TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 5099
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Non appena mi giunse,in Rorschach, per il tramite del Revmo Mons. Maglione, il venerato cifrato dell'E. V. R. del
            2 corrente,Luglio p. p., mi diedi premura di scrivere al Revmo
        Monsignor Hollweck, chiedendogli a nome di V. E. un "breve e sollecito Voto" circa la
        questione delle elezioni vescovili in Prussia. (1)(1) Ciò che
            si dice per la Prussia, vale anche analogamente per lae diocesi della
            provincia ecclesiastica dell'Alto Reno. (Bolla Ad  dominici gregis custodiam 11 Aprile 1827) e Breve Re sacra 28 Maggio
            1827). Quanto alla Baviera, è noto che in essa vigeva finora il sistema della nomina
            regia a norma del Concordato.
                            A causa Essendo le comunicazioni colla
            GA causa della
                                e attualidifficoltà e della lunghezza delle comunicazioni,
                            nei tempi [zwei Wörter unlesbar] lLa risposta del sullodato Mgr. Hollweck mi è pervenuta soltanto oggi in una lettera in data del 22 corrente, che senza
            indugio compio il doverein due separate lettere, (l'una in data del
            22 Luglio scorso, l'altra in data del 7 corrente), che che qui
            compiegate compio il dovere didi trasmettere qui acclusa
        all'E. V. (Alleg. I e II).
Il Voto del dotto canonista, contenuto nella lettera medesima,La lettera del 22 Luglio compren-
Nella prima parte egli dimostrail dotto Canonista prova con argomenti storici e giuridici che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non èno e non può
        dirsi in alcun modo un diritto della Corona (Kronrecht),;e su ciò non vi è alcun dubbio.il che è senza dubbio verissimo, se una tale espressione si prende non
            già nel senso di una un privilegio legittimamente accordato dalla Santa
            Sede alla Corona di Prussia, ma in quello di un preteso jus majestaticum  circa sacra secondo la dottrina dei canonisti
            protestanti.Evidentemente Mons. Hollweck è stato mosso a fare una tale
            dimostrazione dal brano della lettera del Card. von Hartmann in data del 29 Marzo
            scorso,
                                relativo alla questione in discorso e(da me comunicatogli
                                nel testo originale teall
                            ao scopo anzidetto), – in
            cui l'Emo parla appunto di Kronrecht, ma
                                peròevidentemente, come risulta dal contesto, non già
                            nel sensonel senso di un jus majestaticum  circa sacra secondo la dottrina dei canonisti protestanti, ma
            
                                e nonin quello di un privilegio
                                leaccordato dalla S. Sede alla Corona di Prussia. Del resto,
            secondo che mi permisi già di accennare nel mio precedente rispettoso Rapporto
            N. 12537 in data del 6 Aprile p. p., stimo
                                sembradel tutto superfluo di ricordare i notissimi precedenti
                            storicistorico-giuri-
                            della presente questionedella presente questione.
Nella seconda partedel Voto
                            il più volte menzionato Pre Monsignor Hollweck così si esprime: "In conConsiderazionendodellala nostra attuale situazione, la quale soltanto lentamente
        si chiarisce e si consolida e che probabilmente è ancora esposta a nuovi interni sconvolgimenti, sarebbe, a mio parere, in caso di vacanza delle
        Sedi vescovili sommamente desiderabile che la S. Sede avocasse subito
        completamente a sé ed attuasseed effettuasse Essa stessa lae nuovae provvistae. Si richiede diff difatti perin essae una ferma ed unica direzione, che sola può rimaner
            garantitavenir sicuramentevenire con ogni garanzia di sicurezza soltanto dalla
        S. Sede. Occorre invero eliminare anche
                                altresìanche le influenze dei cosiddetti
        uomini politici cattolici, i quali pure durante la guerra hanno cercato di immischiarsi
            negli nelle cose ecclesiastiche, arrecando alla Chiesa più danno che utilità. Le
        varie opinioni, gli interessi politici ben spesso nascosti, le influenze di circoli
        scientifici, ed anche i rapporti con acattolici, sono così moltiformi, che di candidatiavanzateinformazioni e di proposte fatte alla S. Sede, la
            quale, poi,poi,
                            esaminandovalutandoponderando liberamente e complessivamente tutte le
        circostanze, procedea alla
        nomina dei Vescovi, anziché mediante le elezioni e le precedenti trattative dei corpi
        elettorali coi Governi. Anche per la Baviera stimerei ciò del tutto
            desiderabile.Inoltre sSarebbe anzi in generale raccomandabile di
            procurare
                                da raccomandarsibile di addivenire ad
        un ordinamento unico delle cose ecclesiastiche per tuttoa la Germania,l'Impero, forse in un Concordato coll'Impero, come ebbe già in
        mira il Cardinale Consalvi al Congresso di Vienna nel 1815".
A complemento delle surriferite osservazioni di Monsignor Hollweck, e poiché Vostra Eminenza si è degnata ordinarmi di manifestarLe in proposito anche il mio modesto parere, compio il dovere di aggiungere quanto appresso:
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo von Hartmann, consiste nel vedere se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 delle quali insinuavano o prescrivevanoloro di assicurarsi, prima di procedere all'atto
                                solennedell'elezione, che
                            il sui candidati non fossero
                                la scelta non cadesse sopra soggettimen grati
                            al Governoalla potestà civile, in altri termini se tale concessione
                                fattada
                                ella Santa Sede agli antichi Principi della Germania sia passata al
            nuovo Governo repubblicano.
Nella lettera del 7 corrente, Mons. Hollweck svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto di nominadello Stato od una qualsiasiunque altra ingerenza dello Stato, in
        qualsiasi forma. Gli uffici ecclesiastici debbono essere provvisti con piena libertà e con
        riguardo soltanto agli interessi della Chiesa. Gli assegni da parte
            dellopagati dallo Stato, i quali rappresentano soltanto una
        parziale restituzione dei beni tolti alla Chiesa all'epoca della secolarizzazione (1
        anno 1802 e seguenti), non debbono in nessun modo esse valere come fondamento p
            a per una qualsivoglia ingerenza. Ciò vale egualmente per la
            Baviera e per l'intiero Impero germanico, come anche per i territori
            austriaci. Quindi occorre escludere senz'altro sia la previa presentazione
        della lista dei candidati al Governo all'elezione in occasione dellea elezionie, [ein Wort unlesbar] sia precedenti proposte. Il Clero ed il popolo odiano tali
                                inframettenze
                                ingerenze
                del pot queste intromissioni del potere dello Stato. Vi sono bensì dei
            cosiddetti Staatspfaffen (preti governativi), che affettano d'ignorare tale
            avversione e stimano benefica l'influenza sinora esercitata dallo Stato nella provvista
            delle Sedi vescovili, ma i suaccennati sentimenti del clero e del popolo sono malgrado
            ciò un fatto innegabile.
b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni mezzo; essi quindi non debbonodovrebbero essere legati da istruzioni segrete, – che i Governi ottengonoestorcono in via diplomatica dalla S. Sede, – a presentare in precedenza la lista dei candidati prima della elezione od a tollerare la presenza di un Commissario governativo, d all'elezione , di guisa. I Capitoli
        debbono vot compiere tale atto liberamente; ma la diplomazia ha giàspiana prima spianato tutte le
        vie ai nemici della liberatà
            della elezione, contro i quali occorre quasi sempre sostenere una vera lotta.
        Ciò riesce naturalmente spiacevole ai Capitoli stessi, per
        quanto essi stimino importante il diritto alla elezione dei Vescovi. 
c) Considerando tutte queste difficoltà (conclude Mons. Hollweck) sarebbe assai desiderabile, se in tutti i territori i quali son statirimasti in seguito alla guerra sciolti dall'antico ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili avesse luogo per istituzione pontificiafosse fatta dalla S. Sedejuxta modum in Codice praevisum (can.3 329 § 2), dietro proposta deldei rispettivi Capitoloi cattedralei. Questoi
        dovrebbero presentare almeno tre candidati; la S. Sede però non avrebbe da essere
        legata dallealle proposte del Capitolo. La S. Sede può il
        più facilmente di ogni altro resistererespingere alle importunità degli ecclesiastici bramosi di far
        carriera, dei partiti politici e dei Governi, eddi avere nella scelta dinanzi agli occhi soltanto gl'interessi
        della Chiesa. Essa può eleggere eventualmente anche religiosi, qualora ciò sembri utile. Ma
        l'influenza dei partiti politici, i quali sogliono in tali occasioni farsi innanzi come
        precipui difensori degli interessi della Chiesa, deve essere esclusa, al pari di siano
        si ispirino unicamente alle idee religiose, e non di persone, per cui lo Stato è tutto o
        quasi e che sono piuttosto uomini governativi che uomini di Chiesa. Il pop Anche il
        popolo non li vuole. Il popolo vuole nella Chiesa di Dio uomini di Chiesa, solleciti sopra
        ogni cosa degli interessi religiosi, qui sentiunt cum Ecclesia Ecclesia. Essi debbono
        essere non funzionari dello Stato, ma sacerdoti. La suprema Autorità della Chiesa,
        riservandosi la provvista delle Sedi vescovili, non deve più tollerare alcuna ingerenza
        dello Stato non solo diretta, ma anche indiretta, la quale èessendo questa anzi più pericolosa.e più facilmente corrompe gli ecclesiastici.
Nell'ultima parte della sua lettera Mons. Hollweck svolge incidentalmente alcune considerazioni generali sulla nuovaneil presentenell'argomento, del presente rispettoso Rapporto, ne
        farò a suo tempo oggetto di separato Rapporto.
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Il Voto del più volte lodato Mons. Hollweck, da me qui sopra riassunto, è così ampio,ed esauriente, chebasterà a me basta aggiungere
        soltanto poche e brevi osservazioni in obbedienzaadempimentoadell'ordine impartitomi da
        Vostra Eminenza di manifestare in proposito anche il mio modesto parere.
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano loro in vario modo di assicurarsi,
Dal punto di vista del diritto canonico, a me pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non passipossadirsi passare dagli antichi Principi, al
            nuo cui fu concesso,accordato, all'attualenuovo Governo senza una nuova
        concessione almeno tacita della S. Sede. Ora, dato soprattutto il carattere dei
            nuovinuovipresenti
                            sovrani reggitori della cosa pubblica in Germania, addetti in maggioranza al partito
        socialista, tale concessione apparisce sommamentepericolosa ed inopportuna. Ma inoltre, anche per ciò che riguarda la legislazione dello Stato civile,
        nella Costituzione dell'Impero, approvata testè
        dall'Assemblea Nazionale di Weimar (sebbe-
                            in senso attendere che sia la suddetta
        Costituzione venga promulgata per l'Impero edeffettivamente applicata nei singoli Statidella Prussia.nei singoli Stati.
La seconda questione, cui già accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto N. 12537, consiste nel deliberaredeterminare se, eliminata l'ingerenza governativa,in discorso, convenga che la S. Sede lasci in vigore nella Prussia (1) (1) La stessa questione vale, come si è accennato in principio, anche per le(e nella diocesi della provincia
            ecclesiastica dell'Alto Reno) il diritto dell'elezione capitolare
        per le Sedi vescovili 
Certamente, come opina Mons. Hollweck, sarebbe per sé assai desiderabile che la nomina dei Vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla S. Sede. Tuttavia occorre pur notare 1) che il sistema delle elezioni capitolari,(secondo checome ammette lo stesso sunnominato Canonista), non può dirsidanno certamenteabbiano dato di fattodà al presente di fatto cattivi risultati. Bisogna anzi
        riconoscere che i Vescovi della Prussia sono, almeno
            presentemente,attualmente tutti, senza eccezione, degni e zelanti Pastori.
        2º) che trattasi di antico privilegio, proprio non soltanto dei suddetti Capitoli, ma anche
        di quelli di Olmütz (Moravia), di Salisburgo, e di
        S. Gallo, di Coira e di Basilea nella Svizzera. Arrecherebbe quindi,(io penso), sorpresa e dolore in Germania, se fosse qui tolto un diritto
        conservato altrove.
Qualora quindi la S. Sede decidesseintendesse,malgrado ciò
                            affine affine di evitare od
        almeno di diminuire il suaccennato malcontento, 1º) di interrogare chiedere il
            parere precedentemente il parere di tutti o dei principali Vescovi delle diocesi
        interessate sul miglior modo di attuare la riforma medesima e 2º) di lasciare possibilmente ai Capitoli una partecipazione nella scelta del
        novello Pastore, accordando loro, ad esempio (come propone Mons. Hollweck), la facoltà
        di presentare
una terna di candidati alla S. Sede, pur senza vincolare con questo la libera elezione ed il supremo giudizio del S. Padre.
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Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo ossequi 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013. 
                    
    Dokument-Nr. 5099
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 13. August 19191
                            
                        Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelliBetreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
                        Il Voto del dotto canonista, contenuto nella lettera medesima,La lettera del 22 Luglio compren-
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de alla sua volta due parti.Nella prima parte egli dimostrail dotto Canonista prova con argomenti storici e giuridici che la esclusiva da parte dallo Stato nelle elezioni anzidette non è
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dici
                            Nella seconda parte
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 la
        provvista assai meglio riesce medianteper mezzo diproposte
                                A complemento delle surriferite osservazioni di Monsignor Hollweck, e poiché Vostra Eminenza si è degnata ordinarmi di manifestarLe in proposito anche il mio modesto parere, compio il dovere di aggiungere quanto appresso:
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo von Hartmann, consiste nel vedere se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del
22r
6 Aprile scorso), che prescrivevano
                                Nella lettera del 7 corrente, Mons. Hollweck svolge i punti seguenti:
a) A nessun patto conviene più ammettere un diritto di nomina
22v
 sia la
            partecipazionel'invio di un Commissario governativoi
                            b) Le elezioni capitolari, laddove i Capitoli hanno saputo mantenere la loro libertà, hanno fatto generalmente buona prova, e di regola sono stati scelti Vescovi idonei. Questa libertà deve essere ai Capitoli assicurata con ogni mezzo; essi quindi non debbonodovrebbero essere legati da istruzioni segrete, – che i Governi ottengonoestorcono in via diplomatica dalla S. Sede, – a presentare in precedenza la lista dei candidati prima della elezione od a tollerare la presenza di un Commissario governativo
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c) Considerando tutte queste difficoltà (conclude Mons. Hollweck) sarebbe assai desiderabile, se in tutti i territori i quali son statirimasti in seguito alla guerra sciolti dall'antico ordinamento della Chiesa di Stato (Germania, Austria), la provvista delle Sedi vescovili avesse luogo per istituzione pontificiafosse fatta dalla S. Sedejuxta modum in Codice praevisum (can.
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        qualsiasi altra. Gli ecclesiastici di carriera sanno ben servirsi dei detti partiti per le
        loro mire. Bando a tutte queste camarille! La Chiesa abbisogna di uomini, che Nell'ultima parte della sua lettera Mons. Hollweck svolge incidentalmente alcune considerazioni generali sulla nuova
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        Costituzione dell'Impero; ma, non rientrandoriguardando esse propriamente 
                                *
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Il Voto del più volte lodato Mons. Hollweck, da me qui sopra riassunto, è così ampio,ed esauriente, che
Conviene, a mio avviso, distinguere due questioni:
La prima, proposta dall'Emo Cardinale Arcivescovo di Colonia, consiste nel definire se i Capitoli della Prussia siano ancora vincolati dalle disposizioni pontificie (ricordate nel mio precedente rispettoso Rapporto N. 12537 del 6 Aprile scorso), le quali insinuavano o prescrivevano loro in vario modo di assicurarsi,
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 prima di procedere all'atto
        della elezione, che la scelta non cadesse sopra soggetti men grati alla potestà civile; in
        altri termini, se tale concessione della S. Sede agli antichi Principi della Germania
        sia passata al nuovo Governo repubblicano.Dal punto di vista del diritto canonico, a me pare che la risposta debba essere negativa. Trattasi, infatti, di privilegio odioso, il quale restringe la libertà della Chiesa in uno degli atti più delicati ed importanti, quale è la scelta dei Vescovi, e quindi sembra che non passipossa
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ne non ancora promulgata) eed entrata proprio oggi in vigore, la quale vincola
        anche i singoli Stati, si dispone espressamente:all'art. l37: "Ciascuna società religiosa ordina ed
        amministra da sé stessa i suoi affari nell'ambito del diritto comune. In particolare eEssa conferisce
        i suoi uffici senza alcuna cooperazione dello Stato e dei
        Comuni". Con ciò il poterela Potestà civile ha rinunziato spontaneamente a qualsiasi
        partecipazione nella provvista degli uffici ecclesiastici. Tuttavia, a mio umile parere,
        affine di evitare sempreancor possibili,sorprese, difficoltà e complicazioni, occorrerebbe, prima
        che la S. Sede si pronunzi, La seconda questione, cui già accennavo nel succitato mio ossequioso Rapporto N. 12537, consiste nel deliberaredeterminare se, eliminata l'ingerenza governativa,in discorso, convenga che la S. Sede lasci in vigore nella Prussia (1) (1) La stessa questione vale, come si è accennato in principio, anche per le
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 o se invece sia più conveniente che anche colà si applichi il
        diritto comune (can. 329 parag. 2). Certamente, come opina Mons. Hollweck, sarebbe per sé assai desiderabile che la nomina dei Vescovi venisse fatta anche per la Prussia dalla S. Sede. Tuttavia occorre pur notare 1) che il sistema delle elezioni capitolari,(secondo checome ammette lo stesso sunnominato Canonista), non può dirsi
Qualora quindi la S. Sede decidesseintendesse,
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malgrado ciò, di procedere alla detta riforma, converrebbesarebbe, a mio subordinato parere,avviso, prudente, anche una terna di candidati alla S. Sede, pur senza vincolare con questo la libera elezione ed il supremo giudizio del S. Padre.
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Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della S. Porpora, con profondissimo ossequi
1↑Datum "29 Luglio 1919" von Pacelli hds. gestrichen; Datum "11
            Agosto 1919" von Pacelli hds. korrigiert.
                            
                        