Dokument-Nr. 6093
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
[München], 15. November 19191

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
Betreff
Sulle elezioni vescovili in Prussia
Nel mio rispettoso mio Rapporto N. 13699 in data del 13 Agosto scorso sulle elezioni vescovili in Prussia mi permettevo di osservare che, sebbene fosse stata già promulgata la Co nuova Costituzione dell'Impero, la quale all'art. 137 capoverso 3 dispone espressamente che "ciascuna società religiosa conferisce i suoi uffici senza cooperazione dello Stato e dei Comuni", tuttavia, sembrava prudente, affine d affine di evitare possibili difficoltà e complicazioni, sarebbe stato prudente di attendere che essa venisse effettivamente applicata nei singoli Stati.
Ed infatti, – come ho già avuto l'onore di riferire all'E. V. R., col successivo mio ossequioso Rapporto N. 14583 d del 30 Ottobre scorso, – a norma di secondo in virtù di una recente interpretazione data dal Ministero dell'Interno dell'Impero in Berlino, il suddetto capoverso non è entrato ancora in vigore, dovendo esso essere applicato
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dovendo invece la sua applicazione essere regolata, a norma in conformità del capoverso ultimo di quello stesso articolo, dalla legislazione dei singoli Stati. Questa interpretazione è, giusta quanto secondo che mi permettevo di rilevare nel succitato Rapporto, medesimo, del tutto strana ed [ont] infondata, almeno per ciò che [concerne] riguarda la Chiesa cattolica. , e contraddice a quanto Monsignor Mausbach, Ma il noto deputato all'Assemblea Nazionale di Weimar e già relatore a Weimar per la parte del progetto della nuova Costituzione germanica concernente i rapporti fra Chiesa e Stato, Mons. Prof. Mausbach, da me interrogato nello scorso mese di Agosto, mi affermò con ogni sicurezza, nello scorso mese di Agosto, e cioè che "l'ultimo capoverso dell'art. 137, il quale rimette l'esecuzione alla legislazione dei singoli Stati, si riferisce ai capoversi 5-7 immediatamente precedenti, e non tocca la cessazione dei diritti dello Stato sulla provvista dei benefici degli uffici ecclesiastici, che non richiede alcun =ulteriore regolamento=". Ho quindi già scritto confidenzialmente al sullodato Monsignore, affine di avere schiarimenti al riguardo in proposito e di provocare, se è possibile, che dall' l'Assemblea Nazionale una correzione corregga quell'assurda
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quella decisione, la quale può aver potrebbe essere stata anche un subdolo tentativo d per ritardare o diminuire la completa rinunzia soppressione delle dell'ingerenza e dell'Autorità civile nelle menzionate provviste.
In conseguenza di ciò, Ad ogni modo, in seguito alla surriferita interpretazione, e poiché, d'altra parte, è stato pur dichiarato dallo stesso medesimo MDicastero che i trattati internazionali, fra i quali vengono annoverati anche i Con i Concordati e le altre Convenzioni colla S. Sede, sono rimasti in vigore, (in quanto le loro disposizioni non trovansi in opposizione con quelle della trovinsi in contrasto colla Costituzione), è chiaro non sembra dubbio che il Governo prussiano che la Prussia considera i ancora come tuttora vigenti le disposizioni della Bolla "De salute animarum" coll'annesso Breve "Quod de fidelium" anche circa le circa le per quanto alle elezioni vescovili, non meno che per la provvista dei canonicati, e quindi ritenga perciò che fino sino al definitivo regolamento della questione debba seguirsi al riguardo il procedimento osservato finora. ad ora.
Tanto ho creduto mio dovere di segnalare, per ogni buon fine, all'E. V. all'E. V. a complemento del già succitato Rapporto N. 13699, massime in vista dell'attuale vacanza dell'importantissima Archidiocesi di Colonia; dopo di che, chinato
1Ursprüngliches Datum "14 Novembre 1919", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 15. November 19191, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 6093, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/6093. Letzter Zugriff am: 02.05.2024.
Online seit 04.06.2012, letzte Änderung am 03.06.2013.