Dokument-Nr. 15508
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio
Vatikan, 30. April 1925

Regest
Gasparri bestätigt den Erhalt des Nuntiaturberichts zur einseitigen Konkordatsauslegung durch das bayerische Kultusministerium hinsichtlich der Ernennung von Domkapitularen und deren Koadjutoren. Wie Pacelli hält er die Auslegung für unbegründet und stimmt dem Vorschlag des Nuntius zu, eine Note an die Regierung zu richten, um Missverständnisse zu vermeiden. Für die Argumentation hinsichtlich der Koadjutorenernennung empfiehlt der Kardinalstaatssekretär, nicht von der allgemeinen Rechtslage auszugehen, sondern auf die Unmöglichkeit von Konzessionen seitens des Heiligen Stuhls abzuheben. Darüber hinaus weist er auf die bestehende Möglichkeit der Einflussnahme durch die Regierung hin, bei Koadjutorenernennungen das Recht der Nachfolge nicht zu gewähren.
Im Anschluss bestätigt Gasparri den Erhalt des Nuntiaturberichts zur Umsetzung von Artikel 14, § 3 des Bayernkonkordats und freut sich mit dem Nuntius über die enge Auslegung des Patronatsrechts seitens der Regierung sowie über die erreichten Erleichterungen in der Besetzungspraxis.
[Kein Betreff]
Ill.mo e Rev.mo Signore,
Mi è regolarmente pervenuto il Rapporto della S. V. Ill.ma e Rev.ma N. 32523 del 4 Aprile corrente, e non ho mancato di prendere attenta notizia delle delicate questioni, che Ella chiaramente segnala circa l'interpretazione unilaterale del Concordato Bavarese da parte di codesto Signor Ministro del Culto a proposito dell'età dei canonici e la nomina dei Coadiutori.
Come Ella giustamente rileva, il ragionamente [sic] che il sullodato fa circa l'obbligo del limite di cinquanta anni, che si vorrebbe stabilire per la nomina dei Canonici e dei Coadiutori, è del tutto infondato. Sono quindi d'avviso che convenga dirigere a codesto Governo la Nota che Ella propone per chiarire in iscritto questo punto, sì da evitare possibili malintesi.
Per quanto poi riguarda la nomina dei Coadiutori con o senza successione, ritengo che non sia possibile di partirci dal diritto comune, secondo il quale la costituzione dei Coadiutori
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con o senza futura successione, seconda [sic] il can. 1433, resta esclusivamente di competenza della Santa Sede.
Dal momento poi che codesto Ministero del Culto, come Ella dice, riconosce la legislazione ecclesiastica ad hoc, non le sarà difficile, colla sua ben nota abilità, di fargli tenere presente come la Santa Sede non possa fare concessioni "in materia".1
D'altra parte nai [sic] casi particolari, qualora la proposta dei Coadiutori fosse troppo frequente e quindi, in certa maniera, portasse qualche pregiudizio ai privilegi che il Vescovo e il Capitolo hanno di nominare alternamente [sic] il successore, il Governo ha sempre la possibilità di poter impedire la nomina di un Coadiutore con futura successione, dando il suo consenso solamente per un Coadiutore senza successione, la cui nomina evidentemente non diminuisce in alcuna maniera i privilegi sia del Vescovo, sia del Capitolo.
Colgo l'occasione di accusarle ricevimento del rapporto N. 32564 del 9 aprile corrente, e mi rallegro con Lei che il Governo bavarese abbia adottato una interpretazione restrittiva circa i diritti di patronato, come pure prendo atto delle al-
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tre facilitazioni circa la soppressa pubblicazione della notizia della provvista della parrocchia al momento della presentazione e circa la data di entrata nei possessi della prebenda e dell'officio.
Profitto della circostanza per raffermarmi con sensi di distinta e sincera stima
di V. S. Ill.ma e Rev.ma
Servitore
P. Card. Gasparri
1Hds. von unbekannter Hand gestrichen.
Empfohlene Zitierweise
Gasparri, Pietro an Pacelli, Eugenio vom 30. April 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 15508, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/15508. Letzter Zugriff am: 16.04.2024.
Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 20.01.2020.