Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Sassonia
Compio il dovere di trasmettere all'E. V. R. il qui accluso
Esposto del Revmo Mons. Cristiano Schreiber, Vescovo di Meissen, relativo ai rapporti fra
Chiesa e Stato in Sassonia.
Come egli ivi riferisce,
in detto Esposto,
il Governo di Sassonia già dall'anno 1922, anzi più precisamente come (secondo
che risulta dall'Archivio di questa Nunziatura) fin dal 1920, il Governo di Sassonia cominciò a preparare una legge, con cui intende di
intesa a regolare
regolare unilateralmente
i rapporti fra lo Stato la situazione delle società religiose di diritto pubblico,
fra le quali è compresa anche la Chiesa cattolica. Il sullodato Revmo Vescovo mi ha tenuto
al corrente dello svolgimento di questo importante affare,
chiedendo in pari tempo il mio avviso al riguardo. Da parte mia,
considerando, da un lato, che detta legge, da un
lato, costituiva un atto unilaterale dello Stato e, dall'altro, tendeva,
conteneva [ein Wort unlesbar] [riferendosi] prendendo pretesto dal carattere di pubblica
corporazione, d
spettante
alla Chiesa,
tendeva a rendere illusorie le disposizioni della Costituzione del Reich
favorevoli alla libertà della Chiesa, lo esortai ripetutamente, sia a voce che per iscritto, di
(specialmente con lettera N. 31420 del 18 Ottobre 1924) che a
voce, ad opporsi all'attuazione di tale progetto e, qualora ciò non fosse
possibile, di
a procurare di ottenere l i
mag-138v
giori possibili ampliamenti,
emendamenti, che non mancai anche di indicargli dettagliatamente. Un
mio diretto intervento
da mia parte
presso il Governo di Sassonia
non aveva nessuna [ein Wort unlesbar],
nella presente questione
non
avre
sarebbe non avrebbe avuto probabilità di successo,
non era possibile,
perché le antiche
per non essere io
io accreditato presso il Governo di Sassonia, e perché le antiche
Convenzioni o Bolle di circoscrizione non comprendevano, come è ben noto all'E. V.,
questo Paese,, a
l [cui] mancava
mancando
quindi
la vera
la base giuridica per una azione efficace.
quale
nel quale i cattolici non costituiscono
sono che una piccola minoranza.
[Ein Wort unlesbar] la sua
la
loro base giuridica per una azione efficace. [Pensai] Cercai quindi piuttosto
di interessare al riguardo il Governo del Reich ed a tal uopo diressi, ad esempio, una apposita Nota al
Sig. Cancelliere Sig. Marx in data del 5 Luglio 1926. Ora tuttavia, a quanto
riferisce
espone il menzionato Mons. Schreiber, non sembra che possa più
impedirsi, la emanazione
o ritardarsi, a causa delle insistenze dei Protestanti, la
emanazione di detta legge.
, e ciò tanto più
perché
i
l
cattolici
Centro,
il
qualei
costituisc
eono
in Sassonia una piccola minoranza, non ha
attualmente
alcun rappresentante nel Landtag sassone. Non rimane quindi
perciò altro, a mio umile e
subordinato
parere,
avviso, se non che quel Revmo Vescovo faccia, allorché il
relativo progetto sarà presentato al Parlamento (ove il partito del Centro
non ha attualmente alcun rappresentante), una opportuna pubblica protesta a norma dei principi del diritto
canonico.139r
Per ciò che riguarda poi
glei
prestazioni
obblighi finanziari dello
dello Stato verso la
alla Chiesa cattolica, il Governo intende di ordinare questa
materia mediante un contratto col Vescovo. Ora però, secondo
Secondo che ho avuto già occasione di manifestare, quale
come mio avviso personale, al Revmo Mons. Schreiber, un tale
modo di procedere mi
sembra
mi
parmi
pericoloso.
che
potrebbe
che potrebbe
[che pare] costituire un pericoloso precedente. Più volte,
È risaputo, infatti, che i
ho avuto occasione di riferire all'E. V.
sulla tendenza
sulla tendenza,
di molti
che mostrano certi
circoli liberali e protestanti
si sforzano
di trattare
coi
tendono a regolare le materie concernenti i p rapporti fra
Chiesa e Stato coi Vescovi locali, affine di evitare la Santa Sede, considerata da essi come un Potere straniero. È vero che
in Sassonia,
nel caso presente, a differenza di quanto
avvenne nella
della maggior parte degli altri Paesi
Stati particolari della Germania, le prestazioni finanziarie
dello Stato, come risulta dall'Esposto di in discorso, furono
vennero fissate nel 1827 senza alcuna
accordo
intesa colla S. Sede; ciò nondimeno, un simile [sistema procedurale] procedimento
pr sarebbe assai facilmente sfruttato
anche
anche in Prussia (come ad (senza parlare [di] del Baden, [di] del Württemberg e
[di] dell'Hessen) dai numerosi nemici del Concordato, colla S. Sede i quali ne trarrebbero
un
uno specioso argomento (senza dubbio
falso)
per prov
(sia pure falso), per pretendere di
pr provare non essere
che non è necessario un accordo colla S. Sede medesima per139v
addivenire al
il nuovo regolamento dei rapporti fra Chiesa e Stato. Del
resto questa Nunziatura ha avuto occasione di intervenire in questa
materia
in materia di prestazioni finanziarie anche di fronte al Governo di
Sassonia, per il tramite del Governo del
Reich
sia in occasione della erezione
del ripristinamento della diocesi di Meissen nel 1921, sia nel 1924
per il tramite del Governo del Reich (cfr. Rapporto N. 31316 del
25 Settembre s. a.). Pur ammettendo quindi la
sostanza
l'accettazione del contratto, proposto di cui parla Mons.
Schreiber e che dai periti viene giudicato come non sfavorevole, parmi subordinatamente che
quel Revmo Vescovo dovrebbe cercare di far presente a
richiamare l'attenzione di
almeno tentare
quel Governo
che
che competente per
di far presente a quel Governo come la definitiva conclusione e la
sottoscrizione del medesimo sotto forma di speciale Convenzione od
accordo
è la spetta alla S. Sede., la Quale è da parte sua pronta a
[presta]
Chinato
138r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten,
notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. Dezember 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19769, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19769. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.