Betreff
Il Concordato polacco
e la questione delle minoranze
In esecuzione degli ordini impartitimi coll'ossequiato Dispaccio
N. 1276/29 in data del 30 Giugno p. p., mi do premura di significare
all'E. V. R. quanto appresso:
Nel mio rispettoso Rapporto N. 41603 in
data del 29 Maggio p. p.
(riscontrato col venerato telegramma cifrato N. 92 del
3 Giugno p. p.) ebbi l'onore di riferire a V. E. come nella seduta tenutasi il 13 d. m. nel Ministero del Culto
mi fui adoperato per ottenere che nel Concordato prussiano
si introducesse
una
disposizione simile a quella dell'articolo XXI del Concordato lituano. Aggiunsi che
pur troppo tale domanda era stata respinta, ma che il
Governo mi avrebbe inviata
una esposizione dei motivi di tale
decisione.
Intanto nel pomeriggio dell'8 Giugno il Signor Zaleski, secondo
Consigliere della Legazione di Polonia, venne a trovare in Nunziatura
il46v
Revmo Mons. Centoz e gli chiese informazioni sul
Concordato, in particolar modo se esso contenesse qualche punto relativo alle minoranze. Il
sullodato Monsignore gli rispose che il sottoscritto aveva fatto quanto era possibile
a tale fine,
ma
che
la
cosa non era
stata potuta aff
non si era potuto ottenere ogni sforzo a tal
fine, ma che esso pur troppo invano a causa della
resistenza del Governo; soggiunse tuttavia non essere escluso che in uno scambio di Note
separate si conseguisse
qualche assicurazione al riguardo.
Siccome,
d'altra parte,
tardava
l'
esposto,
promesso dal Governo, insistetti presso il Sig. Ministro del Culto con [No] foglio in data del 10 Giugno (Allegato I); ed anzi, avendolo incontrato
nel pomeriggio del giorno seguente in un ricevimento dato dal Mini Governo prussiano
nel Zeughaus in occasione della visita a Berlino di S. M. il Re d'Egitto, gli rinnovai tale
preghiera e gli feci considerare quanto vantaggioso fosse,
nell'interesse stesso della Germania, se la risposta
fosse concepita in termini favorevoli per le minoranze. La
relativa47r
Nota, di cui l'E. V. troverà egualmente qui
ac copia qui acclusa (Allegato II), mi fu spedita infatti in data dello
stesso giorno. In essa si legge tra l'altro: "Il Reich germanico, come anche
la Prussia, hanno mediante la
loro legislazione attuato il principio della più ampia libertà
civile,
la quale abbraccia anche il campo dell'esercizio
della religione. Gli appartenenti alle minoranze nazionali sono perciò complet liberi
nella cura dei loro particolari interessi in materia religiosa; essi possono mettersi
d'accordo a riguardo degli interessi medesimi colle competenti Autorità ecclesiastiche, e
parimenti queste non sono dallo Stato in nessun modo di
soddisfare gl'interessi delle minoranze." Avendo intanto il Governo
prussiano pubblicato il testo del Concordato firmato il 124 dello stesso mese, non
mancai di spiegare dare al sullodato Sig. Zaleski, venuto a visitarmi la
Domenica seguente 16 s. m., alcune spiegazioni in rapporto alla presente
questione. Gli feci invero rilevare47v
come già il Concordato
stesso contenesse in realtà disposizioni favorevoli alle minoranze. Prescindendo
infatti dall
dal
capov. 2 dell'articolo 9, il
quale ammette espressamente,
mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e
civile,
la possibilità che anche ecclesiastic a sacerdoti non
tedeschi venga conferito un uno degli ufficio
ecclesiastici enumerati nel capov capoverso 1,
il capoverso 1 il seguente articolo 10 capov. 1 permette senza bisogno di alcun intervento dello Stato, di
impiegare in modo transitorio nella cura parrocchiale delle anime sacerdoti, privi della
cittadinanza tedesca. Rimane quindi
libera
in piena
facoltà dei Vescovi di far venire,
da [nazioni] sacerdoti polacchi
per l'assistenza religiosa dei loro connazionali.
– Inoltre portai a
conoscenza del Sig. Zaleski l'anzidetta Nota del Ministro del Culto; egli mi chiese
di poterne dare
in via riservata comunicazione al Governo di Varsavia (al che non
vidi difficoltà) e soggiunse che mi avrebbe poi
48r
a suo tempo comunicato la
risposta del medesimo
; il che tuttavia
ancora non
è avvenuto.
In considerazione di quanto ho sopra
rispettosamente esposto, non
mi sembra
possibile che possa ottenersi di più dal Governo
[fuori] della nota in questo argomento. I Revmi Vescovi della Germania hanno,
come [se] come si è veduto, mezzi sufficienti per provvedere
all'assistenza religiosa delle minoranze , anche nella loro lingua; non [ri] sembra esservi motivo di dubitare
mancheranno a questo loro
dovere
con pericolo
della fede
delle
per le anime affidate alla loro cura pastorale;
ad
ogni modo, la S. Sede
è sem
rimane sempre libera di impartire loro in proposito quelle
esortazioni, e quegli ordini, che giudicasse del caso.
Chinato
71r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Juli 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19367, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19367. Letzter Zugriff am: 03.06.2024.