Dokument-Nr. 20224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 02. August 19281

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulla formazione cattolica dei maestri in Baviera nei rapporti col Concordato
Insieme al relativo Allegato, che compio il dovere di restituire qui accluso, mi è regolarmente pervenuto il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 1566/28 in data del 4  corrente. Luglio p. p. Chiedo venia umilmente venia del ritardo nell'eseguire l'ordine ivi contenuto, avendo dovuto prima procurarmi - cosa meno facile qui in Berlino - il Memoriale del Ministero per l'Istruzione ed il Culto in Baviera, di cui è parola nel Rapporto dell'Eccmo Monsignor Vassallo di Torregrossa.
Come è ben noto a V. E., nel sesto dei punti presentati dal sottoscritto a in nome della S. Sede al Governo bavarese il 4 Febbraio 1920 si richiedevano espressamente "istituti istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari". Il Ministro del Culto, Dr Matt, rispose con Foglio in data del 9 Dicembre 1921, notando come il Governo bavarese aveva potuto sino ad allora regolare liberamente la questione della formazione dei maestri ed aveva dato a tutti gli istituti destinati a tale scopo carattere confessionale. Per la formazione delle maestre lo Stato non aveva istituti propri, ma essi erano tenuti da Comuni Comuni, da Congregazioni religiose e da privati. Il menzionato Ministro
236v
rilevava però al tempo stesso come la nuova Costituzione germanica aveva riservato alla legislazione del Reich il compito di regolare in modo uniforme, secondo i principi generalmente in vigore per la istruzione superiore, la formazione dei maestri (articolo 143). Questi avrebbero quindi dovuto dapprima ricevere la loro istruzione preparatoria nei medesimi istituti che gli altri pubblici funzionari. Per conseguenza, già per questo solo motivo, era dubbio se glai istituti per la formazione dei maestri e delle maestre avrebbero potuto continuare ad esistere come per l'innanzi. Inoltre nella futura legge avrebbero dovuto essere fissate particolari disposizioni per la formazione professionale dei maestri; al qual fine il Ministro dell'Interno del Reich aveva iniziato delle discussioni, le quali però, a cau causa di difficoltà tecniche e pratiche, si prevedeva che andrebbero sarebbero andate senza meno per le lunghe. Era dunque molto incerto se, dopo il definitivo regolamento della questione, potrebbero essere con-
237r
servati degli istituti speciali per l'anzidetta formazione professionale dei maestri, e quindi era pure dubbio se potrebbe avrebbe potuto essere attuata la suaccennata richiesta, che cioè lo Stato debba mantenere un numero sufficiente di istituti cattolici per lo scopo anzidetto. - Tuttavia il Dr. Matt riconosceva l'interesse della Chiesa a ciò che i fanciulli nelle scuole confessionali cattoliche fossero affidati a maestri, i quali siano atti ad istruirli nella dottrina cattolica e ad educarli in modo sicuro nello spirito della religione medesima. Il Sig. Ministro del Culto riteneva una simile domanda assolutamente giusta, come anche la richiesta che i maestri, i quali avessero ad essere impiegati nelle scuole cattoliche, dovessero provare prima della loro nomina di aver ricevuto una corrispondente formazione, non solo per ciò che concerne l'istruzione religiosa, ma anche riguardo a tutte quelle notizie, nelle quali il punto di vista religioso
237v
ha una essenziale importanza. [In]
Fu i In Fu quindi soltanto in seguito a tale considerazione, vale a dire in vista della Da quanto si è sopra <Da quanto si è qui <si è sopra>> ricordato risulta quindi che il riguardo alla futura legge del Reich sulla formazione dei maestri, che <fu il solo motivo per cui> si dovette rinunziare alla formula proposta nel succitato punto sesto e si adottò invece la redazione contenuta nell del vigente articolo  V5 del Concordato, la quale, però,<,> pur essendo meno esplicita, per l'anzidetta materia, doveva però tendere, nondimeno essa pure, come <doveva essa pure, come> <pur tenendo conto di quella circostanza, doveva nondimeno essa pure, come> si esprimeva lo stesso Dr Matt nel su menzionato Foglio del 9 Dicembre 1921, ad assicurare nel modo migliore gl'interessi della Chiesa. in que in questa così grave questione. Detta redazione è <era> del tutto generale e comprendeva quindi [in] tutti i gradi della formazione dei maestri.<, vale a dire sia la istruzione preparatoria, come la formazione professionale, di cui delle quali <di entrambe le quali> era parola nel Foglio medesimo.>
Ora Ora però quella legge del Reich , prevista dall'art. 143 cap. 2 della Costituzione germanica, non è stata tuttora emanata, e finché ciò non avvenga, gli Stati particolari, (come [si] osserva nel [sun] [recente] il succitato "Memoriale del Ministero d per l'Istruzione ed il Culto) circa il nuovo ordinamento sulla formazione dei maestri" in Baviera) sono autorizzati a regolare da se stessi la formazione dei maestri; possono cioè o mantenere l'ordinamento sinora in vigore
238r
o crearne uno nuovo a proprio arbitrio. Soltanto dopoché sarà stata promulgata detta legge, tale facoltà degli Stati particolari rimarrà limitata ai termini della medesima.
Nel più volte menzionato Memoriale si dice espressamente che il corso biennale dell'Accademia pedagogica deve essere confessionale e si riconosce essere lo Stato a ciò tenuto in virtù del Concordato. Quanto invece al sessennio di Per ciò invece che concerne il sessennio di le scuole secondarie <la cosiddetta Aufbauschule> ossia il sessennio di corso medio, , vale a dire all' (Aufbauschule), la questione, almeno per quanto ho potuto riscontrare nel testo del Memoriale a mia disposizione, non è risoluta né nel né in senso del carattere del carattere confessionale né in paritetico della medesima non sembra espress è è esplicitamente e chiaramente <apparisce chiaramente ed esplicitamente> risoluta nel Memoriale stesso, almeno per quanto ho potuto rilevare dal testo a mia disposizione; ma già una tale omissione, in confronto coll'Accademia pedagogica, dà luogo a legit ben fondate preoccupazioni. Se dunque ora il Governo bavarese, senza esservi in alcuna guisa costretto dalla surricordata legge del Reich, intendesse realmente di mutare lo stato attuale della [ein Wort unlesbar] formazione dei maestri in senso sfa-
238v
vorevole agli interessi della Chiesa, garantiti, come si è visto, nel citato articolo 5 del Concordato, sembrami che ciò sarebbe contrario allo spirito di questa solenne Convenzione. Ciò Un tale dannoso cambiamento <parrebbe> sarebbe poi tanto più ingiustificato, in quanto che (a differenza di quel che si ha, ad es., in Prussia) <anche> il Memoriale germanico del Ministero prevede <in via normale> per il corso medio dei futuri maestri non già la scuola secondaria comune (paritetica), ma speciali un istituto speciale, ossia l'Aufbauschule, che nulla impedisce sia, come per l'addietro, confessionale. Ben a ragione quindi l'Eminentissimo Signor Cardinale von Faulhaber ha richiesto, a nome dell'Episcopato bavarese, il mantenimento della formazione cattolica dei maestri in tutti i gradi, ed opportuno sarebbe perciò pure, a mio umile avviso, che l'Eccmo Mons. Nunzio di Monaco agisca presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Esteri, Dr. Held, nello stesso senso.
A complemento di queste mie osservazioni mi sono permesso altresì di rilevare come, Chinato
1Ursprüngliches Datum "26 Luglio 1928" hds. von Pacelli geändert.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 02. August 19281, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 20224, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/20224. Letzter Zugriff am: 17.05.2024.
Online seit 20.01.2020.