Dokument-Nr. 1139
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
München, 06. April 1919
Regest
In Bezug auf die Mitwirkung des Staates bei der Besetzung von Benefizien in Preußen teilt Pacelli den Inhalt eines Briefs des Kölner Erzbischofs von Hartmann zur Besetzung zweier Kanonikate in seinem Erzbistum mit. Die preußische Regierung bittet von Hartmann um die Erteilung eines "testimonium idoneitatis", einer Tauglichkeitsbescheinigung für die von der Regierung ausgewählten Prälaten mit der Bestätigung, dass er nichts gegen sie einzuwenden hat. Diesbezüglich verweist Pacelli auf den Artikel 21 der Zirkumskriptionsbulle "De salute animarum", in dem auf den "Breslauer Modus" (modus Wratislaviensis) verwiesen wird; dieser bestehe darin, wie der Professor für Kanonisches Recht, Hugo Laemmer, in seinem Buch "Institutionen des katholischen Kirchenrechts" erklärt, dass Friedrich II. in den sogenannten päpstlichen Monaten ein Ernennungsrecht statt des bloßen Plazets für sich beanspruchte. Dem Apostolischen Stuhl blieb nur das Verleihungsrecht. Diese Regel fand in der Bulle ein juristisches Fundament, obwohl sie ursprünglich unrechtmäßig erworben wurde. Der Heilige Stuhl hat aber in Artikel 21 ausschließlich das Kollationsrecht des Papstes, von dem die Verwirklichung der Ernennung abhängig ist, und nicht das Indult, obendrein zugunsten eines protestantischen Landesherrn, genannt. Diese Tatsache bestätigt nach Pacellis Ansicht, dass dieses Privileg, auch in Anbetracht der Canones 1471 und 1453 § 1 CIC, eine einschränkende Interpretation verdient. Da in der Bulle keine Besetzung durch Nominationsrecht der Regierung erwähnt wird, sieht von Hartmann keine Gefahr, wenn die gegenwärtige preußische Regierung das Indult in Anspruch nehmen würde. Deren Kandidatenvorschlag würde er aber berücksichtigen, weil diese andernfalls keinen finanziellen Leistungen nachkommen würde. Pacelli fügt hinzu, der Regierung sollte klar gemacht werden, dass in der Bulle "De salute animarum" schlicht darauf hingewiesen wurde, die Domkapitel müssten sich vor der Wahl nur vergewissern, dass die zu wählende Person dem Landesherrn nicht "minus grata", also nicht minder genehm sei. Von Hartmann bittet um Anweisungen an alle Domkapitel für den Fall der Vakanz eines Bischofsstuhls. Pacelli betont, die ganze Problematik würde entfallen, wenn die Trennung von Kirche und Staat in der neuen Reichsverfassung bestätigt würde.Betreff
Ingerenza governativa nella provvista delle Sedi vescovili e dei canonicati in
Prussia
Come già per la Baviera (Rapporto N. 12509 del 3 corrente), così anche in Prussia è sorta la questione della ingerenza governativa nella provvista dei benefici

Con lettera in data del 29 Marzo scorso, giuntami testé, l'Eminentissimo Signor Cardinale von Hartmann



44v
na dei due nuovi canonici, assai desiderabile
nell'interesse della regolare amministrazione diocesana, ed ha perciò1 pregato l'Eminentissimo
di dare il testimonium idoneitatis suddetto. Non avendo nulla da obiettare contro le persone
designate, egli ha acconsentito al desiderio del Governo, e crede che questo prossimamente
presenterà alla Santa Sede, esibendo i relativi attestati d'idoneità, la proposta di
conferire i due canonicati vacanti agli ecclesiastici da esso nominati. Il Cardinale
sullodato aggiunge che, a suo parere, si può accettare la proposta e dar corso alla
provvista senza difficoltà.A schiarimento della questione mi sia permesso di ricordare quanto appresso:
La Bolla "De salute animarum"

45r
sibus Januarii, Martii, Maii, Julii, Septembris ac
Novembris in praefatis Ecclesiis vacantes conferentur, quemadmodum in Capitulo
Wratislaviensi hactenus factum est; quod vero ad Decanatus in praedictis
Metropolitanis et Cathedralibus Ecclesiis, et ad canonicatus tam in ipsis quam in dicta
Aquisgranensi Ecclesia in Collegiatam erigenda, in aliis sex2 mensibus vacantes ab Archiepiscopis et Episcopis respectivis
conferentur. Vicariatus autem seu Praebendatus in praedictis Ecclesiis, quocumque mense
vacaverint, respectivorum3 Archiepiscoporum
et Episcoporum collationi relinquimus".Per intendere il senso della surriferita disposizione, occorre conoscere in che cosa consista il "modus Wratislaviensis" (Breslauer Modus), cui accenna la Bolla. Esso è così dichiarato dal Laemmer





45v
recht), ed alla
Sede Apostolica lasciò soltanto il diritto formale di provvista (Laspeyres,
Geschichte und Verfassung der katholischen Kirche Preussens

Perciò questo modus Wratislaviensis in principio si fondava sopra una mera usurpazione di Federico II (1) e
46r
soltanto dal tempo del Concordato del 1821 per tolleranza della Santa Sede ottenne un
legittimo fondamento. Tuttavia la Sede Apostolica, in memoria dell'antica usurpazione e per
mostrare la sua avversione contro un tale esorbitante privilegio concesso ad un Principe
eretico, nella citata Bolla "De salute animarum" non parlò espressamente di quell'indulto

Da ciò apparisce pure come quel privilegio è di stretta, non di larga interpretazione. Giacchè, se il principio enunciato al can. 1471




46v
e per le dignità ed i canonicati delle Chiese cattedrali,
specialmente in Prussia, ove i canonici delle Chiese medesime non esercitano soltanto
l'innocuo diritto di cantare in coro, ma hanno una notevole parte nell'amministrazione della
diocesi, e soprattutto godono della singolare prerogativa di eleggere il Vescovo, è quindi
di sommo interesse che i canonicati vengano conferiti ad ecclesiastici degni e zelanti del
bene della Chiesa.Questo diritto


47r
der parte
alla provvista delle prepositure e dei canonicati vacanti nei mesi papali "quemadmodum in
Capitulo Wratislaviensi hactenus factum est". Invece nella seconda forma di Costituzione pubblicata nel 1850

Si potrebbe però ora muover la questione se l'indulto in discorso sia passato all'attuale Governo; al qual riguardo sarebbero applicabili le osservazioni da me subordinatamente svolte nel succitato rispettoso Rapporto N. 12509. L'Eminentissimo Cardinale von Hartmann opina, tuttavia, nella menzionata lettera non esser necessario di esaminare la questione medesima, perché la Santa Sede, come è stato detto, non fa menzione nelle Bolle di provvista della nomina governativa. Non vi sarebbe quindi, a parere dell'Arcivescovo di Colonia, difficoltà a che la Santa Sede prenda [anche per l'avvenire]5 in considerazione le proposte del Governo, qualora le persone designate siano idonee. In caso contrario, lo Stato [quasi certamente]6 non pagherebbe gli assegni.
7 Dopo di ciò l'Eminentissimo propone altresì
47v
la questione dell'elezione dei Vescovi nella Prussia. Non
ho qui bisogno di ricordare i precedenti storico-giuridici relativi a tal punto, essendo ben
note e le concessioni fatte al riguardo dalla Santa Sede e gli abusi delle autorità
governative, i quali provocarono la Circolare



Basterà quindi accennare che nella Bolla "De salute animarum" già citata e nell'annesso Breve "Quod de fidelium" del 16 Luglio 1821, veniva insinuato ai Capitoli di Colonia, Münster, Paderborn, Treviri, Breslavia, Culma, Warmia e Gnesen-Posen di assiderarsi, prima di procedere all'atto solenne dell'elezione, che il soggetto eligendo non fosse persona "Serenissimo Regi minus grata". Quanto poi ai Capitoli di Limburgo e di Fulda, la Bolla "Ad dominici gregis custodiam"

48r
palem vel episcopalem ecclesiam sancte
sapienterque regendam; si forte vero aliquis ex candidatis ipsi9summo territorii principi minus gratus extiterit, capitulum e catalogo eum
delebit". Finalmente, per ciò che concerne i capitoli di Osnabrück e Hildesheim, la Bolla "Impensa Romanorum Pontificum"
A complemento di quanto ho sopra esposto, mi sia permesso di aggiungere che, come accennai già nel più volte menzionato ossequioso Rapporto N. 12509, sinora tutto
48v
sembra far credere che si giungerà ad uno stato di più o
meno piena separazione della potestà civile dalla Chiesa



Sa tale disposizione [fosse]11 definitivamente accolta dall'Assemblea Nazionale, verrebbero, com'è evidente, a cadere le surriferite questioni, e solo potrebbe chiedersi se la Santa Sede intenda lasciare in vigore nella Prussia il diritto dell'elezione capitolare per le Sedi vescovili o
se voglia invece che anche colà si applichi il diritto comune (can. 329 § 2

Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
45v
(1) Bisogna tuttavia concedere che Federico II ebbe tra i
suoi predecessori cattolici dei ben tristi precursori ed antesignani. Così, per esempio,
Giovanni IV
autorizabilis. – Cfr. Hinschius, System, t. III p. 101.
46r
(1) "Si cui Sedes Apostolica sive in concordatis sive extra
concordata indultum concesserit praesentandi ..... ad beneficium vacans, ..... privilegium
praesentationis strictam interpretationem pati oportet ex tenore indulti".br/>47v
[(1) La suddetta Circolare venne emanata in seguito ad una
particolare Congregazione degli Affari Ecclesiastici Straordinari
1↑"perciò […]
presenterà" hds. am linken Seitenrand angestrichen.
2↑Hds. eingefügt "x"
statt "c".
3↑Hds. eingefügt "v" statt "t".
4↑Nach "a" hds. ausgestrichen "n".
5↑Nachträglich hds. eingefügt.
6↑Nachträglich hds. eingefügt statt "probabilmente".
7↑Ab hier bis "di età"48r hds. Anstreichung links, wohl
durch Gasparri, und teilweise Überschreibungen des Textes, wohl für eine
Zitation.
8↑Nachträglich hds. eingefügt.
9↑Hds. ausgestrichen
"s" nach dem zweiten "i".
10↑Danach hds. ausgestrichen "che".
11↑Nachträglich hds. eingefügt statt "venisse".
12↑Nachträglich hds. eingefügt.