Dokument-Nr. 7790
Pacelli, Eugenio an Cassetta, Francesco di Paola
[München], 06. März 19181

Schreiber (Textgenese)
PacelliPacelli
[Kein Betreff]
Non appena mi giunse il venerato Foglio dell'E. V. R. N. 5324/17 in data del 3 Gennaio scorso, col quale l'E. V. R. si degnava chiedere il mio modesto parere circa alcuni quesiti proposti da Mons. Vescovo di Breslavia relativamente alla composizione del tribunale ecclesiastico di quella Curia, mi diedi premura di fare nell'Archivio di questa Nunziatura Apostolica diligenti ricerche affine di conoscere ed esaminare i precedenti storici della questione. Tali indagini però rimasero del tutto infruttuose, giacché, come apparirà in seguito, essa non fu mai trattata in addietro dalla Nunziatura Apostolica dalla Nunziatura di Monaco, sibbene da quella di Vienna, dalla quale quindi cotesta S. Congregazione potrà ebbe sempre, qualora lo giudicasse chi necessario, avere avere maggiori al riguardo più ampie notizie. Mi è stato, Sono, tuttavia, possibile di riuscito a procurarmi i principali Atti Pontifici relat concernenti la presente vertenza, in base ai quali mi è stato possibile ricostruire,
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almeno nelle sue linee fondamentali, la storia della medesima.
Con Breve del 1º Agosto 1748 (Allegato I) il Sommo Pontefice Benedetto XIV dietro istanza domanda del Re di Prussia concedeva per la diocesi di Breslavia che le cause di appello in seconda e terza istanza fossero deferite al Nunzio Apostolico di Polonia, il quale in ogni singolo singolo caso avrebbe dovuto commetterne il giudizio ad uno degli ecclesiastici compresi nella list nell' nel relativo elenco presentato dalla Curia summenzionata.
Venuta poi quindipoi a cessare la sullodata Nunziatura, Apostolica, furono all'uopo eletti dal Vescovo giudici prosinodali, che ottennero quindi la conferma della S. Sede (Allegati II, III e IV).
In seguito, all'epoca della secolarizzazione dei beni ecclesiastici in Prussia, i tribunali vescovili vennero nel 1810 primadal potere civile prima soppressi, poi quindi di nuovo nel 1812 permessi dall'au dal potere civilepermessi d'intesa col Vescovo, ma furono sottoposti alla sorveglianza ed all'ingerenza dello Stato. Il Concistoro poteva trattare solo le cause matrimoniali, anche in seconda ed in terza istanza, ed i giudici, i quali dovevano essere confermati dal Governo, erano in parte ecclesiastici ed in parte laici. Gli affari ed
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i processi disciplinari furono rimessi al Vicario generale.
Dopoché la Costituzione prussiana riconobbe nuovamente la libertà della Chiesa, il Vescovo di Breslavia Enrico nel 1855 si propose di ricostituire i giudizi ecclesiastici nella sua diocesi in armonia colle disposizioni canoniche e soprattutto di dare una sicura base giuridica ai tribunali di seconda e terza istanza. A tal fine, mentre chiedeva alla S. Sede la sanazione dei pro dei precedenti processi e sentenze, di dette istanze, supplicava al tempo stesso per la rinnovazione dell'antico privilegio della diocesi di Breslavia quanto alle relativamente alle cause d'appello. Questo nuovo Indulto venne di fato concesso ad decennium col Breve del 12 Gennaio 1855 (Allegato V), il quale stabiliva che il Vescovo col consiglio del suo Capitolo compilasse un elenco di persone ecclesiastic he i idonee i all'ufficio di giudici e lo trasmettesse poi al Nunzio Apostolico di Vienna, che ne avrebbe dovuto sce fra essi sceglierne tre e costituirli scelti tre per come giudici di seconda istanza. Parimenti gli appelli in terza istanza dovevano essere rimessi al medesimo Nunzio, il quale ne avrebbe
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commetterebbe egualmente similmente il giudizio a tre degli ecclesiastici suddetti. "Praeterea (così disponeva poi il citato Breve) [ein Wort unlesbar] tam Collegio iudicum secundae instantiae, quam tribus iudicibus in tertia instantia ab Apostolico Nuntio, ut dictum est, deputandis, facultatem facimus adsciscendi sibi in auxilium adsessores sive auditores ecclesiasticos seu saeculares sacrorum canonum peritos, qui tamen omni voto delibera t ur seu decisivo destitua n tur". – Questo Indulto venne Questo Indulto venne poi completato con rescritto della S. Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari del 1º Settembre 1858 (Allegato VI); ed una proroga ad decennium nei medesimi termini venne concessa col Breve del 22 Luglio 1864 (Allegato VII), nel quale si ritrova la stessa clausola circa la esclusione dal voto deliberativo per gli assessori od aiutanti ecclesiastici e laici.
Il Kulturkampf e la destituzione del Vescovo decretata dal Governo nel 1875 impedì anche il funzionamento dei tribunali vescovili, i quali vennero ristabiliti soltanto nel dopo la nuova provvista di quella Sede vescovile nel 1882. Non fu si chiese tuttavia chiesta una proroga dei Brevi
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del 12 gennaio 1855 e del 22 Luglio 1864, ma invece il tribunale di seconda istanza fu dal 1883 costituito ogni triennio in base alla facoltà di deputare i giudici prosinodali, ed i giudici così eletti e tale deputazione designazione venne notificata in principio al Nunzio Apostolico di Vienna (Allegato VIII) e poi direttamente a cotesta S. Congregazione.
Ciò posto, e tenendo presente
1º) che i sacri canoni hanno sempre assolutamente escluso i laici dall'officio di giudici nelle cause ecclesiastiche (cap. 2. X. de iudiciis II, 1; cap. 18. X. de foro compet. II. 2; Schmalzgrueber, lib. I. tit. 29. n. 14; l. II. tit. 1. n. 83. Sg.; Archiv für Katholisches Kirchenrecht, t. 53. pag. 331. sg.; Wernz, Ius decret. tom. V n. 112);
2º) che nei particolari surriferiti Indulti pontifici per la diocesi di Breslavia si parla sempre di persone ecclesiastiche da eleggersi all'ufficio di giudici;
3º) che il nuovo Codex iuris canonici (can. 1573 § 4 e can. 1574) esige che gli officiali ed i vice-officiali, i giudici sinodali e pro-sinodali siano sacerdoti;
4º) che la causa, il motivo, per cui sembra essersi intro-
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dotta a dist ad istanza del Governo la consuetudine di assumere anche i laici come giudici, (ossia il fatto che la giurisdizione ecclesiastica si estendeva allora altresì a cause che la potestà civile si è poi riservata), è venuta a cessare;
5º) che è parimenti venuta meno qualsiasi l'ingerenza governativa nella scelta dei giudici ecclesiastici è parimenti venuta meno, che ed anzi Mons. vescovo di Breslavia, da me espressamente interrogato al riguardo, ritiene non esservi da temere alcuna difficoltà da parte dello Stato per una eventuale futura esclusione dei laici (Allegato IX);
6º) che il sullodato Vescovo inclina egli stesso apertamente a considerare tale quella consuetudine come un abuso;
7º) che, secondo il can. 5 del Codex iuris canonici, "vigentes in praesens contra horum statuta canonum consuetudines…, quae quidem centenariae sint et immemorabiles, tolerari poterunt, si Ordinarii pro loco rum ac personarum adiunctis existiment eas prudenter submoveri non posse"; condizione questa, la quale non si verifica nel caso attuale;
sembrami subordinatamente che ai quesiti
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dubbi proposti dal più volte lodato Vescovo possa rispondersi:
Ad 1 um negative.
Ad 2 um affirmative.
Nel sottoporre, pertanto, questo umile parere al superiore giudizio ed all'alta sapienza dell'E. V., m'inchino al bacio della S. Porpora
1Ursprüngliches Datum "27 Febbraio 1918", hds. korrigiert von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Cassetta, Francesco di Paola vom 06. März 19181, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 7790, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/7790. Letzter Zugriff am: 19.05.2024.
Online seit 30.04.2012.