Dokument-Nr. 20224
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[Berlin], 02. August 19281
Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulla formazione cattolica dei maestri in Baviera nei rapporti col
Concordato
Come è ben noto a V. E., nel sesto dei punti presentati dal sottoscritto a nome della S. Sede il 4 Febbraio 1920 si richiedevano istituti cattolici per la formazione dei maestri e delle maestre delle scuole elementari". Il Ministro del Culto, Dr Matt, rispose con Foglio in data del 9 Dicembre 1921
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rilevava però al tempo stesso come la nuova
Costituzione germanica aveva riservato alla legislazione del Reich il compito di
regolare in modo uniforme, secondo i principi generalmente in vigore per la istruzione
superiore, la formazione dei maestri (articolo 143). Questi avrebbero quindi dovuto
dapprima ricevere la loro istruzione preparatoria nei medesimi istituti che gli altri
pubblici funzionari. Per conseguenza, già per questo solo motivo, era dubbio se gl237r
servati degli istituti speciali per l'anzidetta
formazione professionale dei maestri, e quindi era pure dubbio se potrebbe essere attuata la suaccennata richiesta, che cioè lo
Stato debba mantenere un numero sufficiente di istituti cattolici per lo scopo anzidetto. -
Tuttavia il Dr. Matt riconosceva l'interesse della Chiesa a ciò che i fanciulli nelle scuole
confessionali cattoliche fossero affidati a maestri, i quali siano atti ad istruirli nella
dottrina cattolica e ad educarli in modo sicuro nello spirito della religione medesima. Il
Sig. Ministro del Culto riteneva una simile domanda assolutamente giusta, come anche la
richiesta che i maestri, i quali avessero ad essere impiegati nelle scuole cattoliche,
dovessero provare prima della loro nomina di aver ricevuto una corrispondente formazione,
non solo per ciò che concerne l'istruzione religiosa, ma anche riguardo a tutte quelle
notizie, nelle quali il punto di vista religioso237v
ha una
essenziale importanza. [238r
o crearne uno nuovo a proprio arbitrio. Soltanto
dopoché sarà stata promulgata detta legge, tale facoltà degli Stati particolari rimarrà
limitata ai termini della medesima.Nel più volte menzionato Memoriale si dice espressamente che il corso biennale dell'Accademia pedagogica deve essere confessionale e si riconosce essere lo Stato a ciò tenuto in virtù del Concordato. Quanto invece al sessennio di corso medio
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vorevole agli interessi della Chiesa,
garantiti, come si è visto, nel citato articolo 5 del Concordato, sembrami che ciò
sarebbe contrario allo spirito di questa solenne Convenzione.
Ben a ragione quindi l'Eminentissimo Signor Cardinale von Faulhaber ha richiesto, a
nome dell'Episcopato bavarese, il mantenimento della formazione cattolica dei maestri in
tutti i gradi, ed opportuno sarebbe perciò pure, a mio umile avviso, che l'Eccmo Mons.
Nunzio di Monaco agisca presso il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli
Esteri, Dr. Held, nello stesso senso.Chinato
1↑Ursprüngliches Datum "26 Luglio 1928" hds. von Pacelli geändert.