Dokument-Nr. 20122
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 08. September 19261

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Trattative concordatarie colla Prussia - (Facoltà teologiche - Formazione del clero) - Sulla possibilità di negoziati per un Concordato col Reich
Nei giorni di Giovedì 26 Venerdì 27 e Lunedì 29 30 corrente Agosto p.p. hanno avuto ebbero luogo nella Nunziatura per le trattative concordatarie colla Prussia due altre sedute, alle quali hanno presoero parte, come di consueto, il Direttore ministeriale Sig. Trendelenburg, il Prof. Heyer e Mons. Kaas.
Il primo degli argomenti trattati fu 1'importante questione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato. Per avere Potendomi far ora di fronte ai negoziatori prussiani l'appoggio appoggiare sul parere dell'Episcopato, cominciai col dire che i Revmi Vescovi desideravano che fosse sia meglio assicurato il diritto di [evizione] e veto e di cooperazione dell'Ordinario nella proposta dei candidati per le cattedre delle suddette Facoltà, aggiungendo anzi che uno dei più eminenti membri dell'Episcopato medesimo (il Cardi-
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nale Schulte) mi aveva affermato essere insostenibile. l'attuale prassi intollerabile. Come è infatti già noto all'E.V.R., in caso di vacanza di una delle menzionate cattedre la Facoltà teologica propone al una lista di candidati al Ministero del Culto, che il quale, senza essere ad essa legato, alla lista medesima, stessa, sceglie il candidato, si mette in rapporto con questo lui e chiede poi infine al Vescovo se ha abbia nulla da obbiettare circa la sua dottrina e la condotta morale. del medesimo. Ora avviene talvolta (e così accadde<, ad esempio,> all'Emo Schulte in occasione della nomina del Sac. Junglas a Professore di teologia dommatica nella Università di Bonn) che l'Ordinario non ha, avuto, prima di questa tale domanda, alcun sentore dei candidati in vista, giacché né la Facoltà teologica né il prescelto si sono curati di metter rivolgersi a lui, e gli riesce ben difficile ed odioso, quindi quasi impossibile <così,> allorché tutto è già, si può dire, concluso, di respingere l'eletto professore, salvo il quasi impossibile, salvo il caso di evidente e grave indegnità, di respingere l'eletto professore. Aggiunsi che
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l'Episcopato [ein Wort unlesbar] ritiene pure necessario di considerare il caso, in cui un docente nel corso della sua attività scientifica si allontani dalla retta via e perda così la fiducia del suo Vescovo; in tal caso lo Stato dovrebbe riconoscere lº) che il giudizio spetta soltanto all'Ordinario e 2º) che esso deve provvedere a che il detto professore venga supplito da un altro docente idoneo e prestare corrispondere a questo il corrispondente rispettivo assegno. I
I negoziatori prussiani non mossero speciali difficoltà obbiezioni circa la sostanza dei surriferiti postulati; insistettero però molto sul pericolo di gravi attacchi contro le Facoltà teologiche, cattoliche, qualora nel Concordato si marcasse accentuasse troppo l'influenza del Vescovo su di esse. Specialmente il Prof. Heyer fece notare come le Facoltà medesime si trovano, di fro fronte alle altre Facoltà, universitarie, in una ben difficile situazione,
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giacché vengono considerate quasi come corpi estranei alle Università a causa dei vincoli dogmatici loro imposti, i quali impediscono ai professori delle medesime la libertà della indagine scientifica. Da parte mia, poiché i miei interlocutori avevano quasi l'aria di rappresentare <presentare> la conservazione delle Facoltà teologiche <quasi> come una grazia o favore dello Stato verso la Chiesa, stimai necessario di ripetere con ognisenza ambagi il punto di vista della S. Sede in così grave materia. Rilevai cioè come in forza delle Bolle concordate di circoscrizione il Governo prussiano sarebbe stato tenuto a dotare i Seminari diocesani, i quali avre avrebbero dovuto avere scuole proprie per il corso filosofico e teologico, scuole proprie, dipendenti esclusivamente dall'Autorità ecclesiastica. Il Governo però non adempì i suoi obblighi e costrinse i giovani chierici a frequentare le Facoltà teologiche erette nelle Università dello Stato. Ora simili Facoltà non rappresentano affatto l'ideale del metodo di formazione del clero e sono, <nelle attuali condizioni> soltanto tollerate non senza disagio
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dalla S.  Sede, ; ma una condizione sine qua non la quale tuttavia esige, al riguardo, come condizione sine qua non per tale tolleranza, è che si abbiano le necessarie garanzie . realmente sufficienti. I negoziatori prussiani obbiettarono che le garanzie medesime queste sono già contenute negli Statuti delle Facoltà in discorso (detti Statuti furono (da me trasmessi già inviati all'E.V. nel rispettoso Rapporto N. 26628 del 24 Febbraio 1923); ma io replicai che essi non erano sono in sufficienti, come dichiarò anche la stessa Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920 (Gutachtliche Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat, pag. 5l), massime perché, anche secondo l'interpretazione datane datane dai giuristi (ad es., dal Kahl, Die Missio canonica, in Deutsche Zeitschrift für Kirchenrecht, Tübingen 1908, 40, pag. 388-391), la decisione ultima circa la nomina o l'allontanamento dei professori spetta allo Stato, il quale giudica in ultima analisi, se
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le eventuali obbiezioni del Vescovo siano fondate. I miei interlocutori osservarono tuttavia che questa difficoltà cesserebbe, se gli Statuti medesimi acquistassero, sia in virtù del Concordato, sia mediante una speciale Convenzione, valore contrattuale, giacché allora lo Stato il Governo non avrebbe più libertà di decisione; aggiung aggiunsero anzi che si pensa di riformare ed unificare gli Statuti medesimi, il che potrebbe avvenire d'intesa colla S. Sede.
Nelle medesime sedute si discusse anche la questione generale della formazione del clero. - Come ho avuto già altre volte occasione di riferire all'E.V., vige ancora in Prussia in tale materia la legge dell'11 Maggio 1873 (cfr.  Archiv für Katholisches Kirchenrecht, t. 30, pag. l23 e seg.), emanata all'epoca del Kulturkampf, ed in seguito soltanto parzialmente mitigata collea Novellea, del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887 (Archiv f.k.K., t. 58,
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p. 170 e seg.) Tali disposizioni legislative erano senza dubbio in contraddizione colla sua colle suaccennate disposizioni della Bolla De salute animarum, la quale prescriveva: "In singulis praeterea civitatibus tam archepiscopalibus quam episcopalibus unum clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quamprimum erigendum esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Sacri Concilii Tridentini institui ac educari debeat, qui respectivarum dioeces dioecesium amplitudini et necessitati respondeat, quique ab Exequutore praesentium Litterarum congrue erit praefiniendus". Pur troppo, dopo un così lungo periodo di acquiescenza od almeno tolleranza da parte dell'Autorità ecclesiastica, sembra moralmente impossibile di ritornare allo stato di diritto fissato nella succitata citata Bolla. È perciò che il Governo, il quale in tanti altri punti (elezioni
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vescovili, provvista dei canonicati) vede cadere od almeno grandemente diminuirsi la sua influenza politica, cerca di [es] salvare quanto può della sua ingerenza nella formazione del clero, affinché questo rimanga strettamente nazionale contro le tendenze "ultramontane" e "romanizzanti". I negoziatori prussiani chiesero quindi nelle anzidette trattative conferenze innanzi tutto che per le diocesi, ove, non esistendo una Facoltà teologica nella Università dello Stato, gli studi il corso filosofico-teologico si compie nel Seminario vescovile, gli Statuti del medesimo dal punto di vista della formazione scientifica dovessero essere sottoposti al Ministero (conformemente a quanto dispone la legge del succitata menzionata legge del 21 Maggio 1886 art. 2 - cfr.  Archiv f.K.K., t. 56, pag. 196); ma, avendogli io dichiarato avendo io però io affermato ciò inammissibile, si contentarono per allora di do-
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mandare che i professori nei Seminari medesimi dovessero avere la stessa capacità scientifica richiesta per la medesi l'insegnamento in una Università dello Stato (il che pure si riscontra nell nell'anzidetta legge del 21 Maggio 1886 art. 2 n. 3 - cfr.  Archiv f.k.K., l.c.)
Ma Secondo Ma il maggior sforzo dei negoziatori prussiani si rivolse contro gli studi fatti nei Pontifici Istituti in Roma, richie in quanto che insistettero nuovamente nella richiesta, già nota all'E.V. che, pur computandosi i semestri colà trascorsi, almeno una parte degli studi del corso teologicio era debba esser compiuta in un'alta scuola della Germania. tedesca. La ragione da essi addotta è che i chierici, i quali studiano in Roma, non apprendono colà a conoscere le speciali condizioni e la legislazione ecclesiastica tedesca della Germania. , e vengono quindi educati, in modo da renderli <divenire> quasi stranieri alla loro patria. In risposta a si siffatta esigenza, mentre, mentre, da parte mia, dichiarai ancora una volta impossibile che la S. Sede
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accett iasse una simile esigenza, consenta a tale domanda, Mons. Kaas, come già egregio alunno del Collegio germanico-ungarico in Roma ed ed ora membro assai stimato ed autorevole del Reichstag, si adoperò non senza frutto a res dissipare le preoccupazioni del Governo prussiano. Dimostrò la eccellenza degli studi fatti in Roma, ove i giovani chierici tedeschi hanno anche il vantaggio di entrare in relazione con con persone di ogni nazionalità, ed osservò come loa studio conoscenza della legislazione particolare della Germania e la conoscenz e delle condizioni speciali della Germania può facilmente supplirsi al ritorno in patria, massime nell'ufficio di vicario cooperatore nelle parrocchie. Ricordò inoltre come, in virtù del can. 130, tutti i sacerdoti, anche dopo compiuto il corso degli studi, sono obbligati, ad ulteriori esami, i quali comprendono naturalmente anche la legislazione anzi-
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detta. Un'altra altro motivo, non espresso in detta Conferenza, ma comunicatomi poi confidenzialmente dal Prof. Heyer, della richiesta in discorso, del Governo (motivo accennato già nella Conferenza e ripetutomi poi più esplicitamente dal Prof. Heyer in una visita da lui fattami Domenica 5 corrente, ) è il timore, diviso pur troppo anche da cattolici, che la S. Sede nel nuovo modo di provvista delle Sedi episcopali, nomini come Vescovi esclusivamente ecclesiastici, che h i quali hanno abbiano compiuto i loro studi in Roma. Alla quale obbiezione mi è stato facile di rispondere citando vari esempi recenti, fra cui la nomina del nuovo Amministratore Apostolico (con potestà quasi-vescovile) di Schneidemühl, Revmo Kaller, il che ha fatto tutti i suoi studi solamente nella Facoltà teologica di Breslavia. Soggiunsi che giustificato sarebbe stato piuttosto il contrario rimprovero, in quanto che sinora quasi sistematicamente sono stati sinora in Prussia esclusi, sia dalle Sedi vescovili, come dalle cattedre nelle Facoltà teologiche, gli ex-alunni del Collegio germanico.
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Dopo di ciò, avendo io proposto di riprodurre nel futuro Concordato prussiano, adottare, per ciò che concerne la formazione del clero, l'articolo 13 di quello la formula <i termini> usata<i> nell'articolo 13 del Concordato bavarese, colla Baviera, mi fu risposto che non sarebbe decoroso per la Prussia di copiare letteralmente la formula bavarese, ma che si preparerebbe preparerebbe una nuova redazione, adattata alle condizioni spe particolari di questo Stato. Ed infatti il Prof. Heyer, venuto stamane a oggi a visitarmi, mi ha consegnato i qui acclusi Fogli, (Allegati I, II e III), nei quali sono contenute fissate <contenute> le proposte del Governo prussiano. circa ambedue gli i suesposti argomenti. suesposti.
1º) Quanto alle Facoltà teologiche si avrebbe la seguente red formula:
"Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti colle coll'Autorità ecclesiastichea sono regolati in conformità degli Statuti
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in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di Breslavia e di Bonn".
Il senso poi di detti Statuti (§ 48 lett. a e b degli Statuti di Breslavia e § 4 nn. 1 e 2 di quelli di Bonn) verrebbe fissato ( fuori del Concordato, per non mettere il medesimo ( così afferma il Ministro ) in pericolo ,), m dinanzi al Parlamento nel modo seguente:
"Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia fondate motivate obbiezioni da muovere contro circa la dottrina o la condotta del candidato. della persona proposta. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni."
"Se un insegnante in una Facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica ovvero commettesse un grave o scandaloso man-
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camento contro le esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a reclamare contro di lui presso il Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare. In questo caso il Ministro, per quanto non s ostino i diritti del colpito derivanti dalla sua condizione di funzionario dello Stato, vi porterà rimedio, ed in particolar modo provvederà ad che venga che venga supplito una supplenza corrispondente ai bisogni dell'insegnamento".
Osservazioni. - Per ciò che riguarda la forma della surriferita proposta, questa dichiarazione del senso degli Statuti sarebbe, come si è detto, fissata dinanzi al Parlamento, ad es. nella Motivazione del relativo Progetto di legge, ma non rimarrebbe inclusa nel Concordato, il quale conterrebbe soltanto il richiamo agli Statuti medesimi secondo la formula più sopra riportata. Il Ministero afferma al solito che altrimenti il Concordato stesso sarebbe esposto a forti attacchi da parte dei circoli universitari
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e potrebbe così correre grave pericolo di naufragare.
Per ciò che concerne la sostanza, la proposta stessa, a mio umile parere, non differisce molto dall'analogo articolo 3 del Concordato bavarese, se si eccettuino i seguenti punti: Nel capoverso primo l La redazione di quest'ultimo è nel § 1 alquanto più generale, mentre che nel corrispondente capoverso primo dnella formula del Ministero del Culto prussiano si richiedono "obbiezioni fondate" motivate"(begründete Einwendungen) contro il candidato la dottrina o la condotta del candidato. Ora, da un per quanto p debba possa ammettersi pur ammettendo che il Vescovo non debba per semplice arbitrio rifiutare un candidato idoneo, potrebbe, tuttavia, accadere che si tratti di motivi di indole delicata, i quali non possano essere dall'Ordinario rivelati al Governo, e, d'altra parte, malgrado le assicurazioni datemi a voce dal Prof. Heyer, non apparisce chiaramente dal testo in esame a chi spetti l'ultimo e definitivo giudizio sulle eventuali oppost circa la fondatezza il valore delle eventuali obbiezioni dell'Ordinario. - Manca inoltre,
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contrariamente al des suaccennato desiderio dell'Episcopato prussiano, qualsiasi disposiz accenno circa il t momento, in cui il Vescovo deve essere interrogato. Il Prof. Heyer mi ha però risposto che un tal punto, riguardante piuttosto la prassi, verrà pure regolato.
Il secondo capoverso della dichiarazione prussiana è anch'esso analogo al § 2 del citato articolo 3 del Concordato bavarese, ed anzi in qualche punto migliore, giacché, mentre quest'ultimo limita l'obbligo del Governo a provvedere alla supplenza, alla nomina di un supplente, quello è più ampio: "... vi porterà, rimedio, ed in particolare provvederà ad una supplenza ...". Occorrerebbero, ciò non dimeno, alcuni miglioramenti di forma, per evitare possibili equivoci, massime per ciò che si riferisce all'inciso: "per quanto (soweit) non ostino i diritti del colpito ..."
2º) Quanto ai Seminari la proposta redazione sarebbe del seguente tenore:
"I Vescovi di Fulda Treviri, Paderborn, Fulda, Limburgo e Osnabrück
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sono autorizzati ad avere un Seminario diocesano per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in questi seminari sarà, senza pregiudizio delle prescrizioni ecclesiastiche,corrispondente a quello delle alte scuole teologiche tedesche. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche. I Vescovi da porteranno a <porteranno a> conoscenza adel Ministro Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare, degli Statuti ed del il programma d'insegnamento nei Seminari e gli daranno prima della nomina di un insegnante gli daranno comunicazione della sua di lui personalità, del corso di studi da esso compiuto e delle sue produzioni scientifiche".
Osservazioni. - Il Prof. Heyer
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ha rilevato aver il Governo speciale interesse a che l'istruzione dei chierici nei Seminari stia alla stessa altezza dal punto di vista scientifico che nelle Università; il che, a suo avviso, ridonda, del resto, a vantaggio del prestigio dello del clero stesso. Ha aggiunto asserito che un tale articolo, il quale in realtà nulla contiene ed è piuttosto pour la galerie, farebbe sul la sulla pubblicoa opinione ottima impressione e faciliterebbe perciò sommamente l'accettazione del Concordato nel Landtag. Da parte mia, ho ripetuto quanto avevo avuto già occasione di notare nelle precedenti sedute circa la difficoltà, che avrebbe avuto la S. Sede di ammettere simili legami, tanto più che le formule generali ed vaghe ed indeterminate, usate nella proposta redazione, avrebbero potuto potrebbero dar luogo ad abusi. Aggiunsi che Ho [ein Wort unlesbar] aggiunto che la S. Sede cura essa stessa il prestigio e la ottima formazione scientifica del clero (come dimostrano luminosamente le sue<, anche recenti,> prescrizioni in proposito) e che le pretese del Governo mi sembravano tanto meno fondate,
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in quanto che le prestazioni le prestazioni finanziarie dello Stato prussiano a favore dei Seminari, contrariamente agli obblighi impegni assunti nella Bolla De salute animarum, sono del tutto insignificanti (Mons. Kaas lie ha equiparate ad un Trinkgeld, sare ossia ad una mancia); ma il Prof. Heyer ha risposto che di ciò si tratterà,, allorché sarà questione della parte allorché sarà questione degli obblighi finanziaria. Ho infine domandato qualie sarebbero i s sarebbe la condizione del rispettivo Seminario in caso di erezione di nuovi Vescovati, ed egli ha egualmente replicato che ciò verrà discusso, quando si esaminerà l'argomento della circoscrizione diocesana.
3º) Quanto alle condizioni per il conferimento di un ufficio ecclesiastico il Governo prussiano propone il un articolo concepito nei seguenti termini:
"Un ecclesiastico può essere [chiamato] all'ufficio di [ein Wort unlesbar] nominato Ordinarius loci, Vescovo ausiliare, membro di un Capitolo cattedrale
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o collegiato o di un Ufficio diocesano, direttore od insegnante in un istituto diocesano di educazione, parroco o vicario parrocchiale, soltanto se egli
a) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di maturità in un Ginnasio tedesco od un attestato equivalente,
c) abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
Per ciò che concerne le alte scuole Pontificie in Roma il testo foglio consegnatomi dal Prof. Heyer ha porta la seguente annotazione, la quale però non entr sarebbe inclusa nel testo del Concordato: "Si presuppone a questo riguardo che lo studio nelle alte scuole romane abbia luogo come sinora soltanto in casi particolari e che si
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tenga ivi conto degli speciali bisogni nell'insegnamento dei bisogni speciali degli studenti tedeschi.
Osservazioni. - Paragonando la surriferita proposta coll'analogo articolo 13 § 1 del Concordato bavarese, ho fatto innanzi tutto notare al Prof. Heyer che mancava in quella la importantissima motivazione e restrizione in questo contenuta: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici"; egli ha anche qui risposto che di ciò si parlerà a suo luogo. tempo. Ho rilevato poi che in qualche punto la proposta enumerazione degli uffici ecclesiastici sembrava più ampia che nel menzionato articolo. Ho chiesto infine che cosa s'intendesse alla lettera b) b per "attestato equivalente", ed egli locuzione vaga a mio parere, vaga e equivoca; ed il sunnominato Professore mi ha assicurato che tale formula non è è non solo non meno favorevole, ed è ed <ma> anzi più generale e comprensiva di quella bavarese. - Quanto alle alte scuole Pontificie in Roma, il Ministero ha finito
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per cedere, pur esprimendo tuttavia le , come si è detto, due "supposizioni", vale a dire: 1º) che lo studio neigli Pont Istituti Pontifici in Roma abbia luogo, come sinora, soltanto in casi particolari. Il Ministero vuole con ciò impedire che il un aumento del numero attuale dei chierici tedeschi, i quali si recano costì per il corso filosofico e te filosofico-teologico; qualora esso detto aumento si verificasse nell'avvenire, almeno in misura notevole, il Governo potrebbe dire obbiettare che sono cambiate le condizioni, da cui è stato indotto ad accettare quell'i in base alle quali ha accettato la disposizione in esame, e [mettere] contestarne quindi il valore. 2º) che si tenga conto nell'insegnamento dei peculiari bisogni speciali particolari <speciali> degli studenti tedeschi; ad es. che essi abbiano nel loro Collegio germanico germanico in Roma qualche corso speciale speciale sulla legislazione ec ecclesiastica in Germania ecc. o in questa Nazione od altri simili argomenti. materie.
In fine di questo del presente rispettoso Rap-
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porto non sarà inutile di riferire all'E.V. come anche il Governo del Reich ha ripreso da parte sua l'idea della conclusione di un Concordato. Il Governo prussiano, il quale si era finora manifestato ad essa contrario, ma la cui cooperazione al riguardo sarebbe indip indispensabile nel Reichsrat, ha recentemente assunto, a quanto sembra, un'attitudine meno sfavorevole. Esso avrebbe infatti finito col riconoscere che, oltre le materie di competenza degli Stati particolari, ve ne sono altre di spettanza del Reich, che possono formare oggetto di una relativa Convenzione colla S. Sede. Tra queste va annoverato il nuovo regolamento dell'assistenza religiosa dei militari in Germania, al quale molto s'interessa il Ministro della Reichswehr, Sig. Gessler. Sarebbe quindi, a mio modesto Sembrerebbe quindi, se non erro, opportuno che tale questione, su cui l'Eminentissimo Sig.
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Cardinale Bertram ha testé inviato al S. Padre a nome della Conferenza vescovile di Fulda un nuovo progetto, fosse rimanesse possibilmente impregiudicata, rappresentando costituendo essa per vari membri del Gabinetto del Reich germanico un considerevole impulso convincente argomento a favore delle trattative per un Concordato col Reich.
Chinato In attesa pertanto delle venerate istruzioni dell'E.V., m'inchino
25r, oben mittig hds. von unbekannter Hand, vermutlich von einem Nuntiaturangestellten, notiert: "C".
1Ursprüngliches Datum "6 Settembre 1926" hds. von Pacelli geändert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 08. September 19261, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20122, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20122. Letzter Zugriff am: 04.05.2024.
Online seit 29.01.2018.