TEI-P5
Dokument-Nr. 5374
Sulla nuova Relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova
Costituzione dell'Impero Germanico
La nuova Costituzione dell'Impero Germanico è entrata in vigore il
13 corrente mediante la sua pubblicazionepromulgazione nel Bollettino ufficiale dello Stato.(Reichsgesetzblatt). Credo perciò mio dovere di dare qui
appresso all'E. V. R., insieme al testo tedesco,
la traduzione italiana degli articoli di essa, i quali fissariguardano le relazioni
fra Chiesa e Stato, conaggiungendo, in quanto sia necessario, qualche breve
osservazione o schiarimento.
*
* *
Articolo 1324.
Testo tedesco
……………………………
Traduzione italiana
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar leghe eunioni od associazioni, purché intese aper scopi che non siano in contraddizione col codicecolle leggi penalei. Questo diritto non potràpuòesser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le unioni ed associazioni e congregazioni (Vereine) religiose.
Qualsiasi società è libera diassociazionepuò è libera diacquistarsie la necessaria capacità
giuridica corrispondentemente allein conformità delle prescrizioni del codicedel diritto civile.
Essa Tale capacità non può esser negata ad
un'associazione per il motivo che essa mira ad uno scopo politico, sociale o
religioso.
Questo articolo è assai importante per le cCongregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazionilimiti il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioniconcernenti circa l'acquisto della capacità
giuridica da parte delle Congregazioni medesime, vigenti finora in tutti gli Stati della
Germania, sono rimaste abrogate dal capoverso secondo dell'articolo in discorso; esse
acquistano ora tale cadettatale capacità conformemente alle prescrizioni generali del
diritto civile.
Inoltre nell'articolo 138, il quale le Congregazioni suddette
sono equiparate alle associazionisocietà religiose per ciò che concerne la garanzia della
loro proprietà.
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Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Tedsto
tedesco
………………
Traduzione italiana
Tutti gli abitanti della Repubblica'Imperogermanicao godono piena libertà di fede e di coscienza. LoaStatutoCostituzione garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
……………….
Traduzione italiana
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'ammissione alle pubbliche cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni in materia di fede.religiose. Le aAutorità hanno il diritto di domandare dell'interrogare circa l'appartenenza ad una società religiosa, solotantoinquantochéqualora da essa domanda possano dipendereano diritti e doveri, o lo richieda unaricerca la compilazione diriscossione statalestatisticahe ordinatae
per legge.
Nessuno può esser costretto ad azione o a compiere un atto od unacerimonia solennità religiosa né a prender parte ad esercizi spiritualia pratiche religiose o a prestar giuramento con una formula religiosa.
Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
Il capoverso I diritti ed i doveri civili e politici sono
indipendenti dalla confessione religiosa; in particolar modo poi è stabilito che tutti senza distinzione di religione possono essere egualmente
ammessi senza distinzione di religione alle pubbliche cariche.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie intime
convinzioni religiose; tuttavia le Autorità civili possono interrogare circa l'appartenenza
ad una società religiosa "quando da essa dipendano diritti e doveri". Questa clausola trova
la sua applicazione in ciò che riguarda l'educazione dei fanciulli (tutela, scuola), le
imposte ecclesiastiche, ecc. Tale interrogazione è inoltre, com'è chiaro, altresì ammessa,
quando si tratti di compilare statistiche ordinate per legge. Finalmente è da notare che
la proibizione il diritto di coazione ad atti religiosi non esclude quella
esercitata a riguardo dei fanciulli d g impedisce i procedimenti disciplinari ecclesiastici
verso coloro che liberamente appartengono ad una confessione religiosa. Quanto alla forma
religiosa del giuramento, nessuno può essereviad essa costretto; tuttavia essa è permessa a norma degli
articoli 42 e 177.
Articolo 137
Testo tedesco
………………………..
Traduzione italiana
Non esiste alcuna Chiesa di Stato.
La libertà di associazione delle societàriunirsi inassociazioni societàreligiose saràè garantita. L'aggregazione delle società religioseTale facoltà entro i confini della
Repubblica non è sottoposta a restrizioni di sorta.
Ogni societàassociazionesocietàreligiosa ha un ordinamento ed un'amministrazione indipendenti
in i propri affari indipendentemente nell'ambito delle leggi valide per tutti.diritto comune. Essea societàprocedono alla distribuzione delle proprie
caricheconferisce i suoi ufficisenza cooperazione né dello Stato, néodei cComuni.
Le società religiose acquistano la capacità giuridica seguendocondo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni deli diritto pubblico purchése lo siaono state sin qui. Anche ad altre società religiose pdotvranno essere accordati, quando ne faccianodietro loro richiesta, uguali diritti, purché offrano la garanzia della durata tanto riguardo alse per illoro Statuto che ale per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. Quandolora più società religiose del genere, godentidi diritto pubblico, si stringano in confederazione, anche questa confederazione (o aggregazione) dovràdeconsiderarsi qualecostituisce una corporazione godentedidiritto pubblico.
Le società religiose, che sono corporazioni delidiritto pubblico, sono autorizzate di prelevarea riscuotere imposte in base alle liste civili delle tasseuniformandosiconformementealle prescrizioni del diritto regionale.legislative dei singoli Stati.
Alle società religiose vengono equiparate quelle associazioni che si propongono il compito della cura collettiva di undi coltivare in comune un sistema filosofico.
Nel casoSembracheIn quantol'esecuzione di queste prescrizionidisposizioni richieda un ulteriore
regolamento, di esso è di competenteza della legislazione regionale.dei singoli
Stati.
Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste alcuna Chiesa di Stato" è rivoltoprinc essenzialmente
contro le Chiese nazionali protestanti e contro l'amalgama lor proprio delle cose politiche
ed ecclesiastiche, aspramente combattuto e respinto dalla tendenza socialista. Esso colpisce
però altresìanche le molte
alcunealcune fortidelle ingerenze dello Stato nella vita ecclesiastica
cattolica, quali sussistono si sono avute sinora, ad esempio specialmente in
Baviera.
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.c si voglia così di
traverso introdurre nuovamente la supremazia eda introdurre nuovamente di traverso la ingerenza dello
Stato sulla Chiesa., ma nel senso
che lo Stato, non facendo distinzione fra società religiose cristiane e non cristiane,
antiche e moderne, protegge e tutela il bene comune contro trasgressioni
od eccessipseudo-religiose
i. Anzi l'espressione "delle leggi vigenti per
tutti" è stata espressamente adoperata per escludere una "leggi di
eccezione" contro le confessioni religiose. Non vi è dubbio però che un Governo persecutore della Chiesa
potrà abusare dipuòpotrebbe abusarepotrebbe prendere pretesto
danche dai quelle'incisoparole per vessare la Chiesa ed opprimere la
Chiesa;e che, di essa
o
intend
e
endo, di fatto, valersi
l'la impenitente liberalismo e la e persistente
burocrazia, soprattutto bavarese, per intende mantenere
pretesi diritti di vigilanza e di ispezione,
sull'amministrazione ecclesiastica, (sebbene in misura necessariamente
più limitata che per il passato), almeno sui beni ecclesiastici. (1)ma ciò sarebbe
èun evidente abuso,
mentregiacché tutto il capoverso tende
invecead affermare
invece la indipendenzala libertà delle società religiose.
talequesto quesito non si ricava dalla Costituzione
dell'Impero; ma poiché l'ultimo capoverso lascia alla legislazione particolare
dei singoli Stati l'esecuzione delle norme contenute nell'articolo in discorso, a questi
spetta in prima linea di risolverlo. Io ritengo che anche colla nuova Costituzione
perdura quella soprintendenza, in quanto è richiesta dal bisogno del mantenimento
dell'ordine pubblico e della sicurezza dello Stato. Una tale soprintendenza deriva per
necessaria correlazione da ciò che le società religiose sono pubbliche corporazioni,
da ciò che le prestazioni dello Stato alle medesime ancora rimangono e dovranno
essere svincolate, e infine da ciò e che continua
della suddetta di una soprintendenza dello Stato… In quale determinato ambito poi debba essa svolgersi
per l'avvenire, esercitarsi, potrà essere
determinareto la
dalla legislazione particolare dei singoli Stati e
dalla scienza del diritto. Io mi rallegro coi miei più
giovani colleghi nell'insegnamento del diritto ecclesiastico, che scriveranno commenti
alla Costituzione, giacché essi troveranno qui un vasto campo su per cui mostrar l'acume del loro
ingegno. A me basta ora di affermare in massima che, senza pregiudizio delle
ulteriori speciali determinazioni, la soprintendenza dello Stato rimane, giacché in quanto è indispensabile neall'interesse dello Stato e deriva dall'essenza
dello Stato stesso medesimo".
stesso".
Anche nellae seduta della Commissione per l'esame della discussioni del Landtag in Bamberga sul progetto della nuova Costituzione bavarese tenutasi in Bamberga il 24 Luglio scorso è stata tenacemente affermata dal partito liberale-democratico e socialista liberale e dai Consiglieri ministeriali l'esistenza la persistenza di un diritto d'ispezione dello Stato (sebbene non nella forma di una curatela) sull'amministrazione dei beni delle società religiose, corrispondentementealla al loro carattere di pubbliche corporazioni, alle prestazioni ai mezzi finanziari che lo Stato
continua a prestare alle medesime ed ai servigi che loro rende soprattutto nella
riscossione delle imposte. Ma della nuova Costituzione bavarese tratterò in uno speciale
Rapporto.
Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. (1)(1) Il concetto di corporazione di diritto pubblico nonè chiaro risulta chiaro
e preciso e preciso dalla Costituzione., anzi
lLa Commissione incaricata dell'esame del relativo progetto riconobbe che
almeno in Germania non era possibile darene di essa una
precisa espressa definizione, perché essa detto
concetto trova la sua determinazione soltanto nel diritto particolare dei singoli
Stati; ritenne tuttavia che "ogni corporazione di diritto pubblico deve possedere una
speciale importanza per lo Stato e per la vita pubblica e sociale, ed in base a ciò può
anche esigere un peculiare riguardo nel diritto pubblico, come, ad esempio, una
spe apposita protezione della legge penale e il diritto di riscuotere
imposte". [Come] Tale privilegio competeva sinora in Germania alle due
confessioni cristiane (cattolica e protestante), ed in alcuni luoghi anche in misura
limitata agli Israeliti. I partigiani della piena separazione dello Stato dalla Chiesa
cercarono dì eliminare questo pubblico riconoscimento delle società religiose cristiane,
le quali sarebbero [così] statein tal guisa
ridotte al livello di associazioni di diritto privato, ma non riuscirono nei
loro sforzi. Così anche la Chiesa cattolica edecolle sue istituzioni rimane riconosciuta in Germania come
una corporazione di diritto pubblico. Da ciò sorgono alcune
conseguenze pratiche – varie nei singoli Stati –, di cui la più importante è il diritto
di riscuo-
Articolo 138
Testo tedesco
…………………………..
Traduzione italiana
I contributiLe prestazioni dello Stato alle Società religiose dovutiein base aper leggie, contratticonvenzione o speciali titoli giuridici, verranno assunti dalla legislazione regionale su base nuova di cui lo Stato germanico indicherà i capisaldi.saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge dell'Impero.
Lea proprietà, nonchée gli altri diritti delle società edLegheunioni religiose sui loro stabili, lasciti e patrimonifondazioni ed altri beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di benefiscienza, verrannosono garantiti.
L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di una rendita., su basi chevera verranno
fissate con legge dell'Impero.
Alla sunno Fra le sunnominate convenzioni debbono essere soprattutto annoverate
quelle concluse colla S. Sede. Non sono, però, com'è chiaro,
comprese nel capoverso in discorso le libere o facoltative
prestazioni dello Stato a favore della Chiesa, le quali, almeno in Baviera, erano fino
ad ora assai rilevanti. – Nelle disposizioni transitorie (art. 173) è poi
stabilito che sino all'emanazione della suaccenata legge dell'Impero le prestazioni in discorsoanzidette prestazioni obbligatorie dovranno essere mantenute
quali sono state finoraper il passato.
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. il diritto dil'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
La menzionataNella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione dell'Imperovenne
Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana
Articolo 140
Testo tedesco
……………………….
Traduzione italiana
Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato sono garantite perrimangono sotto la tutela dellalegge e riconosciute quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
Ai membri della miliziaforza armata dovrà esser concesso il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro doveri religiosi.
Qualora ilSe vi sia bisogno di funzioni religiose e cura d'anime si faccia sentiredi assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, neille carceripenitenziari od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi la loro operagli atti di culto colla esclusione,assoluta, però, di qualsiasi coercizione.
Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spiritualereligiosaspirituale nell'esercito, negli
ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda
l'esercito, non è stata accettata la proposta di sanzionareintrodurre
stabilire espressamente nella Costituzione la cura
spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia non sembra
importi che l'istituto stesso debba restarne colpitoè da sperare non porti come conseguenza che l'istituto stesso ne
rimanga colpito. (1)(1) Ho appreso anzi, ad esempio, che qui in Monaco,
per espresso desiderio delle Autorità militari, non solo il servizio religioso
per le truppe è stato mantenuto, ma anzi il numero dei sacerdoti ad esso addetti
a tale scopo è è stato aumentato e molti sono i soldati che
liberamente lo frequentano.
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
Disposizioni transitorie.
Articolo 173
Testo tedesco
…………………….
Traduzione italiana
Finché non sarà emanata la legge dell'Impero prevista all'articolo 138, lo Stato continuerà a corrispondere come per il passato le sue prestazioni alle società religiose dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici.
*
* *
ComeA complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuovab dell'Impero.
Nella seduta del<la>23 Luglio scorso in Bam
Commissione per l'esame della nuova Costituzione bavarese tenutasi in Bamberga il
23 Luglio scorso in Bamberga, il Ministro Presidente Sig. Hoffmann così si
espresse disse: "Senza dubbio la grande tendenza della rivoluzione è stata di
rendere la Chiesa libera dallo Stato e lo Stato libero dalla Chiesa; essa però non e stata
intieramente attuata dalla attuata nella Costituzione dell'Impero. Questa fa
rende la Chiesa libera dallo Stato, ma pur troppo non, viceversa, lo Stato libero dalla
Chiesa. La piena separazione fra Stato e Chiesa richiede ancor tempo."
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente,c scrive quanto segue: "Anche a me è stato fatto notare che (nelle nuove
Costituzioni dell'Impero, del Baden, religiosamente libero nelle cose religiose, ma soltanto perché egli possa
volgerindisturbatamentesenza impedimenti voltar le spalle alla religione, ed anzi a
tutte le religioni. Quelle disposizioni non hanno il significato e l'intenzione di astenersi da
soppr eliminare qualsiasi violenza in fatto di
religione, ma sono piuttosto un invito all'individuo di liberarsi da ogni religione. Così
hanno già lo [sic] stesso pensiero sostennero già i rivoluzionari del 1848, che lo
accolsero nat introdussero nei diritti fondamentali del popolo tedesco, e se ne
sono potute vedere le consequenze danella prassi del liberalismo. La Chiesa ed i cattolici non possono
attenderneder da esso
alcuna salvezza.
"La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolonessalcunnessun guadagno, p per il quale valgavalga la pena di far
sacrificioare alcunoché. Al contrario il principio
della subordinazione della Chiesa alle leggi dello Stato – "nell'ambito del diritto comune"
–, accettato anche dai cattolici e dai loro capi e rappresentanti, è un grave errore e un
così grande pericolo, in confronto del quale scompaiono del tutto affatto tutti igli altri cosidetti vantaggi, come il diritto di riscuotere
imposte, il mantenimento delle facoltà teologiche nelle Università, il riconoscimento della
Chiesa come società di diritto pubblico, la libera provvista dei benefici, ecc. Tutto ciò
può essere e sarà di fatto cambiato in futuro, e i Vescovi della Germania, e i
rappresentanti dei cattolici tedeschi si troveranno disarmati di fronte a tale evenienza.
Essi hanno acconsentito senza protesta al principioalla massima della sottomissione della Chiesa allo Stato.
Voglia Iddio che la S. Sede salvi il principio ecclesiastico! I cattolici tedeschi
hanno Disposizioni transitorie.
Articolo 173
Testo
tedesco
…………………...
Traduzione italiana
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sonoI cattolicihanno hanno tutto subìto e sono ora
perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della
pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché
vengono meno anche coloro, nei quali io avevo riposto la mia
speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con tutte le ogni forzea la causa della Chiesa; ma
essi tutti tacciono e si cerca adesso di far credere al mondo che il "Centro"
Così Mons. Hollweck. Pur ammettendoe deplorandoriconoscendonon pochele deficienze e le debolezze
del
Centro edei cattolicidel Centro in Germania, e pur
ammettendo deplorando i difetti della nuova Costituzione, così
teorici come
anchee pratici della nuova Costituzione,
specialmente per ciò che riguarda la questione scolastica, specialmente per
ciò che riguarda la questione scolastica,bisogna
tuttavioccorrenondimeno ricordareperò non dimenticareche il Centroche esso quel partito non ha la maggioranza
nell'Assemblea Nazionale, e quindi non può tutttutto ottenere. Esso, haalmeno per ora
, ha impeditoconseguito coi suoi sforzi che si addivenisse in Germania ad un nuovo Kulturkampf, ad una separazione ostile
dello Stato dalla Chiesa,tra i due Poteri, quale si ha in altre Nazioni di Europa,
ed haed ha scongiurato il minacciante pericolo che si facesseroemanassero
controcontro la Chiesa leggi di eccezione,
affermandone la libertà nellacontro la Chiesa, di cui anzi è stata affermata sono stati
garantiti i beni ed affermata la libertà nella provvista dei suoi
offici.
*
* *
Dopo di ciò, chinato
82r, oben links des Textes hds. von Pacelli notiert:
"(Nota)".
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013.
Dokument-Nr. 5374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 18. August 1919
Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelliBetreff
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Articolo 1324.
Testo tedesco
……………………………
Traduzione italiana
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar leghe eunioni od associazioni, purché intese aper scopi che non siano in contraddizione col codicecolle leggi penalei. Questo diritto non potràpuòesser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le unioni ed associazioni e congregazioni (Vereine) religiose.
Qualsiasi società è libera diassociazione
77v
Questo articolo è assai importante per le cCongregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazionilimiti il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioni
Inoltre nell'articolo 138
-----------------
Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Te
………………
78r
Traduzione italiana
Tutti gli abitanti della Repubblica'Imperogermanicao godono piena libertà di fede e di coscienza. LoaStatutoCostituzione garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
……………….
Traduzione italiana
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'ammissione alle pubbliche cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni in materia di fede.religiose. Le aAutorità hanno il diritto di domandare dell'interrogare circa l'appartenenza ad una società religiosa, solotantoinquantochéqualora da essa domanda possano dipendereano diritti e doveri, o lo richieda una
Nessuno può esser costretto ad azione o a compiere un atto od unacerimonia solennità religiosa né a prender parte ad esercizi spiritualia pratiche religiose o a prestar giuramento con una formula religiosa.
79r
Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
79v
da parte di coloro cui
spetta la loro educazione, né Articolo 137
Testo tedesco
………………………..
Traduzione italiana
80r
Non esiste alcuna Chiesa di Stato.
La libertà di associazione delle societàriunirsi in
Ogni società
Le società religiose acquistano la capacità giuridica seguendocondo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni deli diritto pubblico purchése lo siaono state sin qui. Anche ad altre società religiose pdotvranno essere accordati, quando ne faccianodietro loro richiesta, uguali diritti, purché offrano la garanzia della durata tanto riguardo alse per illoro Statuto che ale per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. Quandolora più società religiose del genere, godentidi diritto pubblico, si stringano in confederazione, anche questa confederazione (o aggregazione) dovrà
Le società religiose, che sono corporazioni delidiritto pubblico, sono autorizzate di prelevarea riscuotere imposte in base alle liste civili delle tasseuniformandosiconformementealle prescrizioni del diritto regionale.legislative dei singoli Stati.
Alle società religiose vengono equiparate quelle associazioni che si propongono il compito della cura collettiva di undi coltivare in comune un sistema filosofico.
Nel caso
81r
Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste alcuna Chiesa di Stato" è rivolto
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.
81v
L'inciso
"nell'ambito del diritto comune" o più letteralmente tradotto "nell'ambito delle leggi
vigenti per tutti" (innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes) non dovrebbedeve essere logicamente inteso
in guisaquasi che
82r
(1) Così, ad esempio, si
espresse in proposito il 17 Luglio scorso nell'Assemblea Nazionale di Weimar il
deputato democratico Dr. Kahl: "Rimane giuridicamente anche per l'avvenire un
diritto di soprintendenza dello Stato (Staatsaufsichtsrecht), una supremazia
dello Stato sulla Chiesa? La risposta a questo
82v
una protezione dello Stato a loro favore. Tutto ciò questo esige dall'altra parte la continuazione
Anche nellae seduta della Commissione per l'esame della discussioni del Landtag in Bamberga sul progetto della nuova Costituzione bavarese tenutasi in Bamberga il 24 Luglio scorso è stata tenacemente affermata dal partito liberale-democratico e socialista liberale e dai Consiglieri ministeriali l'esistenza la persistenza di un diritto d'ispezione dello Stato (sebbene non nella forma di una curatela) sull'amministrazione dei beni delle società religiose, corrispondentemente
83r
Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. (1)(1) Il concetto di corporazione di diritto pubblico non
83v
tere
imposte. In compenso i partiti di sinistra ottennero che i diritti di pubbliche
corporazioni debbano essere accordati anche a sette od a
[nuove] società religiose, che finora non li godevano, se
per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. A quanto mi
è stato affermato, questa disposizioneaggiunta avrebbe un'importanza piuttosto teorica che
pratica.Articolo 138
Testo tedesco
…………………………..
Traduzione italiana
84r
I contributiLe prestazioni dello Stato alle Società religiose dovutiein base aper leggie, contratticonvenzione o speciali titoli giuridici, verranno assunti dalla legislazione regionale su base nuova di cui lo Stato germanico indicherà i capisaldi.saranno svincolate in via legislativa dai singoli Stati, su basi che verranno fissate con legge dell'Impero.
Lea proprietà, nonchée gli altri diritti delle società edLegheunioni religiose sui loro stabili, lasciti e patrimonifondazioni ed altri beni, destinati a scopi di culto, di istruzione e di benefiscienza, verrannosono garantiti.
85r
L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di una rendita., su basi che
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. il diritto dil'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
La menzionataNella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione dell'Imperovenne
85v
discusse anche trattata la
questione del patronato (privato); ma, in vista delle molteplici difficoltà che presentava una tale materia, decise di non
toccarla nella Costituzione dell'Impero,anzidetta, lasciandola invece alla legislazione dei singoli
Stati.Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana
Articolo 140
Testo tedesco
……………………….
Traduzione italiana
Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
86r
Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato sono garantite perrimangono sotto la tutela dellalegge e riconosciute quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
87r
Ai membri della miliziaforza armata dovrà esser concesso il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro doveri religiosi.
88r
Qualora ilSe vi sia bisogno di funzioni religiose e cura d'anime si faccia sentiredi assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, neille carceripenitenziari od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi la loro operagli atti di culto colla esclusione,assoluta, però, di qualsiasi coercizione.
89r
Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
Disposizioni transitorie.
Articolo 173
Testo tedesco
…………………….
Traduzione italiana
Finché non sarà emanata la legge dell'Impero prevista all'articolo 138, lo Stato continuerà a corrispondere come per il passato le sue prestazioni alle società religiose dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici.
*
* *
ComeA complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuova
89v
Costituzione
Nella seduta del<la>
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente,
90r
del Württemberg, ecc.)
è riconosciuta la completa libertà di coscienza e di fede. Certamente l'individuo è in esse
dichiarato "La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolo
90v
e la eliminazione di
questo pericolo per l'avvenire non importarappresenta quindi
91r
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sonoI cattolici
91v
ha ancora una volta salvato tutto".Così Mons. Hollweck. Pur ammettendo
*
* *
Dopo di ciò, chinato