Dokument-Nr. 7091

[Erzberger, Matthias]: Completamento della Costituzione dell'Impero nel senso del Parlamentarizzamento ., 11. Oktober 1918

Con rescritto del 30 settembre a. c, l'Imperatore di Germania espresse la sua volontà che il popolo tedesco cooperasse più efficacemente che per lo passato alla conformazione della sorte della Patria; e che uomini eletti deputati dalla fiducia popolare partecipassero ai diritti e ai doveri del Governo. Il messaggio imperiale prevede una più stretta unione fra il Governo dell'Impero e il Reichstag; unione che può esser stabilita soltanto se membri del Reichstag appartengono contemporaneamente al Governo; se, in altre parole, i deputati chiamati a coprire cariche governative possono rimanere contemporaneamente in possesso del loro mandato quali deputati.
Si tratta quindi, anzitutto, di abrogare l'articolo 21, secondo capoverso, della Costituzione dell'Impero, secondo il quale membri del Reichstag decedono dal loro mandato quando accettano una carica nel Governo dell'Impero o nel Governo di un qualsiasi Stato della Confederazione. Questa prescrizione era stata prevista quale protezione contro qualsiasi abuso d'autorità a danno dell'indipendenza della rappresentanza popolare. Essa era stata dettata dal pensiero che l'elettore ha diritto che il deputato da esso eletto sia indipendente; che la nomina- di questo deputato a membro del Governo possa influenzare la sua indipendenza quale rappresentante del popolo, e che quindi l'elettore ha diritto di scegliersi un nuovo deputato. D'altra parte la prescrizione che sopra impedisce che si stabilisca uno stretto connesso fra Governo dell'Impero e rappresentanza popolare; mentre l'accettazione nel Governo di un elemento prevalente-
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mente burocratico vien giustifìcato coll'osservazione che sin qui, parlamentari abili e intelligenti,venivano condannati all'inerzia; imperocché accettare una carica governativa a prezzo del mandato non aveva per essi attrazione alcuna e che per questo si tenevano forzatamente lontani dal Governo. Ora si è veduto che il pensiero fondamentale della prescrizione, la protezione, cioè, degli interessi dell'elettore, risale ad un'epoca ormai trapassata, che è antiquato ed inutile; che, d'altra parte, l'effetto ostacolante della prescrizione riguardo ad uno stretto connesso fra Governo e rappresentanza popolare, è semplicemente dannoso. Per questa ragione la soppressione di tale prescrizione è completamente giustificata e necessaria. L'8 ottobre a. c. il Consiglio federale ha deliberato di acconsentire ad un disegno di legge che sopprima l'art. 21, secondo capoverso, della Costituzione dell'Impero.
La legge del 17 marzo 1878 sulla supplenza del Cancelliere dice nel suo secondo capoverso che, oltre al rappresentante generale del Cancelliere, soltanto i capi delle supreme autorità dell'Impero nell'ambito delle loro attribuzioni, possono esser chiamati a rappresentare il- Cancelliere. Il numero delle supreme autorità dell'Impero è limitato. Oggi sono stati nominati a segretari di Stato senza portafogli l'on. Groeber (Centro), 1'on. Erzberger (Centro) e l'on. Scheidemann (socialista). Questi segretari di Stato, non avendo portafogli, non hanno sotto di sé un dicastero dell'Impero. Vi è ora la necessità che anche questi segretari di Stato, che non son capi di una suprema autorità dell'Impero, possano esser chiamati a fungere da rappresentanti del Cancelliere. La prescri-
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zione restrittiva nella prefata legge sulla supplenza era stata creata quando l'organamento degli Uffici dell'Impero si trovava ai suoi inizi. Ma data l'immensa estensione presa dagli affari dell'Impero, che prova la sua espressione nella nomina dei segretari di Stato senza portafogli, la prescrizione è divenuta insostenibile e superflua. Il Consiglio federale ha dato quindi la sua approvazione al disegno d'una legge, secondo la quale la prescrizione restrittiva sulla citata supplenza debba essere cancellata. I segretari di Stato senza portafogli vengono ad esser dunque, al par di quelli a capo di un dicastero, supplenti del Cancelliere.
I membri responsabili del Governo sono stati sin qui sempre membri del Consiglio federale. Soltanto nella loro qualità di membri del Consiglio federale i supplenti del Cancelliere hanno la facoltà di prendere la parola al Reichstag quando vogliano. Ora si vuol desistere dal fare dei segretari di Stato senza portafogli contemporaneamente membri del Consiglio federale, e questo semplicemente perché essi rimangono membri del Reichstag. L'art. 9 della Costituzione dell'Impero stabilisce che nessuno può essere contemporaneamente membro del Consiglio federale e del Reichstag. Per ora non si pensa a sopprimere questa prescrizione perché ne andrebbe perduto un principio fondamentale dell'art. 5 della Costituzione dell'Impero, essenziale per lo sviluppo dell'Impero stesso, secondo il quale Consiglio federale e Reichstag sono indipendenti l'uno dall'altro e godono i medesimi diritti l'uno di fronte all'altro, quali corporazioni legislative dell'Impero. I membri del Consiglio federale votano secondo il mandato imperativo dei loro Governi. Ora esiste la probabilità che i segretari di Stato senza portafogli, se se-
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dessero nel Consiglio federale per il fatto di essere contemporaneamente membri del Reichstag potessero essere influenzati nel loro voto dalla loro appartenenza ad un partito, astrazion fatta dalla circostanza che i Segretari di Stato senza portafogli non sono in sé rappresentanti d'un Governo federale. Li si potrebbe nominar contemporaneamente Ministri di Stato prussiani ed allora, in questa qualità, anche se Ministri senza portafogli, avrebbero diritto a voto nel Consiglio federale. Ma il punto di gravità della nomina degli onorevoli Groeber, Erzberger e Scheidemann viene a trovarsi d'altra parte, in questo: che essi hanno il carattere di ministri dell'Impero, oltre a ciò non sono tutti, per caso, sudditi prussiani. Per queste ragioni si vuole perseverare nell'art. 9 della Costituzione dell'Impero il quale esclude la contemporanea appartenenza al Consiglio federale e al Reichstag; si vuole però eludere la prescrizione che i supplenti del Cancelliere possano parlare quando vogliano al Reichstag solo nella loro qualità di membri del Consiglio federale, e volgerla a favore dei segretari di Stato senza portafogli, in modo che la prefata legge del 17 marzo 1878 sulla supplenza, venga completata dall'aggiunta che i supplenti del Cancelliere possono essere uditi al Reichstag quando lo domandino. In questo senso il Consiglio federale ha deliberato che al primo paragrafo della legge sulla supplenza siano aggiunte le parole: "I supplenti del Cancelliere debbono essere uditi al Reichstag ogni volta lo desiderano[sic]".
Il resultato dei mutamenti della Costituzione dell'Impero già accettati dal Consiglio federale e che saranno, come è naturale, votati dal Reichstag, è il seguente:
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dessero nel Consiglio federale per il fatto di essere contemporaneamente membri del Reichstag potessero essere influenzati nel loro voto dalla loro appartenenza ad, un partito, astrazion fatta dalla circostanza che i Segretari di Stato senza portafogli non sono in sè rappresentanti d'un Governo federale. Li si potrebbe nominar contemporaneamente Ministri di Stato prussiani ed allora, in questa qualità, anche se Ministri senza portafogli, avrebbero diritto a dota nel Consiglio federale. Ma il punto di gravità della nomina degli onorevoli Groeber, Erzberger e Scheidemann viene a trovarsi d'altra parte, in questo: che essi hanno il carattere di ministri dell'Impero, oltre a ciò non sono tutti, per caso, sudditi prussiani. Per queste ragioni si vuole perseverare nell'arto9 della Costituzione dell'Impero il quale esclude la contemporanea appartenenza al Consiglio federale e al Reichstag; si vuole però eludere la prescrizione che i supplenti del Cancelliere possano parlare quando vogliano al Reichstag solo nella loro qualità di membri del Consiglio federale, e volgerla a favore dei segretari di Stato senza portafogli, in modo che la prefata legge del 17 marzo 1878 sulla supplenza, venga completata dall'aggiunta che i supplenti del Cancelliere possono essere uditi al Reichstag quando lo domandino. In questo senso il Consiglio federale ha deliberato che al primo paragrafo della legge sulla supplenza siano aggiunte le parole: 'I supplenti del Cancelliere debbono essere uditi al Reichstag ogni volta lo desiderano'.
Il resultato dei mutamenti della Costituzione dell'Impero già accettati dal Consiglio federale e che saranno, come è naturale, votati dal Reichstag, è il seguente:
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1. I deputati al Reichstag chiamati a coprire un Ufficio di Stato, non decadono dal loro mandato di deputati.
2. I segretari di Stato senza portafogli sono supplenti del Cancelliere.
3. I segretari di Stato senza portafogli possono prendere la parola al Reichstag quando lo desiderino.
In questo modo non son certo esauriti i cambiamenti della Costituzione prospettata. Son previste anche misure che si riferiscono ad un mutamento dell'art. 11 e 17 della Costituzione dell'Impero.
In quanto all'art. 11 si tratta precipuamente della facoltà esclusiva dell'Imperatore " di dichiarare la guerra e concludere la pace in nome dell'Impero". È questa una conseguenza del principio fondamentale della Costituzione dell'Impero, di far dell'Imperatore un solo ed esclusivo rappresentante d'uno Stato dinanzi a terzi. Con ciò, naturalmente, non è detto che i pieni poteri dell'Imperatore sieno illimitati. Comunque, ha giuridicamente facoltà di concludere per lo Stato, qualsiasi trattato che gli piaccia. È vero che egli è legato all'approvazione del Consiglio federale e del Reichstag, e che la sua facoltà può esser materialmente limitata da leggi; tuttavia rimane l'unico rappresentante dell'Impero dal punto di vista del diritto internazionale, soprattutto nelle importantissime decisioni di guerra e di pace relativamente alle quali la Costituzione dell'Impero pone un'unica restrizione in quanto alla dichiarazione di guerra; e più precisamente quella che una guerra d'aggressione da parte della Germania
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deve avere l'approvazione del Consiglio federale. (Art. 11, secondo capoverso della Costituzione dell'Impero). In certi casi i limiti fra la guerra d'aggressione e quella di difesa può essere molto controversa. In ogni caso una responsabilità enorme viene a ricadere sulle spalle dell'Imperatore. Il quale, per dire il vero, ha avuto sempre una piena e completa coscienza della gravità di questo peso. Basta ricordare le parole che egli telegrafò nel 1905 allo Zar di Russia allorché questi si trovava al bivio di continuare la guerra col Giappone <o>1 di terminarla con una pace non certo bella. L'Imperatore raccomandò allora <allo>2 Zar:
"Prima di prendere una decisione definitiva per la pace o per la prosecuzione della guerra (quest'ultima sarebbe di vaste conseguenze difficilmente prevedibili nel loro risultato finale e che costerebbero innumerevoli vite umane, sangue e danaro) sarebbe cosa ben fatta, mi sembra, se tu sottoponessi prima tali questioni alla Grande Duma. Rappresentando questa il popolo russo, la sua risposta corrisponderebbe al volere della Russia. Se la Duma rigetta la pace, si addossa la grave responsabilità per tutte le conseguenze, e protegge te, una volta per sempre, dinanzi al mondo e dinanzi alla storia, dall'accusa di aver tu sacrificato migliaia di figli, amanti della loro patria, senza interrogare il paese o persino contro la sua volontà...Le decisioni da prendersi son così gravi e le conseguenze così vaste che è assolutamente impossibile per qualsivoglia sovrano mortale addossarsene la responsabilità senza l'aiuto e il consiglio del suo popolo".
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Con queste parole l'Imperatore dice chiaramente che modificando la Costituzione in questo punto, si viene a servire non solo il popolo ma il sovrano stesso. Questa modificazione della Costituzione si moverà nel senso dì una partecipazione regolata del Reichstag alla decisione in complesso sulla guerra e sulla pace. In altre parole: la cooperazione del Reichstag in quanto al decidere la guerra o la pace verrà fissata nella Costituzione; e fissato inoltre in un modo ben più chiaro che sin qui, che l'Impero tedesco è essenzialmente uno Stato difensivo. In quanto ai trattati di pace la collaborazione del Reichstag è già da lungo una cosa pratica. Nei trattati di pace vi sono ordinariamente da regolare cose che rientrano nelle competenze del Reichstag. Così i trattati di pace di Brest e di Bucarest furono sottoposti alla sua approvazione.
Anche l'art. 17 della Costituzione dell'Impero è oggetto di una modificazione. Esso diceva sin qui:
"L'Imperatore approva e promulga le leggi dell'Impero e veglia alla loro esecuzione. Le disposizioni e i rescritti dell'Imperatore vengono emanati in nome dell'Impero e debbono, perché sian validi, esser e controfirmati dal Cancelliere che viene ad assumerne così la corresponsabilità."
Il senso di quest'articolo è quello di regolare la responsabilità del Cancelliere. Mancano tuttavia disposizioni che fissino su che cosa si estende la responsabilità, chi è incaricato di farla valere, quale procedimento si deve tenere, quali effetti sono collegati ad essa. Per questa ragione l'estero è venuto al pensiero che l'Impero
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tedesco non possegga un Ministero responsabile. Il concetto è sbagliato. La responsabilità dei Ministri esiste qual principio politico, e nient'affatto quale un principio inefficace. Ciò si fa valere nell'obbligo del Cancelliere di rispondere al Reichstag ad attacchi contro un Ufficio dell'Impero. Quella che manca è soltanto una legge che fissi ulteriormente la responsabilità del Cancelliere, come ve ne son ormai da lungo tempo per i Ministri negli Stati confederati tedeschi di Baviera, Wuerttemberg, Baden, ecc., ecc. Questa lacuna dev' essere riempita; e per riempirla non è necessario procedere ad un vero e proprio cambiamento della Costituzione ma alla messa in pratica della Costituzione col fissare prescrizioni giuridiche corrispondenti.
Il Governo dell'Impero presenterà quanto prima al Reichstag disegni di legge relativi ai punti suddetti, disegni che serviranno all'ulteriore completamento della Costituzione dell'Impero nel senso del parlamentarizzamento.
1Hds. eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
2Hds. eingefügt, vermutlich vom Verfasser.
Empfohlene Zitierweise
[Erzberger, Matthias], Completamento della Costituzione dell'Impero nel senso del Parlamentarizzamento . vom 11. Oktober 1918, Anlage, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7091, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7091. Letzter Zugriff am: 29.04.2024.
Online seit 13.07.2011.