Dokument-Nr. 19294
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 05. April 1928

Schreiber (Textgenese)
StenotypistPacelliPacelli
Betreff
Trattative concordatarie colla Pr Prussia (Nomina dei Vescovi ausiliari e dotaz relativa dotazione)
Circa i Vescovi Ausiliari così dispone la Bolla De salute animarum: "Inspectis autem Di Dioecesium Borussici Regni amplitudine, ac magno dioecesanorum numero, cum difficile admodum sit Archiepiscopis et Episcopis confirmationis sacramentum Christifidelibus administrare, aliaque pontificalia munera sine alterius Episcopi opera et auxilio exercere; hinc Nos confirmantes suffraganeatus in dioecesibus Regni Borussiae, in quibus constituti reperiuntur, eos in Coloniensi ac Trevirensi Dioecesibus redintegramus et de novo constituimus, atque idcirco quilibet Archiepiscopus et Episcopus Nos et Romanos Pontifices Successores Nostros juxta praescriptum morem supplicabit, ut aliquis Ecclesiasticus Vir, opportunis praeditus requisitis, ad Suffraganei munus designetur, ac praevio canonico processu servatisque consuetis formis de Episcopatu titulari in partibus infidelium cum assuetae congruae adsignatione provideatur". Circa la determinazione di questa l'anzidetta congrua, da corrispondersi dallo Stato, la Bolla medesima prescrive quindi in seguito: "Antedicto Josepho Episcopo pra praeterea injungimus, ut cujuslibet Archiepiscopalis et Episcopalis Ecclesiae suffraganeatus assuetae congruae dotationi provideat, utque singulis Archiepiscopis et Episcopis ad satisfaciendum expensis Vicariorum generalium et Curiae eam reddituum tribuat quantitatem, queaae a praelaudato Borussiae Rege juxta liberalem ac providam suam promissionem hisce titulis factam constituetur". La consueta congrua dotazione per i Vescovi ausiliari non era dunque specificata nella Bolla, ma la determinazione della medesima veniva lasciata all'Esecutore. Nel primo primo bilancio fissato dal Governo prussiano figura no per gli Ausiliari di Colonia, Treviri, Münster, Paderborn figura la somma di 800 talleri, per quello di Breslavia 1.200 (cfr.  Müssener, op. cit., <Die finanziellen Ansprüche der katholischen Kirche an den preussischen Staats auf Grund der Bulle De salute animarum vom 16. Juli 19821. M. Gladbach 1926,> pagg. 65 e segg.). Nel bilancio della diocesi di Warmia del 1860 è previsto fissato per il Vescovo ausiliare un assegno
341v
di 2.400 marchi (ib., pag. 142). Per le diocesi Nei supplementi accordati nell'anno 1906 venne concessa per ad ogni Vescovo ausiliare una indennità annua di 1.000 marchi per come indennità per spese di viaggio (ib., pag. 156). - Quanto alle altre diocesi di Hildesheim, di Osnabrück, di Fulda e di Limburgo le relative Bolle di circoscrizione non prevedono Vescovi ausiliari.
In questa occasione è stata di nuovo toccata la questione del modus procedendi nella nomina dei Vescovi ausiliari. Questo argomento, La questione del modus procedendi nella nomina dei Vescovi ausiliari, che era già stata toccata nella <nelle> seduta<te> del Giugno 1926 (cfr. Rapporto N. 35579 dell'11 Luglio s. a.), fu più dett particolarmente discussa nella conferenza del 15 Dicembre 1927. I Commissari prussiani hanno citato citarono un telegramma della R. Legazione di Prussia in Ro presso la S. Sede, firmato dall'Incaricato d'Affari a.i., barone von Rotenhan, ed indirizzato in data del 31 Luglio 1914 a S.E. il Ministro degli Affari Esteri, Sig. von Bethmann Hollweg, (cfr.  Allegato I), in data del 31 Luglio 1914, del seguente tenore: "Mons. Pacelli(1) mi ha detto oggi, dietro dietro mia domanda, poter egli comunicarmi d'accordo col Cardinale Segretario di Stato che da ora innanzi non si darebbe si dovrebbe sarebbe dal Vaticano dovuto dar corso ad istanze dei Vescovi della Prussia per conferma dei Vescovi ausiliari da loro designati, che se veniva venga in esse significato essere la persona in questione gradita al Regio Governo. Qualora la istanza nulla contenga al riguardo, il Vaticano s'informerà innanzi tutto in proposito presso il rispettivo Vescovo". Prescindo dalla inesatta terminologia usata dall' dal protestante Incaricato d'Affari prussiano, evidentemente inesperto nelle cose ecclesiastiche cattoliche. Così, ad esempio, l'umile sottoscritto non è solito di fare una comu Feci inoltre, notare ai miei interlocutori come un l'esame critico del testo del telegramma mostrava subit all'evidenza subito che il barone von Rotenhan non aveva ben in ogni modo esattamente riprodotto le mie parole. Così, ad esempio,
342r
il'umile sottoscritto non è solito di fare una comunicazione "d'accordo" (im Einvernehmen), ma "per ordine" o "per incarico" del Superiore, né di parlare di "conferma" (Bestätigung) da parte della S. Sede, mentre allorché si tratta non di elezione canonica, ma puramente e semplicemente di nomina dei di Vescovi ausiliari, dietro semplice supplica del relativo Vescovo residenziale. Ad ogni modo, non poteva una così così semplice comunicazione [or] verbale non poteva in alcun modo aver la forza di una un obbligo costituire una Convenzione contrat contrattuale per la S. Sede. Una Convenzione vera e propria circa i Vescovi ausiliari fu conclusa fra la S. Sede medesima ed il Regio Governo bavarese nel 1910, , essa e trovasi citata nell'articolo 10 del nuovo Concordato § 1 litt. a capov. ultimo. In virtù di essa (mi duole di non poter riferire riportare il testo esatto per trovarsi nell'Archivio della Nunziatura Apostolica di Monaco) lo Stato si impegnava a [ver] corrispondere ai Vescovi ausiliari un determinato assegno supplementare, mentre la S. Sede si obbligava ad informarsi presso il Governo, per mezzo del Nunzio, se il relativo candidato fosse persona grata. L'anzidetta
342v
comunicazione verbale all'Incaricato d'Affari di Prussia voleva invece dire soltanto che essere la S. Sede di fatto di fatto d'accordo che il Vescovo residenziale, prima di proporre al S. Padre il nome del candidato, s'informasse essere essa persona gradita al si assicurasse che non vi fossero difficoltà da parte del Governo. Ciò però non poteva creare un qualsiasi obbligo contrattuale impegno contrattuale per la S. Sede, tanto più che nessuna traccia nulla di simile sie prescrive ne trova riscontra in questa materia nella nel surriferito passo della Bolla De salute animarum.
Il Prof. Heyer sembr sembrò di ammet sembrò di ammetteretere questo punto di vista e riconobbe altresì apertamente ad ogni modo la inesatta terminologia usata nedal telegramma. barone von Rotenhan. Invece il Sig. Trendelenburg tentava cercò di sostenere il concetto persistette nella nell'affermazione della esistenza di un obbligo da parte della S. Sede e, per appoggiare tale suo concetto, rilevò ed affermò che il succitato telegramma era stato preceduto da lunghe trattative, intorno alle quali si riservò di riferire dettagliatamente più dettagliatamente in una prossima seduta.
Ed infatti nella conferenza del di tenutasi nella Nunziatura il 24 Venerdì 24 Febbraio del corrente anno egli espose quanto segue:
343r
Dopo la ripresa di normali relazioni diplomatiche fra la Prussia e la S. Sede circa dopo il <circa l'anno> 1880, la questione della nomina dei Vescovi ausiliari fu ripetutamente oggetto di discussione fra le due Parti. Già nel 1884 in due casi (Münster e Ermland) il S. Padre aveva incaricatoò l'Emo Cardinale Jacobini, Segretario di Stato, di dare comunicazione delle nomine in vista al Ministro di Prussia, affinché il Governo venisse a conoscenza delle medesime per mezzo di questo e non per altra via. Che aAnzi il suddetto Ministro di Prussia nel 1887, riferì al suo Governo che Sua Santità non voleva procedere alla nomina di Vescovo ausiliare di un Canonico proposto come Ausiliare dal Vescovo di Treviri, senza sapere sapere in precedenza se un tale candidato era gradito al Governo prussiano. Anche l'anno seguente in occasione della nomina di un Vescovo ausiliare per Colonia venne significato confidenzialmente al summenzionato Ministro che il S. Padre, nonostante la Bolla De salute animarum, rimaneva fermo
343v
nel proposito di intendersi sempre al riguardo col Governo, nella nomina del Vescovo ausiliario, come aveva fatto negli ultimi casi, affinché a tale ufficio non poss fossero chiamate persone non accette al Governo medesimo.
Allorché, quindi, contrariamente a ciò, negli anni 1890 e 1893 furono nominati per Paderborn e per Colonia Vescovi ausiliari senza previa intelligenza col Governo, la cosa venne discussa in via diplomatica la cosa venne discussa in via diplomatica col Segretario di Stato, Emo Cardinale Rampolla, il quale, dopo averne dato Re fatto relazione al S. Padre, dichiarò quanto segue: Sua Santità non può riconoscere un obbligo della S. Sede di mettersi d'accordo col Governo. collo Stato. <col Governo.> In considerazione tuttavia degli eccellenti rapporti tra i due Poteri Sua Santità ha volentieri dato la Sua approvazione approvato che prima della nomina di Vescovi A ausiliari si faccia se ne dia amicalement et confidentiellement comunicazione verbale al Rappresentante della Prussia, ed ha ordinato d che si partecipi quanto sopra al Ministro di Prussia.
In tal guisa si fu infatti proceduto ette in seguito, sal eccettuato ad eccezione di un solo caso; varie volte tuttavia la
344r
relativa comunicazione venne fatta non dalla S. Sede stessa, ma dal Vescovo residenziale (cfr.  Allegato II).
Fu Fu Ssoltanto nell'anno 1914 che la Prussia dovette ritornare su questo argomento, perché venne ro di nuovo nominat ioo, senza preci precedente partecipazione al Governo, un un Vescov ioo ausiliar iee prima in Münster (Mons. Kappenberg) e poi in Colonia (Mons. Lausberg). Il Ministro di Prussia, Sig. von Mühlberg, nel rimettere all'Emo Cardinale Merry del Val, Segretario di Stato, il 1º Maggio di quell'anno un relativo Pro-memoria (Allegato III), gli ricordò la'assicurazione data dalla S. Sede nel 1893. Nelle Durante le trattative, che ne seguirono, l sia il sullodato l'Eminentissimo come Mons. Pacelli il sottoscritto (allora Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari) fece rilevare avrebbero dichiarato <dichiararono> al Sig. von Mühlberg che negli Archivi della S. Sede non si trovava alcuna traccia di una simile detta assicurazione del Cardinale Rampolla. Negli Tuttavia negli ulteriori negoziati, i quali che furono proseguiti affidati <condotti per mezzo dell'> da all'Incaricato d'Affari, barone von Rotenhan, e in occasione dei quali venne discussa esaminata, anche la questione della dota-
344v
relativa dotazione di quei posti di quegli uffici nel bilancio dello Stato, il medesimo Emo inentissimo Segretario di Stato cortesemente ammise in maniera conciliante che il Governo prussiano ha interesse di essere p preventivamente informato della persona del Vescovo ausiliare; aggiunse disse espresse la opinione essere di opinione il parere che la questione esigeva un regolamento definitivo e promise di sottoporla ad ulteriore esame; aggiunse che per la S. Sede sarebbe forse p la soluzione più opportuna sarebbe stata forse di dare istruzione ai Vescovi della Prussia di chiedere, prima della nomina di un Vescovo ausiliare, al Governo, se il relativo candidato fosse persona grata. Il L'Incaricato d'Affari rimise alla sua volta un Pro-memoria ed un Appunto, di cui il Sig. Trendelenburg mi ha dato egualmente copia (Allegato IV e V). Il 31 Luglio ebbe infine luogo la mia comunicazione del sottoscritto al barone von Rotenhan, di cui è parola nel telegramma riprodotto in principio del presente rispettoso Rapporto. Anche nella nomina dei Vescovi ausiliari dopo la guerra ha avuto si è avuta quasi sempre di regola una previa intesa del Vescovo residenziale col Governo,
345v
compresi i due casi di nomina di Vescovi ausiliari con sede in Aquisgrana ed in Berlino.
A questa esposizione del Sig. Trendelenburg mi sembrò, mi sembrò di poter rispondere - (dopo di aver premesso che per mancanza dei relativi Atti mi mi era impossibile di controllarne la esattezza) - mi sembrò di poter rispondere che essa confermava quanto avevo più più sopra manifestato: vale a dire trattarsi essersi tratta to,rsi da parte della S. Sede, di una condiscendenza de facto, da parte della S. Sede, (accordata, del resto, all'antico Governo monarchico), la quale però non importava alcun obbligo contrattuale. Chiedere ora che essa venga consacrata in un futuro Concordato, includendo i Vescovi ausiliari nella punto relativo alla cosiddetta "clausola politica" (cfr. il succitato Rapporto N. 35579), è sarebbe stato un mutamento tanto più ben grave, in quanto tanto più che una simile disposizione non si riscontra in nessuna altra delle altre Convenzioni concluse recentemente dalla S. Sede con vari Stati.
Anche il numero dei Vescovi ausiliari è stato oggetto di discussione nelle anzidette conferenze. Da parte mia ho sostenuto il punto di vista che la Bolla De salute animarum aveva menzionato ed enumerato i Vescovi ausiliari soltanto per
345v
motivo della dotazione, che doveva esser fissata assicurata nella Bolla medesima. Ma, specialmente se nei casi in cui il Governo non contribuisse [ein Wort unlesbar] [ein Wort unlesbar] corrisponde alcun assegno, non si vede come potrebbe pretendere di intervenire, qualora il S. Padre volesseglia nominare elevare un ecclesiastico Vescovo titolare, e <-> sia che risieda nella stessa città arcivescovile o vescovile, sia che dimori altrove, <-> aiutare il Vescovo nell'amministrazi servatis servandis né come potrebbe poi impedire che esso, ad esempio, <poi esigere> che si chieda il consenso dello Stato, affinché esso, ad esempio, amministri il Sacramento della Cresima o celebri Pontificali. Ciò sarebbe un ricadere alla dignità vescovile e questo poi amministriasse il Sacramento della Cresima. o celebrai asse Pontificali. L'esigere ciò sarebbe un ricadere nel più tristo vieto Giuseppinismo, [veramente] incomprensibile dopo la nuova Costituzione del Reich.
I Commissari governativi prussiani affermarono invece che, a parere del Governo, nella la succitata Bolla fu convenuto concordata ha voluto determinareò non solo la dotazione, ma anche il numero dei Vescovi ausiliari. Aggiunsero che in tal senso si espresse anche il Ministro del Culto in Prussia nell'anno 1892; infatti, relativamente ad a proposito di una lettera dell'Emo Cardinale Rampolla del 27 Novem Novembre di quell'anno, comunicatagli dall'Emo Cardinale Kopp, egli dichiarò che per la eventuale nomina di un secondo Vescovo ausiliare per nell'Archidiocesi di Colonia era necessario un accordo col Governo, tanto più che la Bolla De salute animarum non ne prevede che un solo. - Soprattutto poi insistettero [ein Wort unlesbar
346r
[zwei Wörter unlesbar] sulla necessità del consenso del Governo per la nomina di un Vescovo ausiliare fuori non dimorante nella città vescovile, giacché lo Stato non può dovrebbe considerarloa come il primo passo verso un se non come un principio l'inizio di un cambiamento nella circoscrizione diocesana.
Replicai ai Signori Commissari che la costituzione di un Delegato vescovile al per una determinata parte di una diocesi e la sua eventuale elevazione alla dignità vescovile da parte del S. Padre è un affare ecclesiastico puramente interno, il quale non importa alcun mutamento dei confini diocesani ed in cui quindi lo Stato non ha diritto di entrare. , massime se esso non vorrà versare <è disposto a versare> un corrispondente assegno. Feci comprendere in buona forma che la vera ragione il vero motivo di una simile richiesta che doveva, anche <pur> nella presente questione, ricercarsi nel fat fanatismo di alcuni circoli protestanti, i quali pretendono d'impedire che vi sia un Vescovo, anche soltanto titolare, in regioni della Diaspora, da essi considerate come di loro esclusivo dominio; ora però ciò è inammissibile un tale atteggiamento <questa attitudine> però rappresenta in pieno secolo ventesimo un anacronismo, nel secolo ventesimo, ed inammissibile dopo la
346v
nuova Costituzione germanica e tanto più infondato, in quanto che i cattolici non muovono da parte loro alcuna obbiezione contro eventuali aumenti dei distretti amministrativi "evangelici" e dei rispettivi posti di "soprintendenti generali"; si ha quindi pieno<a ragione> diritto di reclamare che anche i protestanti rispettino la libertà il diritto della Chiesa cattolica di provvedere liberamente ai bisogni dell'amministrazione diocesana e della cura delle anime.
I miei interlocutori sembrarono di ammettere la irragionevolezza di tale atteggiamento; osservarono tuttavia che, per ottenere nel Landtag una maggioranza a favore del Concordato, era necessario di tranquillizzare qu quei circoli. gli anzidetti circoli prot "evangelici "evangelici" Proposero perciò una la redazione di un articolo così concepito:
"Zur Unterstützung des Diözesanbischofs wird in Zukunft den erzbischöflichen Stühlen von Köln, Breslau und Paderborn und den bischöflichen Stühlen von Trier, Münster und Aachen ein Weihbischof zugeteilt sein, der
347r
vom Apostolischen Stuhle auf Vorschlag des Diözesanbischofs ernannt wird und dem Domkapitel der Diözese angehören soll. Nach Bedarf können in derselben Weise für die genannten und andere Diözesen weitere Weihbischöfe bestellt werden. Zum Sitze eines Weihbischofs wird ein anderer Ort als der Sitz des Diözesanbischofs nur im Einvernehmen mit der Staatsregierung bestimmt werden", .
il quale, tradotto in
Vale a dire: "Per aiuto del Vescovo diocesano sarà dato in avvenire alle Sedi arcivescovili di Colonia, di Breslavia e di Paderborn ed alle Sedi vescovili di Treviri, Münster ed Aquisgrana un Vescovo ausiliare, il quale sarà verrà nominato dalla Santa Sede su proposta del Vescovo diocesano e dovrà appartenere al Capitolo cattedrale della diocesi. Secondo il bisogno potranno essere costituiti altri Vescovi ausiliari così per le summenzionate come per le [ein Wort unlesbar] altre
347v
diocesi. Come Quale residenza di un Vescovo ausiliare non potrà essere stabilito un luogo diverso dal dalla sede del Vescovo diocesano, se non d'intesa col Governo".
Non ho bisogno di aggiungere che non Da parte mia mantenni il surriferito punto di vista e non mi dichiarai in alcun modo d'accordo con tale redazione. , pur dichiarando che spetta alla S. Sede il giudizio definitivo intorno alla medesima.
Chinato
(1)In quell'epoca il sottoscritto lo scrivente era Segretario della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
341r, oben am linken Seitenrand hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 05. April 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19294, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19294. Letzter Zugriff am: 18.05.2024.
Online seit 20.01.2020.