Dokument-Nr. 19367
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 03. Juli 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Il Concordato polacco e la questione delle minoranze
In esecuzione degli ordini impartitimi coll'ossequiato Dispaccio N. 1276/29 in data del 30 Giugno p. p., mi do premura di significare all'E. V. R. quanto appresso:
Nel mio rispettoso Rapporto N. 41603 in data del 29 Maggio p. p. (riscontrato col venerato telegramma cifrato N. 92 del 3 Giugno p. p.) ebbi l'onore di riferire a V. E. come nella seduta tenutasi il 13 d. m. nel Ministero del Culto mi fui adoperato per ottenere che nel Concordato prussiano si introducesse una disposizione simile a quella dell'articolo XXI del Concordato lituano. Aggiunsi che pur troppo tale domanda era stata respinta, ma che il Governo mi avrebbe inviata una esposizione dei motivi di tale decisione.
Intanto nel pomeriggio dell'8 Giugno il Signor Zaleski, secondo Consigliere della Legazione di Polonia, venne a trovare in Nunziatura il
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Revmo Mons.  Centoz e gli chiese informazioni sul Concordato, in particolar modo se esso contenesse qualche punto relativo alle minoranze. Il sullodato Monsignore gli rispose che il sottoscritto aveva fatto quanto era possibile a tale fine, ma che la cosa non era stata potuta aff non si era potuto ottenere ogni sforzo a tal fine, ma che esso pur troppo invano a causa della resistenza del Governo; soggiunse tuttavia non essere escluso che in uno scambio di Note separate si conseguisse qualche assicurazione al riguardo.
Siccome, d'altra parte, tardava l' esposto, promesso dal Governo, insistetti presso il Sig. Ministro del Culto con [No] foglio in data del 10 Giugno (Allegato I); ed anzi, avendolo incontrato nel pomeriggio del giorno seguente in un ricevimento dato dal Mini Governo prussiano nel Zeughaus in occasione della visita a Berlino di S. M. il Re d'Egitto, gli rinnovai tale preghiera e gli feci considerare quanto vantaggioso fosse, nell'interesse stesso della Germania, se la risposta fosse concepita in termini favorevoli per le minoranze. La relativa
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Nota, di cui l'E. V. troverà egualmente qui ac copia qui acclusa (Allegato II), mi fu spedita infatti in data dello stesso giorno. In essa si legge tra l'altro: "Il Reich germanico, come anche la Prussia, hanno mediante la loro legislazione attuato il principio della più ampia libertà civile, la quale abbraccia anche il campo dell'esercizio della religione. Gli appartenenti alle minoranze nazionali sono perciò complet liberi nella cura dei loro particolari interessi in materia religiosa; essi possono mettersi d'accordo a riguardo degli interessi medesimi colle competenti Autorità ecclesiastiche, e parimenti queste non sono dallo Stato in nessun modo di soddisfare gl'interessi delle minoranze." Avendo intanto il Governo prussiano pubblicato il testo del Concordato firmato il 124 dello stesso mese, non mancai di spiegare dare al sullodato Sig. Zaleski, venuto a visitarmi la Domenica seguente 16 s. m., alcune spiegazioni in rapporto alla presente questione. Gli feci invero rilevare
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come già il Concordato stesso contenesse in realtà disposizioni favorevoli alle minoranze. Prescindendo infatti dall dal capov. 2 dell'articolo 9, il quale ammette espressamente, mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e civile, la possibilità che anche ecclesiastic a sacerdoti non tedeschi venga conferito un uno degli ufficio ecclesiastici enumerati nel capov capoverso 1, il capoverso 1 il seguente articolo 10 capov. 1 permette senza bisogno di alcun intervento dello Stato, di impiegare in modo transitorio nella cura parrocchiale delle anime sacerdoti, privi della cittadinanza tedesca. Rimane quindi libera in piena facoltà dei Vescovi di far venire, da [nazioni] sacerdoti polacchi per l'assistenza religiosa dei loro connazionali. – Inoltre portai a conoscenza del Sig. Zaleski l'anzidetta Nota del Ministro del Culto; egli mi chiese di poterne dare in via riservata comunicazione al Governo di Varsavia (al che non vidi difficoltà) e soggiunse che mi avrebbe poi
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a suo tempo comunicato la risposta del medesimo ; il che tuttavia ancora non è avvenuto.
In considerazione di quanto ho sopra rispettosamente esposto, non mi sembra possibile che possa ottenersi di più dal Governo [fuori] della nota in questo argomento. I Revmi Vescovi della Germania hanno, come [se] come si è veduto, mezzi sufficienti per provvedere all'assistenza religiosa delle minoranze , anche nella loro lingua; non [ri] sembra esservi motivo di dubitare mancheranno a questo loro dovere con pericolo della fede delle per le anime affidate alla loro cura pastorale; ad ogni modo, la S. Sede è sem rimane sempre libera di impartire loro in proposito quelle esortazioni, e quegli ordini, che giudicasse del caso.
Chinato
71r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Juli 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19367, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19367. Letzter Zugriff am: 03.06.2024.
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