Betreff
Sulla formazione cattolica dei maestri in Baviera nei rapporti col
Concordato
Insieme al relativo Allegato, che compio il dovere di restituire qui
accluso, mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio
dell'E. V. R. N. 1566/28 in data del 4 corrente.Luglio p. p. Chiedo venia umilmente venia del ritardo
nell'eseguire l'ordine ivi contenuto, avendo dovuto prima procurarmi - cosa meno facile
qui in Berlino - il Memoriale del Ministero per l'Istruzione ed il Culto in Baviera, di
cui è parola nel Rapporto dell'Eccmo Monsignor Vassallo di Torregrossa.
Come è ben noto a V. E., nel sesto dei punti presentati dal sottoscritto ain nome della S. Sede al Governo
bavarese il 4 Febbraio 1920 si richiedevano espressamente
"istitutiistituti cattolici per la formazione dei maestri e delle
maestre delle scuole elementari". Il Ministro del Culto, Dr Matt, rispose con
Foglio in data del 9 Dicembre 1921, notando come il Governo bavarese aveva
potuto sino
ad allora regolare liberamente la questione della formazione dei maestri ed aveva dato a
tutti gli istituti destinati a tale scopo carattere confessionale. Per la formazione delle
maestre lo Stato non aveva istituti propri, ma essi erano tenuti da Comuni Comuni, da
Congregazioni religiose e da privati. Il menzionato
Ministro236v
rilevava però al tempo stesso come la nuova
Costituzione germanica aveva riservato alla legislazione del Reich il compito di
regolare in modo uniforme, secondo i principi generalmente in vigore per la istruzione
superiore, la formazione dei maestri (articolo 143). Questi avrebbero quindi dovuto
dapprima ricevere la loro istruzione preparatoria nei medesimi istituti che gli altri
pubblici funzionari. Per conseguenza, già per questo solo motivo, era dubbio se glai
istituti per la formazione dei maestri e delle maestre avrebbero potuto continuare ad
esistere come per l'innanzi. Inoltre nella futura legge avrebbero dovuto essere fissate
particolari disposizioni per la formazione professionale dei maestri; al qual fine il
Ministro dell'Interno del Reich aveva iniziato delle discussioni, le quali però, a
cau causa di difficoltà tecniche e pratiche, si prevedeva che andrebberosarebbero andate senza meno per le lunghe. Era dunque molto incerto
se, dopo il definitivo regolamento della questione, potrebbero essere
con-237r
servati degli istituti speciali per l'anzidetta
formazione professionale dei maestri, e quindi era pure dubbio se potrebbeavrebbe potuto essere attuata la suaccennata richiesta, che cioè lo
Stato debba mantenere un numero sufficiente di istituti cattolici per lo scopo anzidetto. -
Tuttavia il Dr. Matt riconosceva l'interesse della Chiesa a ciò che i fanciulli nelle scuole
confessionali cattoliche fossero affidati a maestri, i quali siano atti ad istruirli nella
dottrina cattolica e ad educarli in modo sicuro nello spirito della religione medesima. Il
Sig. Ministro del Culto riteneva una simile domanda assolutamente giusta, come anche la
richiesta che i maestri, i quali avessero ad essere impiegati nelle scuole cattoliche,
dovessero provare prima della loro nomina di aver ricevuto una corrispondente formazione,
non solo per ciò che concerne l'istruzione religiosa, ma anche riguardo a tutte quelle
notizie, nelle quali il punto di vista religioso237v
ha una
essenziale importanza. [In]
Fu
iIn
Fu quindi soltanto inseguito a tale considerazione,vale a dire
in vistadella
Da quanto si è sopra <Da quanto si è qui <si è sopra>>
ricordato risulta quindi che il riguardo alla futura legge del Reich sulla formazione dei maestri,
che <fu il solo motivo per cui> si dovette rinunziare
alla formula proposta nel succitato punto sesto e si adottò invece la redazione contenuta
nell del vigente articolo V5 del Concordato, la quale,però,<,>pur essendo meno esplicita,
per l'anzidetta materia,doveva però tendere,
nondimeno essa pure,come<doveva essa pure, come> <pur tenendo conto di quella
circostanza, doveva nondimeno essa pure, come> si esprimeva lo stesso
Dr Matt nel su menzionato Foglio del 9 Dicembre 1921, ad assicurare nel modo migliore gl'interessi della Chiesa.
in quein questa così grave questione.Detta redazione è <era> del tutto generale e
comprendeva quindi [in] tutti i gradi della formazione dei maestri.<,
vale a dire sia la istruzione preparatoria, come la formazione professionale, di
cui
delle quali <di entrambe le quali> era parola nel Foglio medesimo.>
Ora Ora però quella legge del Reich, prevista dall'art. 143 cap. 2 della Costituzione
germanica, non è stata tuttora emanata, e finché ciò non avvenga, gli Stati
particolari, (come [si] osserva nel
[sun] [recente] il
succitato"Memoriale del Ministero d per l'Istruzione ed il
Culto)circa il nuovo ordinamento sulla formazione dei maestri"in Baviera) sono autorizzati a regolare da se stessi la
formazione dei maestri; possono cioè o mantenere l'ordinamento sinora in
vigore238r
o crearne uno nuovo a proprio arbitrio. Soltanto
dopoché sarà stata promulgata detta legge, tale facoltà degli Stati particolari rimarrà
limitata ai termini della medesima.
Nel più volte menzionato Memoriale si dice
espressamente che il corso biennale dell'Accademia pedagogica deve essere confessionale e si
riconosce essere lo Stato a ciò tenuto in virtù del Concordato. Quanto invece al sessennio diPer ciò invece che concerne il sessennio
di
le scuole secondarie <la cosiddetta Aufbauschule> ossia il sessennio
di corso medio,,
vale a dire all'(Aufbauschule), la questione, almeno per quanto ho
potuto riscontrare nel testo del Memoriale a mia disposizione, non è risoluta
né nel
né in
senso
né
del carattere
del carattere
confessionale né in paritetico della medesima non sembra
espressè
è
esplicitamente e chiaramente<apparisce chiaramente ed esplicitamente> risoluta nel
Memoriale stesso, almeno per quanto ho potuto rilevare dal testo a mia disposizione; ma già
una tale omissione, in confronto coll'Accademia pedagogica, dà luogo a legit ben
fondate preoccupazioni. Se dunque ora il Governo bavarese, senza esservi in alcuna guisa costretto dalla surricordata legge del Reich, intendesse
realmente di mutare lo stato attuale della [ein Wort unlesbar] formazione dei maestri
in senso sfa-238v
vorevole agli interessi della Chiesa,
garantiti, come si è visto, nel citato articolo 5 del Concordato, sembrami che ciò
sarebbe contrario allo spirito di questa solenne Convenzione.
Ciò
Un tale dannoso cambiamento <parrebbe> sarebbe
poi tanto più ingiustificato, in quanto che (a differenza di quel che si ha, ad es.,
in Prussia)
<anche>
il Memoriale
germanico
del Ministero prevede
<in via normale>
per il corso medio dei futuri maestri non già la scuola secondaria comune
(paritetica), ma
speciali
un istituto speciale, ossia l'Aufbauschule, che nulla impedisce sia, come per
l'addietro, confessionale.
Ben a ragione quindi l'Eminentissimo Signor Cardinale von Faulhaber ha richiesto, a
nome dell'Episcopato bavarese, il mantenimento della formazione cattolica dei maestri in
tutti i gradi, ed opportuno sarebbe perciò pure, a mio umile avviso, che l'Eccmo Mons.
Nunzio di Monaco agisca presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli
Esteri, Dr. Held, nello stesso senso.
A complemento di queste mie osservazioni mi sono permesso altresì di rilevare
come,Chinato
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 02. August 1928, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20224, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20224. Letzter Zugriff am: 02.05.2025.