20.01.2020.