Dokument-Nr. 19370
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 23. August 1929

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle note al Concordato colla Prussia
In ordine alle domande contenute nel venerato telegramma cifrato N. 9, mi p compio il dovere di esporre rispettosamente all'E. V. R. quanto appresso:
Nel mio ossequioso Rapporto N. 41715 in data del 15 Giugno scorso ebbi l'onore di riferire all'E. V. come, allorché il Ministro del Culto, Dr Becker, mi chiese, immediatamente prima della firma del Concordato, di rinunziare alla progettata Nota esplicativa delle parole dell'articolo 6 "Tenendo presenti queste liste", io, nell'acconsentire a tale domanda per le considerazioni ivi indicate, riservai esplicitamente alla S. Sede il diritto di esprimere – ad esempio, mediante una annotazione al detto articolo negli Acta Apostolicae Sedis – il principio che Essa non è vincolata alle liste. Il Ministro riconobbe tale diritto ed osservò anzi che, come il Governo nella Motivazione al progetto di legge relativo a detta solenne Convenzione, aveva
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dato spiegazioni ed interpretazioni del testo della medesima, così una simile facoltà non avrebbe potuto negarsi alla S. Sede. Da questo precedente sorse in me l'idea delle note, che sembrerebbe opportuno di apporre agli articoli 4 capov. 3, 6 capov. l, 9 capov. 1 lett. c, nonché del titolo "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis Conventio seu Concordatum". Dette note non farebbero parte della Convenzione, ma sarebbero legittime interpretazioni date dalla S. Sede circa i succitati punti; perciò non stimai necessario di farne parola col Governo. Interrogai però il capo del partito del Centro, Revmo Mons. Kaas, il quale le approvò tutte intieramente.
In seguito, però, al sullodato telegramma cifrato dell'E. V. mi recai ieri l'altro mattina dal Sig. Ministro del Culto per dargli conoscenza della cosa. Egli ammise che le note agli articoli 4 capov. 3 e 6 capov. l corrispondevano a quanto era stato convenuto durante le trattative e che quella concernente l'articolo 9 capov. 1 lett. c riguardava
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una questione ecclesiastica puramente interna,contro la quale nulla si può [ec] eccepire. Qualche esitazione mostrò relativamente al titolo "sollemnis Conventio seu Concordatum"; dal canto mio gli fecirilevare che esso intendeva soltanto di di [precisare], contro le erronee spiegazioni date anche da Ministri competenti, che la espressione "sollemnis Conventio" equivale all'altra "Concordatum", termine, del resto, usato qui comunemente da cattolici e non cattolici, nella stampa, nelle assemblee, ecc. Il Sig. Ministro non ebbe più nulla da obbiettare, disse anzi che egli stesso adopera la parola "Concordato".
Ieri mattina, però, allorché il mio Rapporto per l'E. V. era già pronto, il Dr Becker mi telefonò che, avendo parlato della cosa col Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg,erano sorte difficoltà e preoccupazioni, che mi espose poi dettagliatamente la sera in una visita fattami qui in Nunziatura alle ore 7. Ne seguì una lunga discussione,proseguitasipoi anche stamane, il cui risultato
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è stato il seguente:
Quanto al titolo "sollemnis Conventio seu Concordatum", sebbene esso non siagradito, tuttavia il Governo non può nulla obbiettare. Il Segretario di Stato, Dr Weismann; mi ha detto, del resto, che egli non vede alcuna obbiezione al riguardo, ora che il Concordato è definitivamente approvato e ratificato.
Nella nota all'articolo 4 capov. 3 riuscìal Governoparticolarmente spiacevole che si menzionasse esplicitamente la "dotazione in beni stabili". [Si vorrebbe quindi] Desidererebbe quindi una redazione così concepita: " modificata: "In virtù di questa disposizione, nel caso di svincolo di prestazioni finanziarie dello Stato, la Chiesa si riserva di far valere relativamente alla dotazione i diritti fissati nelle antiche Bolle di circoscrizione". Poiché trattasi di questione praticamente di poca importanza pratica (giacchénessuno può dire quando mai si effettuerà quello svincolo), e siccome, d'altra parte, le dette Bolle contengono,, secondo che è ben noto all'E. V., la dotazione in beni stabili, sembrami subordinata-
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mente che, ad evitare polemiche, quella formula possa essere accettata.
Più difficile e praticamente ben più importante è stata la discussione intorno alla notaall'articolo 6 capov. l "Tenendo presenti queste liste", giacché il Governo ha qui cercato con ogni sforzo di restringere il più possibile la libertà della S. Sede nello scegliere candidati anche al di fuori delle liste. Avrebbe quindi voluto soprattutto la soppressione delle parole "od opportuno", riferendosi facendo altresì rilevare il senso speciale che ha l'aggettivonella lingua tedescala parola "opportun". Avendo io però risposto che sarebbe stato impossibile di ridurre quella proposizione alle sole parole "qualora lo giudichi necessario", il Governo ha finito per adattarsi alla seguente redazione: "La Santa Sede non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa, dopo averle prese in attento esame, può, qualora lo giudichi necessario o conveniente, scegliere candidati anche al di fuori delle medesime". Anchequesta formula sembrami parmi che dia alla S. Sede tutta la desiderata libertà ed è
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più larga di quella che sarebbe stata adatta di cui è parola in principio del presente rispettoso Rapporto, giacché in essa la S. Sede, pur non essendo vincolata alle liste,si impegnava tuttavia a scegliere il più possibile (möglichst) dalle medesime liste le persone da designarsi al Capitolo.
Circa [alla] nota all'articolo 9 capov. 1 lett. c non [vi] è stata alcuna obbiezione.
Malgrado questa discussione, la S. Sede [sarebbe] per sé libera di attenersi alla primitiva redazione, come i Ministeri Prussiani nella [di] nei loroinnumerevoli discorsi e dichiarazioni durante il dibattito parlamentare diedero dichiarazioni edinterpretazioni, senza alcun previo accordocolla S. Sede. Se tuttavia V. E. crede giudicherà di adottare l [ein Wort unlesbar] surriferiti mutamenti, il Governo non potrà fare alcuna contro-dichiarazione o rettifica il che invece è da prevedere che accadrebbe nel caso contrario.
Per ciò infine che concerne la lingua, giacché le note in discorso non fanno parte del Concordato, ma sono spiegazioni date dalla
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S. Sede ad alcuni punti del medesimo, mi sembrerebbe conveniente che esse fossero messe negli Acta Apostolicae Sedis in lingualatina.
Chinato
115r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C"; rechts oberhalb des Textkörpers hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "N° 90".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. August 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19370, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19370. Letzter Zugriff am: 10.05.2025.
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