Dokument-Nr. 19367
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 03. Juli 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Il Concordato polacco prussiano e la questione delle minoranze
In esecuzione degli ordini impartitimi coll'ossequiato Dispaccio N. 1276/29 in data del 30 Giugno p. p., mi do premura di significare all'E. V. R. quanto appresso:
Nel mio rispettoso Rapporto N. 41603 in data del 29 Maggio p. p. scorso (riscontrato col venerato telegramma cifrato N. 92 del 3 Giugno p. p.) ebbi l'onore di riferire a V. E. come, in seguito ad un<a> Esposto <istanza> pervenutomi <[sic]> dalla Lega dei polacchi in Germania, mi adoperai vivamente affinché (Bund der Polen in Deutschland E. V.), gruppo I (Slesia), mi adoperai vivamente, affinché nella seduta tenutasi il 13 d. m. nel Ministero del Culto, affinché si introducesse mi fui adoperato per ottenere che nel Concordato prussiano si introducesse per la tutela <in favore> delle minoranze una disposizione simile a quella dell'articolo XXI del Concordato lituano. Aggiunsi che pur troppo tale domanda era stata respinta, ma che il Governo mi avrebbe inviata aveva promesso d'inviarmi una esposizione dei motivi di tale decisione.
Intanto nel pomeriggio dell'8 Giugno il Signor Zaleski, secondo Consigliere della Legazione di Polonia, venne a trovare in Nunziatura il
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Revmo Mons.  Centoz e gli chiese informazioni sul Concordato, in particolar modo se esso contenesse qualche punto relativo alle minoranze. Il sullodato Monsignore gli rispose che il sottoscritto aveva fatto quanto era possibile a tale fine, ma che la cosa non era stata potuta aff non si era potuto ottenere ogni sforzo a tal questo fine, ma che esso pur troppo invano a causa della resistenza del Governo; soggiunse tuttavia non essere escluso che in uno scambio di Note separate si conseguisse potesse ottenere qualche assicurazione al riguardo.
Siccome, d'altra parte, tardava il promesso l' esposto, tardava a giungermi il suaccennato esposto, promesso dal Governo, insistetti a tal scopo presso il Sig. Ministro del Culto con [No] foglio in data del 10 Giugno (Allegato I); ed anzi, avendolo incontrato nel pomeriggio del giorno seguente in un ricevimento dato dal Mini Governo prussiano nel Zeughaus di Berlino in occasione della visita a Berlino di S. M. il Re d'Egitto, gli rinnovai tale preghiera e gli feci considerare quanto vantaggioso fosse, sarebbe stato, nell'interesse stesso della Germania, se la risposta fosse concepita in termini favorevoli per le minoranze. La relativa
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Nota, di cui l'E. V. troverà egualmente qui ac copia qui acclusa (Allegato II), mi fu spedita infatti in data dello stesso giorno. In essa si legge tra l'altro: "Il Reich germanico, come anche pure la Prussia, hanno mediante la loro legislazione hanno attuato il principio della più ampia libertà civile, per i cittadini, la quale abbraccia anche il campo dell'esercizio della religione. Gli appartenenti alle minoranze nazionali sono perciò complet liberi nella cura dei loro particolari interessi in materia religiosa; essi possono mettersi d'accordo a riguardo degli interessi medesimi colle competenti Autorità ecclesiastiche, e parimenti queste non sono dallo Stato in nessun modo impedite di soddisfare gl'interessi delle minoranze." La Nota prosegue dando alcuni cenni statistici sulle parrocchie in cui nel culto suppletorio e nelle prediche si usa la lingua polacca, ed afferma <ed assicura> che l'uso della lingua nella istruzione religiosa per la confessione e la com Comunione dipende esclusivamente dalla volontà [zwei Wörter unlesbar], e conclude non esservi perciò<, a parere del Governo><,> prussiano,> motivo di regolare questo punto di disciplina ecclesiastica interna in via concordataria. <dei genitori, di guisa che (così ivi si afferma) le minoranze godono di ogni possibile riguardo e specialmente la loro lingua è curata a preferenza.> Avendo intanto il Governo prussiano pubblicato il testo del Concordato firmato il 124 dello stesso mese, non mancai di spiegare dare al sullodato Sig. Zaleski, venuto a visitarmi la Domenica seguente 16 s. m., alcune spiegazioni in rapporto alla presente questione. Gli feci invero rilevare
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come già il Concordato stesso contenesse in realtà disposizioni favorevoli alle minoranze. Prescindendo Oltreché infatti dall dal il capov. 2 dell'articolo 9, il quale ammette espressamente, la possibilità, mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e civile,, la possibilità che anche ecclesiastic a sacerdoti non tedeschi venga conferito un uno degli ufficio ecclesiastici enumerati nel capov capoverso 1, il capoverso 1 il seguente articolo 10 capov. 1 permette agli Ordinari, senza bisogno di alcun intervento dello Stato, di impiegare in modo transitorio nella stessa <stessa> cura parrocchiale delle anime sacerdoti, privi della ecclesiastici, che non hanno la cittadinanza tedesca. Rimane quindi libera per sé in piena la piena <in> facoltà dei Vescovi di far venire, – naturalmente in quanto la prudenza e le condizioni locali lo permettano –, da [nazioni] sacerdoti polacchi esteri per l'assistenza religiosa dei loro connazionali. , adoperandoli sia <così> <tanto> nel libero esercizio <(extra-parrocchiale)> del s. ministero, sia <come> <quanto> nella stessa cura parrocchiale delle anime, sebbene in questo secondo caso <sia ed in questo secondo caso sia> in via soltanto provvisoria, salvo sia anche, previa intesa colle Autorità civili, in via permanente. – Inoltre portai a conoscenza del Sig. Zaleski l'anzidetta Nota del Ministro del Culto; egli mi chiese (e da parte mia non vidi difficoltà al riguardo) di poterne dare in via riservata comunicazione al Governo di Varsavia (al che non vidi difficoltà) e soggiunse che mi avrebbe poi poi co
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a suo tempo comunicato la eventuale risposta del medesimo. ; il che tuttavia ancora non è avvenuto. ha fatto sino
In considerazione di quanto ho sopra rispettosamente esposto, non parmi mi sembra [assolutamente] possibile che possa ottenersi di più dal Governo [fuori] della nota in questo argomento. I Revmi Vescovi della Germania hanno, come [se] come si è veduto, mezzi sufficienti per provvedere all'assistenza religiosa delle minoranze polacche, anche nella loro lingua; non [ri] sembra, d'altra parte, esservi motivo di dubitare <supporre> temere che essi mancheranno a questo loro grande dovere dovere pastorale, con pericolo della perdita della fede delle per le anime affidate alla loro cura pastorale; . , pur distinguendo<, ad esempio,> fra i polacchi, i quali soltanto temporaneamente vengono in Germania (ad es. i Saisonarbeiter) ed i cittadini tedeschi di nazionalità polacca. Gli Ordinari <È> inoltre hanno cura <prescritto> che gli alunni dei Seminari nelle diocesi, in cui [ci] risiedono minoranze polacche<,> (Breslavia, Warmia e Schneidemühl), apprendano questa lingua almeno per <in> quanto è necessario si richiede per gli atti gli atti necessari della cura delle anime. Aad ogni modo, la S. Sede è sem rimane sempre libera di impartire loro in proposito quelle esortazioni, e quegli ordini, che giudicasse del caso.
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Chinato Al quale riguardo mi sia permesso di riferirmi agli Allegati trasmessi coll'ossequioso Rapporto N. 34489 del 31 Gennaio 1926 sulle condizioni religiose e morali dei polacchi immigrati in Germania.
Chinato
71r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Juli 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19367, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19367. Letzter Zugriff am: 10.05.2024.
Online seit 20.01.2020.