Dokument-Nr. 4131
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 11. September 19203

Regest
Pacelli übermittelt Gasparri das Schreiben und die dazugehörige Denkschrift des bayerischen Kultusministers Franz Matt vom 26. August 1920 zu den Konkordatsverhandlungen, in denen dieser seine persönliche Meinung in Bezug auf die notwendige Kompatibilität des zukünftigen Konkordats mit der Weimarer Reichsverfassung und die vom Nuntius vorgeschlagenen ersten fünf Punkte der sogenannten Pacelli-Punktation II vom 4. Februar 1920 darlegt. Im Gegensatz zu Matt hält Pacelli die Wiedergabe von kirchengünstigen Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung im zukünftigen Konkordat für vorteilhaft, weil eine neue Regierung die Verfassung einseitig ändern könnte, während ein Konkordat als bilaterale Vereinbarung voraussichtlich länger Bestand haben werde. Überdies habe der Heilige Stuhl sogar das Recht, mehr zu verlangen als das, was die Reichsverfassung zusichert, dahingehend dass viele im Konkordat mit Bayern von 1817 enthaltene Vorschriften in das neue umgesetzt werden sollten, weil es sich um Normen handele, die ausschließlich "praeter legem" und nicht "contra legem" zu betrachten seien. Sollte die bayerische Regierung darauf nicht eingehen, sieht Pacelli keinen Vorteil für die katholische Kirche aus einem Konkordat mit Bayern, weshalb er dann dafür plädieren würde, auf ein solches zu verzichten und der Regierung die Verantwortung für die Konsequenzen zuzuschreiben, so zum Beispiel mit Blick auf die von der Entente geforderte Änderung der Diözesangrenzen. Pacelli geht allerdings nicht davon aus, dass es so weit kommen werde, und hält den Abschluss eines Konkordats wegen der guten Absichten des bayerischen Ministerpräsidenten Gustav Ritter von Kahr und Matts für wahrscheinlich. Bezüglich des ersten Punktes der sogenannten Pacelli-Punktation II über das freie Besetzungsrecht der Kirchenämter und der entsprechenden Anmerkungen Matts schlägt der Nuntius mit Blick auf die Besetzung der Bischofsstühle eine ähnliche Konzession wie in Artikel 4 des Konkordats mit Serbien vom 24. Juni 1914 vor, wofür die Regierung ihrerseits bedeutende Zugeständnisse zu machen habe. Die Punkte 2 bis 5 der Pacelli-Punktation II über die Ernennung von Professoren und Lehrpersonal an Universitäten, Lyzeen, Schulen und katholisch-theologischen Fakultäten waren im Konkordat von 1817 nicht enthalten und stellen für Matt schwerwiegende Forderungen dar. Pacelli bezieht zu den jeweiligen Anmerkungen des Kultusministers Stellung. Zwar seien die Katholisch-Theologischen Fakultäten an Universitäten und die Lyzeen tatsächlich nicht im Konkordat von 1817 genannt, was allerdings daran läge, dass Artikel V desselben von der bayerischen Regierung nicht eingehalten worden sei. Es sei außerdem nicht korrekt, dass die Lyzeen in Bayern staatliche Anstalten für die allgemeine Bildung darstellen, weil diese hauptsächlich der Ausbildung katholischer Geistlicher dienen. Den Einwänden des Kultusministers gegen die widerrufliche Missio canonica von Professoren und Lehrern hält Pacelli entgegen, dass diese bereits in den Statuten der Universitäten Bonn und Münster sowie in der Konvention betreffend die Errichtung einer katholisch-theologischen Fakultät an der Kaiser-Wilhelms-Universität in Straßburg vorhanden ist. Die Behauptung Matts, dass in der Vergangenheit keine Probleme in Bezug auf die Professoren aufgetreten seien, bezeichnet Pacelli als zu optimistisch. Es gebe nämlich schmerzliche Ausnahmen und er erinnert an Joseph Schnitzer, Sebastian Merkle, Johannes Hehn, Karl Holzhey und Otto Happel. Laut Pacelli sind in dieser Frage Garantien für die katholische Kirche dringender den je, denn während ein katholischer Monarch eine gewisse Sicherheit versprochen habe, sei dies gegenwärtig in der Demokratie anders. So sei es einem kirchenfeindlichen Kultusminister nach der Ministerial-Entschließung vom 28.  März 1889 möglich gewesen, zum Beispiel einen Modernisten oder einen abtrünnigen Priester zum Professor zu ernennen, da er den Bischof lediglich anhören müsse, aber nicht seine Zustimmung benötige. Trotz der dargelegten Punkte spricht Pacelli den Äußerungen des guten Katholiken Matt eine ernsthafte Berechtigung zu. Der Nuntius wiederholt die Notwendigkeit, wohlbedachte Formulierungen für das zukünftige Konkordat zu finden, damit es im Landtag nicht zu Fall gebracht werde. Daher erarbeitete er eine neue Fassung des vorgeschlagenen Punktes über die Ernennung beziehungsweise Enthebung von Professoren. Bei den Änderungen in Absatz 1 und 2 sei der Hinweis auf die bischöfliche Zustimmung ausgelassen und lediglich die kanonische Genehmigung genannt, was letztendlich dem Zustimmungsrecht entspreche. Die Enthebung würde außerdem nur infolge eines Straf- oder Verwaltungsverfahrens gültig sein. Das Studienprogramm theologischer Fakultäten beziehungsweise Lyzeen müsse den kanonischen Vorschriften entsprechen und in den Universitäten München und Würzburg müsse es zumindest jeweils einen Professor für Philosophie und einen für Geschichte geben, die die katholische Lehre überzeugt und treu befolgen und vom Bischof ausgesucht werden. Der Nuntius hebt die Schwierigkeiten der Verhandlungen über das neue Konkordat hervor und bittet Gasparri um Weisungen.
Betreff
Trattative per il Concordato bavarese4
Eminenza Reverendissima,
Finalmente, dopo ripetute e vive insistenze da me fatte a nome della Santa Sede, sia presso il Signor Ministro-Presidente, come presso il Signor Matt, Ministro del Culto, ed i Consiglieri Ministeriali incaricati dell'affare, mi è giunta la mattina del 2 corrente una lettera del sullodato Signor Ministro del Culto da Gotteszell (ove egli si trovava in congedo estivo) in data del 26 Agosto 1920, relativa alle trattative per il Concordato bavarese e della quale ho l'onore di qui accludere copia all'Eminenza Vostra Reverendissima ( Allegato I ).
Con essa il Signor Matt mi significa le sue vedute "personali e non impegnative" circa i noti punti da me comunicati al Governo bavarese fin dal 4 Febbraio del corrente anno (cfr. Rapporto Nr. 15640 del 22 Gennaio 1920 e Nr. 15788 del
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5 Febbraio 1920). Il Signor Ministro soggiunge di non aver ancora portato la cosa alla discussione del Consiglio dei Ministri, ritenendo opportuno di chiarire prima le varie questioni e di eliminare le più gravi difficoltà in maniera da non urtare sin dal principio in insormontabili opposizioni. Ricorda egli poi come, facendo la Baviera parte del Reich germanico, e trovandosi in quanto tale vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione dell'Impero stesso, deve rimanere nei limiti fissati da queste ed evitare quindi qualsiasi formula od espressione non compatibile colle medesime. La nuova Convenzione dovrebbe inoltre comprendere unicamente materie di tal natura e regolarle in forma e misura tali, da evitare ulteriori discussioni nel Landtag circa i singoli punti e da renderne invece possibile l'accettazione globale; solo così si può sperare che essa abbia una lunga durata. Il Signor Matt ritiene pure raccomandabile di non includere nel Concordato punti, i quali sono già stati regolati nella Costituzione del Reich od almeno di introdurveli in una forma completamente corrispondente a quella della Costituzione medesima. Finché, invero, la Costituzione e la legislazione del Reich rimarranno in vigore, la Chiesa cattolica ne godrà i vantaggi indipendentemente dal fatto se le relative disposizioni sono ripetute o meno nel nuovo Concordato. Qualora invece gli avversari riuscissero ad ottenere una maggioranza, vi
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sarebbe il pericolo che essa voglia liberarsi totalmente da un Concordato, il quale contenga anche questi punti ad essa sgraditi; in tal modo andrebbero perdute non solo le disposizioni del Concordato, alle quali avrebbe potuto rinunziarsi senza danno, ma al tempo stesso anche quelle altre (ad esempio, le concessioni di ordine finanziario), che altrimenti sarebbero rimaste nel possesso indisturbato della Chiesa cattolica, dei suoi istituti e dei suoi membri. – Ispirandosi a queste ed a simili considerazioni, ed astenendosi per ora dal formulare le controproposte ed i desideri dello Stato, il Sig. Ministro ha consegnato in un apposito Promemoria le sue osservazioni intorno ai succitati punti del 4 Febbraio 1920, delle quali mi ha inviato la prima parte (relativa ai primi cinque punti), promettendo di rimettermi il resto quanto prima. Vostra Eminenza troverà copia del menzionato Promemoria nell' Allegato II .
Prima, tuttavia, di passare all'esame del medesimo mi sia permesso di osservare subordinatamente circa la surriferita lettera del Sig. Matt quanto segue:
1.) Sebbene senza dubbio anche una Convenzione concordataria sia esposta alle ingiuste violazioni di Governi
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ostili alla Chiesa, è nondimeno certo che le disposizioni contenute in un Concordato, assimilato nel diritto ai trattati internazionali, hanno una relativamente più stabile consistenza di quelle, le quali sono garantite soltanto dalla Costituzione e dalla legislazione dello Stato. Mentre infatti questo può in ogni momento mutare liberamente la propria Costituzione o legislazione, maggiore difficoltà e complicazioni incontra invece di regola, a meno che non si tratti di una Nazione apertamente anticlericale ed in lotta colla S. Sede, per abrogare una Convenzione. Non è dunque superfluo di riprodurre nel Concordato disposizioni favorevoli alla Chiesa contenute nella Costituzione.
2.) Ma inoltre la S. Sede ha diritto di chiedere per la Baviera ancor più di quel che contenga la Costituzione del Reich. In primo luogo, infatti, potrebbe Essa affermare che il Concordato prevale alla stessa Costituzione a norma dei principi del diritto internazionale ricordati nell'articolo IV della medesima, ed esigere quindi la piena conservazione ed osservanza degli ampii diritti riconosciutile nel Concordato del 1817. Ma, pur ammettendo, come asserisce il Sig. Matt, che la Baviera, facendo parte del Reich, si trova vincolata dalla Costituzione e dalla legislazione germanica, rimane tuttavia sempre vero che molte disposizioni, a cui la Chiesa ha diritto, anche perché comprese nell'antico Concordato, possono senza difficoltà
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essere incluse nella nuova Convenzione, in quanto che, essendo non contra, ma soltanto praeter la Costituzione medesima, non esorbiterebbero mai dai limiti di essa. – Qualora poi la S. Sede s'inducesse a fare da parte sua qualche concessione allo Stato, ciò costituirebbe, com'è evidente, un nuovo titolo a proporzionati compensi.
Se questi principi non venissero riconosciuti ed attuati dal Governo bavarese, non vedo in verità quale profitto ritrarrebbe la S. Sede dalla conclusione di un nuovo Concordato. Meglio varrebbe, a mio umile avviso, di rinunciarvi e di riprendere la piena libertà, facendo naturalmente ricadere sul Governo la responsabilità delle gravi conseguenze, che ne deriverebbero allo Stato stesso, ad esempio (come accennai già nella mia Nota al Sig. Hoffmann, allora Presidente del Consiglio dei Ministri, in data del 9 Marzo scorso), per ciò che riguarda la questione dei cambiamenti dei confini diocesani, che potessero venire richiesti dall'Intesa. Ai buoni cattolici, intensificando la loro azione secondo le direttive della S. Sede e dell'Episcopato, rimarrebbe il compito non solo di tutelare le libertà ed i vantaggi accordati già dalla Costituzione, ma altresì di migliorare ancor più, in quanto è possibile, le condizioni del-
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la Chiesa. – Confido tuttavia che non sarà necessario di addivenire a tale estremo e che, grazie alle buone intenzioni dalle quali sono senza dubbio animati tanto il Sig. Ministro Presidente von Kahr come il Sig. Ministro del Culto, sarà possibile, malgrado le molte e gravi difficoltà derivanti soprattutto dall'attuale regime parlamentare e dalla costituzione del Landtag di raggiungere un soddisfacente accordo.
Il primo dei suddetti punti, come Vostra Eminenza ricorderà senza dubbio, era così concepito: "Alla Chiesa spetta il diritto di piena e libera provvista di tutti gli uffici ecclesiastici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Il patronato privato rimane nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico".
Il Sig. Matt osserva che la prima parte di questo punto non riproduce in modo strettamente letterale la corrispondente disposizione dell'articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich; tuttavia non avrebbe contro di essa da sollevare obbiezioni. Ciò nondimeno lo Stato bavarese ha notevole interesse a che non siano nominate ai più importanti uffici ecclesiastici, particolarmente alle Sedi vescovili, persone, da cui possa temersi qualche pregiudizio agli interessi dello Stato medesimo, quali sarebbero, ad esempio, uno straniero od un soggetto politicamente
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non incensurabile. Dovrebbe quindi esaminarsi se a tale scopo possa provvedersi con determinate garanzie, ad esempio, cooperazione del Capitolo cattedrale nella nomina dei Vescovi, previa comunicazione al Governo dei nomi dei candidati per eventuali obbiezioni da parte di esso, ecc.
A questo riguardo sembrami subordinatamente che non sarebbe forse da escludersi qualche concessione simile a quella contenuta, ad esempio, nell'articolo quarto del Concordato colla Serbia del 24 Giugno 1914, a condizione però (come si è già sopra accennato) che il Governo consenta da parte sua ad accordare in corrispettivo alla Chiesa altri considerevoli vantaggi5 non contenuti <compresi>6 nella Costituzione del Reich. Sarebbe infatti assurdo che la S. Sede accettasse una limitazione qualsiasi della sua libertà in materia così importante per lo stesso Governo, senza averne una proporzionata utilità.
Quanto alla seconda parte il Signor Ministro del Culto osserva che il nuovo Codex iuris canonici, cui si allude colla frase "nei limiti delle prescrizioni del diritto canonico", esclude i non cattolici dall'uso del giuspatronato privato (can. 1448, 1453 paragrafo 1 e 1456), mentre finora in Germania ed in Baviera sono ammessi ad esercitarlo anche non cattolici, appar-
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tenenti ad una confessione cristiana. Lo Stato in quanto tale non avrebbe difficoltà da opporre al cambiamento in questione. Il Sig. Ministro crede tuttavia di dover richiamare l'attenzione sulle conseguenze che potrebbero derivarne, per esempio il rifiuto delle prestazioni da parte dei patroni, i quali venissero in tal guisa privati di quel diritto, ed aggiunge che simili contese dovrebbero, presentandosene il caso, essere portate dinanzi ai tribunali civili.
Il Sig. Ministro passa poi ad esaminare insieme, perché fra di loro connessi, i punti II, III, IV (parte seconda) e V. Essi sono del seguente tenore:7
"II. Per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università è necessario il previo consenso del Vescovo diocesano. Inoltre, per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg almeno un professore di filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio del Vescovo.
III. I professori dei Licei sono nominati dal Governo su proposta del Vescovo diocesano. Nel loro ordinamento interno i Licei medesimi dipendono dal Vescovo.
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IV. …I maestri di religione (nelle scuole medie) sono nominati su proposta del Vescovo dal Governo, il quale provvede i mezzi finanziari necessari.
V. I professori delle Facoltà teologiche o dei Licei ed i maestri di religione, i quali dal Vescovo diocesano fossero giudicati incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, saranno rimossi dal loro ufficio".
Il promemoria comincia col notare che il Concordato del 1817 non conteneva disposizioni relativamente alle materie contemplate nei punti surriferiti. Tuttavia lo Stato sinora è stato solito per propria spontanea volontà di chiedere al Vescovo diocesano, in occasione della provvista degli uffici in questione, se avesse eventualmente delle obbiezioni contro i rispettivi candidati. Ora invece, secondo i punti in discorso, dovrebbe introdursi come legge in Baviera nel primo caso (nomina dei professori delle Facoltà teologiche <nelle Università> 8 ) il diritto di consenso, e negli altri due (nomina dei professori dei Licei e dei maestri di religione nelle scuole medie) il diritto di proposta da parte del Vescovo diocesano. Tali richieste (continua il Signor Ministro) verrebbero a toccare il diritto di proposta spettante
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alle Università ed il principio del diritto, appartenente allo Stato, di provvista, in tutto il resto libera, delle cattedre nelle Università, nei Licei e nelle scuole superiori, e per conseguenza il diritto amministrativo bavarese, e potrebbero avere delle ripercussioni anche nel bilancio dello Stato. Si tratta quindi di innovazioni assai gravi. – Il Ministero dell'Istruzione e del Culto non divide l'opinione che la prassi seguita finora nella provvista delle cattedre in questione abbia causato alla Chiesa cattolica pregiudizi, i quali costituiscano un sufficiente motivo per abbandonarla ed aderire alle nuove richieste. Queste anzi, qualora venissero conosciute, solleverebbero senza dubbio nei circoli universitari ed in larghi circoli politici la più aspra opposizione. Gli avversari politici non mancherebbero particolarmente di far risaltare la incompatibilità della concessione alle Autorità ecclesiastiche dei suaccennati diritti colla piena libertà concessa dalla recente Costituzione alle società religiose nella provvista degli offici ecclesiastici.
In particolare il Sig. Ministro osserva:
a) Circa il metodo seguito finora relativamente alla nomina dei professori nelle Facoltà teologiche delle Università di Monaco e di Würzburg è da ricordare la decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, in cui si assicura che in occasione di dette nomine dovrà richiedersi, oltre il parere
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della Facoltà teologica e del Senato dell'Università, anche quello del Vescovo diocesano per ciò che si riferisce alla dottrina ed alla condotta morale del candidato. L'osservanza di questa disposizione ha avuto per effetto che d'allora in poi venissero regolarmente chiamati alle cattedre di teologia nelle Università ecclesiastici superiori ad ogni eccezione. Nei pochi casi, in cui detti professori hanno dato in seguito motivo a lagnanze da parte delle Autorità ecclesiastiche, lo Stato vi ha portato, in quanto poteva, rimedio.
b) Per ciò che riguarda le cattedre di filosofia e di storia da affidarsi a professori di dottrina cattolica nelle Università di Monaco e di Würzburg, servono attualmente di norma la decisione del Landtag del 28 Aprile 1872 parag. 28 e le discussioni del Landtag medesimo negli anni 1882-1886. Finché ivi rimarrà una maggioranza favorevole alla Chiesa cattolica, gli interessi di questa a tale riguardo appariscono tutelati. Se invece essa venisse a mancare, allora un Landtag meno ben disposto verso la Chiesa potrebbe sempre render vana anche una disposizione concordataria, negando i fondi per le cattedre suddette.
c) Circa la nomina dei professori dei Licei vale la
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già citata decisione ministeriale del 28 Marzo 1889. Ad eccezione del Liceo vescovile di Eichstätt, tutti gli altri Licei in Baviera sono Istituti non diocesani, ma dello Stato per la istruzione generale, mantenuti totalmente od in parte coi fondi dello Stato medesimo. I professori sono funzionari dello Stato e ne hanno anche i diritti. L'affermazione che i Licei in discorso siano stati in alcun tempo riconosciuti come istituti destinati unicamente alla istruzione dei chierici cattolici, non trova alcun fondamento nelle fonti sia giuridiche che storiche.
La frase della parte seconda del punto III "innerer Betrieb" (ordinamento interno) avrebbe bisogno di una retta interpretazione. La espressione del Concordato del 1817 articolo V "horum seminariorum ordinatio", che fu tradotta "innere Einrichtung" ha portato in passato a discrepanze di opinioni circa i limiti delle facoltà dello Stato.
Sebbene, però, i Licei siano amministrati come Istituti dello Stato, tuttavia le Autorità ecclesiastiche erano e sono pienamente autorizzate a far valere le loro osservazioni presso il Governo, il quale ha tenuto sempre nel debito conto i loro desideri.
Se i Licei debbono mantenere il loro carattere di Istituti dello Stato, sussistono gravi difficoltà contro la concessione alla Chiesa cattolica di così larghi poteri, quali
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sono quelli richiesti nel punto III.
d) Quanto ai maestri di religione nelle scuole medie (chiamate ufficialmente col nome di "höhere Lehranstalten"), la scelta dei medesimi, – la quale deve cadere fra i sacerdoti muniti della missio canonica , – se si tratta di Istituti non governativi, spetta a coloro, cui gl'Istituti stessi appartengono (Comuni, Fondazioni, Ordini o Congregazioni religiose, persone private, ecc.) od ai loro rappresentanti. Lo Stato esercita un controllo sulla idoneità del prescelto per l'esercizio del suo ufficio. Il Vescovo diocesano viene richiesto se abbia eccezioni da opporre al riguardo.
Se si tratta invece di Istituti dello Stato, la creazione di posti di maestri di religione nei medesimi e la fissazione dei relativi stipendi sono di competenza del Landtag. La scelta fra i concorrenti a detti posti spetta in ogni caso, previa intesa col Vescovo diocesano – al Governo, il quale, sebbene possa per se eleggere liberamente fra tutti gli idonei, tuttavia in pratica ha naturalmente di regola riguardo nella sua decisione al diverso grado di idoneità ed ai meriti dei concorrenti. I maestri di religione negli Istituti in discorso sono funzionari dello Stato; la loro nomina deve quindi essa pure esser riservata allo Stato, il che non impedisce la menzionata previa intesa col Vescovo, rispondente alla natura stessa
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della cosa. Mediante tale prassi gli interessi della Chiesa sono rimasti pienamente tutelati né hanno avuto a soffrire alcun pregiudizio.
Se venisse accordato alla Chiesa cattolica il richiesto diritto di proposta per i maestri di religione negli Istituti dello Stato, dovrebbe concedersi egualmente alle altre società religiose riconosciute come pubbliche corporazioni. – Ma contro tale concessione esistono difficoltà di massima a causa del carattere governativo degli Istituti in questione.
e) Non si vuole in alcun modo disconoscere la gravità delle considerazioni, che hanno dato motivo al quinto punto.
Si può tuttavia notare che il diritto sinora vigente in Baviera permette già in simili casi l'intervento dello Stato in via amministrativa, salvi naturalmente i diritti acquisiti dal professore secondo i regolamenti concernenti i pubblici funzionari. Questa tutela dei iura quaesita dovrebbe rimanere intatta, anche qualora fosse in qualche modo possibile di includere il punto in discorso nella nuova Convenzione.
Il Signor Matt, ciò nondimeno, non può omettere di osservare che il solo tentativo di fissare tale materia in una legge concordata solleverebbe certamente nella pubblica opinione viva agitazione e provocherebbe nel Landtag violenti
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attacchi contro il Governo. Egli teme quindi che il pregiudizio, il quale ne verrebbe alla riuscita delle trattative concordatarie, potrebbe esser più grave del vantaggio che si spera di ottenere per la Chiesa col proposto articolo. Del resto, anche includendo nel Concordato una simile disposizione, difficilmente ne deriverebbe un reale miglioramento in confronto allo stato attuale.
Fin qui il Signor Matt. La sua esposizione contiene non poche affermazioni, le quali richiedono alcuni schiarimenti.
1.) Il Sig. Ministro del Culto asserisce in principio del suo Promemoria che il Concordato del 1817 non contiene disposizioni relativamente ai punti in discorso. È bensì vero che in esso non si parla né delle Facoltà teologiche <nelle Università>9 né dei Licei; ma la spiegazione di tale omissione si trova in ciò che il Governo bavarese, malgrado le rimostranze dell'Episcopato (cfr. Memorandum del 20 Ottobre 1850), non eseguì l'obbligo derivantegli dall'articolo V del Concordato medesimo, di fornire cioè alla Chiesa i fondi per erigere nei Seminari stessi le scuole destinate alla formazione del chierici, conformemente a quando ebbi ad esporre ampiamente nel mio rispettoso Rapporto Nr. 14583 del 30 Ottobre 1919. La Santa Sede ha quindi, anche in base al Concordato, diritto di recla-
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mare in un argomento così importante le necessarie garanzie.
2.) È inesatto che i Licei siano semplicemente Istituti dello Stato "per la istruzione generale", giacché, quantunque anche studenti laici e studentesse ne frequentino il corso filosofico, tuttavia essi sono, massime per ciò che concerne il corso teologico, destinati principalmente alla formazione scientifica degli ecclesiastici, come risulta dal § 31 dei relativi Statuti; ed è appunto perciò che, sebbene non si trovino, in quanto Istituti governativi, sotto la dipendenza dei Vescovi, nondimeno questi hanno esercitato finora su di essi una più o meno larga influenza.
3.) Non si può negare che le Università bavaresi hanno goduto sinora una assai più larga indipendenza delle prussiane, e ciò spiega il timore del Sig. Ministro, che cioè il solo tentativo di fissare in una legge concordata il punto relativo alla rimozione dei professori, i quali siano incapaci od inadatti a proseguire il loro insegnamento per ragioni di dottrina o di condotta morale, possa sollevare violente agitazioni. Tuttavia non sarà inutile ricordare come una simile disposizione si trova non soltanto negli Statuti delle Università di Bonn e di Münster, ma altresì nella Convenzione per la Facoltà teologica di Strasburgo del 5 Dicembre 1902.
4.) Il Sig. Matt sembra un po' ottimista, allorché
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asserisce che per il passato tutto è andato così bene e senza pregiudizio per la Chiesa cattolica. Pur ammettendo, infatti, che i professori delle Facoltà teologiche <nelle Università>10 e dei Licei siano generalmente ecclesiastici degni e di sana dottrina, è tuttavia innegabile che non sono mancate e non mancano dolorose eccezioni, nelle quali inoltre non di rado riesce al Vescovo assai difficile od impossibile di allontanare dall'insegnamento soggetti inadatti o pericolosi. Senza riandare, invero, a casi di un passato pur abbastanza prossimo, quale quello dello Schnitzer, che tante difficoltà procurò alla Santa Sede ed a questa Nunziatura negli anni 1908-1918, basterà ricordare come anche attualmente continuano ad insegnare il Merkle e l'Hehn a Würzburg, l'Holzhey a Frisinga, l'Happel a Passau, – professori non incensurabili –, per dimostrare la fondatezza delle preoccupazioni della Santa Sede al riguardo.
5.) La necessità di sufficienti garanzie apparisce anzi tanto più impellente ora, dopo i recenti sconvolgimenti politici. Mentre infatti l'antico regime con un Monarca cattolico costituiva in proposito per la Chiesa un motivo di relativa sicurezza, lo stesso non può dirsi col presente ordinamento dello Stato, il quale rende sempre possibile il ritorno di Ministri del Culto ostili alla Chiesa. Che cosa
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sarebbe accaduto, se, ad esempio, sotto il Ministro Hoffmann vi fosse stata occasione di procedere alla nomina di un professore di teologia nelle Università o nei Licei? Secondo l'attuale prassi, consacrata nella decisione ministeriale del 28 Marzo 1889, si suole richiedere in tali casi il parere del Vescovo, ma in nessun luogo, per quanto io sappia, è detto che il Governo sia obbligato ad attenervisi ed a rinunziare quindi alla progettata nomina, se quel parere è contrario; si ha, in altri termini, l'audito Episcopo, non il de consensu Episcopi. In tal guisa l'Hoffmann avrebbe potuto nominare come professore, ad esempio, di teologia dommatica, malgrado l'avviso contrario dell'Ordinario, un sacerdote modernista od apostata. È vero che in simili contingenze il Vescovo può rimediare vietando ai chierici di frequentarne le lezioni, ma è chiaro come ciò non possa farsi se non in casi estremi e sia motivo di disordini e di conflitti.
6.) Siccome, tuttavia, malgrado le suesposte osservazioni, i timori e le difficoltà esposte dal Signor Matt, personaggio di profondi e notori sentimenti cattolici, non mancano di serio fondamento, occorrerà, a mio umile parere, di escogitare, come ebbi già ad osservare subordinatamente nel mio ossequioso Rapporto Nr. 17406 del 19 Luglio scorso, formule caute e ponderate, che, pur salvando la sostanza della cosa,
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non sollevino troppo vive polemiche ed opposizioni, le quali rischierebbero, soprattutto nel Landtag, di far naufragare l'intiero Concordato.
A tal fine ho preparato la seguente nuova redazione, la quale ho speranza, anche dopo un colloquio avuto stamane col Signor Ministro del Culto, che possa venire accettata senza troppe difficoltà:
"La nomina o l'ammissione dei professori o dei docenti nelle Facoltà teologiche delle Università o nei Licei, come pure dei maestri di religione nelle scuole superiori, avrà luogo da parte dello Stato soltanto se i relativi candidati abbiano ottenuto dal competente Vescovo diocesano la canonica approvazione.
Se ad alcuno dei suddetti insegnanti è revocata dal Vescovo diocesano la concessa approvazione per motivi di dottrina o di condotta morale in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa, il Governo lo esonererà dal suo ufficio.
Il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche <delle Università>11 e nei Licei debbono essere ordinati in modo corrispondente alle prescrizioni del diritto canonico ed ai bisogni dei candidati allo stato ecclesiastico. Il Vescovo ha diritto di assicurarsene in maniera opportuna.
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Nelle Facoltà filosofiche di ambedue le Università di Monaco e di Würzburg vi dovranno essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario".
Nel primo capoverso è evitata la parola "consenso" (Zustimmung) del Vescovo per la nomina dei professori delle Facoltà teologiche nelle Università e si rinunzia alla innovazione implicante la proposta diretta da parte del Vescovo medesimo per i professori dei Licei e per i maestri di religione nelle scuole superiori. Si stabilisce tuttavia che l'approvazione canonica dell'Ordinario (cfr. can. 1381 § 3: "Eisdem (Ordinariis locorum) ius est approbandi religionis magistros") [sic] costituisca una condizione indispensabile per le nomine suddette da parte dello Stato; in tal guisa il Vescovo può sempre impedirle, negando l'approvazione. Ciò equivale in sostanza al diritto di consenso.
Il secondo capoverso concernente la rimozione dei professori è correlativo al precedente. Come la concessione dell'approvazione canonica è condizione per la nomina, così la revoca della medesima deve avere per conseguenza l'allontanamento dell'insegnante. Pur troppo, come dimostrò il caso Schnitzer e trovasi pure accennato nel Promemoria del Sig. Matt, è impossibile d'impedire che l'insegnante me-
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desimo possa essere trasferito ad altra Facoltà e che conservi i diritti acquisiti in conformità dei regolamenti concernenti i funzionari dello Stato. – Ad evitare poi l'obbiezione che la sorte dei professori verrebbe lasciata all'arbitrio del Vescovo (il che darebbe luogo a vivi attacchi) provvede la clausola: "in base ad un procedimento canonico in via penale od amministrativa"; ciò importa che la revoca in discorso debba aver luogo, secondo i casi, in seguito ad un giudizio criminale (a norma dei can. 1933 e seg.) ovvero in via semplicemente amministrativa, per la quale non è prescritto un certus procedendi modus, sebbene il relativo decreto non possa essere emanato se non ex iusta causa, naturali aequitate servata, e salvo il diritto di ricorso in devolutivo alla S. Sede (can. 192 § 3).
Il capoverso terzo tende ad assicurare che il programma degli studi e l'insegnamento nelle Facoltà teologiche delle Università e nei Licei sia ordinato in modo corrispondente alle prescrizioni canoniche ed ai bisogni dei candidati al sacerdozio, e riconosce, pur in termini necessariamente moderati, al Vescovo il diritto di intervenire al riguardo.
Il capoverso quarto riproduce la seconda parte del punto II della precedente redazione e fissa stabilmente nel Concordato stesso la decisione del Landtag citata dal Sig.
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Ministro del Culto, in virtù della quale nella Facoltà filosofica delle Università di Monaco e di Würzburg vi debbono essere almeno un professore di filosofia ed uno di storia di dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario. A togliere tuttavia l'apparenza che un solo professore di filosofia sia considerato dalla S. Sede come sufficiente per la formazione filosofica dei chierici, mi è sembrato opportuno di sopprimere le parole, del resto superflue, "Per riguardo agli studenti di filosofia, i quali intendono di dedicarsi poi allo studio della teologia".
Da quanto sono venuto rispettosamente esponendo circa i suindicati punti apparisce già chiaramente come gravi siano le difficoltà che presenta la conclusione del Concordato bavarese, tanto più che esse non faranno difetto neppure per gli altri punti, massime in ciò che si riferisce alla questione della scuola, dati i principi stabiliti al riguardo dalla Costituzione del Reich ed i propositi manifestati nella recente Conferenza di Berlino (11-18 Giugno 1920).
Ad ogni modo In attesa <pertanto>12 delle venerate istruzioni, che l'Eminenza Vostra vorrà degnarsi d'impartirmi, m'inchino
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umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
71r, hds. über dem Briefkopf: "Sommario I / Rapporto di Mons. Pacelli / n. 17896 in data 11 settembre 1920".
1Protokollnummer hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, gestrichen.
2Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
3Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
4Hds. durchgestrichen, vermutlich vom Empfänger.
5Linker Seitenrand hds. mit einem "x" markiert, vermutlich vom Empfänger.
6Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
7Linker Seitenrand hds. mit einem "x" markiert, vermutlich vom Empfänger.
8Hds. eingefügt von Pacelli.
9Hds. eingefügt von Pacelli.
10Hds. eingefügt von Pacelli.
11Hds. eingefügt von Pacelli.
12Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 11. September 19203, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4131, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4131. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.