TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 19370
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        In ordine alle domande contenute nel venerato telegramma cifrato
        N. 9, mi p compio il dovere di esporre rispettosamente all'E. V. R.
        quanto appresso:
Nel mio ossequioso Rapporto N. 41715 in data del 15 Giugno scorso ebbi l'onore di riferire all'E. V. come, allorché il Ministro del Culto, Dr Becker, mi chiese, immediatamente prima della firma del Concordato, di rinunziare alla progettata Nota esplicativa delle parole dell'articolo 6 "Tenendo presenti queste liste", io, nell'acconsentire a tale domanda per le considerazioni ivi indicate, riservai esplicitamente alla S. Sede il diritto di esprimere – ad esempio, mediante una annotazione al detto articolo negli Acta Apostolicae Sedis – il principio che Essa non è vincolata alle liste. Il Ministro riconobbe tale diritto ed osservò anzi che, come il Governo nella Motivazione (Begründung) delal progetto di legge relativo a detta solenne Convenzione, avevatutte intieramente.
In seguito, però,tuttavia, al sullodato telegramma cifrato dell'E. V. mi recai ieri l'altro mattina dal Sig. Ministro del Culto per dargli conoscenza della cosa. Egli ammisericonobbe allora che le note agli articoli 4 capov. 3 e 6 capov. l corrispondevano a quanto era stato convenuto durante le trattative e che quella concernente l'articolo 9 capov. 1 lett. c riguardavaec] eccepire. Qualche esitazione mostrò relativamente al titolo
        "sollemnis Conventio seu Concordatum"; dal canto mio gli fecirilevare
                                notosservai che esso intendeva soltanto di di [precisare],chiarire, contro le erronee spiegazioni date anche da Ministri
        competenti, che la espressione "sollemnis Conventio" equivale all'altra "Concordatum",
        termine, del resto, usato qui comunemente da cattolici e non cattolici, nella stampa, nelle
        assemblee, ecc. Il Sig. Ministro non ebbe più nulla da obbiettare,e disse anzi che egli stesso adopera la parola "Concordato".
Accadde però che [intanto] il Dr Becker parlò della cosa <poi dell'affare> col Direttore ministeriale
            Sig. Trendelenburg o forse anche con altri funzionari del suo Dicastero, i quali, come
                accade <avviene> qui sempre, trovarono sollevarono subito dubbi
            ed eccezioni. Fu p così che ieriIeri mattina, però, allorché il
        mio umile Rapporto per l'E. V. era già pronto, il
            Dr Becker mi telefonò che, avendo parlato della cosa col
            Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg,eranoessere sorte difficoltà e preoccupazioni, che mi espose poi
        dettagliatamente la sera in una visita fattami qui in Nunziatura alle ore 7. Sebbene avessi non avessi celato nascosto la mia sorpresa per
            un simile cambiamento, <(>che il Sig. Ministro si studiò di giustificare
            colla sua imperfetta conoscenza della lingua italiana, in cui <le note> erano
                redatte,<),> non potei sottrarmi alla ben lunga discussione, che ne
            seguì<.> e che è <stata> proseguita anche stamane col
                seguente risultato: <Essa è stata proseguita <continuata>
            stamane, dopo che il Dr Becker ha interrogato anche il Ministro delle Finanze, Dr Höpker Aschoff, ed ha avuto il seguente risultato:>Ne seguì una lunga discussione,proseguitasi
                                proseguitasipoi anche stamane, il cui risultato
                            
Quanto al titolo latino "sollemnis Conventio seu Concordatum", sebbene esso non riescasiaprecisa precisamentegradito, tuttavia il Governogradito al Governo, tuttavia questo non può nulla eccepire al riguardo.obbiettare. Il Segretario di Stato, Dr Weismann; mi ha detto, del resto, che egli non vede
        alcuna obbiezione al riguardo,in proposito, ora che il Concordato è definitivamente approvato e
        ratificato.
Nella nota all'articolo 4 capov. 3èriuscì
                                ito
                                , com'è naturale,non è piaciuto al Governoal Governoparticolarmente spiacevole che si menzionasse esplicitamente la "dotazione in beni stabili". [Si vorrebbe
            quindi] Esso desideraDesidererebbe quindi una redazione così
            concepita: " modificata: "In virtù di questa disposizione, nel caso di
        svincolo delledi prestazioni finanziarie dello Stato, la Chiesa si riserva
        di far valere relativamente alla dotazione i diritti fissati nelle antiche Bolle di
        circoscrizione". Poiché trattasi di questione praticamente di
        poca importanza pratica (giacché(nessuno può dire infatti, quando mai 
                                né come <ed in quali condizioni>  si effettueràattuerà quello svincolo), e siccome, d'altra parte, le dette Bolle
            contengono,pre<vedono>scrivono, secondo che è ben noto all'E. V., la dotazione in
        beni stabili, sembrami subordinata-
Più difficile e praticamente ben più importante è stata la discussione intorno alla notaesplicativa delle parole delannotazione relativa alla frasedelall'articolo 6 capov. l "Tenendo presenti queste liste", giacché il Governo ha qui cercato con
        ogni sforzo di restringere il più possibile la libertàfacoltà della S. Sede nellodi scegliere candidati anche al di fuori delle liste. Avrebbe quindi
        voluto soprattuttospecialmente la soppressione delle parole "od opportuno","od opportuno",
                            riferendosi facendo altresì rilevare il sensosenso speciale che ha
                            l'aggettivonellail termine il lem "opportun" ha nella lingua tedesca.la parola "opportun". Avendo io però risposto che sarebbe stato
                                assolutamente impossibile di ridurrerestringere quella fraseproposizione alle sole parole "qualora lo giudichi
            necessario", il GovernoMinistro ha finito per adattarsiaccondiscendere alla seguente redazione: "La Santa Sede non è tenuta
        a queste liste, di guisa che Essa, dopo averle prese in attento esame, può, qualora lo
        giudichi necessario o conveniente, scegliere candidati anche al di fuori delle medesime".
            Anche
                                EziandioQquesta formula sembrami parmi che dialasci egualmente alla S. Sede tutta la desiderata libertà ed è in ogni modo
                            detta Nota ufficiale esplicativa,
                            che sarebbe stata adatta di cui è parola in principio del presente rispettoso
        Rapporto, e nella qualegiacché in essa la S. Sede, pur
            non essendo vincolata alle liste,si impegnava tuttaviasi sarebbe impegnata a scegliere il più possibile
            (möglichst) dalle medesime liste le persone da
        designarsi al Capitolo.
Circa [alla] la nota all'articolo 9 capov. 1 lett. c non [vi] è stata mossa alcuna obbiezione.
Malgrado il risultato di questa discussione, la S. Sede sarebbe [sarebbe] per sé libera di attenersi alla primitiva redazione,delle note, come i Ministerri Prussianinella [di] nei loromolti loroinnumerevoli discorsi 
                                ed
                            e dichiarazioni durante il dibattito parlamentare diedero <hanno> fecero<atto> [liberamente]
            numerose dichiarazioni edinterpretazioni,
                                nelsul senso del Concordato, senza alcun previo accordodarne alcun avvisoalcolla S. Sede. Se tuttavia V. E.
            crede giudicherà di adottare l [ein Wort
            unlesbar] i surriferiti mutamenti, il Governo non potrà
            fare
                                replicare conopporre alcuna contro-dichiarazione o
            rettificao rettifica, il che invece è da prevedere che accadrebbe nel caso contrario.
Per ciò infine che concerne laQuanto alla lingua, giacchépoiché, <poiché, come si è detto,> le note in discorso
                                ,
                                come si è detto, non fanno parte del Concordato, ma sono spiegazioni date
        dallasoltanto in lingualatinoa.
Chinato 
                        115r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
        notiert: "C"; rechts oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von
        einem Nuntiaturangestellten, notiert: "N° 90". 
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 19370
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 23. August 1929
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulle note al Concordato colla Prussia
                        Nel mio ossequioso Rapporto N. 41715 in data del 15 Giugno scorso ebbi l'onore di riferire all'E. V. come, allorché il Ministro del Culto, Dr Becker, mi chiese, immediatamente prima della firma del Concordato, di rinunziare alla progettata Nota esplicativa delle parole dell'articolo 6 "Tenendo presenti queste liste", io, nell'acconsentire a tale domanda per le considerazioni ivi indicate, riservai esplicitamente alla S. Sede il diritto di esprimere – ad esempio, mediante una annotazione al detto articolo negli Acta Apostolicae Sedis – il principio che Essa non è vincolata alle liste. Il Ministro riconobbe tale diritto ed osservò anzi che, come il Governo nella Motivazione (Begründung) delal progetto di legge relativo a detta solenne Convenzione, aveva
115v
dato spiegazioni ed interpretazioni del testo della
        medesima, così una simile facoltà non avrebbe potuto negarsi alla S. Sede. Da questo
        precedente sorse in me l'idea delle note, che sembrerebbe opportuno di apporre, a piedi della pagina, agli articoli 4 capov. 3,
        6 capov. l, 9 capov. 1 lett. c, nonché del titolo latino "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis
        Conventio seu Concordatum". Dette note non farebbero parte della Convenzione, ma sarebbero
        legittime interpretazioni date dalla S. Sede circa i succitati punti; perciò non stimai
        necessario di farne parola col Governo. Interrogai però il capo del partito del Centro,
        Revmo Mons. Kaas, il quale le approvò In seguito, però,tuttavia, al sullodato telegramma cifrato dell'E. V. mi recai ieri l'altro mattina dal Sig. Ministro del Culto per dargli conoscenza della cosa. Egli ammisericonobbe allora che le note agli articoli 4 capov. 3 e 6 capov. l corrispondevano a quanto era stato convenuto durante le trattative e che quella concernente l'articolo 9 capov. 1 lett. c riguardava
116r
una questione ecclesiastica puramente
                interna,.contro la quale nulla si può [Accadde però che [
116v
è stato il seguente:Quanto al titolo latino "sollemnis Conventio seu Concordatum", sebbene esso non riescasia
Nella nota all'articolo 4 capov. 3
117r
mente che, ad evitare
        polemiche, quella formula possa essere accettata.Più difficile e praticamente ben più importante è stata la discussione intorno alla nota
117v
più larga di quella prevista già per la
                Circa [alla] la nota all'articolo 9 capov. 1 lett. c non [vi] è stata mossa alcuna obbiezione.
Malgrado il risultato di questa discussione, la S. Sede sarebbe [sarebbe] per sé libera di attenersi alla primitiva redazione,delle note, come i Ministerri Prussiani
Per ciò infine che concerne laQuanto alla lingua, giacché
118r
S. Sede ad alcuni punti del medesimo, mi sembrerebbe conveniente che esse fossero messe negli Acta
            Apostolicae Sedis
                                Chinato
