Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia -(Facoltà teologiche - Formazione del clero)
- Sulla possibilità di negoziati per un Concordato col Reich
Nei giorni di Giovedì 26Venerdì 27 e Lunedì 29 30correnteAgosto p.p.hanno avutoebbero luogo nella Nunziatura per le trattative
concordatarie colla Prussia due altre sedute, alle quali hannopresoero parte, come di consueto, il Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg, il Prof.
Heyer e Mons. Kaas.
Il primo degli argomenti trattati fu 1'importante questione delle
Facoltà teologiche nelle Università dello Stato. Per averePotendomi far ora di fronte ai negoziatori prussiani l'appoggioappoggiare sul parere dell'Episcopato, cominciai col dire che i
Revmi Vescovi desideravano che fossesia meglio assicurato il diritto di [evizione] eveto e di cooperazione dell'Ordinario nella proposta dei candidati
per le cattedre delle suddette Facoltà, aggiungendo anzi che uno dei più eminenti membri
dell'Episcopato medesimo (il Cardi-25v
nale Schulte) mi aveva
affermato essere insostenibile. l'attuale prassi intollerabile. Come è infatti già noto all'E.V.R.,
in caso di vacanza di una delle menzionate cattedre la Facoltà teologica propone aluna lista di candidati al Ministero del Culto, che il
quale, senza essere ad essa legato,alla listamedesima,
stessa, sceglie il candidato, si mette in rapporto con questolui e chiede poiinfine al Vescovo se haabbia nulla da obbiettare circa la sua
dottrina e la condotta morale.del medesimo. Ora avviene talvolta (e così
accadde<, ad esempio,> all'Emo Schulte in occasione della nomina del Sac. Junglas
a Professore di teologia dommatica nella Università di Bonn) che l'Ordinario non
ha,avuto, prima di questa tale domanda, alcun sentore dei
candidati in vista, giacché né la Facoltà teologica né il prescelto si sono curati di
metter rivolgersi a lui, e gli riesce ben difficile ed
odioso,
quindi quasi impossibile <così,> allorché tutto è già, si può dire,
concluso, di respingere l'eletto professore, salvo il quasi impossibile, salvo il
caso di evidente e grave indegnità, di respingere l'eletto professore. Aggiunsi
che26r
l'Episcopato [ein Wort
unlesbar] ritiene pure necessario di considerare il caso,
in cui un docente nel corso della sua attività scientifica si allontani dalla retta via e
perda così la fiducia del suo Vescovo; in tal caso lo Stato dovrebbe riconoscere
lº) che il giudizio spetta soltanto all'Ordinario e 2º) che esso deve provvedere a
che il detto professore venga supplito da un altro docente idoneo e prestarecorrispondere a questo il corrispondenterispettivo assegno. I
I negoziatori prussiani non mossero speciali difficoltàobbiezioni circa la sostanza dei surriferiti postulati; insistettero
però molto sul pericolo di gravi attacchi contro le Facoltà teologiche,cattoliche, qualora nel Concordato si marcasseaccentuasse troppo l'influenza del Vescovo su di esse. Specialmente
il Prof. Heyer fece notare come le Facoltà medesime si
trovano, di fro fronte alle altre Facoltà,universitarie, in una ben difficile
situazione,26v
giacché vengono considerate quasi come corpi
estranei alle Università a causa dei vincoli dogmatici loro imposti, i quali impediscono ai
professori delle medesime la libertà della indagine scientifica. Da parte mia, poiché i miei interlocutori avevano quasi l'aria di
rappresentare <presentare> la conservazione delle Facoltà teologiche
<quasi> come una grazia o favore dello Stato verso la Chiesa, stimai
necessario di ripetere con ognisenza ambagi il punto di vista della S. Sede in
così grave materia. Rilevai cioè come in forza delle Bolle concordate di circoscrizione il
Governo prussiano sarebbe stato tenuto a dotare i Seminari diocesani, i quali avre
avrebbero dovuto avere scuole proprie per il corso filosofico e teologico,
scuole proprie, dipendenti esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica. Il Governo però non
adempì i suoi obblighi e costrinse i giovani chierici a frequentare le Facoltà teologiche erette nelle Università dello Stato. Ora simili Facoltà non
rappresentano affatto l'ideale del metodo di formazione del clero e sono,
<nelle attuali condizioni> soltanto tollerate non
senza disagio
27r
dalla S. Sede,; ma una condizione sine qua nonla quale tuttavia esige, al riguardo, come condizione sine qua
non per tale tolleranza,è che si abbianole necessariegaranzie.
realmentesufficienti. I negoziatori prussiani obbiettarono che le garanzie medesimequeste sono già contenute negli Statuti delle Facoltà in discorso
(detti Statuti furono(da me trasmessi
giàinviati all'E.V. nel rispettoso Rapporto N. 26628 del
24 Febbraio 1923); ma io replicai che essi non eranosono insufficienti, come dichiarò anche la stessa Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920
(Gutachtliche Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat,
pag. 5l), massime perché, anche secondo l'interpretazione datanedatane dai giuristi (ad es., dal Kahl, Die Missio
canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Tübingen 1908, 40,
pag. 388-391), la decisione ultima circa la nomina o l'allontanamento dei
professori spetta allo Stato, il quale giudica in ultima analisi,
se27v
le eventuali obbiezioni del Vescovo siano fondate. I miei
interlocutori osservarono tuttavia che questa difficoltà cesserebbe, se gli Statuti medesimi acquistassero, sia in virtù del Concordato, sia
mediante una speciale Convenzione, valore contrattuale, giacché allora lo Statoil Governo non avrebbe più libertà di decisione; aggiung
aggiunsero anzi che si pensa di riformare ed unificare gli Statuti medesimi, il che potrebbe
avvenire d'intesa colla S. Sede.
Nelle medesime sedute si discusse anche la
questione generale della formazione del clero. - Come ho avuto
già altre volte occasione di riferire all'E.V., vige ancora in Prussia in tale materia la
legge dell'11 Maggio 1873 (cfr. Archiv für Katholisches Kirchenrecht, t. 30, pag. l23 e seg.), emanata
all'epoca del Kulturkampf, ed in seguito soltanto parzialmente mitigata
colleaNovellea, del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887 (Archiv f.k.K.,
t. 58,28r
p. 170 e seg.) Tali disposizioni legislative
erano senza dubbio in contraddizione colla
sua colle suaccennate disposizioni della Bolla De salute animarum,
la quale prescriveva: "In singulis praeterea civitatibus tam archepiscopalibus quam
episcopalibus unum clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quamprimum erigendum
esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Sacri Concilii
Tridentini institui ac educari debeat, qui respectivarum dioeces dioecesium
amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Exequutore praesentium Litterarum congrue
erit praefiniendus". Pur troppo, dopo un così lungo periodo di acquiescenza od almeno tolleranza da parte dell'Autorità ecclesiastica, sembra
moralmente impossibile di ritornare allo stato di diritto fissato nella succitatacitata Bolla. È perciò che il Governo, il quale in tanti altri punti
(elezioni28v
vescovili, provvista dei canonicati) vede cadere od
almeno grandemente diminuirsi la sua influenza politica, cerca di [es] salvare quanto
può della sua ingerenza nella formazione del clero, affinché questo rimanga strettamente
nazionale contro le tendenze "ultramontane" e "romanizzanti". I negoziatori prussiani
chiesero quindi nelle anzidette trattative conferenze innanzi tutto che per le
diocesi, ove, non esistendo una Facoltà teologica nella Università dello Stato, gli
studi il corso filosofico-teologico si compie nel Seminario vescovile, gli Statuti
del medesimo dal punto di vista della formazione scientifica dovessero essere sottoposti al
Ministero (conformemente a quanto dispone la legge delsuccitatamenzionata legge del 21 Maggio 1886 art. 2 - cfr. Archiv f.K.K., t. 56, pag. 196); ma, avendogli io
dichiaratoavendo io però io affermato ciò
inammissibile, si contentarono per allora di
do-29r
mandare che i professori nei Seminari medesimi dovessero
avere la stessa capacità scientifica richiesta per la medesi l'insegnamento in una
Università dello Stato (il che pure si riscontra
nell nell'anzidetta legge del 21 Maggio 1886 art. 2 n. 3 - cfr. Archiv f.k.K., l.c.)
Ma
SecondoMa il maggior sforzo dei negoziatori prussiani si rivolse contro gli
studi fatti nei Pontifici Istituti in Roma, richie in quanto che insistettero
nuovamente nella richiesta, già nota all'E.V. che, pur computandosi i
semestri colà trascorsi, almeno una parte degli
studidel corsoteologicioeradebba esser compiuta in un'alta scuola della
Germania.tedesca. La ragione da essi addotta è che i chierici, i quali
studiano in Roma, non apprendono colà a conoscere le speciali
condizioni e la legislazione ecclesiastica tedesca della Germania., e vengono quindi educati, in modo da renderli <divenire>
quasi stranieri alla loro patria. In risposta a si siffatta esigenza,
mentre,mentre, da parte mia, dichiarai ancora una
volta impossibile che la S. Sede29v
accett
iasseuna simile esigenza,consenta a tale domanda, Mons. Kaas, come già egregio alunno del Collegio germanico-ungaricoin Roma eded ora membro assai stimato ed autorevole
del Reichstag, si adoperò non senza frutto a res dissipare le preoccupazioni
del Governo prussiano. Dimostrò la eccellenza degli studi fatti in Roma, ove i giovani
chierici tedeschi hanno anche il vantaggio di entrare in relazione con con persone di
ogni nazionalità, ed osservò come loastudioconoscenza della legislazione particolare della Germania e la
conoscenz e delle condizioni speciali della Germania può facilmente supplirsi al
ritorno in patria, massime nell'ufficio di vicario cooperatore nelle parrocchie. Ricordò
inoltre come, in virtù del can. 130, tutti i sacerdoti, anche dopo compiuto il corso
degli studi, sono obbligati, ad ulteriori esami, i quali comprendono naturalmente anche la legislazione anzi-30r
detta.
Un'altra altro motivo, non espressoin detta Conferenza,ma comunicatomi poi confidenzialmente dal Prof. Heyer,della richiesta in discorso,del Governo (motivo accennato già nella Conferenza e ripetutomi
poi più esplicitamente dal Prof. Heyer in una visita da lui fattami Domenica
5 corrente,) è il timore, diviso pur troppo anche da cattolici, che la S. Sede nel nuovo modo
di provvista delle Sedi episcopali, nomini come Vescovi
esclusivamente ecclesiastici, che h i quali hanno abbiano compiuto i loro
studi in Roma. Alla quale obbiezione mi è stato facile di rispondere citando vari esempi
recenti, fra cui la nomina del nuovo Amministratore Apostolico (con
potestà quasi-vescovile) di Schneidemühl, Revmo Kaller, il che ha fatto
tutti i suoi studi solamente nella
Facoltà teologica di Breslavia. Soggiunsi che giustificato sarebbe stato piuttosto il
contrario rimprovero, in quanto che sinora quasi sistematicamente
sono stati sinora in Prussia esclusi, sia dalle Sedi
vescovili, come dalle cattedre nelle Facoltà teologiche, gli ex-alunni del Collegio
germanico.30v
Dopo di ciò, avendo io proposto di riprodurre nel futuro Concordato prussiano,adottare, per ciò che concerne la formazione del clero, l'articolo 13
di quello
la formula <i termini> usata<i>
nell'articolo 13 del Concordato bavarese,colla Baviera, mi fu risposto che non sarebbe decoroso per la
Prussia di copiare letteralmente la formula bavarese, ma che si preparerebbe
preparerebbe una nuova redazione, adattata alle condizioni spe particolari di questo
Stato. Ed infatti il Prof. Heyer, venuto stamane aoggi a visitarmi, mi ha consegnato i qui acclusi Fogli,(Allegati I, II e III), nei quali sono contenute
fissate <contenute> le proposte del Governo
prussiano. circa ambedue glii suesposti argomenti.suesposti.
1º) Quanto alle Facoltà teologiche si
avrebbe la seguente red formula:
"Per la formazione scientifica degli
ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn
e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti collecoll'Autorità ecclesiastichea sono regolati in conformità degli
Statuti31r
in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di
Breslavia e di Bonn".
Il senso poi di detti Statuti (§ 48
lett. a e b degli Statuti di Breslavia e § 4 nn. 1 e 2 di quelli di
Bonn) verrebbe fissato (fuori del Concordato, per non mettere il medesimo
(così
afferma il Ministro
)in pericolo,),
m dinanzi al Parlamento nel modo seguente:
"Prima che alcuno sia nominato od
ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà
interrogato il Vescovo competente, se abbia fondatemotivate obbiezioni da muovere controcirca la dottrina o la condotta del
candidato.della persona proposta. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione
di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni."
"Se un
insegnante in una Facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica ovvero
commettesse un grave o scandaloso man-31v
camento contro le
esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a reclamare contro
di lui presso il Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare. In questo caso il
Ministro, per quanto non s ostino i diritti del colpito derivanti dalla sua
condizione di funzionario dello Stato, vi porterà rimedio, ed in particolar modo provvederà ad che venga
che venga supplito una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento".
Osservazioni. - Per ciò che riguarda la forma della surriferita proposta,
questa dichiarazione del senso degli Statuti sarebbe, come si è detto, fissata dinanzi al
Parlamento, ad es. nella Motivazione del relativo Progetto di legge, ma non rimarrebbe
inclusa nel Concordato, il quale conterrebbe soltanto il richiamo agli Statuti medesimi
secondo la formula più sopra riportata. Il Ministero afferma al solito che altrimenti il Concordato stesso sarebbe esposto a forti
attacchi da parte dei circoli universitari32r
e potrebbe così
correre grave pericolo di naufragare.
Per ciò che concerne la sostanza, la
proposta stessa, a mio umile parere, non differisce molto
dall'analogo articolo 3 del Concordato bavarese, se si eccettuino i seguenti punti:
Nel capoverso primo lLa redazione di quest'ultimo è nel § 1
alquanto più generale, mentre che nel corrispondente capoverso
primodnella formula del
Ministero del Culto prussiano si richiedono "obbiezioni fondate"
motivate"(begründete Einwendungen) contro il candidato la dottrina o la
condotta del candidato. Ora, da unper quanto
p
debbapossaammettersipur ammettendo che il Vescovo non debba per semplice arbitrio
rifiutare un candidato idoneo, potrebbe, tuttavia, accadere che si tratti di motivi di
indole delicata, i quali non possano essere dall'Ordinario
rivelati al Governo, e, d'altra parte, malgrado le assicurazioni datemi a
voce dal Prof. Heyer, non apparisce chiaramente dal testo in
esame a chi spetti l'ultimo e definitivo giudizio sulle
eventuali oppost circa la fondatezzail valore delle eventuali obbiezioni
dell'Ordinario. - Manca inoltre,32v
contrariamente al des suaccennato desiderio dell'Episcopato prussiano,
qualsiasi disposiz accenno circa il t momento, in cui il Vescovo deve essere
interrogato. Il Prof. Heyer mi ha però risposto che un tal punto, riguardante piuttosto la
prassi, verrà pure regolato.
Il secondo capoverso della dichiarazione prussiana è
anch'esso analogo al § 2 del citato articolo 3 del Concordato bavarese, ed anzi in
qualche punto migliore, giacché, mentre quest'ultimo limita l'obbligo del Governo a provvedere alla supplenza,alla nomina di un supplente, quello è più ampio: "... vi porterà,rimedio, ed in particolare provvederà ad una supplenza ...".
Occorrerebbero, ciò non dimeno, alcuni miglioramenti di forma, per evitare possibili
equivoci, massime per ciò che si riferisce all'inciso: "per quanto (soweit) non
ostino i diritti del colpito ..."
2º) Quanto ai Seminari la proposta
redazione sarebbe del seguente tenore:
"I Vescovi di Fulda Treviri, Paderborn,
Fulda, Limburgo e Osnabrück33r
sono autorizzati ad avere un
Seminario diocesano per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in
questi seminari sarà, senza pregiudizio delle prescrizioni ecclesiastiche,corrispondente a
quello delle alte scuole teologiche tedesche. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati
soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una
qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche. I
Vescovi da
porteranno
a <porteranno a> conoscenza adelMinistroMinistro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare, degli Statuti eddelil programma d'insegnamento nei Seminari e gli daranno prima
della nomina di un insegnante gli daranno comunicazione della suadi lui personalità, del corso di studi da
esso compiuto e delle sue produzioni scientifiche".
Osservazioni. - Il Prof.
Heyer33v
ha rilevato aver il Governo speciale interesse a che
l'istruzione dei chierici nei Seminari stia alla stessa altezza dal punto di vista
scientifico che nelle Università; il che, a suo avviso, ridonda, del resto, a vantaggio del prestigio dello del clero
stesso. Ha aggiuntoasserito che un tale articolo, il quale in realtà nulla contiene ed
è piuttosto pour la galerie, farebbe sul
lasullapubblicoa opinione ottima
impressione e faciliterebbe perciò sommamente l'accettazione del Concordato nel
Landtag. Da parte mia, ho ripetuto quanto avevo avuto già occasione di notare
nelle precedenti sedute circa la difficoltà, che avrebbe avuto
la S. Sede di ammettere simili legami, tanto più che le formule generali edvaghe ed indeterminate, usate nella proposta redazione, avrebbero potutopotrebbero dar luogo ad abusi. Aggiunsi
cheHo [ein Wort unlesbar] aggiunto che la S. Sede cura essa
stessa il prestigio e la ottima formazione scientifica del clero (come dimostrano
luminosamente le sue<, anche recenti,> prescrizioni in proposito) e che le
pretese del Governo mi sembravano tanto meno fondate,34r
in
quanto che le prestazionile prestazioni finanziarie dello Stato prussiano a favore dei Seminari, contrariamente agli obblighiimpegni assunti nella Bolla De salute animarum, sono del
tutto insignificanti (Mons. Kaas liehaequiparate ad un Trinkgeld, sare ossia ad
una mancia); ma il Prof. Heyer ha risposto che di ciò si tratterà,,allorché sarà questione della parteallorché sarà questione degli obblighi finanziaria. Ho infine domandato qualie sarebbero i s
sarebbe la condizione del rispettivo Seminario in caso di erezione
di nuovi Vescovati, ed egli ha egualmente replicato che ciò verrà discusso, quando si
esaminerà l'argomento della circoscrizione diocesana.
3º) Quanto alle condizioni per
il conferimento di un ufficio ecclesiastico il Governo prussiano propone il
un articolo concepito nei seguenti termini:
"Un ecclesiastico può essere [chiamato] all'ufficio di[ein Wort unlesbar] nominato
Ordinarius loci, Vescovo ausiliare, membro di un Capitolo
cattedrale34v
o collegiato o di un Ufficio diocesano, direttore
od insegnante in un istituto diocesano di educazione, parroco o vicario parrocchiale,
soltanto se egli
a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di
maturità in un Ginnasio tedesco od un attestato equivalente,
c) abbia compiuto con
successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità ecclesiastica in un'alta
scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia
od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
Per ciò che concerne le alte scuole Pontificie
in Roma il testofoglio consegnatomi dal Prof. Heyer haporta la seguente annotazione, la quale però non entr sarebbe
inclusa nel testo del Concordato: "Si presuppone a questo riguardo che lo studio nelle alte
scuole romane abbia luogo come sinora soltanto in casi particolari e che
si35r
tenga ivi conto degli speciali
bisogninell'insegnamento dei bisogni speciali degli studenti
tedeschi.
Osservazioni. - Paragonando la surriferita proposta coll'analogo
articolo 13 § 1 del Concordato bavarese, ho fatto innanzi
tutto notare al Prof. Heyer che mancava in quella la
importantissima motivazione e restrizione in questo contenuta:
"In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici";
egli ha anche qui risposto che di ciò si parlerà a suo luogo.tempo. Ho rilevato poi che in qualche punto la proposta
enumerazione degli uffici ecclesiastici sembrava più ampia che nel menzionato articolo. Ho
chiesto infine che cosa s'intendesse alla lettera b)b per "attestato equivalente", ed eglilocuzione vaga a mio parere, vaga e equivoca; ed il
sunnominato Professore mi ha assicurato che tale formula non èè non solo non meno favorevole, ed è
ed <ma> anzi più generale e
comprensiva di quella bavarese. - Quanto alle alte scuole Pontificie in Roma,
il Ministero ha finito35v
per cedere, pur esprimendo tuttavia
le, come si è detto, due "supposizioni", vale a dire: 1º) che lo
studio neigli Pont Istituti Pontifici in Roma abbia luogo, come sinora,
soltanto in casi particolari. Il Ministero vuole con ciò impedire che ilun aumento del numero attuale dei chierici
tedeschi, i quali si recano costì per il corso filosofico e te filosofico-teologico;
qualora essodetto aumento si verificasse nell'avvenire, almeno in misura
notevole, il Governo potrebbe dire obbiettare che sono cambiate le condizioni, da cui è stato indotto ad accettare
quell'iin base alle quali ha accettato la disposizione in esame, e
[mettere] contestarne quindi il valore. 2º) che si tenga conto
nell'insegnamento dei peculiari bisogni speciali
particolari <speciali> degli studenti tedeschi; ad es. che essi
abbiano nel
loro Collegio germanicogermanico in Roma qualche corso specialespeciale sulla legislazione ec ecclesiastica in Germania ecc. oin questa Nazione od altri simili argomenti.materie.
In fine di questodel presente rispettoso Rap-36r
porto
non sarà inutile di riferire all'E.V. come anche il Governo del Reich ha ripreso da parte sua l'idea della conclusione di un Concordato. Il Governo
prussiano, il quale si era finora manifestato ad essa contrario, ma la cui cooperazione al
riguardo sarebbe indip indispensabile nel Reichsrat, ha recentemente assunto,
a quanto sembra, un'attitudine meno sfavorevole. Esso avrebbe infatti finito col riconoscere
che, oltre le materie di competenza degli Stati particolari, ve ne sono altre di spettanza
del Reich, che possono formare oggetto di una relativa Convenzione colla
S. Sede. Tra queste va annoverato il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei
militari in Germania, al quale molto s'interessa il Ministro della Reichswehr, Sig.
Gessler. Sarebbe quindi, a mio modesto Sembrerebbe quindi, se non erro, opportuno che
tale questione, su cui l'Eminentissimo Sig.36v
Cardinale Bertram
ha testé inviato al S. Padre a nome della Conferenza vescovile di Fulda un nuovo
progetto, fosse rimanesse possibilmente impregiudicata, rappresentandocostituendo essa per vari membri del Gabinetto del Reich germanico un considerevole impulso convincente argomento a favore delle trattative per un Concordato
col Reich.
ChinatoIn attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E.V.,
m'inchino
25r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem
Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. September 1926, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20122, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20122. Letzter Zugriff am: 02.05.2025.