Dokument-Nr. 1061
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 29. Juli 1920

Regest
Nach dem Tod von Erzbischof Nörber stellt sich die Frage nach dem künftigen Modus der Besetzung des Freiburger Erzbischofsstuhls, vor allem nach der weiteren Anwendung der Bulle "Ad Dominici Gregis custodiam" und des Breves "Re sacra", nach denen kein Kandidat gewählt werden durfte, der dem Landesherrn "minder genehm" war. Wie schon im Exposé Nörbers über die Lage in Baden – das Pacelli Gasparri als Anlage zu seinem Bericht vom 15. April 1920 hatte zukommen lassen – ausgeführt wurde, habe der § 18 der neuen badischen Verfassung dieses Sonderrecht abgeschafft. Unabhängig davon hatte Nörber aber für die Beibehaltung des jahrhundertealten Privilegs durch das Domkapitel plädiert. Aus Berlin erfuhr Pacelli zudem, dass nach der Weimarer Reichsverfassung den Regierungen keine Kandidatenliste mehr vorgelegt werden soll, man aber versuchen werde, die Bischofswahl durch die Domkapitel zu retten. Pacelli will aber unbedingt die Verhandlungen über ein bayerisches Konkordat als Modell für weitere Konkordate voranbringen, weil der Abschluss eines Reichskonkordats noch nicht in Sicht ist. Hier gilt es alle öffentlichen Irritationen zu vermeiden. Deshalb bittet er um Weisung, ob die Wahl des neuen Freiburger Bischofs ausnahmsweise (pro hac vice) noch einmal durch eine Domkapitelwahl wie schon in Köln und Paderborn geschehen soll.
Betreff
Sulla provvista della vacante Sede Metropolitana di Friburgo (Baden)
Eminenza Reverendissima,
La morte, avvenuta la sera di ier l'altro 27 corrente, del Reverendissimo Mons. Nörber ha aperto la questione della provvista della Sede Metropolitana di Friburgo nel Baden.
A norma della Bolla "Ad Dominici Gregis custodiam" e del relativo Breve "Re sacra" del 1827 l'elezione dell'Arcivescovo di Friburgo spettava al Capitolo Metropolitano, il quale doveva prima assicurarsi che i candidati a quell'ufficio, oltre ad avere le qualità richieste dai sacri canoni, non fossero "Serenissimo Principi minus grati".
Nell'Esposto circa l'attuale situazione politico-religiosa del Baden, compilato dietro mia richiesta dal compianto Mons. Nörber e da me trasmesso all'Eminenza Vo-
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stra Reverendissima col rispettoso mio Rapporto Nr. 16332 in data del 15 Aprile scorso, si osservava a pag. 6 che, essendo stata abrogata dal parag. 18 della nuova Costituzione del Baden l'esclusiva del Principe o del Governo nell'elezione dell'Arcivescovo, questa sarà d'ora innanzi del tutto libera a norma del diritto canonico. In seguito a ciò si esprimeva il desiderio che fosse conservato il privilegio della elezione capitolare medesima, vigente già da vari secoli, e la cui abolizione arrecherebbe vivo dolore al clero ed al popolo cattolico, e si concludeva: "Ordinarius subscriptus eiusque Ordinariatus enixe supplicant, ne Sancta Sedes ob mutatam rerum conditionem Constitutiones, quas in erectione huius Archidioecesis cum assensu Guberniorum edidit, nunc formaliter revocet; sed easdem, in quantum possibile est, conservet; quia post revocationem periculum adest, ne comitia Badensia, quae per maiorem partem catholicae fidei non favent, declarent, tali revocatione etiam dotationem Archiepiscopatus in iis Constitutionibus Gubernio in favorem Ecclesiae impositam extinctam esse."
Occorre infine considerare altresì che, come ho potuto apprendere durante il mio recente soggiorno in Berlino, il Governo del Reich, pur convenendo che, a norma della nuova Costituzione germanica, dovrà essere abbandonata la prassi della presentazione della lista dei candidati, del-
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l'invio del Commissario governativo, ecc., tuttavia cercherà di ottenere che nel futuro Concordato venga mantenuta l'elezione da parte del Capitolo. Qualora il Governo medesimo fosse disposto a fare su altri punti importanti delle notevoli concessioni alla Santa Sede, sembrami subordinatamente che potrebbe non respingersi a limine una discussione su questo punto. – D'altra parte, sarebbe vano lo sperare che il Concordato per il Reich possa essere concluso prima della provvista della già vacante Sede Metropolitana di Friburgo. Secondo che, infatti, ho avuto l'onore di accennare all'Eminenza Vostra nel mio rispettoso Rapporto N. 17406 del 19 corrente, è espediente di stipulare innanzi tutto il Concordato colla Baviera, ove al presente la situazione è relativamente migliore che in qualsiasi altro Paese della Germania, per servirsene quindi, in quanto sarà possibile, come modello e come precedente nei negoziati con Berlino. E', poi, ancora incerto, se, oltre il Concordato bavarese, vi sarà un solo Concordato per tutto il Reich, ovvero un Concordato speciale per la Prussia ed uno per il resto della Germania, e le tendenze in ciò sono divise nelle sfere governative di quella Capitale; ma è indubitato che bisognerà in ogni caso almeno tentare di conchiudere un tale Concordato per il Reich (sia pure che contenga soltanto un minimum di concessioni), affine di venire possibilmente in soccorso ai cattolici della Diaspora, i quali, soprattutto in Sassonia, si trovano in difficilissime condizioni. Tutto ciò richiederà, malgrado il mi-
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glior buon volere, il tempo all'uopo indispensabile; il quale, tuttavia, non sembrerà in verità troppo lungo, se si ripensi che le trattative per il Concordato bavarese del 5 Giugno 1817 durarono, soltanto nell'ultimo loro periodo, circa tre anni, ossia dal Luglio 1814 all'epoca suddetta (cfr. Sicherer , Staat und Kirche in Bayern, München 1874, pag. 189 e seg.), e che ancor più diuturni e laboriosi furono i negoziati per le Bolle concordate di circoscrizione concernenti la Prussia, l'Annover [sic] e le Provincie ecclesiastiche dell'Alto Reno. Ora nel più volte menzionato Concordato per il Reich dovrà essere eventualmente inchiuso anche il Baden; sembra quindi prudente che la situazione non venga nel frattempo in alcun modo compromessa o turbata.
In considerazione di quanto sopra, mi permetto di sottomettere subordinatamente al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, se non convenga permettere (come già per Colonia e per Paderborn) che la provvista della Sede Metropolitana in discorso abbia luogo, almeno pro hac vice, mediante l'elezione capitolare, sempre naturalmente coll'espressa riserva che ciò non potrà costituire un precedente per il definitivo regolamento della questione.
In attesa pertanto di quelle istruzioni, che all'Eminenza Vostra piacesse d'impartirmi al riguardo, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
32r, unterhalb des Betreffs, hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger notiert: "1) 2) Concordati"; hds. rechts entlang des Textkörpers von weiterer unbekannter Hand, vermutlich von Gasparri, notiert: "[mehrere Wörter unlesbar]".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 29. Juli 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 1061, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/1061. Letzter Zugriff am: 16.04.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 29.09.2014.