Dokument-Nr. 414
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 25. November 1923

Regest
Pacelli berichtet von einer Anfrage, die der Eichstätter Kanoniker und BVP-Politiker Wohlmuth, auch im Namen des Eichstätter Bischofs von Mergel, hinsichtlich der im Konkordat festzuhaltenden vermögensrechtlichen Verpflichtungen des bayerischen Staats gegenüber der katholischen Kirche stellte. Da sich die Vorkehrungen des Bayernkonkordats von 1817, die in Artikel X des neuen Konkordatsentwurfs aufgenommen wurden, mehr und mehr als unzureichend erwiesen haben, empfiehlt Wohlmuth, vom Staat die Zusage einzufordern, eventuelle finanzielle Defizite der Kirche auszugleichen. Über dieses Anliegen, das im Reichsdeputationshauptschluss eine solide rechtliche Grundlage hat, tauschte sich Pacelli vertraulich mit Kultusminister Matt aus, um zu sondieren, ob eine Aufnahme dieser Forderung im bereits fortgeschrittenen Stadium der Verhandlungen überhaupt möglich ist. Da sich der Minister aufgeschlossen zeigte, präsentierte Pacelli umgehend eine offizielle Note, die einen entsprechenden Textvorschlag für Artikel X, § 1 unterbreitet und die der Nuntius nun an den Kardinalstaatssekretär weiterleitet. Bei der Redaktion des Textes, die jegliches Aufsehen für diese neue finanzielle Verantwortung des Staates vermeiden wollte, wurden die Buchstaben f und g des Paragrafens getauscht und wurde zum neuen Buchstaben g ein Zusatz hinzugefügt, der die staatliche Deckung für den Fall vorsieht, dass die (erz-)bischöflichen Kurien die Ausgaben zum Unterhalt der Kirchen oder zur Finanzierung der Gottesdienste nicht selbst tragen können.
Auch über den Wunsch Wohlmuths, im Konkordat die kostenlose Nutzung der Post für weite Kreise kirchlicher Amtsträger zu verankern, sprach Pacelli mit dem Kultusminister. Matt wies dieses Anliegen jedoch als unmöglich zurück, auch weil die Post in die Kompetenz des Reichs und nicht des bayerischen Staats fällt.
Betreff
Proposta di modificazione dell'articolo X § 1 lett. f e g del progetto di Concordato colla Baviera
Eminenza Reverendissima,
Com'è ben noto all'Eminenza Vostra Reverendissima, l'antico Concordato del 1817 per la Baviera fissava all'articolo III capov. ultimo lo stipendio dei Vicari generali ed all'articolo IV disponeva: "Pro Curia archiepiscopali et episcopali, pro Capitulo et Archivio Maiestas Sua domum aptam assignabit"; nulla però prescriveva circa le spese necessarie per le Curie arcivescovili e vescovili (stipendi per il personale, acquisto di articoli di cancelleria, illuminazione, riscaldamento, ecc.). A tali spese doveva invece provvedersi mediante le varie tasse diocesane da riscuotersi secondo un regolamento approvato dal Re (cfr. Silbernagl , Verfassung und Verwaltung sämtlicher Reli-
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gionsgenossenschaften in Bayern, Regensburg 1900, pag. 67). Simili proventi erano stati sino a questi ultimi anni sufficienti allo scopo; ma da qualche tempo a causa delle attuali condizioni economiche della Germania le Curie anzidette si son venute a trovare in grave difficoltà ed imbarazzo, tanto che il Governo stesso ha cominciato ad accordare degli speciali sussidi a qualcuna di esse (ad esempio, a quella di Eichstätt), ma non a tutte.
Il nuovo progetto di Concordato aveva nell'articolo X § 1 lett. c ed f riprodotto su questo punto le disposizioni dell'antico; nei giorni scorsi però fui instantemente richiesto dal Canonico Wohlmuth, anche a nome del Revmo Mons. Vescovo di Eichstätt, di adoperarmi, affinché il Governo si impegnasse altresì a colmare gli eventuali deficit nelle spese occorrenti per le Curie in discorso. Tale domanda non mancava in realtà di solida base giuridica. Il Concordato del 1817 infatti aveva in qualche modo costituito una attuazione da parte dello Stato del Reichsdeputationshauptschluss del 1803, il quale obbligava i Principi, che avevano secolarizzato i beni ecclesiastici, in particolar modo quelli delle Sedi vescovili, a provvedere ai bisogni delle medesime. In quanto dunque le tasse diocesane non bastino più a ricoprire le spese delle Curie, lo Stato è per sé tenuto a provvedervi. Per evitare
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tuttavia il rimprovero di venire ora, dopo così lunghe trattative, con nuove domande di ordine finanziario a ritardare o rendere più difficile la conclusione del Concordato, ho stimato opportuno di interrogare innanzi tutto confidenzialmente questo Sig. Ministro del Culto sulla possibilità di introdurre un'aggiunta al riguardo. Essendosi il Dr. Matt dimostrato favorevole all'accoglimento di tale desiderio, mi sono affrettato – poiché l'Eminenza Vostra si è degnata di autorizzarmi in questa materia delle prestazioni finanziarie ad agire in modo anche definitivo, secondo che possa sembrarmi più vantaggioso per la Santa Chiesa (Dispaccio NN. 17738 e 21459) – a presentare il giorno stesso (22 corrente) una Nota ufficiale, che compio il dovere di trasmettere qui acclusa in copia all'Eminenza Vostra, ed in cui è riprodotta la proposta di modificazione all'articolo X § 1, su cui avevo intrattenuto il sullodato Sig. Ministro. Nella redazione della medesima si è cercato, per riguardo alla pubblica opinione ed al Landtag, di esprimere in una forma, la quale dia il meno possibile nell'occhio, questo che (come risulta da quanto si è sopra esposto) rappresenta senza dubbio un nuovo e non lieve peso per lo Stato a confronto dell'antico Concordato del 1817. Si è perciò pensato di invertire le lettere f e g di detto paragrafo, di guisa che la lettera f diga [sic]g e la lettera g divenga f, e di aggiungere alla lettera g
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(secondo il nuovo ordine) le parole: "per colmare eventuali deficit nelle spese occorrenti alle Curie arcivescovili e vescovili si applica analogamente la disposizione della lettera f". Ora appunto, a norma della lettera f (antica g), qualora i fondi, i redditi, i beni mobili ed immobili delle chiese metropolitane e cattedrali e delle loro fabbriche non siano sufficienti per la manutenzione delle chiese stesse, per le spese del culto divino e per gli stipendi dei necessari inservienti laici, lo Stato è obbligato a supplire per il resto.
Il Canonico Wohlmuth mi aveva interessato a chiedere inoltre che venisse pure assicurata nel Concordato la gratuita corrispondenza postale, non solo per le Curie arcivescovili e vescovili (che del resto rimangono ad ogni modo coperte, in caso di deficit, dalla precedente disposizione), ma altresì per i decani, i parroci, ecc. Anche su di ciò ho interpellato delicatamente, per ogni buon fine, il Sig. Ministro del Culto, il quale tuttavia mi ha manifestato subito la impossibilità di introdurre una simile aggiunta, non solo per l'aggravio che ne deriverebbe allo Stato, ma già per la ragione che trattasi di materia, la quale, secondo la Costituzione ora vigente, è di competenza non della Baviera, ma del Reich.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 25. November 1923, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 414, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/414. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 24.10.2013, letzte Änderung am 25.02.2019.