Dokument-Nr. 36
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 15. Februar 1924

Regest
Pacelli berichtet über den Stand des württembergischen Gesetzvorhabens über die Kirchen. Er verweist auf einen Nuntiaturbericht von 19. Dezember 1921 und auf die Kommunikation mit dem Rottenburger Bischof Keppler, der im Januar 1922 eine Denkschrift bei der Regierung einreichte, damit der Einflussbereich des Heiligen Stuhls in dem Gesetz gewahrt wird. Im September 1923 informierte der Landtagsabgeordnete Baur den Nuntius, dass weder eine weitere Verschiebung des Gesetzesvorhabens in Erwartung eines etwaigen Reichskonkordats möglich sei, noch Konkordatsverhandlungen mit Württemberg aufgenommen werden können. Vielmehr müsse jetzt die Möglichkeit genutzt werden, Verbesserungen für die Kirche zu erreichen. Deshalb erteilte der Nuntius folgende Verhaltensanweisungen für die Zentrumsabgeordneten bei der Diskussion des Gesetzesentwurfs im Landtag. Die Abgeordneten sollen: 1. den Heiligen Stuhl in der Wahrung seiner Freiheiten und Kompetenzen nicht kompromittieren, sondern diese im Landtag einfordern; 2. sich bemühen, jede mögliche Verbesserung mit Blick auf die Freiheit und die Rechte der Kirche zu erreichen, sowie 3. aus dem Gesetzesentwurf alle Zugeständnisse entfernen lassen, die der Heilige Stuhl bei den Verhandlungen eines künftigen Reichskonkordats dem Staat gewähren und entsprechende Gegenleistungen verlangen kann.
Vom Rottenburger Bischof Keppler wie vom Abgeordneten Baur erfuhr Pacelli nun, dass das Gesetz am 9. Februar verabschiedet wurde. Nach Auskunft von Baur wurden alle beanstandeten Punkte gestrichen, außer § 69, Absatz 2, der aber geändert und deutlich verbessert wurde. Im Anhang übersendet Pacelli Baurs Landtagsrede vom 8. Februar, in der dieser auf den gegenwärtig leider unrealistischen Wunsch nach einem Konkordat zu sprechen kam und vor allem klarstellte, welche Bereiche exklusiv in die Kompetenz der Kirche gehören. Mit dem neuen Gesetz ist die Besetzung kirchlicher Ämter frei von staatlicher Einflussnahme und werden das staatliche Plazet und Patronatsrecht abgeschafft; die Verwaltung der Priesterseminare ist dem Ordinariat vorbehalten, Konvikte sind in die Zuständigkeit der Oberkirchenbehörde überstellt; die Kirche verwaltet ihr Vermögen selbst und ist einzig zur Bemessung der Staatsleistungen verpflichtet, über ihren Vermögensstand Auskunft zu geben; in ihrem Bereich übt die Kirche freie Gerichtsbarkeit aus; religiöse Orden sind frei von jeglicher staatlichen Reglementierung. Im Namen der Zentrumsfraktion wies Baur ferner daraufhin, dass alles, was nach kirchlichem Recht in die Kompetenz des Heiligen Stuhls fällt, exklusiv bei diesem verbleibt und nicht durch ein rein staatliches und damit unilaterales Gesetz geregelt werden kann, und dass ein künftiges Reichskonkordat Änderungen für das württembergische Kirchengesetz mit sich bringen kann. Der württembergische Staatspräsident und Kultusminister Hieber reagierte auf Baurs Ausführungen mit dem Hinweis, dass die Sonderrechte der Kirchen in vielerlei Hinsicht erweitert wurden und dass aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit keine Konkordatsverhandlungen aufgenommen wurden.
Betreff
Legislazione ecclesiastica nel Wuerttemberg
Eminenza Reverendissima,
Col mio rispettoso Rapporto N. 22666 del 19 Dicembre 1921 ebbi l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima intorno ad un progetto di legge diretto a regolare nuovamente nel Wuerttemberg la situazione giuridica delle Chiese cattolica e protestante. Non mancai poi di comunicare senza indugio la mente della S.Sede in proposito (Dispaccio N.  B.= 29738 in data 31 d. m.) al Revmo Mons. von Keppler , Vescovo di Rottenburg, il quale, in conformità della medesima, nel Memorandum diretto a quel Governo il 12 Gennaio 1922 fece una espressa riserva per le materie di competenza della S. Sede.
Nei giorni 5 e 6 del Settembre dello scorso anno venne a visitarmi il Sac.  Prof. Ludovico Baur , deputato al Landtag Württemberghese, per intrattenermi circa il progetto in discussione. Mi disse essere impossibile di ritardare la promulgazione di detta legge e di attendere la conclusione di un eventuale Concordato col Reich, e mi espose
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al tempo stesso l'opportunità di profittare dell'attuale momento per migliorare sotto vari aspetti la situazione della Chiesa e garantirne in più ampia misura la libertà; aggiunse pure che erano stati vani i suoi sforzi per indurre il Governo a negoziare (sull'esempio della Baviera) un Concordato colla S. Sede. Da parte mia diedi al sullodato Professore le seguenti direttive per la condotta dei deputati cattolici nella discussione del menzionato progetto al Landtag: l°) Non compromettere in nessun modo la S. Sede, la quale intende di mantenere la Sua piena libertà nelle materie di Sua esclusiva competenza. A tal uopo gli manifestai la necessità che nel Parlamento venisse emessa in tal senso una analoga dichiarazione e riserva. 2°) Cercare di introdurre nel progetto tutti i possibili miglioramenti a favore della libertà e dei diritti della Chiesa, ed in quanto ciò non potesse raggiungersi, fare egualmente una espressa dichiarazione e riserva nel Landtag, per salvare la questione di principio. 3°) Eliminare dal progetto tutto ciò che potrebbe servire alla S. Sede come materia di concessione all'Autorità civile in vista di un eventuale Concordato col Reich, (ad esempio, le disposizioni circa la formazione del Clero), affinché non vada perduto o diminuito il valore delle
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concessioni medesime nei relativi futuri negoziati. – Oltre queste norme generali, diedi anche al Prof.  Baur su punti speciali, dietro sua richiesta, consigli sempre nel senso della maggior tutela della libertà e dei diritti della Chiesa.
Ora il sullodato Mons. von Keppler mi ha comunicato con lettera del 10 corrente che detta legge era stata il giorno innanzi (Sabato 9 Febbraio) approvata dal Landtag a grande maggioranza, sebbene i partiti di destra (Bürgerpartei e Bauernbund), sotto pretesto che essa non dà alla Chiesa piena libertà, ma in realtà per motivi di tattica e di agitazione di partito, avessero, con sorpresa ed indignazione di tutti gli altri, votato contro. Tanto egli quanto il Prof.  Baur (il quale egualmente mi ha scritto in data dello stesso giorno) si mostrano soddisfatti di tale risultato. "I punti (così si esprime il sunnominato Professore), contro i quali Vostra Eccellenza aveva mosso difficoltà, sono rimasti eliminati dalla legge grazie alle nostre premure, ad eccezione del § 69 capov. 2, il quale però è stato essenzialmente modificato ed attenuato, in guisa che non sembra poter dar più luogo a serie obbiezioni".
Come l'Eminenza Vostra potrà rilevare dall'accluso Al-
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legato, il Prof. Baur nel suo discorso pronunziato al Landtag l'8 corrente, ha espressamente parlato delle materie, che secondo la costituzione della Chiesa cattolica sono di esclusiva competenza della S. Sede. Egli ha accennato altresì al desiderio che non pochi cattolici del Wuerttemberg e lo stesso Centro avrebbero avuto di veder concluso un Concordato, ma ha aggiunto che i passi compiuti a tal fine presso le Autorità governative dimostrarono che non potevasi presentemente, e neanche in un prossimo avvenire, sperare l'attuazione di un tal piano, sebbene infondati fossero i motivi opposti contro di esso, vale a dire: che il Wuerttemberg è un Paese prevalentemente protestante, – che la Costituzione del Reich proibisce ai singoli Stati di concludere propri Concordati, – e che il precedente delle trattative concordatarie Wuerttemberghesi negli anni 1850 e 1860, e delle lotte in conseguenza di esse suscitatesi nel Landtag , non incoraggiava a ripetere la prova. Ad ogni modo il fatto è che il Governo ed una gran parte del Landtag hanno preferito di non riprendere l'idea del Concordato, ma di regolare nuovamente i rapporti colla Chiesa cattolica per mezzo di una legge dello Stato, come negli anni 1861-1862. L'oratore è passato quindi ad esaminare i punti, i quali avrebbero potuto formare oggetto di una Convenzione concordataria, ed ha osservato che, secondo
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la nuova legge, "la provvista della Sede vescovile, dei Canonicati e delle prebende nella Chiesa cattedrale è libera nell'avvenire, come il Governo ha dichiarato officialmente e trovasi espresso altresì nella Motivazione della legge. Il Governo del Wuerttemberg non eserciterà più al riguardo per il futuro alcuna influenza, né potrebbe farlo anche per ragioni di parità. Il Placet dello Stato non esiste più. Il patronato dello Stato è abolito; la Chiesa nomina liberamente ai suoi uffici, come prescrive la Costituzione del Reich. Le comunicazioni del Vescovo, del Clero e del popolo cattolico colla Sede Apostolica non sono sottoposte ad alcuna limitazione. La direzione e l'amministrazione del Seminario clericale appartiene alla Curia diocesana, e parimenti i Convitti passano, a norma del § 68 a, nella libera direzione ed amministrazione della Chiesa. L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico passa pure nelle mani della Chiesa, alla quale non rimane che l'obbligo di dar notizie e schiarimenti in vista dei sussidi dello Stato. Il potere giudiziario ecclesiastico è libero nella sua sfera. Gli Ordini religiosi sono liberi. In tal guisa i punti essenziali, i quali avrebbero potuto essere materia di una eventuale Convenzione concordataria, sono già ragolati [sic] nel senso della libertà ecclesiastica". Malgrado ciò,
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il Prof.  Baur ha, per ogni buon fine e per ogni possibile caso, emesso a nome del suo partito la seguente dichiarazione:
"La frazione del Centro avrebbe desiderato che i rapporti fra lo Stato del Wuerttemberg e la Chiesa cattolica fossero regolati mediante un Concordato colla Sede Apostolica. Siccome però il Governo ha preferito di ordinare, per mezzo di una legge dello Stato avente in egual modo valore per tutte le società religiose, anche la condizione giuridica pubblica della Chiesa cattolica nel Wuerttemberg, crediamo necessario di affermare espressamente e solennemente:
1°=Tutto ciò, che secondo il diritto ecclesiastico soggiace alla competenza della Sede Apostolica, deve pienamente ed intieramente rimanere ad Essa riservata. Le materie, le quali rientrano in tale competenza, non possono essere regolate mediante na<una>2 legislazione unilaterale dello Stato, ma debbono avere la loro sistemazione in caso di bisogno per mezzo di un accordo diretto colla Sede Apostolica od in base del futuro Concordato col Reich.
2°=Se ed in quanto alcune disposizioni di questa legge si trovassero in opposizione colle norme di un futuro Concordato col Reich, dovrebbero essere a suo tempo corrispondentemente modificate".
Il Sig. Ministro del Culto Dr.  Hieber ha risposto affermando che "il progetto non solo conservava le prerogative sinora godute
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dalle Chiese, ma le ampliava in molti punti", ed ha soggiunto che "il Centro avrebbe desiderato di veder regolati i rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica nel Wuerttemberg mediante un Concordato colla Sede Apostolica, ma che vari suoi predecessori avevano fatto a tale riguardo non buone esperienze. Il Concordato del 1857 fu abolito colla legge sulle Chiese; l'attuale progetto non tocca materie, circa le quali furono conchiusi accordi colla S. Sede. Egli non era in grado di dare informazioni circa le attuali trattative del Reich per un Concordato; queste poi concernono soltanto argomenti, che non sono di competenza del Landtag wuerttemberghese".
Dopoché mi sarà pervenuto il testo completo ed ufficiale della suddetta discussione nel Landtag e della relativa legge, promessomi da Mons. von Keppler, non mancherò, qualora fosse il caso, di riferire ulteriormente all'Eminenza Vostra sul presente argomento. Intanto, chinato umilmente al bacio della s. Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Dell'Eminenza Vostra Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Hds. oberhalb des Textes von unbekannter Hand notiert, vermutlich vom Empfänger: "Accus. ricev. col 27667".
1Ursprüngliche Protokollnummer "27667" hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, korrigiert.
2Hds. gestrichen und eingefügt, vermutlich von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. Februar 1924, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 36, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/36. Letzter Zugriff am: 20.04.2024.
Online seit 18.09.2015, letzte Änderung am 26.06.2019.