Dokument-Nr. 16
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
Berlin, 03. Juli 1929

Regest
Pacelli berichtet weisungsgemäß über die Auswirkungen des Konkordats mit Preußen auf die Minderheitenfrage. Er erinnert an seinen Bericht vom 29. Mai über eine Petition des Bundes der Polen in Deutschland zugunsten der Minderheiten. Das preußische Kultusministerium weigerte sich allerdings, eine Bestimmung ähnlich Artikel 21 des Konkordats mit Litauen in das Konkordat mit Preußen aufzunehmen. Allerdings stellte es in Aussicht, dem Nuntius seine Beweggründe darzulegen. Am 8. Juni bat der zweite Sekretär der polnischen Gesandtschaft in Berlin Zaleski den Nuntiaturauditor Centoz um Informationen über das Konkordat mit Preußen, insbesondere über die Minderheitenfrage. Centoz verwies auf die Bemühungen Pacellis und bezeichnete es als nicht ausgeschlossen, dass das Thema durch separate Noten behandelt werden könnte. Der Nuntius erinnerte den preußischen Kultusminister Becker sowohl mit dem beiliegenden Schreiben vom 10. Juni als auch mündlich an die noch ausstehende Erläuterung. Pacelli zitiert aus der ebenfalls beiliegenden Note vom Folgetag, in der die preußische Regierung darlegt, dass die Minderheiten jedwede mögliche Rücksichtnahme, insbesondere bei der Religionsausübung genießen und ihre Sprache bevorzugt behandelt wird. Nach der Publikation des Konkordatstextes erläuterte der Nuntius dem polnischen Gesandtschaftssekretär, dass das Konkordat bereits Bestimmungen enthält, die günstig für die Minderheiten sind. So können laut Artikel 9 im Einvernehmen zwischen der staatlichen und kirchlichen Autorität kirchliche Ämter auch an Nichtdeutsche vergeben werden. Aufgrund Artikel 10 können die Bischöfe ohne Mitspracherecht des Staates übergangsweise auch nichtdeutsche Priester in der Seelsorge einsetzen. Somit liegt es in der Befugnis der Bischöfe unter Berücksichtigung der lokalen Begebenheiten nichtdeutsche Priester entweder außerhalb der Pfarrseelsorge oder entweder vorübergehend oder aber in Absprache mit den staatlichen Behörden regulär in der Pfarrseelsorge einzusetzen. Zaleski bat den Nuntius, die genannte Note Beckers vertraulich an die polnische Regierung übermitteln zu dürfen, wogegen Pacelli keine Einwände erhob. Der Diplomat versicherte, Pacelli die Antwort aus Warschau zukommen zu lassen. Der Nuntius erwartet keine weiteren Zugeständnisse von staatlicher Seite. Es besteht seiner Einschätzung nach auch kein Grund zur Annahme, dass die Bischöfe die genannten Möglichkeiten für die Seelsorge der Minderheiten nicht ausschöpfen, auch wenn sie zwischen den polnischen Saisonarbeitern und den deutschen Staatsbürgern polnischer Nationalität unterscheiden. Der Nuntius verweist auf die Vorschrift, dass Seminaristen in Diözesen mit polnischer Minderheit, die polnische Sprache so gut lernen müssen, um die Seelsorge in dieser Sprache gewährleisten zu können. Abschließend erinnert Pacelli an die Anlagen zu seinem Bericht vom 21. Januar 1926 über die religiösen und sittlichen Verhältnisse der polnischen Einwanderer in Deutschland.
Betreff
Il Concordato prussiano e la questione delle minoranze
Eminenza Reverendissima,
In esecuzione degli ordini impartitimi coll'ossequiato Dispaccio N. 1276/29 in data del 30 Giugno p. p. mi do premura di significare all'Eminenza Vostra Reverendissima quanto appresso:
Nel mio rispettoso Rapporto N. 41603 in data del 29 Maggio scorso (riscontrato col venerato telegramma cifrato N. 92 del 3 Giugno p. p.) ebbi l'onore di riferire a Vostra Eminenza come, in seguito ad una istanza pervenutami alla Lega dei polacchi in Germania (Bund der Polen in Deutschland E. V.), gruppo I (Slesia), mi adoperai vivamente nella seduta tenutasi il 13 d. m. nel Ministero del Culto, affinchè si introducesse nel Concordato prussiano in favore delle minoranze una disposizione simile a quella dell'articolo XXI del Concordato lituano. Aggiunsi che tale domanda era stata respinta, ma che il Governo mi aveva promesso
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d'inviarmi una esposizione [sic] dei motivi di tale decisione.
Intanto nel pomeriggio dell'8 Giugno il Signor Zaleski, secondo Consigliere della Legazione di Polonia, venne a trovare in Nunziatura il Revmo Mons.  Centoz e gli chiese informazioni sul Concordato in particolar modo se esso contenesse qualche punto relativo alle minoranze. Il sullodato Monsignore gli rispose che il sottoscritto aveva fatto ogni sforzo a questo fine, ma pur troppo invano a causa della resistenza del Governo; soggiunse tuttavia non essere escluso che in uno scambio di Note separate si potesse ottenere qualche assicurazione al riguardo.
Siccome, d'altra parte, tardava a giungermi il suaccenato esposto, insistetti presso il Sig.  Ministro del Culto con foglio del 10 Giugno ( Allegato I ); ed anzi, avendolo incontrato nel pomeriggio del giorno seguente in un ricevimento dato dal Governo prussiano nel Zeughaus di Berlino in occasione della visita di S. M. il Re d'Egitto, gli rinnovai tale preghiera e gli feci considerare quanto vantaggio<so>1 sarebbe stato, nell'interesse stesso della Germania, se la risposta fosse concepita in termini favorevoli per le mino-
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ranze. La relativa Nota, di cui l'Eminenza Vostra troverà egualmente copia qui acclusa ( Allegato II ), mi fu spedita infatti in data dello stesso giorno. In essa si legge tra l'altro: "Il Reich germanico, come pure la Prussia, mediante la loro legislazione hanno attuato il principio della più ampia libertà per i cittadini, la quale abbraccia anche il campo dell'esercizio della religione. Gli appartenti alle minoranze nazionali sono perciò liberi nella cura dei loro particolari interessi in materia religiosa; essi possono mettersi d'accordo a riguardo degli interessi medesimi colle competenti Autorità ecclesiastiche, e parimenti queste non sono dallo Stato in nessun modo impedite di soddisfare gl'interessi delle minoranze". La Nota prosegue dando alcuni cenni statistici sulle parrocchie in cui nel culto suppletorio e nelle prediche si usa la lingua polacca, ed assicura che l'uso della lingua nella istruzione [sic] religiosa per la confessione e la Comunione dipende esclusivamente dalla volontà dei genitori, di guisa che (così ivi si afferma) le minoranze godono di ogni possibile riguardo e specialmente la loro lingua è curata a preferenza.
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Avendo intanto il Governo prussiano pubblicato il testo del Concordato firmato il 14 dello stesso mese, non mancai di dare al sullodato Sig. Zaleski, venuto a visitarmi la Domenica seguente 16 s. m., alcune spiegazioni in rapporto alla presente questione. Gli feci invero rilevare come già il Concordato stesso contenesse in realtà disposizioni favorevoli alle minoranze. Oltrechè infatti il capov. 2 dell'articolo 9 ammette espressamente la possibilità, mediante intesa tra le Autorità ecclesiastica e civile, che anche a sacerdoti non tedeschi venga conferito uno degli uffici enumerati nel capoverso 1, il seguente articolo 10 capov. 1 permette agli Ordinari, senza bisogno di alcun intervento dello Stato, di impiegare in modo transitorio nella cura parrocchiale delle anime ecclesiastici, che non hanno la cittadinanza tedesca. Rimane quindi per sè in facoltà dei Vescovi di far venire, – naturalmente in quanto la prudenza e le condizioni locali lo permettano –, sacerdoti esteri per l'assistenza religiosa dei loro connazionali, adoperandoli tanto nel libero esercizio (extra-parrochiale) del s. ministero, quanto nella stessa cura parrocchiale del-
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le anime, ed in questo secondo caso sia in via provvisoria, sia anche, previa intesa colle Autorità civili, in via permanente. – Inoltre portai a conoscenza del Sig. Zaleski l'anzidetta Nota del Ministro del Culto; egli mi chiese (e da parte mia non vidi difficoltà al riguardo) di poterne dare in via riservata comunicazione al Governo di Varsavia e soggiunse che mi avrebbe poi comunicato la eventuale risposta del medesimo.
In considerazione di quanto ho sopra rispettosamente esposto, non parmi possibile 2 che possa ottenersi di più dal Governo in questo argomento. I Revmi Vescovi della Germania hanno, come si è veduto, mezzi sufficienti per provvedere all'assistenza religiosa delle minoranze, anche nella loro lingua; non sembra, d'altra parte, esservi motivo di supporre che essi mancheranno a questo dovere pastorale, pur distinguendo, ad esempio, fra i polacchi, i quali soltanto temporaneamente vengono in Germania (ad es. i Saisonarbeiter) ed i cittadini tedeschi di nazionalità polacca. È inoltre prescritto che gli alunni dei Seminari nelle diocesi, in cui risiedono minoranze polacche, apprenda-
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no questa lingua almeno in quanto si richiede per gli atti necessari della cura delle anime. Al quale riguardo mi sia permesso di riferirmi agli Allegati trasmessi coll'ossequioso Rapporto N. 34489 del 31 Gennaio 1926 sulle condizioni religiose e morali dei polacchi immigrati in Germania.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
1Hds. von Pacelli eingefügt.
2Hds. von unbekannter Hand gestrichen, vermutlich von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Juli 1929, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 16, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/16. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 20.01.2020, letzte Änderung am 01.02.2022.