Dokument-Nr. 4082
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 15. August 1929

Regest
Pacelli übersendet den endgültigen Wortlaut des Notenaustauschs mit dem preußischen Ministerpräsidenten Braun zur Schulfrage in deutscher und italienischer Übersetzung. Der Heilige Stuhl kann sie in den Acta Apostolicae Sedis veröffentlichen. Pacelli unterbreitet hierzu vier Vorschläge. Erstens erinnert er daran, dass die Übereinkunft zwischen Preußen und dem Heiligen Stuhl auf Wunsch der Regierung im Deutschen als Vertrag und im Italienischen als "solenne convenzione" bezeichnet wird. Als lateinischen Titel schlägt Pacelli die Formulierung "sollemnis Conventio seu Concordatum" vor. Schließlich gaben die zuständigen preußischen Minister falsche Erklärungen ab, als ob die unterschiedliche Terminologie einen inhaltlichen Unterschied machen würde. Der Nuntius zitiert aus einer entsprechenden Erklärung des Finanzministers Höpker-Aschoff, der behauptete, dass lediglich ein Vertrag, der alle erdenklichen Rechtsbeziehungen zwischen einem Staat und dem Heiligen Stuhl behandelt, als Konkordat bezeichnet werden könne und dass sich der aktuelle Vertrag ausschließlich auf die Punkte bezieht, die bereits in den Zirkumskriptionsbullen des 19. Jahrhunderts behandelt wurden. Pacelli weist diese Interpretation zum einen mit Verweis auf das Wormser Konkordat zurück. Zum anderen legt er Wert darauf, dass die gegenwärtige Konvention mit Preußen über die Zirkumskriptionsbullen hinausgeht. Die von Pacelli vorgeschlagene Formulierung zielt darauf ab, diesen falschen Vorstellungen entgegenzuwirken und die substanzielle Gleichwertigkeit der Begriffe "feierliches Übereinkommen" und "Konkordat" aufzuzeigen. Letztlich weist der Nuntius darauf hin, dass es gängige Praxis auch unter Nichtkatholiken ist, die Übereinkunft als das zu bezeichnen, was sie ist, nämlich als Konkordat. Zweitens schlägt Pacelli vor, eine Anmerkung in einer Fußnote zu den in Artikel 4 genannten Staatsleistungen hinzuzufügen. Drittens bittet er unter Verweis auf seinen Bericht vom 15. Juni um eine Fußnote mit einer Anmerkung zur Formulierung in Artikel 6 "unter Würdigung dieser Listen" betreffend die Bischofseinsetzung. Viertens bittet er auch um eine Anmerkung zu Artikel 9, um Missverständnisse und Missbräuche zu verhindern.
Betreff
Rispettose osservazioni in vista della pubblicazione del Concordato prussiano negli Acta Apostolicae Sedis
Eminenza Reverendissima
Mi do premura di trasmettere qui accluso all'Eminenza Vostra Reverendissima il testo definitivo e la traduzione italiana delle Note scambiate col Sig.  Dr. Braun, Presidente del Ministero di Stato Prussiano, circa la questione scolastica. La S. Sede può pubblicarle insieme al testo del Concordato negli Acta Apostolicae Sedis.
Riguardo a tale pubblicazione mi sia altresì permesso di fare subordinatamente le seguenti proposte:
1°) Nel titolo in lingua latina potrebbe, a mio umile avviso, porsi: "Inter Sanctam Sedem et Borussiae Rempublicam sollemnis Conventio seu Concordatum". – Come all'Eminenza Vostra è ben noto, il S. Padre, non volendo fare una meschina questione di nome, concesse che, invece della parola "Concordato", si usasse "Vertrag" in tedesco e "Solenne Convenzione" in italiano. Tuttavia, durante le discussioni,
190v
cui diede luogo la pubblicazione del testo del Concordato, si diedero anche dai Ministri competenti delle spiegazioni false, quasi che cioè quella diversa terminologia importasse una differenza essenziale. Così, per citare un solo esempio, si espresse il Ministro delle Finanze, Dr. Höpker Aschoff, in un articolo da lui pubblicato sulla Vossische Zeitung N. 282 del 18 Giugno 1929: "Se le parole hanno un senso, "Concordato" significa una Convenzione, che regola tutte le immaginabili relazioni giuridiche tra lo Stato e la Curia Romana. In questo senso la Convenzione sottoscritta Venerdì dallo Stato Prussiano colla Curia Romana non è un Concordato, giacchè le sue disposizioni sono ristrette soltanto a poche materie, vale a dire in sostanza a quelle che furono oggetto anche delle cosiddette Bolle di circoscrizione dell'anno 1821. Essa è perciò designata come förmlicher Vertrag (in italiano: solenne Convenzione) …". Per dimostrare la inesattezza di simili asserzioni, basterebbe di ricordare come uno dei primi e più famosi Concordati, quello di Worms, regolava soltanto la questione delle investiture e dei beni ecclesiastici. Non risponde, del resto, nemmeno a verità che l'attuale Convenzione colla Prussia sia limitata alle materie regolate nelle Bolle di circoscrizione, giacchè essa comprende, ad. es. [sic],
191r
anche il patronato dello Stato, la nomina agli uffici parrocchiali, i rapporti delle Facoltà teologiche coll'Autorità ecclesiastica, ecc. La formula da me sopra subordinatamente proposta avrebbe lo scopo di rettificare quegli erronei concetti e di mostrare la sostanziale equivalenza dei termini "solenne Convenzione" e "Concordato". D'altra parte, è qui di uso corrente nella stampa, anche non cattolica, nelle Assemblee, ecc. di chiamare l'attuale Convenzione col suo vero nome, vale a dire Concordato.
2°) All'art. 4 capov. 4 sarebbe, a mio modesto parere, opportuno, affine di eliminare le false interpretazioni date al riguardo, di apporre una nota a piedi della pagina del seguente tenore: "In virtù di questa disposizione la Chiesa ha diritto, nel caso di svincolo delle prestazioni finanziarie dello Stato, di chiedere la dotazione in beni stabili prevista nelle antiche Bolle di circoscrizione".
3°) Egualmente nell'articolo 6 capov. l, alle parole "Tenendo presenti queste liste", sarebbe utile una nota così concepita: "La S. Sede non è tenuta a queste liste, di guisa che Essa può, qualora lo giudichi necessario od opportuno, scegliere candidati anche al di fuori delle medesime". La ragione trovasi già esposta nel rispettoso Rapporto
191v
N. 41715 del 15 Giugno scorso avente per oggetto "Firma del Concordato colla Prussia".
4°) Nell'articolo 9 capov. 1 lett. c alle parole "almeno per un triennio" sarebbe, se non erro, espediente, allo scopo di evitare malintesi od abusi, di apporre una nota così formulata: "Con questa disposizione concordataria non s'intende derogato all'obbligo del sessennio di studi filosofico-teologici a norma del canone 1365 del Codice di diritto canonico".1
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
190r, unterhalb des Datums, hds. von Gasparri vermerkt: "Accusato ricev. pure col Dispaccio N. 1836/29"; 191r, linker Seitenrand, neben Punkt 2.), hds: "in che [ein Wort unlesbar]"
1"Con questa disposizione" bis "Codice di diritto canonico hds. am linken Seitenrand von unbekannter Hand hervorgehoben, vermutlich vom Empfänger.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. August 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4082, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4082. Letzter Zugriff am: 19.04.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.