TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 3109
                         
                        
                        
                            
Bei der Besetzung der Kanonikate ist der Episkopat nun bereit, das betreffende Kapitel zu beteiligen, indem dieses einmal angehört und einmal um Zustimmung gebeten werden soll, wobei es die Zustimmung nur verneinen darf, wenn es die Unwürdigkeit des Kandidaten nachweisen kann. Da diese Form des abwechselnden Ernennungsrechts deutlich hinter dem des Bayernkonkordats zurückbleibt, empfiehlt der Nuntius, es Preußen zu gewähren. Auch weist er darauf hin, dass dieses Recht nach der Zirkumskriptionsbulle in den Bistümern Hildesheim und Osnabrück auch für die Kapitularvikare gelten müsste. Einige Bischöfe wünschen ferner eine Erhöhung der Zahl der Ehrenkanoniker, die allerdings kein Stimmrecht in den Verfahren zur Besetzung des Bischofsitzes und der Kanonikate haben sollen. Ferner soll nach Meinung der Bischöfe die für Breslau und Münster geltende Regelung, ein Kanonikat mit einem Universitätsprofessor zu besetzen, abgeschafft und die Professoren zu Ehrenkanonikern werden.
Ferner stimmt der Episkopat der "politischen Klausel" für Bischöfe und Koadjutoren mit dem Recht der Nachfolge sowie für auf Dauer eingesetzte Apostolische Administratoren zu. Angesichts des protestantischen Widerstands gegen die Gründung eines Bistums Berlin könnte man dort die Errichtung einer dauerhaften Apostolischen Administratur erwägen, was Pacellis Einschätzung nach mit Blick auf die Präzedenz des Bayernkonkordats problemlos wäre und als Gegenleistung verstanden werden könnte, falls der Papst Preußen eine Ausdehnung der politischen Klausel gemäß der mit der englischen Regierung für die britische Kolonie Malta getroffenen Konvention gewähren sollte. Pacelli schließt mit dem Hinweis, dieses Zugeständnis erneut zur Erwägung zu stellen, da er den Verhandlungen anderenfalls keine Aussicht auf Erfolg gibt. 
                        
                             
                        Eminenza Reverendissima,
Come ebbi già l'onore di annunziare all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 35748 del 4 corrente, l'Episcopato prussiano il giorno 10 corr. nella Conferenza vescovile di Fulda discusse sub secreto
 discusse sub secreto pontificio i vari argomenti
        pontificio i vari argomenti , i quali formano oggetto delle pendenti
            trattative concordatarie
, i quali formano oggetto delle pendenti
            trattative concordatarie . Con Fogli rispettivamente in data
        dell'11 e del 15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte
. Con Fogli rispettivamente in data
        dell'11 e del 15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte e Bertram
 e Bertram mi hanno dato comunicazione del parere
        espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere di darne notizia
        all'Eminenza Vostra per ciò che concerne i punti già trattati col Ministero del Culto
        prussiano, riservandomi di farlo per i rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno.
        Sono lieto intanto di partecipare a Vostra Eminenza aver l'Episcopato concordemente
        ma-
 mi hanno dato comunicazione del parere
        espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere di darne notizia
        all'Eminenza Vostra per ciò che concerne i punti già trattati col Ministero del Culto
        prussiano, riservandomi di farlo per i rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno.
        Sono lieto intanto di partecipare a Vostra Eminenza aver l'Episcopato concordemente
        ma- dell'Eminenza Vostra al sullodato Cardinale Bertram
        circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia incontrò il
        pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e sommamente opportuna
        quanto al contenuto.
 dell'Eminenza Vostra al sullodato Cardinale Bertram
        circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia incontrò il
        pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e sommamente opportuna
        quanto al contenuto.
Circa il modo di provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili , i Vescovi aderirono alla formula già nota all'Eminenza Vostra
        (Rapporto N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle
        modificazioni indicate nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del
        30 d. m. – Tuttavia, secondo quanto mi ha riferito il Cardinale Schulte,
        "l'Eminentissimo Bertram stima conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i
        Vescovi della Prussia presentino proposte di candidati, ma soltanto i vicini o gli
        appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono lontano, non possono
        giudicare le condizioni della relativa diocesi". A parere del sullodato Emo Schulte, "in
        occasione della
, i Vescovi aderirono alla formula già nota all'Eminenza Vostra
        (Rapporto N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle
        modificazioni indicate nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del
        30 d. m. – Tuttavia, secondo quanto mi ha riferito il Cardinale Schulte,
        "l'Eminentissimo Bertram stima conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i
        Vescovi della Prussia presentino proposte di candidati, ma soltanto i vicini o gli
        appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono lontano, non possono
        giudicare le condizioni della relativa diocesi". A parere del sullodato Emo Schulte, "in
        occasione della (Baden) ha in Prussia il territorio di
        Hohenzollern, e quindi potrebbe, secondo il caso, riunirsi col Vescovo di Fulda o di
        Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere
        possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non avesse ivi ad
        effettuarsi la erezione di una nuova provincia ecclesiastica
 (Baden) ha in Prussia il territorio di
        Hohenzollern, e quindi potrebbe, secondo il caso, riunirsi col Vescovo di Fulda o di
        Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere
        possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non avesse ivi ad
        effettuarsi la erezione di una nuova provincia ecclesiastica , come
        sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione degli Ordinari nelle elezioni
        vescovili (prosegue l'Emo Arcivescovo di Colonia) sembrami di gran lunga preferibile alla
        proposta di candidati da parte dei singoli separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai
        opportuno che si lasciasse liberta ai Vescovi di
, come
        sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione degli Ordinari nelle elezioni
        vescovili (prosegue l'Emo Arcivescovo di Colonia) sembrami di gran lunga preferibile alla
        proposta di candidati da parte dei singoli separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai
        opportuno che si lasciasse liberta ai Vescovi di , mi ha
        manifestato l'avviso che potrebbe parlarsi semplicemente di "episcopi viciniores", senza
        specificare ulteriormente né quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative
        liste; la S. Sede rimarrebbe così libera di determinarlo in ogni singolo
            caso.1
, mi ha
        manifestato l'avviso che potrebbe parlarsi semplicemente di "episcopi viciniores", senza
        specificare ulteriormente né quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative
        liste; la S. Sede rimarrebbe così libera di determinarlo in ogni singolo
            caso.1
Per ciò che si riferisce alla provvista dei canonicati ,
        l'Episcopato prussiano sarebbe ora pronto ad ammettere che la nomina da parte del Vescovo si
        effettui alternativamente audito capitulo e de consensu capituli
        (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la
        S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il consenso
        soltanto
,
        l'Episcopato prussiano sarebbe ora pronto ad ammettere che la nomina da parte del Vescovo si
        effettui alternativamente audito capitulo e de consensu capituli
        (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la
        S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il consenso
        soltanto (art. 14 § 2
 (art. 14 § 2 ), come è ben noto
        all'Eminenza Vostra; sembrami quindi subordinatamente che sarebbe consigliabile di
        accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto
        riguardo alla Bolla Impensa Romanorum Pontificum
), come è ben noto
        all'Eminenza Vostra; sembrami quindi subordinatamente che sarebbe consigliabile di
        accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto
        riguardo alla Bolla Impensa Romanorum Pontificum (26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive
        Chiese cattedrali. – Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che
        il numero dei canonici onorari
 (26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive
        Chiese cattedrali. – Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che
        il numero dei canonici onorari possa essere aumentato a norma del
            diritto comune
 possa essere aumentato a norma del
            diritto comune , ma che i medesimi non abbiano diritto di
        intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei canonicati, rimanendo così
        abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum
, ma che i medesimi non abbiano diritto di
        intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei canonicati, rimanendo così
        abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum , in virtù della quale lo jus suffragii nelle elezioni vescovili spettava ai
        canonici così effettivi come onorari. – Per ciò poi che concerne la disposizione della
        succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia ed in
        Münster
, in virtù della quale lo jus suffragii nelle elezioni vescovili spettava ai
        canonici così effettivi come onorari. – Per ciò poi che concerne la disposizione della
        succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia ed in
        Münster
Finalmente, per ciò che riguarda la cosiddetta "clausola politica" , l'Episcopato è pienamente d'accordo che venga concessa per i Vescovi e
        per i Coadiutori
, l'Episcopato è pienamente d'accordo che venga concessa per i Vescovi e
        per i Coadiutori con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici
 con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici , esso consiglierebbe una distinzione fra
        quelli ad nutum S. Sedis, per i quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere
        adottata, e quelli stabili, a cui essa potrebbe invece venire estesa, essendo i medesimi
        equiparati in tutto ai Vescovi residenziali.2 Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione per Berlino, ove,
        poiché sembra quasi impossibile, a causa del fanatismo dei circoli protestanti, di
        addivenire per ora all'erezione di una vera e propria diocesi
, esso consiglierebbe una distinzione fra
        quelli ad nutum S. Sedis, per i quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere
        adottata, e quelli stabili, a cui essa potrebbe invece venire estesa, essendo i medesimi
        equiparati in tutto ai Vescovi residenziali.2 Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione per Berlino, ove,
        poiché sembra quasi impossibile, a causa del fanatismo dei circoli protestanti, di
        addivenire per ora all'erezione di una vera e propria diocesi ,
        potrebbe tentarsi la costituzione di un'Amministrazione Apostolica permanente, separata da
        Breslavia. Né, a mio umilissimo e subordinato avviso, farebbe
        diffi-
,
        potrebbe tentarsi la costituzione di un'Amministrazione Apostolica permanente, separata da
        Breslavia. Né, a mio umilissimo e subordinato avviso, farebbe
        diffi- ; si avrebbe
        così un certo compenso, qualora il S. Padre
; si avrebbe
        così un certo compenso, qualora il S. Padre si degnasse di
        accordare a quest'ultimo Stato, sebbene con popolazione in maggioranza protestante, quanto
        ottenne già il Governo inglese
 si degnasse di
        accordare a quest'ultimo Stato, sebbene con popolazione in maggioranza protestante, quanto
        ottenne già il Governo inglese nella Convenzione del
            20 Marzo 1890
 nella Convenzione del
            20 Marzo 1890 . Mi permetto quindi di sottoporre nuovamente questo punto alla
        benevola considerazione dell'Eminenza Vostra, giacché altrimenti non
        vedo come le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di
        esito favorevole.
. Mi permetto quindi di sottoporre nuovamente questo punto alla
        benevola considerazione dell'Eminenza Vostra, giacché altrimenti non
        vedo come le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di
        esito favorevole.
Intanto, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 20.01.2020. 
                    
    Dokument-Nr. 3109
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
 an Gasparri, Pietro
Berlin, 25. August 1926
                        Regest
Pacelli übermittelt die Position des preußischen Episkopats zu den Themen der Konkordatsverhandlungen mit Preußen, die auf der Fuldaer Bischofskonferenz diskutiert und dem Nuntius vom Vorsitzenden der Konferenz, dem Breslauer Fürstbischof Kardinal Bertram, sowie vom Kölner Erzbischof Kardinal Schulte mitgeteilt wurde. Zunächst referiert Pacelli die ihm zugesagte Unterstützung sowie Zustimmung der Bischöfe zur Direktive Gasparris, die eine direkte Einmischung des preußischen Episkopats und Klerus in die Verhandlungen untersagt. Hinsichtlich der Bischofsernennungen stimmen die Bischöfe dem zwischen Pacelli und den Regierungsvertretern ausgehandelten Prozedere generell zu. Kardinal Schulte gab das Votum Kardinal Bertrams weiter, wonach bei Vakanz eines Bischofssitzes nicht alle preußischen Bischöfe, sondern nur die der benachbarten Bistümer bzw. der entsprechenden Kirchenprovinz Kandidaten vorschlagen sollten. Schulte führte konkret aus, welche Bischöfe für welche Region Vorschläge unterbreiten könnten, und betonte in diesem Zusammenhang die Errichtung einer neuen Kirchenprovinz im Osten Deutschlands als wünschenswert. Der Kölner Erzbischof hält diese Form, gemeinsam Kandidaten vorzuschlagen, für sinnvoller als Vorschläge eines jeden einzelnen Bischofs. Zudem empfiehlt er, die Beteiligung an diesem Verfahren für den Episkopat verpflichtend zu machen. Von Pacelli hierzu befragt erklärte Kardinal Bertram, man könne ganz allgemein von "episcopi viciniores" sprechen, sodass der Heilige Stuhl in jedem Einzelfall bestimmen könnte, wer diese sind und auf welche Weise sie ihre Kandidatenliste vorlegen sollen.Bei der Besetzung der Kanonikate ist der Episkopat nun bereit, das betreffende Kapitel zu beteiligen, indem dieses einmal angehört und einmal um Zustimmung gebeten werden soll, wobei es die Zustimmung nur verneinen darf, wenn es die Unwürdigkeit des Kandidaten nachweisen kann. Da diese Form des abwechselnden Ernennungsrechts deutlich hinter dem des Bayernkonkordats zurückbleibt, empfiehlt der Nuntius, es Preußen zu gewähren. Auch weist er darauf hin, dass dieses Recht nach der Zirkumskriptionsbulle in den Bistümern Hildesheim und Osnabrück auch für die Kapitularvikare gelten müsste. Einige Bischöfe wünschen ferner eine Erhöhung der Zahl der Ehrenkanoniker, die allerdings kein Stimmrecht in den Verfahren zur Besetzung des Bischofsitzes und der Kanonikate haben sollen. Ferner soll nach Meinung der Bischöfe die für Breslau und Münster geltende Regelung, ein Kanonikat mit einem Universitätsprofessor zu besetzen, abgeschafft und die Professoren zu Ehrenkanonikern werden.
Ferner stimmt der Episkopat der "politischen Klausel" für Bischöfe und Koadjutoren mit dem Recht der Nachfolge sowie für auf Dauer eingesetzte Apostolische Administratoren zu. Angesichts des protestantischen Widerstands gegen die Gründung eines Bistums Berlin könnte man dort die Errichtung einer dauerhaften Apostolischen Administratur erwägen, was Pacellis Einschätzung nach mit Blick auf die Präzedenz des Bayernkonkordats problemlos wäre und als Gegenleistung verstanden werden könnte, falls der Papst Preußen eine Ausdehnung der politischen Klausel gemäß der mit der englischen Regierung für die britische Kolonie Malta getroffenen Konvention gewähren sollte. Pacelli schließt mit dem Hinweis, dieses Zugeständnis erneut zur Erwägung zu stellen, da er den Verhandlungen anderenfalls keine Aussicht auf Erfolg gibt.
Betreff
Sulle trattative concordatarie colla Prussia - Parere dell'Episcopato
                        Come ebbi già l'onore di annunziare all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 35748 del 4 corrente, l'Episcopato prussiano il giorno 10 corr. nella Conferenza vescovile di Fulda
 discusse sub secreto
 discusse sub secreto pontificio i vari argomenti
        pontificio i vari argomenti , i quali formano oggetto delle pendenti
            trattative concordatarie
, i quali formano oggetto delle pendenti
            trattative concordatarie . Con Fogli rispettivamente in data
        dell'11 e del 15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte
. Con Fogli rispettivamente in data
        dell'11 e del 15 corrente gli Eminentissimi Signori Cardinali Schulte e Bertram
 e Bertram mi hanno dato comunicazione del parere
        espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere di darne notizia
        all'Eminenza Vostra per ciò che concerne i punti già trattati col Ministero del Culto
        prussiano, riservandomi di farlo per i rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno.
        Sono lieto intanto di partecipare a Vostra Eminenza aver l'Episcopato concordemente
        ma-
 mi hanno dato comunicazione del parere
        espresso dai Revmi Vescovi, ed io alla mia volta compio il dovere di darne notizia
        all'Eminenza Vostra per ciò che concerne i punti già trattati col Ministero del Culto
        prussiano, riservandomi di farlo per i rimanenti man mano che i negoziati si svolgeranno.
        Sono lieto intanto di partecipare a Vostra Eminenza aver l'Episcopato concordemente
        ma-78v
nifestato, coll'espressione del suo grato animo,
        l'intenzione di appoggiare il Rappresentante della S. Sede nelle attuali trattative. La
        nota lettera dell'Eminenza Vostra al sullodato Cardinale Bertram
        circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia incontrò il
        pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e sommamente opportuna
        quanto al contenuto.
 dell'Eminenza Vostra al sullodato Cardinale Bertram
        circa la esclusiva competenza della S. Sede medesima nella presente materia incontrò il
        pieno consenso dei Vescovi, i quali la trovarono benevola nella forma e sommamente opportuna
        quanto al contenuto.Circa il modo di provvista delle Sedi arcivescovili e vescovili
 , i Vescovi aderirono alla formula già nota all'Eminenza Vostra
        (Rapporto N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle
        modificazioni indicate nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del
        30 d. m. – Tuttavia, secondo quanto mi ha riferito il Cardinale Schulte,
        "l'Eminentissimo Bertram stima conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i
        Vescovi della Prussia presentino proposte di candidati, ma soltanto i vicini o gli
        appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono lontano, non possono
        giudicare le condizioni della relativa diocesi". A parere del sullodato Emo Schulte, "in
        occasione della
, i Vescovi aderirono alla formula già nota all'Eminenza Vostra
        (Rapporto N. 35412 del 16 Giugno c. a.) colle
        modificazioni indicate nell'ossequiato Dispaccio N. 1535/26 del
        30 d. m. – Tuttavia, secondo quanto mi ha riferito il Cardinale Schulte,
        "l'Eminentissimo Bertram stima conveniente che in occasione delle vacanze non tutti i
        Vescovi della Prussia presentino proposte di candidati, ma soltanto i vicini o gli
        appartenenti alla stessa provincia ecclesiastica. Quelli, che risiedono lontano, non possono
        giudicare le condizioni della relativa diocesi". A parere del sullodato Emo Schulte, "in
        occasione della79r
vacanza di diocesi della provincia
        ecclesiastica del Reno inferiore, nella quale rientrano, per il Concilio provinciale, quelle
        di Osnabrueck e di Hildesheim, potrebbero i rispettivi Vescovi adunarsi segretamente e senza
        solennità per designare in comune i candidati da proporre alla S. Sede. Nella vacanza
        di Sedi vescovili della provincia del Reno superiore verrebbero in questione soltanto i
        Vescovi di Fulda e Limburgo; tuttavia anche Mons. Arcivescovo di Friburgo (Baden) ha in Prussia il territorio di
        Hohenzollern, e quindi potrebbe, secondo il caso, riunirsi col Vescovo di Fulda o di
        Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere
        possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non avesse ivi ad
        effettuarsi la erezione di una nuova provincia ecclesiastica
 (Baden) ha in Prussia il territorio di
        Hohenzollern, e quindi potrebbe, secondo il caso, riunirsi col Vescovo di Fulda o di
        Limburgo per la formazione della lista dei candidati. Una simile adunanza dovrebbe essere
        possibile anche per gli Ordinari della Germania orientale, anche qualora non avesse ivi ad
        effettuarsi la erezione di una nuova provincia ecclesiastica , come
        sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione degli Ordinari nelle elezioni
        vescovili (prosegue l'Emo Arcivescovo di Colonia) sembrami di gran lunga preferibile alla
        proposta di candidati da parte dei singoli separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai
        opportuno che si lasciasse liberta ai Vescovi di
, come
        sarebbe ben desiderabile. Un siffatto modo di partecipazione degli Ordinari nelle elezioni
        vescovili (prosegue l'Emo Arcivescovo di Colonia) sembrami di gran lunga preferibile alla
        proposta di candidati da parte dei singoli separatamente. Ad ogni modo non stimerei mai
        opportuno che si lasciasse liberta ai Vescovi di79v
esprimere
        oppur no il loro avviso; in tal caso, infatti, è da prevedere che assai spesso non ne
        darebbero alcuno, giacché sarebbero ben contenti di non dover prendere nessuna
        responsabilità in cosa tanto grave. Così ben sovente non si raggiungerebbe lo scopo, cui si
        mira colla partecipazione dei Vescovi alle elezioni anzidette". – L'Emo Bertram, da me testé
        interrogato in occasione del Congresso cattolico di Breslavia , mi ha
        manifestato l'avviso che potrebbe parlarsi semplicemente di "episcopi viciniores", senza
        specificare ulteriormente né quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative
        liste; la S. Sede rimarrebbe così libera di determinarlo in ogni singolo
            caso.1
, mi ha
        manifestato l'avviso che potrebbe parlarsi semplicemente di "episcopi viciniores", senza
        specificare ulteriormente né quali essi siano, né come essi debbano proporre le relative
        liste; la S. Sede rimarrebbe così libera di determinarlo in ogni singolo
            caso.1Per ciò che si riferisce alla provvista dei canonicati
 ,
        l'Episcopato prussiano sarebbe ora pronto ad ammettere che la nomina da parte del Vescovo si
        effettui alternativamente audito capitulo e de consensu capituli
        (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la
        S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il consenso
        soltanto
,
        l'Episcopato prussiano sarebbe ora pronto ad ammettere che la nomina da parte del Vescovo si
        effettui alternativamente audito capitulo e de consensu capituli
        (separatamente per i canonici effettivi e gli onorari); desidererebbe tuttavia che la
        S. Sede dichiarasse poter il Capitolo negare il consenso
        soltanto80r
nel caso (e l'onus probandi incomberebbe al
        Capitolo medesimo) che il candidato non sia degno ed idoneo. Un simile modo di alternativa è
        di gran lunga inferiore a quello concesso già nel Concordato
            bavarese (art. 14 § 2
 (art. 14 § 2 ), come è ben noto
        all'Eminenza Vostra; sembrami quindi subordinatamente che sarebbe consigliabile di
        accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto
        riguardo alla Bolla Impensa Romanorum Pontificum
), come è ben noto
        all'Eminenza Vostra; sembrami quindi subordinatamente che sarebbe consigliabile di
        accordarlo alla Prussia. Per le diocesi di Hildesheim e di Osnabrück esso dovrebbe, avuto
        riguardo alla Bolla Impensa Romanorum Pontificum (26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive
        Chiese cattedrali. – Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che
        il numero dei canonici onorari
 (26 Marzo 1824), valere altresì per la nomina dei Vicarii delle rispettive
        Chiese cattedrali. – Alcuni Ordinari, compreso l'Emo Schulte, manifestarono il desiderio che
        il numero dei canonici onorari possa essere aumentato a norma del
            diritto comune
 possa essere aumentato a norma del
            diritto comune , ma che i medesimi non abbiano diritto di
        intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei canonicati, rimanendo così
        abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum
, ma che i medesimi non abbiano diritto di
        intervenire nella provvista né della Sede vescovile né dei canonicati, rimanendo così
        abrogata la disposizione della Bolla De salute animarum , in virtù della quale lo jus suffragii nelle elezioni vescovili spettava ai
        canonici così effettivi come onorari. – Per ciò poi che concerne la disposizione della
        succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia ed in
        Münster
, in virtù della quale lo jus suffragii nelle elezioni vescovili spettava ai
        canonici così effettivi come onorari. – Per ciò poi che concerne la disposizione della
        succitata Bolla De salute animarum, secondo la quale un canonicato in Breslavia ed in
        Münster80v
doveva essere riservato per uno dei Professori di
        quelle Università (cfr. Rapporto N. 35579
        dell'11 Luglio p. p.), l'Episcopato bramerebbe che essa cessasse di rimanere
        in vigore, potendo invece i Professori anzidetti essere nominati canonici
        onorari.Finalmente, per ciò che riguarda la cosiddetta "clausola politica"
 , l'Episcopato è pienamente d'accordo che venga concessa per i Vescovi e
        per i Coadiutori
, l'Episcopato è pienamente d'accordo che venga concessa per i Vescovi e
        per i Coadiutori con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici
 con futura successione. Quanto agli Amministratori Apostolici , esso consiglierebbe una distinzione fra
        quelli ad nutum S. Sedis, per i quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere
        adottata, e quelli stabili, a cui essa potrebbe invece venire estesa, essendo i medesimi
        equiparati in tutto ai Vescovi residenziali.2 Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione per Berlino, ove,
        poiché sembra quasi impossibile, a causa del fanatismo dei circoli protestanti, di
        addivenire per ora all'erezione di una vera e propria diocesi
, esso consiglierebbe una distinzione fra
        quelli ad nutum S. Sedis, per i quali l'anzidetta clausola non dovrebbe essere
        adottata, e quelli stabili, a cui essa potrebbe invece venire estesa, essendo i medesimi
        equiparati in tutto ai Vescovi residenziali.2 Ciò avrebbe probabilmente un'applicazione per Berlino, ove,
        poiché sembra quasi impossibile, a causa del fanatismo dei circoli protestanti, di
        addivenire per ora all'erezione di una vera e propria diocesi ,
        potrebbe tentarsi la costituzione di un'Amministrazione Apostolica permanente, separata da
        Breslavia. Né, a mio umilissimo e subordinato avviso, farebbe
        diffi-
,
        potrebbe tentarsi la costituzione di un'Amministrazione Apostolica permanente, separata da
        Breslavia. Né, a mio umilissimo e subordinato avviso, farebbe
        diffi-81r
coltà il precedente del Concordato bavarese; infatti
        1°) la Baviera non ha alcuna Amministrazione Apostolica stabile; 2°) il Governo
        bavarese non ha mai chiesto una simile concessione, la quale non avrebbe avuto per esso
        importanza pratica; 3°) la Baviera ha ottenuto, come si è già osservato, ben più che
        non avrà la Prussia, riguardo alla provvista dei canonicati ; si avrebbe
        così un certo compenso, qualora il S. Padre
; si avrebbe
        così un certo compenso, qualora il S. Padre si degnasse di
        accordare a quest'ultimo Stato, sebbene con popolazione in maggioranza protestante, quanto
        ottenne già il Governo inglese
 si degnasse di
        accordare a quest'ultimo Stato, sebbene con popolazione in maggioranza protestante, quanto
        ottenne già il Governo inglese nella Convenzione del
            20 Marzo 1890
 nella Convenzione del
            20 Marzo 1890 . Mi permetto quindi di sottoporre nuovamente questo punto alla
        benevola considerazione dell'Eminenza Vostra, giacché altrimenti non
        vedo come le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di
        esito favorevole.
. Mi permetto quindi di sottoporre nuovamente questo punto alla
        benevola considerazione dell'Eminenza Vostra, giacché altrimenti non
        vedo come le tanto difficili trattative potrebbero essere continuate con qualche speranza di
        esito favorevole.Intanto, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Am linken Rand des Textes hds. vermutlich von Borgongini-Duca notiert: "[sechs Wörter unlesbar]".
 notiert: "[sechs Wörter unlesbar]".
                            
                             notiert: "[sechs Wörter unlesbar]".
 notiert: "[sechs Wörter unlesbar]".
                            2↑Am linken Rand des Textes hds.
            vermutlich von Borgongini-Duca notiert: "verificare come è l'Amm. Apt. di Lugano.
            Bacciarini 1917".
                            
                        