Dokument-Nr. 19769
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 23. Dezember 1928

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Rapporti fra Chiesa e Stato in Sassonia
Compio il dovere di trasmettere all'E. V. R. il qui accluso Esposto del Revmo Mons. Cristiano Schreiber, Vescovo di Meissen, relativo ai rapporti fra Chiesa e Stato in Sassonia.
Come egli ivi riferisce, in detto Esposto, il Governo di Sassonia già dall'anno 1922, anzi più precisamente come (secondo che risulta dall'Archivio di questa Nunziatura) fin dal 1920, il Governo di Sassonia cominciò a preparare una legge, con cui intende di intesa a regolare regolare unilateralmente i rapporti fra lo Stato la situazione delle società religiose di diritto pubblico, fra le quali è compresa anche la Chiesa cattolica. Il sullodato Revmo Vescovo mi ha tenuto al corrente dello svolgimento di questo importante affare, chiedendo in pari tempo il mio avviso al riguardo. Da parte mia, considerando, da un lato, che detta legge, da un lato, costituiva un atto unilaterale dello Stato e, dall'altro, tendeva, conteneva [ein Wort unlesbar] [riferendosi] prendendo pretesto dal carattere di pubblica corporazione, d spettante alla Chiesa, tendeva a rendere illusorie le disposizioni della Costituzione del Reich favorevoli alla libertà della Chiesa, lo esortai ripetutamente, sia a voce che per iscritto, di (specialmente con lettera N. 31420 del 18 Ottobre 1924) che a voce, ad opporsi all'attuazione di tale progetto e, qualora ciò non fosse possibile, di a procurare di ottenere l i mag-
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giori possibili ampliamenti, emendamenti, che non mancai anche di indicargli dettagliatamente. Un mio diretto intervento da mia parte presso il Governo di Sassonia non aveva nessuna [ein Wort unlesbar], nella presente questione non avre sarebbe non avrebbe avuto probabilità di successo, non era possibile, perché le antiche per non essere io io accreditato presso il Governo di Sassonia, e perché le antiche Convenzioni o Bolle di circoscrizione non comprendevano, come è ben noto all'E. V., questo Paese,, a l [cui] mancava mancando quindi la vera la base giuridica per una azione efficace. quale nel quale i cattolici non costituiscono sono che una piccola minoranza. [Ein Wort unlesbar] la sua la loro base giuridica per una azione efficace. [Pensai] Cercai quindi piuttosto di interessare al riguardo il Governo del Reich ed a tal uopo diressi, ad esempio, una apposita Nota al Sig. Cancelliere Sig. Marx in data del 5 Luglio 1926. Ora tuttavia, a quanto riferisce espone il menzionato Mons. Schreiber, non sembra che possa più impedirsi, la emanazione o ritardarsi, a causa delle insistenze dei Protestanti, la emanazione di detta legge. , e ciò tanto più perché i l cattolici Centro, il qualei costituisc eono in Sassonia una piccola minoranza, non ha attualmente alcun rappresentante nel Landtag sassone. Non rimane quindi perciò altro, a mio umile e subordinato parere, avviso, se non che quel Revmo Vescovo faccia, allorché il relativo progetto sarà presentato al Parlamento (ove il partito del Centro non ha attualmente alcun rappresentante), una opportuna pubblica protesta a norma dei principi del diritto canonico.
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Per ciò che riguarda poi glei prestazioni obblighi finanziari dello dello Stato verso la alla Chiesa cattolica, il Governo intende di ordinare questa materia mediante un contratto col Vescovo. Ora però, secondo Secondo che ho avuto già occasione di manifestare, quale come mio avviso personale, al Revmo Mons. Schreiber, un tale modo di procedere mi sembra mi parmi pericoloso. che potrebbe che potrebbe [che pare] costituire un pericoloso precedente. Più volte, È risaputo, infatti, che i ho avuto occasione di riferire all'E. V. sulla tendenza sulla tendenza, di molti che mostrano certi circoli liberali e protestanti si sforzano di trattare coi tendono a regolare le materie concernenti i p rapporti fra Chiesa e Stato coi Vescovi locali, affine di evitare la Santa Sede, considerata da essi come un Potere straniero. È vero che in Sassonia, nel caso presente, a differenza di quanto avvenne nella della maggior parte degli altri Paesi Stati particolari della Germania, le prestazioni finanziarie dello Stato, come risulta dall'Esposto di in discorso, furono vennero fissate nel 1827 senza alcuna accordo intesa colla S. Sede; ciò nondimeno, un simile [sistema procedurale] procedimento pr sarebbe assai facilmente sfruttato anche anche in Prussia (come ad (senza parlare [di] del Baden, [di] del Württemberg e [di] dell'Hessen) dai numerosi nemici del Concordato, colla S. Sede i quali ne trarrebbero un uno specioso argomento (senza dubbio falso) per prov (sia pure falso), per pretendere di pr provare non essere che non è necessario un accordo colla S. Sede medesima per
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addivenire al il nuovo regolamento dei rapporti fra Chiesa e Stato. Del resto questa Nunziatura ha avuto occasione di intervenire in questa materia in materia di prestazioni finanziarie anche di fronte al Governo di Sassonia, per il tramite del Governo del Reich sia in occasione della erezione del ripristinamento della diocesi di Meissen nel 1921, sia nel 1924 per il tramite del Governo del Reich (cfr. Rapporto N. 31316 del 25 Settembre s. a.). Pur ammettendo quindi la sostanza l'accettazione del contratto, proposto di cui parla Mons. Schreiber e che dai periti viene giudicato come non sfavorevole, parmi subordinatamente che quel Revmo Vescovo dovrebbe cercare di far presente a richiamare l'attenzione di almeno tentare quel Governo che che competente per di far presente a quel Governo come la definitiva conclusione e la sottoscrizione del medesimo sotto forma di speciale Convenzione od accordo è la spetta alla S. Sede., la Quale è da parte sua pronta a [presta]
Chinato
138r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 23. Dezember 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 19769, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/19769. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.
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