Dokument-Nr. 19370
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 23. August 1929
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulle note al Concordato colla Prussia
Nel mio ossequioso Rapporto N. 41715 in data del 15 Giugno scorso ebbi l'onore di riferire all'E. V. come, allorché il Ministro del Culto, Dr Becker, mi chiese, immediatamente prima della firma del Concordato, di rinunziare alla progettata Nota esplicativa delle parole dell'articolo 6 "Tenendo presenti queste liste", io, nell'acconsentire a tale domanda per le considerazioni ivi indicate, riservai esplicitamente alla S. Sede il diritto di esprimere – ad esempio, mediante una annotazione al detto articolo negli Acta Apostolicae Sedis – il principio che Essa non è vincolata alle liste. Il Ministro riconobbe tale diritto ed osservò anzi che, come il Governo nella Motivazione al progetto di legge relativo a detta solenne Convenzione, aveva
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dato spiegazioni ed interpretazioni del testo della
medesima, così una simile facoltà non avrebbe potuto negarsi alla S. Sede. Da questo
precedente sorse in me l'idea delle note, che sembrerebbe opportuno di apporre agli articoli 4 capov. 3,
6 capov. l, 9 capov. 1 lett. c, nonché del titolo "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis
Conventio seu Concordatum". Dette note non farebbero parte della Convenzione, ma sarebbero
legittime interpretazioni date dalla S. Sede circa i succitati punti; perciò non stimai
necessario di farne parola col Governo. Interrogai però il capo del partito del Centro,
Revmo Mons. Kaas, il quale le approvò In seguito, però, al sullodato telegramma cifrato dell'E. V. mi recai ieri l'altro mattina dal Sig. Ministro del Culto per dargli conoscenza della cosa. Egli ammise che le note agli articoli 4 capov. 3 e 6 capov. l corrispondevano a quanto era stato convenuto durante le trattative e che quella concernente l'articolo 9 capov. 1 lett. c riguardava
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una questione ecclesiastica puramente
interna,contro la quale nulla si può [Ieri mattina, però, allorché il mio Rapporto per l'E. V. era già pronto, il Dr Becker mi telefonò che, avendo parlato della cosa col Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg,erano sorte difficoltà e preoccupazioni, che mi espose poi dettagliatamente la sera in una visita fattami qui in Nunziatura alle ore 7. Ne seguì una lunga discussione,proseguitasipoi anche stamane, il cui risultato
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è stato il seguente:Quanto al titolo "sollemnis Conventio seu Concordatum", sebbene esso non siagradito, tuttavia il Governo non può nulla obbiettare. Il Segretario di Stato, Dr Weismann; mi ha detto, del resto, che egli non vede alcuna obbiezione al riguardo, ora che il Concordato è definitivamente approvato e ratificato.
Nella nota all'articolo 4 capov. 3 riuscìal Governoparticolarmente spiacevole che si menzionasse esplicitamente la "dotazione in beni stabili". [
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mente che, ad evitare
polemiche, quella formula possa essere accettata.Più difficile e praticamente ben più importante è stata la discussione intorno alla notaall'articolo 6 capov. l "Tenendo presenti queste liste", giacché il Governo ha qui cercato con ogni sforzo di restringere il più possibile la libertà della S. Sede nello scegliere candidati anche al di fuori delle liste. Avrebbe quindi voluto soprattutto la soppressione delle parole "od opportuno",
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più larga di quella Circa [alla] nota all'articolo 9 capov. 1 lett. c non [vi] è stata alcuna obbiezione.
Malgrado questa discussione, la S. Sede [sarebbe] per sé libera di attenersi alla primitiva redazione, come i Ministeri Prussiani
Per ciò infine che concerne la lingua, giacché le note in discorso non fanno parte del Concordato, ma sono spiegazioni date dalla
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S. Sede ad alcuni punti del medesimo, mi sembrerebbe conveniente che esse fossero messe negli Acta
Apostolicae Sedis in lingualatina.Chinato