TEI-P5

Dokument-Nr. 5374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 18. August 1919

Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelli
Betreff
Sulla nuova Relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova Costituzione dell'Impero Germanico
La nuova Costituzione dell'Impero Germanico è entrata in vigore il 13 corrente mediante la sua pubblicazionepromulgazione nel Bollettino ufficiale dello Stato.(Reichsgesetzblatt). Credo perciò mio dovere di dare qui appresso all'E. V. R., insieme al testo tedesco, la traduzione italiana degli articoli di essa, i quali fissariguardano le relazioni fra Chiesa e Stato, conaggiungendo, in quanto sia necessario, qualche breve osservazione o schiarimento.
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Articolo 1324.
Testo tedesco
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Traduzione italiana
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar leghe eunioni od associazioni, purché intese aper scopi che non siano in contraddizione col codicecolle leggi penalei. Questo diritto non potràpuòesser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le unioni ed associazioni e congregazioni (Vereine) religiose.
Qualsiasi società è libera diassociazione può è libera diacquistarsie la necessaria capacità giuridica corrispondentemente allein conformità delle prescrizioni del codicedel diritto civile. Essa Tale capacità non può esser negata ad un'associazione per il motivo che essa mira ad uno scopo politico, sociale o religioso.
77v

Questo articolo è assai importante per le cCongregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazionilimiti il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioni concernenti circa l'acquisto della capacità giuridica da parte delle Congregazioni medesime, vigenti finora in tutti gli Stati della Germania, sono rimaste abrogate dal capoverso secondo dell'articolo in discorso; esse acquistano ora tale cadettatale capacità conformemente alle prescrizioni generali del diritto civile.
Inoltre nell'articolo 138, il quale le Congregazioni suddette sono equiparate alle associazionisocietà religiose per ciò che concerne la garanzia della loro proprietà.
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Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Tedsto tedesco
………………
78r

Traduzione italiana
Tutti gli abitanti della Repubblica'Imperogermanicao godono piena libertà di fede e di coscienza. LoaStatutoCostituzione garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
……………….
Traduzione italiana
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'ammissione alle pubbliche cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni in materia di fede.religiose. Le aAutorità hanno il diritto di domandare dell'interrogare circa l'appartenenza ad una società religiosa, solotantoinquantochéqualora da essa domanda possano dipendereano diritti e doveri, o lo richieda una ricerca la compilazione diriscossione statalestatisticahe ordinatae per legge.
Nessuno può esser costretto ad azione o a compiere un atto od unacerimonia solennità religiosa né a prender parte ad esercizi spiritualia pratiche religiose o a prestar giuramento con una formula religiosa.
79r

Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
Il capoverso I diritti ed i doveri civili e politici sono indipendenti dalla confessione religiosa; in particolar modo poi è stabilito che tutti senza distinzione di religione possono essere egualmente ammessi senza distinzione di religione alle pubbliche cariche. Nessuno è obbligato a manifestare le proprie intime convinzioni religiose; tuttavia le Autorità civili possono interrogare circa l'appartenenza ad una società religiosa "quando da essa dipendano diritti e doveri". Questa clausola trova la sua applicazione in ciò che riguarda l'educazione dei fanciulli (tutela, scuola), le imposte ecclesiastiche, ecc. Tale interrogazione è inoltre, com'è chiaro, altresì ammessa, quando si tratti di compilare statistiche ordinate per legge. Finalmente è da notare che la proibizione il diritto di coazione ad atti religiosi non esclude quella esercitata a riguardo dei fanciulli
79v
da parte di coloro cui spetta la loro educazione, né d g impedisce i procedimenti disciplinari ecclesiastici verso coloro che liberamente appartengono ad una confessione religiosa. Quanto alla forma religiosa del giuramento, nessuno può essereviad essa costretto; tuttavia essa è permessa a norma degli articoli 42 e 177.
Articolo 137
Testo tedesco
………………………..
Traduzione italiana
80r

Non esiste alcuna Chiesa di Stato.
La libertà di associazione delle societàriunirsi in associazioni societàreligiose saràè garantita. L'aggregazione delle società religioseTale facoltà entro i confini della Repubblica non è sottoposta a restrizioni di sorta.
Ogni società associazionesocietàreligiosa ha un ordinamento ed un'amministrazione indipendenti in i propri affari indipendentemente nell'ambito delle leggi valide per tutti.diritto comune. Essea societàprocedono alla distribuzione delle proprie caricheconferisce i suoi ufficisenza cooperazione dello Stato, odei cComuni.
Le società religiose acquistano la capacità giuridica seguendocondo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni deli diritto pubblico purchése lo siaono state sin qui. Anche ad altre società religiose pdotvranno essere accordati, quando ne faccianodietro loro richiesta, uguali diritti, purché offrano la garanzia della durata tanto riguardo alse per illoro Statuto che ale per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. Quandolora più società religiose del genere, godentidi diritto pubblico, si stringano in confederazione, anche questa confederazione (o aggregazione) dovrà deconsiderarsi qualecostituisce una corporazione godentedidiritto pubblico.
Le società religiose, che sono corporazioni delidiritto pubblico, sono autorizzate di prelevarea riscuotere imposte in base alle liste civili delle tasseuniformandosiconformementealle prescrizioni del diritto regionale.legislative dei singoli Stati.
Alle società religiose vengono equiparate quelle associazioni che si propongono il compito della cura collettiva di undi coltivare in comune un sistema filosofico.
Nel caso SembracheIn quantol'esecuzione di queste prescrizionidisposizioni richieda un ulteriore regolamento, di esso è di competenteza della legislazione regionale.dei singoli Stati.
81r

Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste alcuna Chiesa di Stato" è rivolto princ essenzialmente contro le Chiese nazionali protestanti e contro l'amalgama lor proprio delle cose politiche ed ecclesiastiche, aspramente combattuto e respinto dalla tendenza socialista. Esso colpisce però altresìanche le molte alcunealcune fortidelle ingerenze dello Stato nella vita ecclesiastica cattolica, quali sussistono si sono avute sinora, ad esempio specialmente in Baviera.
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.
81v
L'inciso "nell'ambito del diritto comune" o più letteralmente tradotto "nell'ambito delle leggi vigenti per tutti" (innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes) non dovrebbedeve essere logicamente inteso in guisaquasi che c si voglia così di traverso introdurre nuovamente la supremazia eda introdurre nuovamente di traverso la ingerenza dello Stato sulla Chiesa., ma nel senso che lo Stato, non facendo distinzione fra società religiose cristiane e non cristiane, antiche e moderne, protegge e tutela il bene comune contro trasgressioni od eccessipseudo-religiose i. Anzi l'espressione "delle leggi vigenti per tutti" è stata espressamente adoperata per escludere una "leggi di eccezione" contro le confessioni religiose. Non vi è dubbio però che un Governo persecutore della Chiesa potrà abusare dippotrebbe abusarepotrebbe prendere pretesto danche dai quelle'incisoparole per vessare la Chiesa ed opprimere la Chiesa;e che, di essa o intend e endo, di fatto, valersi l'la impenitente liberalismo e la e persistente burocrazia, soprattutto bavarese, per intende mantenere pretesi diritti di vigilanza e di ispezione, sull'amministrazione ecclesiastica, (sebbene in misura necessariamente più limitata che per il passato), almeno sui beni ecclesiastici. (1)ma ciò sarebbe èun evidente abuso, mentregiacché tutto il capoverso tende invecead affermare invece la indipendenzala libertà delle società religiose.
82r
(1) Così, ad esempio, si espresse in proposito il 17 Luglio scorso nell'Assemblea Nazionale di Weimar il deputato democratico Dr. Kahl: "Rimane giuridicamente anche per l'avvenire un diritto di soprintendenza dello Stato (Staatsaufsichtsrecht), una supremazia dello Stato sulla Chiesa? La risposta a questo talequesto quesito non si ricava dalla Costituzione dell'Impero; ma poiché l'ultimo capoverso lascia alla legislazione particolare dei singoli Stati l'esecuzione delle norme contenute nell'articolo in discorso, a questi spetta in prima linea di risolverlo. Io ritengo che anche colla nuova Costituzione perdura quella soprintendenza, in quanto è richiesta dal bisogno del mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. Una tale soprintendenza deriva per necessaria correlazione da ciò che le società religiose sono pubbliche corporazioni, da ciò che le prestazioni dello Stato alle medesime ancora rimangono e dovranno essere svincolate, e infine da ciò e che continua
82v
una protezione dello Stato a loro favore. Tutto ciò questo esige dall'altra parte la continuazione della suddetta di una soprintendenza dello Stato… In quale determinato ambito poi debba essa svolgersi per l'avvenire, esercitarsi, potrà essere determinareto la dalla legislazione particolare dei singoli Stati e dalla scienza del diritto. Io mi rallegro coi miei più giovani colleghi nell'insegnamento del diritto ecclesiastico, che scriveranno commenti alla Costituzione, giacché essi troveranno qui un vasto campo su per cui mostrar l'acume del loro ingegno. A me basta ora di affermare in massima che, senza pregiudizio delle ulteriori speciali determinazioni, la soprintendenza dello Stato rimane, giacché in quanto è indispensabile neall'interesse dello Stato e deriva dall'essenza dello Stato stesso medesimo". stesso".

Anche nellae seduta della Commissione per l'esame della discussioni del Landtag in Bamberga sul progetto della nuova Costituzione bavarese tenutasi in Bamberga il 24 Luglio scorso è stata tenacemente affermata dal partito liberale-democratico e socialista liberale e dai Consiglieri ministeriali l'esistenza la persistenza di un diritto d'ispezione dello Stato (sebbene non nella forma di una curatela) sull'amministrazione dei beni delle società religiose, corrispondentemente alla al loro carattere di pubbliche corporazioni, alle prestazioni ai mezzi finanziari che lo Stato continua a prestare alle medesime ed ai servigi che loro rende soprattutto nella riscossione delle imposte. Ma della nuova Costituzione bavarese tratterò in uno speciale Rapporto.
83r

Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. (1)(1) Il concetto di corporazione di diritto pubblico non è chiaro risulta chiaro e preciso e preciso dalla Costituzione., anzi lLa Commissione incaricata dell'esame del relativo progetto riconobbe che almeno in Germania non era possibile darene di essa una precisa espressa definizione, perché essa detto concetto trova la sua determinazione soltanto nel diritto particolare dei singoli Stati; ritenne tuttavia che "ogni corporazione di diritto pubblico deve possedere una speciale importanza per lo Stato e per la vita pubblica e sociale, ed in base a ciò può anche esigere un peculiare riguardo nel diritto pubblico, come, ad esempio, una spe apposita protezione della legge penale e il diritto di riscuotere imposte". [Come] Tale privilegio competeva sinora in Germania alle due confessioni cristiane (cattolica e protestante), ed in alcuni luoghi anche in misura limitata agli Israeliti. I partigiani della piena separazione dello Stato dalla Chiesa cercarono dì eliminare questo pubblico riconoscimento delle società religiose cristiane, le quali sarebbero [così] statein tal guisa ridotte al livello di associazioni di diritto privato, ma non riuscirono nei loro sforzi. Così anche la Chiesa cattolica edecolle sue istituzioni rimane riconosciuta in Germania come una corporazione di diritto pubblico. Da ciò sorgono alcune conseguenze pratiche – varie nei singoli Stati –, di cui la più importante è il diritto di riscuo-
83v
tere imposte. In compenso i partiti di sinistra ottennero che i diritti di pubbliche corporazioni debbano essere accordati anche a sette od a [nuove] società religiose, che finora non li godevano, se per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. A quanto mi è stato affermato, questa disposizioneaggiunta avrebbe un'importanza piuttosto teorica che pratica.
Articolo 138
Testo tedesco
…………………………..
Traduzione italiana
84r

I contributiLe prestazioni dello Stato alle Società religiose dovutiein base aper leggie, contratticonvenzione o speciali titoli giuridici, verranno assunti dalla legislazione regionale su base nuova di cui lo Stato germanico indicherà i capisaldi.saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge dell'Impero.
Lea proprietà, nonchée gli altri diritti delle società edLegheunioni religiose sui loro stabili, lasciti e patrimonifondazioni ed altri beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di benefiscienza, verrannosono garantiti.
85r

L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di una rendita., su basi che vera verranno fissate con legge dell'Impero. Alla sunno Fra le sunnominate convenzioni debbono essere soprattutto annoverate quelle concluse colla S. Sede. Non sono, però, com'è chiaro, comprese nel capoverso in discorso le libere o facoltative prestazioni dello Stato a favore della Chiesa, le quali, almeno in Baviera, erano fino ad ora assai rilevanti. – Nelle disposizioni transitorie (art. 173) è poi stabilito che sino all'emanazione della suaccenata legge dell'Impero le prestazioni in discorsoanzidette prestazioni obbligatorie dovranno essere mantenute quali sono state finoraper il passato.
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. il diritto dil'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
La menzionataNella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione dell'Imperovenne
85v
discusse anche trattata la questione del patronato (privato); ma, in vista delle molteplici difficoltà che presentava una tale materia, decise di non toccarla nella Costituzione dell'Impero,anzidetta, lasciandola invece alla legislazione dei singoli Stati.
Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana

Articolo 140
Testo tedesco
……………………….
Traduzione italiana

Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
86r

Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato sono garantite perrimangono sotto la tutela dellalegge e riconosciute quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
87r

Ai membri della miliziaforza armata dovrà esser concesso il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro doveri religiosi.
88r

Qualora ilSe vi sia bisogno di funzioni religiose e cura d'anime si faccia sentiredi assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, neille carceripenitenziari od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi la loro operagli atti di culto colla esclusione,assoluta, però, di qualsiasi coercizione.
89r

Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale religiosaspirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda l'esercito, non è stata accettata la proposta di sanzionareintrodurre stabilire espressamente nella Costituzione la cura spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia non sembra importi che l'istituto stesso debba restarne colpitoè da sperare non porti come conseguenza che l'istituto stesso ne rimanga colpito. (1)(1) Ho appreso anzi, ad esempio, che qui in Monaco, per espresso desiderio delle Autorità militari, non solo il servizio religioso per le truppe è stato mantenuto, ma anzi il numero dei sacerdoti ad esso addetti a tale scopo è è stato aumentato e molti sono i soldati che liberamente lo frequentano.
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
Disposizioni transitorie.
Articolo 173
Testo tedesco
…………………….
Traduzione italiana
Finché non sarà emanata la legge dell'Impero prevista all'articolo 138, lo Stato continuerà a corrispondere come per il passato le sue prestazioni alle società religiose dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici.
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ComeA complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuova
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Costituzione b dell'Impero.
Nella seduta del<la> 23 Luglio scorso in Bam Commissione per l'esame della nuova Costituzione bavarese tenutasi in Bamberga il 23 Luglio scorso in Bamberga, il Ministro Presidente Sig. Hoffmann così si espresse disse: "Senza dubbio la grande tendenza della rivoluzione è stata di rendere la Chiesa libera dallo Stato e lo Stato libero dalla Chiesa; essa però non e stata intieramente attuata dalla attuata nella Costituzione dell'Impero. Questa fa rende la Chiesa libera dallo Stato, ma pur troppo non, viceversa, lo Stato libero dalla Chiesa. La piena separazione fra Stato e Chiesa richiede ancor tempo."
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente, c scrive quanto segue: "Anche a me è stato fatto notare che (nelle nuove Costituzioni dell'Impero, del Baden,
90r
del Württemberg, ecc.) è riconosciuta la completa libertà di coscienza e di fede. Certamente l'individuo è in esse dichiarato religiosamente libero nelle cose religiose, ma soltanto perché egli possa volgerindisturbatamentesenza impedimenti voltar le spalle alla religione, ed anzi a tutte le religioni. Quelle disposizioni non hanno il significato e l'intenzione di astenersi da soppr eliminare qualsiasi violenza in fatto di religione, ma sono piuttosto un invito all'individuo di liberarsi da ogni religione. Così hanno già lo [sic] stesso pensiero sostennero già i rivoluzionari del 1848, che lo accolsero nat introdussero nei diritti fondamentali del popolo tedesco, e se ne sono potute vedere le consequenze danella prassi del liberalismo. La Chiesa ed i cattolici non possono attenderneder da esso alcuna salvezza.
"La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolo
90v
e la eliminazione di questo pericolo per l'avvenire non importarappresenta quindi nessalcunnessun guadagno, p per il quale valgavalga la pena di far sacrificioare alcunoché. Al contrario il principio della subordinazione della Chiesa alle leggi dello Stato – "nell'ambito del diritto comune" –, accettato anche dai cattolici e dai loro capi e rappresentanti, è un grave errore e un così grande pericolo, in confronto del quale scompaiono del tutto affatto tutti igli altri cosidetti vantaggi, come il diritto di riscuotere imposte, il mantenimento delle facoltà teologiche nelle Università, il riconoscimento della Chiesa come società di diritto pubblico, la libera provvista dei benefici, ecc. Tutto ciò può essere e sarà di fatto cambiato in futuro, e i Vescovi della Germania, e i rappresentanti dei cattolici tedeschi si troveranno disarmati di fronte a tale evenienza. Essi hanno acconsentito senza protesta al principioalla massima della sottomissione della Chiesa allo Stato. Voglia Iddio che la S. Sede salvi il principio ecclesiastico! I cattolici tedeschi hanno
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Disposizioni transitorie.
Articolo 173
Testo tedesco
…………………...
Traduzione italiana
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sonoI cattolici hanno hanno tutto subìto e sono ora perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché vengono meno anche coloro, nei quali io avevo riposto la mia speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con tutte le ogni forzea la causa della Chiesa; ma essi tutti tacciono e si cerca adesso di far credere al mondo che il "Centro"
91v
ha ancora una volta salvato tutto".
Così Mons. Hollweck. Pur ammettendo e deplorandoriconoscendonon pochele deficienze e le debolezze del Centro edei cattolicidel Centro in Germania, e pur ammettendo deplorando i difetti della nuova Costituzione, così teorici come anchee pratici della nuova Costituzione, specialmente per ciò che riguarda la questione scolastica, specialmente per ciò che riguarda la questione scolastica,bisogna tuttavioccorrenondimeno ricordareperò non dimenticareche il Centroche esso quel partito non ha la maggioranza nell'Assemblea Nazionale, e quindi non può tutttutto ottenere. Esso, haalmeno per ora , ha impeditoconseguito coi suoi sforzi che si addivenisse in Germania ad un nuovo Kulturkampf, ad una separazione ostile dello Stato dalla Chiesa,tra i due Poteri, quale si ha in altre Nazioni di Europa, ed haed ha scongiurato il minacciante pericolo che si facesseroemanassero controcontro la Chiesa leggi di eccezione, affermandone la libertà nellacontro la Chiesa, di cui anzi è stata affermata sono stati garantiti i beni ed affermata la libertà nella provvista dei suoi offici.
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Dopo di ciò, chinato
82r, oben links des Textes hds. von Pacelli notiert: "(Nota)".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 18. August 1919, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 5374, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/5374. Letzter Zugriff am: 17.06.2025.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013.