TEI-P5
Dokument-Nr. 5374
Sulla nuova Relazioni fra Chiesa e Stato nella nuova
Costituzione dell'Impero Germanico
La nuova Costituzione dell'Impero Germanico è entrata in vigore il
13 corrente mediante la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale dello Stato. Credo perciò mio dovere di dare qui
appresso all'E. V. R.,
la traduzione italiana degli articoli di essa, i quali fissano le relazioni
fra Chiesa e Stato, con qualche breve
osservazione o schiarimento.
*
* *
Articolo 134.
Testo tedesco
……………………………
Traduzione italiana
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar leghe e associazioni, purché intese a scopi che non siano in contraddizione col codice penale. Questo diritto non potràesser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le associazioni e congregazioni (Vereine) religiose.
Qualsiasi società è libera diacquistarsi la necessaria capacità giuridica corrispondentemente alle prescrizioni del codice civile.
Questo articolo è assai importante per le congregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazioni il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioniconcernenti circa l'acquisto della capacità
giuridica da parte delle Congregazioni medesime, vigenti finora in tutti gli Stati della
Germania, sono rimaste abrogate dal capoverso secondo dell'articolo in discorso; esse
acquistano ora tale cadetta capacità conformemente alle prescrizioni generali del
diritto civile.
Inoltre nell'articolo 138, il quale le Congregazioni suddette
sono equiparate alle associazioni religiose per ciò che concerne la garanzia della
loro proprietà.
-----------------
Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Tedsto
tedesco
………………
Traduzione italiana
Tutti gli abitanti della Repubblicagermanica godono piena libertà di fede e di coscienza. LoStatuto garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
……………….
Traduzione italiana
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'ammissione alle cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni in materia di fede. Le autorità hanno il diritto di domandare dell'appartenenza ad una società religiosa, soloinquantoché da essa domanda possano dipendere diritti e doveri, o lo richieda unariscossione statale ordinata per legge.
Nessuno può esser costretto ad azione o cerimonia religiosa né a prender parte ad esercizi spirituali o a prestar giuramento con una formula religiosa.
Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
Il capoverso I diritti ed i doveri civili e politici sono
indipendenti dalla confessione religiosa; in particolar modo poi è stabilito che tutti possono essere egualmente
ammessi senza distinzione di religione alle pubbliche cariche.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie intime
convinzioni religiose; tuttavia le Autorità civili possono interrogare circa l'appartenenza
ad una società religiosa "quando da essa dipendano diritti e doveri". Questa clausola trova
la sua applicazione in ciò che riguarda l'educazione dei fanciulli (tutela, scuola), le
imposte ecclesiastiche, ecc. Tale interrogazione è inoltre, com'è chiaro, altresì ammessa,
quando si tratti di compilare statistiche ordinate per legge. Finalmente è da notare che
la proibizione il diritto di coazione ad atti religiosi non esclude quella
esercitata a riguardo dei fanciulli d g impedisce i procedimenti disciplinari ecclesiastici
verso coloro che liberamente appartengono ad una confessione religiosa. Quanto alla forma
religiosa del giuramento, nessuno può esseread essa costretto; tuttavia essa è permessa a norma degli
articoli 42 e 177.
Articolo 137
Testo tedesco
………………………..
Traduzione italiana
Non esiste Chiesa di Stato.
La libertà di associazione delle societàreligiose sarà garantita. L'aggregazione delle società religiose entro i confini della Repubblica non è sottoposta a restrizioni di sorta.
Ogni societàreligiosa ha un ordinamento ed un'amministrazione indipendenti nell'ambito delle leggi valide per tutti. Esseprocedono alla distribuzione delle proprie carichesenza cooperazione né dello Stato, nédei comuni.
Le società religiose acquistano capacità giuridica seguendo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni del diritto pubblico purché lo siano state sin qui. Anche ad altre società religiose potranno essere accordati, quando ne facciano richiesta, uguali diritti, purché offrano la garanzia della durata tanto riguardo alloro Statuto che al numero dei loro membri . Quando più società religiose del genere, godenti diritto pubblico, si stringano in confederazione, anche questa confederazione (o aggregazione) dovrà considerarsi quale una corporazione godentediritto pubblico.
Le società religiose che son corporazioni deldiritto pubblico sono autorizzate di prelevare imposte in base alle liste civili uniformandosialle prescrizioni del diritto regionale.
Alle società religiose vengono equiparate quelle associazioni che si pongono il compito della cura collettiva di un sistema filosofico.
Nel casochel'esecuzione di queste prescrizioni richieda un ulteriore regolamento, di esso è competentela legislazione regionale.
Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste Chiesa di Stato" è rivoltoprinc essenzialmente
contro le Chiese nazionali protestanti e contro l'amalgama lor proprio delle cose politiche
ed ecclesiastiche, aspramente combattuto e respinto dalla tendenza socialista. Esso colpisce
però altresì
alcunealcune forti ingerenze dello Stato nella vita ecclesiastica
cattolica, quali sussistono si sono avute sinora, ad esempio specialmente in
Baviera.
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.c si voglia così di
traverso introdurre nuovamente la supremazia e la ingerenza dello
Stato sulla Chiesa, ma nel senso
che lo Stato, non facendo distinzione fra società religiose cristiane e non cristiane,
antiche e moderne, protegge e tutela il bene comune contro trasgressionipseudo-religiose Anzi l'espressione "delle leggi vigenti per
tutti" è stata espressamente adoperata per escludere una "leggi di
eccezione" contro le confessioni religiose. Non vi è dubbio che un Governo persecutore della Chiesa
potrà abusare di quell'inciso per vessare la Chiesa ed opprimere la
Chiesa;ma ciò sarebbeun evidente abuso,
mentregiacché tutto il capoverso tendead affermarela libertà delle società religiose.
Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. [Come] Tale privilegio competeva sinora in Germania alle due
confessioni cristiane (cattolica e protestante), ed in alcuni luoghi anche in misura
limitata agli Israeliti. I partigiani della piena separazione dello Stato dalla Chiesa
cercarono dì eliminare questo pubblico riconoscimento delle società religiose cristiane,
ma non riuscirono nei
loro sforzi. Così anche la Chiesa cattolica edele sue istituzioni rimane riconosciuta in Germania come
una corporazione di diritto pubblico. Da ciò sorgono alcune
conseguenze pratiche – varie nei singoli Stati –, di cui la più importante è il diritto
di riscuo-
Articolo 138
Testo tedesco
…………………………..
Traduzione italiana
I contributi dello Stato alle Società religiose dovutiin base a leggi, contratti o speciali titoli giuridici, verranno assunti dalla legislazione regionale su base nuova di cui lo Stato germanico indicherà i capisaldi.
Le proprietà, nonché altri diritti delle società eLeghe religiose sui loro stabili, lasciti e patrimoni destinati a scopi di culto, istruzione e benefiscienza, verranno garantiti.
L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di rendita.Alla sunno Fra le sunnominate convenzioni debbono essere soprattutto annoverate
quelle concluse colla S. Sede. Nelle disposizioni transitorie (art. 173) è poi
stabilito che sino all'emanazione della suaccenata legge dell'Impero le prestazioni in discorso dovranno essere mantenute
quali sono state finora.
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. l'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
Nella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione venne
Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana
Articolo 140
Testo tedesco
……………………….
Traduzione italiana
Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato sono garantite perlegge e riconosciute quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
Ai membri della forza armata dovrà esser concesso il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro do
Qualora il bisogno di funzioni religiose e cura d'anime si faccia sentire nell'esercito, negli ospedali, neipenitenziari od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi la loro opera di culto colla esclusioneassoluta, però, di qualsiasi coercizione.
Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda l'esercito, non è stata accettata la proposta di introdurre espressamente nella Costituzione la cura spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia non sembra importi che l'istituto stesso debba restarne colpito
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
*
* *
Come complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuovab dell'Impero.
Nella seduta del<la>23 Luglio scorso in Bam
Commissione per l'esame della nuova Costituzione bavarese tenutasi in Bamberga il
23 Luglio scorso in Bamberga, il Ministro Presidente Sig. Hoffmann così si
espresse disse: "Senza dubbio la grande tendenza della rivoluzione è stata di
rendere la Chiesa libera dallo Stato e lo Stato libero dalla Chiesa; essa però non e stata
intieramente attuata dalla attuata nella Costituzione dell'Impero. Questa fa
rende la Chiesa libera dallo Stato, ma pur troppo non, viceversa, lo Stato libero dalla
Chiesa. La piena separazione fra Stato e Chiesa richiede ancor tempo."
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente,c scrive quanto segue: "Anche a me è stato fatto notare che (nelle nuove
Costituzioni dell'Impero, del Baden, religiosamente libero nelle cose religiose, ma soltanto perché egli possa
volgerindisturbatamente voltar le spalle alla religione, ed anzi a
tutte le religioni. Quelle disposizioni non hanno il significato e l'intenzione di astenersi da qualsiasi violenza in fatto di
religione, ma sono piuttosto un invito all'individuo di liberarsi da ogni religione. Così
hanno già lo [sic] stesso pensiero sostennero già i rivoluzionari del 1848, che lo
accolsero nat introdussero nei diritti fondamentali del popolo tedesco, e se ne
sono potute vedere le consequenze dalla prassi del liberalismo. La Chiesa ed i cattolici non possono
attenderne
alcuna salvezza.
"La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolop per il quale valga la pena di far
sacrificio alcuno. Al contrario il principio
della subordinazione della Chiesa alle leggi dello Stato – "nell'ambito del diritto comune"
–, accettato anche dai cattolici e dai loro capi e rappresentanti, è un grave errore e un
così grande pericolo, in confronto del quale scompaiono del tutto affatto tutti i cosidetti vantaggi, come il diritto di riscuotere
imposte, il mantenimento delle facoltà teologiche nelle Università, il riconoscimento della
Chiesa come società di diritto pubblico, la libera provvista dei benefici, ecc. Tutto ciò
può essere e sarà di fatto cambiato in futuro, e i Vescovi della Germania, e i
rappresentanti dei cattolici tedeschi si troveranno disarmati di fronte a tale evenienza.
Essi hanno acconsentito senza protesta al principio della sottomissione della Chiesa allo Stato.
Voglia Iddio che la S. Sede salvi il principio ecclesiastico! I cattolici tedeschi
hanno Disposizioni transitorie.
Articolo 173
Testo
tedesco
…………………...
Traduzione italiana
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sono perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché vengono meno anche coloro, nei quali io avevo riposto la mia speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con tutte le forze la causa della Chiesa; maessi tutti tacciono e si cerca adesso di far credere al mondo che il "Centro"
Così Mons. Hollweck. Pur ammettendonon poche debolezze dei cattolici in Germania, bisognatuttavinondimeno ricordareche il Centro non ha la maggioranza
nell'Assemblea Nazionale, e quindi non può tutttutto ottenere. Esso, haconseguito coi suoi sforzi che si addivenisse in Germania ad una separazione ostile
dello Stato dalla Chiesa, quale si ha in altre Nazioni di Europa,
ed ha scongiurato il pericolo che si facessero
controcontro la Chiesa leggi di eccezione,
affermandone la libertà nella provvista dei suoi
offici.
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* *
Dopo di ciò, chinato
82r, oben links des Textes hds. von Pacelli notiert:
"(Nota)".
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 30.04.2013.
Dokument-Nr. 5374
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 18. August 1919
Schreiber (Textgenese)
PacelliStenotypistPacelliBetreff
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Articolo 134.
Testo tedesco
……………………………
Traduzione italiana
Tutti i tedeschi hanno il diritto di fondar leghe e associazioni, purché intese a scopi che non siano in contraddizione col codice penale. Questo diritto non potràesser limitato da misure preventive. Le medesime prescrizioni valgono per le associazioni e congregazioni (Vereine) religiose.
Qualsiasi società è libera diacquistarsi la necessaria capacità giuridica corrispondentemente alle prescrizioni del codice civile.
77v
Questo articolo è assai importante per le congregazioni religiose, giacché estende anche a queste senza limitazioni il diritto spettante ad ogni tedesco di fondare associazioni. Anche le molte restrizioni
Inoltre nell'articolo 138
-----------------
Capo terzo
Religione e società religiose
Articolo 135
Te
………………
78r
Traduzione italiana
Tutti gli abitanti della Repubblicagermanica godono piena libertà di fede e di coscienza. LoStatuto garantisce l'indisturbato esercizio del culto, che vien posto sotto la protezione dello Stato, ferme rimanendo le leggi generali della Repubblica.
Articolo 136
Testo tedesco
……………….
Traduzione italiana
I diritti e doveri civili e politici non vengono né condizionati, né limitati dall'esercizio della libertà di culto.
Il godimento dei diritti civili e politici, nonché l'ammissione alle cariche sono indipendenti dalla confessione religiosa.
Nessuno è obbligato a manifestare le proprie convinzioni in materia di fede. Le autorità hanno il diritto di domandare dell'appartenenza ad una società religiosa, soloinquantoché da essa domanda possano dipendere diritti e doveri, o lo richieda unariscossione statale ordinata per legge.
Nessuno può esser costretto ad azione o cerimonia religiosa né a prender parte ad esercizi spirituali o a prestar giuramento con una formula religiosa.
79r
Gli articoli 135 e 136 riguardano la sfera personale del diritto e sanzionano la libertà individuale di fede e di coscienza.
79v
da parte di coloro cui
spetta la loro educazione, né Articolo 137
Testo tedesco
………………………..
Traduzione italiana
80r
Non esiste Chiesa di Stato.
La libertà di associazione delle societàreligiose sarà garantita. L'aggregazione delle società religiose entro i confini della Repubblica non è sottoposta a restrizioni di sorta.
Ogni societàreligiosa ha un ordinamento ed un'amministrazione indipendenti nell'ambito delle leggi valide per tutti. Esseprocedono alla distribuzione delle proprie carichesenza cooperazione né dello Stato, nédei comuni.
Le società religiose acquistano capacità giuridica seguendo le prescrizioni generali del diritto civile.
Le società religiose rimangono corporazioni del diritto pubblico purché lo siano state sin qui. Anche ad altre società religiose potranno essere accordati, quando ne facciano richiesta, uguali diritti, purché offrano la garanzia della durata tanto riguardo alloro Statuto che al numero dei loro membri . Quando più società religiose del genere, godenti diritto pubblico, si stringano in confederazione, anche questa confederazione (o aggregazione) dovrà considerarsi quale una corporazione godentediritto pubblico.
Le società religiose che son corporazioni deldiritto pubblico sono autorizzate di prelevare imposte in base alle liste civili uniformandosialle prescrizioni del diritto regionale.
Alle società religiose vengono equiparate quelle associazioni che si pongono il compito della cura collettiva di un sistema filosofico.
Nel casochel'esecuzione di queste prescrizioni richieda un ulteriore regolamento, di esso è competentela legislazione regionale.
81r
Il capoverso primo di questo articolo "Non esiste Chiesa di Stato" è rivolto
Assai importante è il capoverso terzo, il quale afferma il diritto delle società religiose di ordinare ed amministrare indipendentemente i propri affari ed in conseguenza sancisce che esse conferiscono i loro uffici senza cooperazione dello Stato o dei Comuni. Tale disposizione fu accettata all'unanimità così nella Commissione come nell'Assemblea Nazionale, malgrado la opposizione di alcuni Governi di Stati particolari, massime del Governo bavarese, presieduto dall'anticlericale Ministro Sig. Hoffmann.
81v
L'inciso
"nell'ambito del diritto comune" o più letteralmente tradotto "nell'ambito delle leggi
vigenti per tutti" (innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes) non deve essere inteso
quasi che
83r
Mentre il capoverso quarto di questo articolo tratta della capacità giuridica delle società religiose ossia della loro posizione nel diritto privato, il capoverso quinto concerne invece la loro situazione come corporazioni di diritto pubblico. [
83v
tere
imposte. In compenso i partiti di sinistra ottennero che i diritti di pubbliche
corporazioni debbano essere accordati anche a
[nuove] società religiose, che finora non li godevano, se
per il loro Statuto e per il numero dei loro membri offrano garanzia di durata. A quanto mi
è stato affermato, questa disposizione avrebbe un'importanza piuttosto teorica che
pratica.Articolo 138
Testo tedesco
…………………………..
Traduzione italiana
84r
I contributi dello Stato alle Società religiose dovutiin base a leggi, contratti o speciali titoli giuridici, verranno assunti dalla legislazione regionale su base nuova di cui lo Stato germanico indicherà i capisaldi.
Le proprietà, nonché altri diritti delle società eLeghe religiose sui loro stabili, lasciti e patrimoni destinati a scopi di culto, istruzione e benefiscienza, verranno garantiti.
85r
L'articolo 138 tratta dei beni delle società religiose. Il capoverso primo stabilisce che le prestazioni dello Stato alle dette società, dovute per legge, convenzione o speciali titoli giuridici dovranno essere svincolate, ossia sostituite col pagamento di un capitale o di rendita.
In virtù del capoverso secondo rimane assicurata la proprietà delle società religiose, come pure gli altri loro diritti, ad es. l'uso degli edifici posti a loro disposizione dallo Stato.
Nella Commissione per l'esame del progetto di Costituzione venne
85v
anche trattata la
questione del patronato (privato); ma, in vista delle difficoltà che presentava una tale materia, decise di non
toccarla nella Costituzione dell'Impero, lasciandola invece alla legislazione dei singoli
Stati.Articolo 139
Testo tedesco
………………………
Traduzione italiana
Articolo 140
Testo tedesco
……………………….
Traduzione italiana
Articolo 141
Testo tedesco
……………………..
Traduzione italiana
86r
Le domeniche e le altre feste riconosciute dallo Stato sono garantite perlegge e riconosciute quali giorni di riposo e di elevazione spirituale.
87r
Ai membri della forza armata dovrà esser concesso il tempo libero necessario per l'adempimento dei loro do
88r
Qualora il bisogno di funzioni religiose e cura d'anime si faccia sentire nell'esercito, negli ospedali, neipenitenziari od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi la loro opera di culto colla esclusioneassoluta, però, di qualsiasi coercizione.
89r
Gli articoli 140 e 141 riguardano l'esercizio delle pratiche religiose e dell'assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri e negli altri pubblici stabilimenti. Per ciò che riguarda l'esercito, non è stata accettata la proposta di introdurre espressamente nella Costituzione la cura spirituale dei militari, quale era sinora; ciò tuttavia non sembra importi che l'istituto stesso debba restarne colpito
La Costituzione assicura a tutti membri della milizia la libertà di adempiere i loro doveri religiosi; d'altra parte, le società religiose debbono essere ammesse, in quanto ve ne sia bisogno e con esclusione di qualsiasi coercizione, ad esercitare gli atti del culto e della cura delle anime così nell'esercito come nelle altre pubbliche istituzioni summenzionate.
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Come complemento di questo rispettoso Rapporto mi sia permesso di aggiungere due giudizi intorno alla nuova
89v
Costituzione
Nella seduta del<la>
Mons. Hollweck nell'ultima parte della sua lettera in data del 7 corrente, da me già trasmessa all'E. V. col mio ossequioso Rapporto N. 13699 in data del 13 corrente,
90r
del Württemberg, ecc.)
è riconosciuta la completa libertà di coscienza e di fede. Certamente l'individuo è in esse
dichiarato "La Chiesa di Stato non esisteva già più da lungo tempo. Essa non costituiva dunque più alcun pericolo
90v
e la eliminazione di
questo per l'avvenire non importa quindi alcun guadagno, 91r
posto in salvo la "Chiesa" protestante, ossia il cosidetto Cristianesimo, se stessi e la loro posizione come professori ben pagati di teologia, ma hanno lasciato in asso la Chiesa. Essa deve salvarsi da se stessa. Si è tutto subìto dai cattolici, i quali ora sono perciò lodati dai giuristi e dai teologi protestanti come "lungimiranti" ed "amanti della pace". Ma io divengo amaro. Le esperienze di questi ultimi tempi mi hanno reso tale, perché vengono meno anche coloro, nei quali io avevo riposto la mia speranza: i Vescovi ed i teologi. Essi erano chiamati in prima linea a sostenere con tutte le forze la causa della Chiesa; ma
91v
ha ancora una volta salvato tutto".Così Mons. Hollweck. Pur ammettendonon poche debolezze dei cattolici in Germania, bisogna
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* *
Dopo di ciò, chinato