Dokument-Nr. 20122
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 08. September 19261
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Trattative concordatarie colla Prussia -Facoltà teologiche - Formazione del clero
- Sulla possibilità di negoziati per un Concordato col Reich
Il primo degli argomenti trattati fu 1'importante questione delle Facoltà teologiche nelle Università dello Stato. Per avere di fronte ai negoziatori prussiani l'appoggio dell'Episcopato, cominciai col dire che i Revmi Vescovi desideravano che fosse meglio assicurato il diritto di [evizione] e cooperazione dell'Ordinario nella proposta dei candidati per le cattedre delle suddette Facoltà, aggiungendo anzi che uno dei più eminenti membri dell'Episcopato medesimo (il Cardi-
25v
nale Schulte) mi aveva
affermato essere insostenibile. Come è infatti già noto all'E.V.R.,
in caso di vacanza di una delle menzionate cattedre la Facoltà teologica propone al Ministero del Culto, 26r
l'Episcopato [ein Wort
unlesbar] pure necessario di considerare il caso,
in cui un docente nel corso della sua attività scientifica si allontani dalla retta via e
perda così la fiducia del suo Vescovo; in tal caso lo Stato dovrebbe riconoscere
lº) che il giudizio spetta soltanto all'Ordinario e 2º) che esso deve provvedere a
che il detto professore venga supplito da un altro docente idoneo e prestare a questo il corrispondente assegno. I negoziatori prussiani non mossero speciali difficoltà circa la sostanza dei surriferiti postulati; insistettero però molto sul pericolo di gravi attacchi contro le Facoltà teologiche, qualora nel Concordato si marcasse troppo l'influenza del Vescovo su di esse. Specialmente il Prof. Heyer fece notare come le Facoltà medesime si trovano, di
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giacché vengono considerate quasi come corpi
estranei alle Università a causa dei vincoli dogmatici loro imposti, i quali impediscono ai
professori delle medesime la libertà della indagine scientifica. Da parte mia stimai
necessario di ripetere 27r
dalla S. Sede; ma una condizione sine qua non per tale tolleranzaè che si abbianogaranziesufficienti. I negoziatori prussiani obbiettarono che le garanzie medesime sono già contenute negli Statuti delle Facoltà in discorso
(detti Statuti furonoda me trasmessi all'E.V. nel rispettoso Rapporto N. 26628 del
24 Febbraio 1923); ma io replicai che essi non eranosufficienti, come dichiarò anche la Conferenza vescovile di Fulda del Gennaio 1920
(Gutachtliche Darlegung betr. künftiges Verhältnis zwischen Kirche und Staat,
pag. 5l), massime perché, anche secondo l'interpretazione datane dai giuristi (ad es., dal 27v
le eventuali obbiezioni del Vescovo siano fondate. I miei
interlocutori osservarono tuttavia che questa difficoltà cesserebbe, se gli Statuti medesimi acquistassero, sia in virtù del Concordato, sia
mediante una speciale Convenzione, valore contrattuale, giacché allora lo Stato non avrebbe più libertà di decisione; Nelle medesime sedute si discusse anche la questione della formazione del clero. - Come ho avuto già altre volte occasione di riferire all'E.V., vige ancora in Prussia in tale materia la legge dell'11 Maggio 1873 (cfr. Archiv für Katholisches Kirchenrecht, t. 30, pag. l23 e seg.), emanata all'epoca del Kulturkampf, ed in seguito soltanto parzialmente mitigata colleNovelle, del 21 Maggio 1886 e del 29 Aprile 1887 (Archiv f.k.K., t. 58,
28r
p. 170 e seg.) Tali disposizioni legislative
erano in contraddizione colla Bolla De salute animarum,
la quale prescriveva: "In singulis praeterea civitatibus tam archepiscopalibus quam
episcopalibus unum clericorum Seminarium vel conservandum vel de novo quamprimum erigendum
esse statuimus, in quo is clericorum numerus ali atque ad formam decretorum Sacri Concilii
Tridentini institui ac educari debeat, qui respectivarum 28v
vescovili, provvista dei canonicati) vede cadere od
almeno grandemente diminuirsi la sua influenza politica, cerca di [29r
mandare che i professori nei Seminari medesimi dovessero
avere la stessa capacità scientifica richiesta per Ma il maggior sforzo dei negoziatori prussiani si rivolse contro gli studi fatti nei Pontifici Istituti in Roma,
29v
accettasseuna simile esigenza, Mons. Kaas, come già alunno del Collegio germanicoin Roma ed ora membro assai stimato
del Reichstag, si adoperò non senza frutto a 30r
detta.
Un30v
Dopo di ciò, avendo io proposto di riprodurre nel futuro Concordato prussiano, per ciò che concerne la formazione del clero, l'articolo 13
1º) Quanto alle Facoltà teologiche si avrebbe la seguente
"Per la formazione scientifica degli ecclesiastici rimangono le Facoltà teologiche cattoliche nelle Università di Breslavia, Bonn e Münster e nell'Accademia di Braunsberg. I loro rapporti colleAutorità ecclesiastiche sono regolati in conformità degli Statuti
31r
in vigore per le Facoltà teologiche cattoliche di
Breslavia e di Bonn".Il senso poi di detti Statuti (§ 48 lett. a e b degli Statuti di Breslavia e § 4 nn. 1 e 2 di quelli di Bonn) verrebbe fissato (fuori del Concordato, per non mettere il medesimocosì afferma il Ministroin pericolo),
"Prima che alcuno sia nominato od ammesso all'esercizio dell'ufficio di insegnante in una Facoltà teologica cattolica, sarà interrogato il Vescovo competente, se abbia fondate obbiezioni da muovere contro la dottrina o la condotta del candidato. Non si effettuerà la nomina o l'ammissione di un candidato, contro il quale siano state in tal guisa sollevate eccezioni."
"Se un insegnante in una Facoltà teologica cattolica offendesse la dottrina cattolica ovvero commettesse un grave o scandaloso man-
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camento contro le
esigenze della condotta sacerdotale, il Vescovo competente è autorizzato a reclamare contro
di lui presso il Ministro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare. In questo caso il
Ministro, per quanto non Osservazioni. - Per ciò che riguarda la forma della surriferita proposta, questa dichiarazione del senso degli Statuti sarebbe, come si è detto, fissata dinanzi al Parlamento, ad es. nella Motivazione del relativo Progetto di legge, ma non rimarrebbe inclusa nel Concordato, il quale conterrebbe soltanto il richiamo agli Statuti medesimi secondo la formula riportata. Il Ministero afferma che altrimenti il Concordato stesso sarebbe esposto a forti attacchi da parte dei circoli universitari
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e potrebbe così
correre grave pericolo di naufragare.Per ciò che concerne la sostanza, la proposta stessa non differisce molto dall'analogo articolo 3 del Concordato bavarese, se si eccettuino i seguenti punti: Nel capoverso primo la redazione di quest'ultimo è più generale, mentre che nella formula del Ministero del Culto prussiano si richiedono "obbiezioni
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qualsiasi Il secondo capoverso della dichiarazione prussiana è anch'esso analogo al § 2 del citato articolo 3 del Concordato bavarese, ed anzi in qualche punto migliore, giacché, mentre quest'ultimo limita l'obbligo del Governo a provvedere alla supplenza, quello è più ampio: "... porterà, ed in particolare provvederà ad una supplenza ...". Occorrerebbero, ciò non dimeno, alcuni miglioramenti di forma, per evitare possibili equivoci, massime per ciò che si riferisce all'inciso: "per quanto (soweit) non ostino i diritti del colpito ..."
2º) Quanto ai Seminari la proposta redazione sarebbe del seguente tenore:
"I Vescovi di
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sono autorizzati ad avere un
Seminario diocesano per la formazione scientifica degli ecclesiastici. L'insegnamento in
questi seminari sarà, senza pregiudizio delle prescrizioni ecclesiastiche,corrispondente a
quello delle alte scuole teologiche tedesche. Come insegnanti nei Seminari saranno nominati
soltanto ecclesiastici, i quali per l'insegnamento nella materia loro affidata abbiano una
qualificazione corrispondente alle esigenze delle alte scuole scientifiche tedesche. I
Vescovi daranno conoscenza alMinistro per la scienza, l'arte e l'istruzione popolare, degli Statuti edel programma d'insegnamento nei Seminari e Osservazioni. - Il Prof. Heyer
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ha rilevato aver il Governo speciale interesse a che
l'istruzione dei chierici nei Seminari stia alla stessa altezza dal punto di vista
scientifico che nelle Università; il che ridonda, del resto, a vantaggio del prestigio 34r
in
quanto che le prestazioni finanziarie dello Stato a favore dei Seminari, contrariamente agli obblighi assunti nella Bolla De salute animarum, sono del
tutto insignificanti (Mons. Kaas l3º) Quanto alle condizioni per il conferimento di un ufficio ecclesiastico il Governo prussiano propone
"Un ecclesiastico può essere [chiamato] all'ufficio di Ordinarius loci, Vescovo ausiliare, membro di un Capitolo cattedrale
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o collegiato o di un Ufficio diocesano, direttore
od insegnante in un istituto diocesano di educazione, parroco o vicario parrocchiale,
soltanto se eglia) abbia la cittadinanza tedesca,
b) abbia ottenuto l'attestato di maturità in un Ginnasio tedesco od un attestato equivalente,
c) abbia compiuto con successo gli studi filosofici e teologici prescritti dall'Autorità ecclesiastica in un'alta scuola germanica dello Stato od in uno dei Seminari ecclesiastici a ciò destinati in Prussia od in un'alta scuola Pontificia in Roma".
Per ciò che concerne le alte scuole Pontificie in Roma il testo consegnatomi dal Prof. Heyer ha la seguente annotazione, la quale però non
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tenga ivi conto degli speciali
bisogni degli studenti
tedeschi.Osservazioni. - Paragonando la surriferita proposta coll'analogo articolo 13 § 1 del Concordato bavarese, ho fatto notare al Prof. Heyer che mancava in quella la motivazione e restrizione in questo contenuta: "In considerazione delle spese dello Stato Bavarese per gli assegni degli ecclesiastici"; egli ha risposto che di ciò si parlerà a suo luogo. Ho rilevato poi che in qualche punto la
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per cedere, pur esprimendo tuttavia
le due "supposizioni", vale a dire: 1º) che lo
studio neIn fine di questo rispettoso Rap-
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porto
non sarà inutile di riferire all'E.V. come anche il Governo del Reich ha ripreso l'idea della conclusione di un Concordato. Il Governo
prussiano, il quale si era finora manifestato ad essa contrario, ma la cui cooperazione al
riguardo sarebbe 36v
Cardinale Bertram
ha testé inviato al S. Padre a nome della Conferenza vescovile di Fulda un nuovo
progetto, Chinato
1↑Ursprüngliches Datum "6 Settembre 1926" hds. von
Pacelli geändert.