TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 1078
                         
                        
                        
                            
Die Bezüge der Bischöfe – mit Ausnahme der Erzbischöfe, die höhere Bezüge erhalten – werden denen der Regierungspräsidenten, die Bezüge der Domkapitulare denen der Regierungsdirektoren und die der Kanoniker denen der Oberregierungsräte angeglichen. Dem Wunsch des Münchener Erzbischofs Kardinal von Faulhaber, die konkreten Beträge nicht im Gesetz zu nennen, um eine öffentliche Kontroverse zu vermeiden, kam die Regierung nicht nach. Einige BVP-Mitglieder gehen sogar davon aus, dass die genauen Beträge der Gehälter auch ins zukünftige Konkordat aufgenommen werden sollen. Obwohl Artikel 5 des Gesetzes über das Einkommen der Erzbischöfe etc. besagt, dass die rechtliche Natur der die Pflichtleistungen nach Maßgabe des Konkordats von 1817 übersteigenden Leistungen nicht berührt wird, bleiben die gegenwärtigen Staatsleistungen deutlich unterhalb des Niveaus des Konkordats von 1817 zurück, das eine Dotation in Gütern und ständigen Fonds vorsah, die viel bessere Renditen hätten erbringen können. Weil aber diese Bestimmungen nur bis zum Abschluss eines neuen Konkordats Gültigkeit behalten, sah Pacelli von einer Intervention bei der Bayerischen Regierung ab.
Die Angleichung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen an die Staatsbeamten der Gruppen X und XI wird für zufriedenstellend gehalten. Pacelli weist auf einen großen Vorteil der neuen Gesetze hin: die Regierung kann zukünftig per Erlass und ohne Intervention des Landtags die Ergebnisse der Anpassung der Gehälter der staatlichen Beamten auf die Geistlichen übertragen, wodurch öffentliche Debatten darüber vermieden werden können. 
                        
                             
                        Eminenza Reverendissima,
Come ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre scorso, mediante le due leggi del 9 Agosto 1921 vennero regolati nuovamente <in Baviera>1 gli onorari degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali , nonché la congrua del clero avente cura d'anime
, nonché la congrua del clero avente cura d'anime ,
        in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del
            2 Giugno 1920
,
        in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del
            2 Giugno 1920 .
.
Il progressivo deprezzamento della
        Valuta tedesca ed il conseguente rincaro di tutti i generi di vita rese, nondimeno,
        necessario già nel passato mese di Dicembre un ulteriore ed assai considerevole aumento
        negli anzidetti stipendi dei funzionari
 della
        Valuta tedesca ed il conseguente rincaro di tutti i generi di vita rese, nondimeno,
        necessario già nel passato mese di Dicembre un ulteriore ed assai considerevole aumento
        negli anzidetti stipendi dei funzionari  , effettuato colle due nuove leggi del 15 Febbraio p. p.,
        il cui testo, insieme al protocollo della discussione nel Landtag
, effettuato colle due nuove leggi del 15 Febbraio p. p.,
        il cui testo, insieme al protocollo della discussione nel Landtag , compio il dovere d'inviare qui accluso all'Eminenza Vostra (Allegati I e II).
, compio il dovere d'inviare qui accluso all'Eminenza Vostra (Allegati I e II).
Secondo la prima di dette leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 über Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder des Domkapitel [sic]), gli onorari dei Vescovi sono equiparati a quelli dei Prefetti
            (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di
            Monaco-Frisinga
 [sic]), gli onorari dei Vescovi sono equiparati a quelli dei Prefetti
            (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di
            Monaco-Frisinga e di Bamberga
 e di Bamberga godono di un assegno ancor
        più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati a quelli
        dei direttori di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a
        quelli dei Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di
        ciò, era stato (anche da questo Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il
        desiderio che nella presente legge, invece di porre le cifre dei relativi onorari (il che,
        massime nei tempi attuali, può provocare commenti sgradevoli, venendo esse pubblicate poi
        sui giornali), si fosse indicato semplicemente il gruppo corrispondente dei funzionari dello
        Stato. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state già introdotte
        le cifre anzidette, il Governo
 godono di un assegno ancor
        più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati a quelli
        dei direttori di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a
        quelli dei Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di
        ciò, era stato (anche da questo Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il
        desiderio che nella presente legge, invece di porre le cifre dei relativi onorari (il che,
        massime nei tempi attuali, può provocare commenti sgradevoli, venendo esse pubblicate poi
        sui giornali), si fosse indicato semplicemente il gruppo corrispondente dei funzionari dello
        Stato. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state già introdotte
        le cifre anzidette, il Governo non
 non  ha stimato opportuno di non fare a ciò opposizione. Alcuni membri del
        partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la opinione che
        per il definitivo ordinamento di questa materia nel Concordato
 ha stimato opportuno di non fare a ciò opposizione. Alcuni membri del
        partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la opinione che
        per il definitivo ordinamento di questa materia nel Concordato si
        dovrà assai probabilmente adottare la summenzionata proposta, anche per il motivo che a
        causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare stabilmente
        determinate somme per gli onorari in discorso.
 si
        dovrà assai probabilmente adottare la summenzionata proposta, anche per il motivo che a
        causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare stabilmente
        determinate somme per gli onorari in discorso.
L'articolo 5 capoverso 1 della legge medesima enuncia il principio che con essa non
        rimane alterata la natura giuridica delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie previste
        nel Concordato del 1817
 della legge medesima enuncia il principio che con essa non
        rimane alterata la natura giuridica delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie previste
        nel Concordato del 1817 . Ora invece anche coi nuovi aumenti le
        attuali prestazioni dello Stato in realtà non solo non superano quelle fissate nel
        Concordato, ma sono ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense
        arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto
        consistere in bonis fundisque stabilibus (art. IV
. Ora invece anche coi nuovi aumenti le
        attuali prestazioni dello Stato in realtà non solo non superano quelle fissate nel
        Concordato, ma sono ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense
        arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto
        consistere in bonis fundisque stabilibus (art. IV ), le
        cui rendite nelle odierne circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori agli
        onorari presentemente pagati dallo Stato. Avevo anzi per tal motivo pensato sul principio di
        inviare al Governo una Nota diretta ad esprimere le debite riserve circa la succitata
        disposizione; siccome però nel capoverso seguente si aggiunge che le prescrizioni della
        legge in discorso hanno
), le
        cui rendite nelle odierne circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori agli
        onorari presentemente pagati dallo Stato. Avevo anzi per tal motivo pensato sul principio di
        inviare al Governo una Nota diretta ad esprimere le debite riserve circa la succitata
        disposizione; siccome però nel capoverso seguente si aggiunge che le prescrizioni della
        legge in discorso hanno  fece durante la discussione abbastanza
        soddisfacenti dichiarazioni (cfr. Allegato II pag. 865 [sic] col. 2), mi è sembrato più opportuno di lasciare
        la piena e definitiva trattazione di questo importante argomento ai negoziati per il
        Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.
 fece durante la discussione abbastanza
        soddisfacenti dichiarazioni (cfr. Allegato II pag. 865 [sic] col. 2), mi è sembrato più opportuno di lasciare
        la piena e definitiva trattazione di questo importante argomento ai negoziati per il
        Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.
In virtù della seconda delle summenzionate leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen ) gli assegni per le parrocchie privilegiate, alle quali ebbi già occasione di
        alludere nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati agli stipendi dei funzionari
        dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione
        vien considerata come soddisfacente.
) gli assegni per le parrocchie privilegiate, alle quali ebbi già occasione di
        alludere nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati agli stipendi dei funzionari
        dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione
        vien considerata come soddisfacente.
Finalmente è importante di rilevare che in forza degli articoli 4a e 2
 e 2 delle leggi medesime il Governo, ogniqualvolta si verifichino
        mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro
        autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche a
        riguardo degli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli
        impiegati non portavano con sé un'eguale misura a vantaggio del clero, ma ciò si effettuava
        soltanto con notevole ritardo ed abbisogna-
 delle leggi medesime il Governo, ogniqualvolta si verifichino
        mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro
        autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche a
        riguardo degli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli
        impiegati non portavano con sé un'eguale misura a vantaggio del clero, ma ciò si effettuava
        soltanto con notevole ritardo ed abbisogna-
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico 
                        
                             
                        
                             
                        Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 25.04.2017. 
                    
    Dokument-Nr. 1078
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
 an Gasparri, Pietro
München, 12. März 1922
                        Regest
Pacelli übersendet das Protokoll der Landtagsdebatte vom 15. Februar 1922 sowie den in der Sitzung geänderten Text des "Bayerischen Gesetzes über Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder der Domkapitel" und des "Bayerischen Gesetzes über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen" vom 9. August 1921. Durch diese Gesetze war die Besoldung der Geistlichen an die Besoldungsordnung der Staatsbeamten angeglichen worden. Diese wurde mit Rücksicht auf die Geldentwertung 1921 mehrfach angepasst, worauf nun die Anpassung der Bezüge der Geistlichen folgte.Die Bezüge der Bischöfe – mit Ausnahme der Erzbischöfe, die höhere Bezüge erhalten – werden denen der Regierungspräsidenten, die Bezüge der Domkapitulare denen der Regierungsdirektoren und die der Kanoniker denen der Oberregierungsräte angeglichen. Dem Wunsch des Münchener Erzbischofs Kardinal von Faulhaber, die konkreten Beträge nicht im Gesetz zu nennen, um eine öffentliche Kontroverse zu vermeiden, kam die Regierung nicht nach. Einige BVP-Mitglieder gehen sogar davon aus, dass die genauen Beträge der Gehälter auch ins zukünftige Konkordat aufgenommen werden sollen. Obwohl Artikel 5 des Gesetzes über das Einkommen der Erzbischöfe etc. besagt, dass die rechtliche Natur der die Pflichtleistungen nach Maßgabe des Konkordats von 1817 übersteigenden Leistungen nicht berührt wird, bleiben die gegenwärtigen Staatsleistungen deutlich unterhalb des Niveaus des Konkordats von 1817 zurück, das eine Dotation in Gütern und ständigen Fonds vorsah, die viel bessere Renditen hätten erbringen können. Weil aber diese Bestimmungen nur bis zum Abschluss eines neuen Konkordats Gültigkeit behalten, sah Pacelli von einer Intervention bei der Bayerischen Regierung ab.
Die Angleichung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen an die Staatsbeamten der Gruppen X und XI wird für zufriedenstellend gehalten. Pacelli weist auf einen großen Vorteil der neuen Gesetze hin: die Regierung kann zukünftig per Erlass und ohne Intervention des Landtags die Ergebnisse der Anpassung der Gehälter der staatlichen Beamten auf die Geistlichen übertragen, wodurch öffentliche Debatten darüber vermieden werden können.
Betreff
Nuove leggi circa gli assegni del clero in Baviera
                            
                        Come ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto N. 21871 del 15 Settembre scorso, mediante le due leggi del 9 Agosto 1921 vennero regolati nuovamente <in Baviera>1 gli onorari degli Arcivescovi, dei Vescovi e dei membri dei Capitoli cattedrali
 , nonché la congrua del clero avente cura d'anime
, nonché la congrua del clero avente cura d'anime ,
        in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del
            2 Giugno 1920
,
        in connessione colla legge sugli stipendi per gli impiegati del
            2 Giugno 1920 .
.Il progressivo deprezzamento
 della
        Valuta tedesca ed il conseguente rincaro di tutti i generi di vita rese, nondimeno,
        necessario già nel passato mese di Dicembre un ulteriore ed assai considerevole aumento
        negli anzidetti stipendi dei funzionari
 della
        Valuta tedesca ed il conseguente rincaro di tutti i generi di vita rese, nondimeno,
        necessario già nel passato mese di Dicembre un ulteriore ed assai considerevole aumento
        negli anzidetti stipendi dei funzionari 26v
 dello Stato. Ciò ha
        condotto anche ad un corrispondente provvedimento a favore degli
            ecclesiastici , effettuato colle due nuove leggi del 15 Febbraio p. p.,
        il cui testo, insieme al protocollo della discussione nel Landtag
, effettuato colle due nuove leggi del 15 Febbraio p. p.,
        il cui testo, insieme al protocollo della discussione nel Landtag , compio il dovere d'inviare qui accluso all'Eminenza Vostra (Allegati I e II).
, compio il dovere d'inviare qui accluso all'Eminenza Vostra (Allegati I e II).Secondo la prima di dette leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 über Ergänzung der Bezüge der Erzbischöfe, Bischöfe und Mitglieder des Domkapitel
 [sic]), gli onorari dei Vescovi sono equiparati a quelli dei Prefetti
            (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di
            Monaco-Frisinga
 [sic]), gli onorari dei Vescovi sono equiparati a quelli dei Prefetti
            (Regierungspräsidenten), mentre che i due Arcivescovi di
            Monaco-Frisinga e di Bamberga
 e di Bamberga godono di un assegno ancor
        più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati a quelli
        dei direttori di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a
        quelli dei Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di
        ciò, era stato (anche da questo Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il
        desiderio che nella presente legge, invece di porre le cifre dei relativi onorari (il che,
        massime nei tempi attuali, può provocare commenti sgradevoli, venendo esse pubblicate poi
        sui giornali), si fosse indicato semplicemente il gruppo corrispondente dei funzionari dello
        Stato. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state già introdotte
        le cifre anzidette, il Governo
 godono di un assegno ancor
        più elevato; gli onorari delle Dignità dei Capitoli cattedrali vengono assimilati a quelli
        dei direttori di prefettura (Regierungsdirektoren), e gli onorari dei Canonici a
        quelli dei Consiglieri superiori di prefettura (Oberregierungsräte). In conformità di
        ciò, era stato (anche da questo Emo Sig. Cardinale von Faulhaber) manifestato il
        desiderio che nella presente legge, invece di porre le cifre dei relativi onorari (il che,
        massime nei tempi attuali, può provocare commenti sgradevoli, venendo esse pubblicate poi
        sui giornali), si fosse indicato semplicemente il gruppo corrispondente dei funzionari dello
        Stato. Poiché, però, nella succitata legge del 9 Agosto 1921 erano state già introdotte
        le cifre anzidette, il Governo non
 non 27r
        ha creduto di poter accogliere tale proposta, ed il partito popolare
            bavarese ha stimato opportuno di non fare a ciò opposizione. Alcuni membri del
        partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la opinione che
        per il definitivo ordinamento di questa materia nel Concordato
 ha stimato opportuno di non fare a ciò opposizione. Alcuni membri del
        partito medesimo, da me interrogati al riguardo, mi hanno tuttavia espresso la opinione che
        per il definitivo ordinamento di questa materia nel Concordato si
        dovrà assai probabilmente adottare la summenzionata proposta, anche per il motivo che a
        causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare stabilmente
        determinate somme per gli onorari in discorso.
 si
        dovrà assai probabilmente adottare la summenzionata proposta, anche per il motivo che a
        causa della instabilità del valore del danaro è impossibile di fissare stabilmente
        determinate somme per gli onorari in discorso.L'articolo 5 capoverso 1
 della legge medesima enuncia il principio che con essa non
        rimane alterata la natura giuridica delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie previste
        nel Concordato del 1817
 della legge medesima enuncia il principio che con essa non
        rimane alterata la natura giuridica delle prestazioni eccedenti quelle obbligatorie previste
        nel Concordato del 1817 . Ora invece anche coi nuovi aumenti le
        attuali prestazioni dello Stato in realtà non solo non superano quelle fissate nel
        Concordato, ma sono ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense
        arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto
        consistere in bonis fundisque stabilibus (art. IV
. Ora invece anche coi nuovi aumenti le
        attuali prestazioni dello Stato in realtà non solo non superano quelle fissate nel
        Concordato, ma sono ben lungi dal raggiungerle, se si consideri che la dotazione delle Mense
        arcivescovili e vescovili e dei Capitoli metropolitani e cattedrali avrebbe dovuto
        consistere in bonis fundisque stabilibus (art. IV ), le
        cui rendite nelle odierne circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori agli
        onorari presentemente pagati dallo Stato. Avevo anzi per tal motivo pensato sul principio di
        inviare al Governo una Nota diretta ad esprimere le debite riserve circa la succitata
        disposizione; siccome però nel capoverso seguente si aggiunge che le prescrizioni della
        legge in discorso hanno
), le
        cui rendite nelle odierne circostanze sarebbero state incomparabilmente superiori agli
        onorari presentemente pagati dallo Stato. Avevo anzi per tal motivo pensato sul principio di
        inviare al Governo una Nota diretta ad esprimere le debite riserve circa la succitata
        disposizione; siccome però nel capoverso seguente si aggiunge che le prescrizioni della
        legge in discorso hanno 27v
 vigore soltanto sino alla
        conclusione del nuovo Concordato, e <poiché>2, d'altra parte, il Sig. Ministro del Culto fece durante la discussione abbastanza
        soddisfacenti dichiarazioni (cfr. Allegato II pag. 865 [sic] col. 2), mi è sembrato più opportuno di lasciare
        la piena e definitiva trattazione di questo importante argomento ai negoziati per il
        Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.
 fece durante la discussione abbastanza
        soddisfacenti dichiarazioni (cfr. Allegato II pag. 865 [sic] col. 2), mi è sembrato più opportuno di lasciare
        la piena e definitiva trattazione di questo importante argomento ai negoziati per il
        Concordato medesimo concernenti la situazione economica della Chiesa.In virtù della seconda delle summenzionate leggi (Gesetz vom 15. Februar 1922 über Ergänzung des Einkommens der Seelsorgegeistlichen
 ) gli assegni per le parrocchie privilegiate, alle quali ebbi già occasione di
        alludere nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati agli stipendi dei funzionari
        dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione
        vien considerata come soddisfacente.
) gli assegni per le parrocchie privilegiate, alle quali ebbi già occasione di
        alludere nel citato Rapporto N. 21871, sono equiparati agli stipendi dei funzionari
        dello Stato del Gruppo XI; per gli altri parroci, a quei del gruppo X. Tale disposizione
        vien considerata come soddisfacente.Finalmente è importante di rilevare che in forza degli articoli 4a
 e 2
 e 2 delle leggi medesime il Governo, ogniqualvolta si verifichino
        mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro
        autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche a
        riguardo degli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli
        impiegati non portavano con sé un'eguale misura a vantaggio del clero, ma ciò si effettuava
        soltanto con notevole ritardo ed abbisogna-
 delle leggi medesime il Governo, ogniqualvolta si verifichino
        mutazioni (aumenti o diminuzioni) negli stipendi dei funzionari dello Stato, è senz'altro
        autorizzato a prendere per via di semplice decreto un corrispondente provvedimento anche a
        riguardo degli onorari degli ecclesiastici. Finora infatti gli aumenti negli stipendi degli
        impiegati non portavano con sé un'eguale misura a vantaggio del clero, ma ciò si effettuava
        soltanto con notevole ritardo ed abbisogna-28r
va
        dell'approvazione del Landtag. Un tale procedimento era sfavorevole, sia perché un
        accrescimento degli onorari degli ecclesiastici è più rimarcato e può quindi sollevare
        maggior rumore nel pubblico, quando è attuato separatamente, che non se esso ha luogo
        insieme col regolamento degli stipendi degli impiegati, sia anche perché il clero doveva
        spesso attendere un tempo considerevole prima di ottenerlo. Grazie, invece, alla suaccennata
        autorizzazione il Governo è ora in grado di applicare agli ecclesiastici contemporaneamente
        e senza intervento del Landtag tutti i miglioramenti, che in avvenire verranno
        eventualmente concessi ai funzionari dello Stato.Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1↑Hds. von Pacelli eingefügt.
                            
                            2↑Hds. von Pacelli
            eingefügt.
                            
                        