Dokument-Nr. 273
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 04. Mai 1920

Regest
In der Zeit nach der Revolution in Bayern wurden vier Kanonikate – eines in Augsburg, zwei in München-Freising und eines in Würzburg – vakant. Die rechtliche Grundlage für neue Ernennungen findet sich in Artikel 10 des bayerischen Konkordats von 1817 und im Breve Papst Leos XII. vom 19. Dezember 1824, das den Bischöfen den Indult erteilte, für alle Kapitularstellen die kanonische Einsetzung gewähren zu dürfen, auch wenn die Nomination durch den König oder das Domkapitel erfolgt ist. Mit Ausnahme der Dompropstei von Augsburg, bei der Bischof von Lingg abwarten möchte, um der defizitären Kirchenverwaltung die sogenannten Interkalarfrüchte zuleiten zu können, ist Pacelli von der Notwendigkeit überzeugt, die übrigen Stellen zügig zu besetzen. Wegen der bevorstehenden Landtagswahlen erscheint ein baldiger Abschluss der Konkordatsverhandlungen unwahrscheinlich. Deshalb schlug der Nuntius eine vorläufige Vereinbarung nach dem Muster für das Nominationsrecht auf Pfarreien vor, die vom Kultusminister, dem Katholiken Franz Matt, akzeptiert wurde. Pacelli legt aber Wert darauf, dass diese Vereinbarung kein Präjudiz darstellt und sich ausschließlich auf die derzeit vakanten Posten beschränkt. Die Auswahl der Kandidaten soll in Übereinstimmung zwischen den betroffenen Bischöfen und der Regierung erfolgen.
Betreff
Provvista di canonicati vacanti in Baviera
Eminenza Reverendissima,
Com'è ben noto all'Eminenza Vostra Reverendissima, la collazione dei canonicati in Baviera era regolata nel modo seguente: A norma dell'articolo X del Concordato del 1817, la prima Dignità, ossia la Prepositura, era riservata alla Santa Sede; tuttavia, in seguito a posteriore accordo fra questa ed il Governo bavarese, la collazione era fatta dietro proposta e raccomandazione di Sua Maestà il Re(1). La nomina invece della seconda Dignità, ossia del Decano, spettava al Re, il quale nominava pure ai Canonicati vacanti nei suoi <sei>1 mesi papali (Gennaio, Marzo, Maggio, Luglio, Settembre e Novembre), mentre che nei mesi di Febbraio, Giugno ed Ottobre la
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provvista competeva agli Arcivescovi e Vescovi, ed in quelli di Aprile, Agosto e Dicembre la nomina apparteneva al Capitolo. Inoltre con Breve del 19 Dicembre 1824(2) il Sommo Pontefice Leone XII concesse ai singoli Vescovi di Baviera l'indulto (personale ed a vita per ciascuno di essi) di dare l'istituzione canonica a quegli ecclesiastici, i quali a norma del succitato articolo del Concordato, fossero chiamati ai benefici sia per nomina regia che per nomina di Capitoli cattedrali, ad eccezione di quelle prebende, le quali vacassero per promozione fatta dalla Santa Sede e la cui collazione era riservata alla Santa Sede medesima.
Dopo la rivoluzione del Novembre 1918, sono rimasti vacanti in Baviera i Canonicati qui appresso indicati:
1.) La prepositura del Capitolo cattedrale di Augsburg (in seguito alla morte del titolare Dr. Giuseppe von Kögel – 18 Settembre 1919);2
2.) Il Decanato del Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte di Monsignor Sebastiano Huber – 10 Agosto 1919);3
3.) Un Canonicato nello stesso Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga (in seguito alla morte del Canonico Kirchberger – 16 Maggio 1919);4
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4.) Un Canonicato nel Capitolo cattedrale di Würzburg (in seguito alla morte del Canonico Krampf – 17 Marzo 1920).5
Per ciò che riguarda la Prepositura di Augsburg, quel Reverendissimo Vescovo, da me richiesto, mi ha significato non esservi urgenza di procedere alla nuova provvista di detta Dignità, anzi desiderare egli piuttosto che sia ritardata, specialmente perché la fabbrica del Duomo, la quale trovasi in deficit a causa dell'attuale situazione finanziaria, ritrae giovamenti dai frutti intercalari del beneficio in questione. In considerazione di ciò, e soprattutto allo scopo di evitare le ingerenze del Governo nella provvista della Dignità medesima, riservata alla Santa Sede, parmi subordinatamente che possa ben acconsentirsi al desiderio di Monsignor de Lingg.
Non sembra invece conveniente di rimandare più a lungo la nomina agli altri Canonicati vacanti. I membri, infatti, dei Capitoli cattedrali in Germania prendono parte attiva al lavoro, presentemente assai aumentato e gravoso, delle rispettive Curie vescovili. Ora nel Capitolo metropolitano di Monaco-Frisinga ben cinque Canonici, ed in quello cattedrale di Würzburg quattro, hanno già sorpassato, – ed alcuni fra essi di gran lunga, – il settantesimo anno di età e non si trovano più in grado di portare un valido contributo al lavoro medesimo. Il Ministro del Culto, Signor Matt, buon cattolico, nella prima visita fattami al mio ritorno a Monaco, mi prospettò quindi la necessità di provvedere ai summenzionati posti vacanti;
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e poiché all'attuale Ministero di transizione è impossibile di condurre le trattative per il nuovo Concordato, tanto più che le elezioni generali per il Landtag bavarese (come per il Reichstag germanico) avranno luogo molto prossimamente, ossia il 6 Giugno prossimo <del corrente anno,>6 mi propose di ricorrere ad un accordo provvisorio simile a quello per le parrocchie. A tal fine, sotto la espressa condizione della superiore approvazione della Santa Sede, ho redatto la seguente formula, che è stata accettata dal sullodato Signor Ministro con lettera in data di oggi:
"Essendo necessario di non ritardare più oltre la provvista del Decanato attualmente vacante nel Capitolo Metropolitano di Monaco-Frisinga e di un Canonicato parimenti vacante in detto Capitolo e nel Capitolo cattedrale di Würzburg, si conviene che la provvista stessa abbia luogo de facto come finora, coll'esplicita riserva che ciò non potrà costituire alcun precedente né per il definitivo regolamento della questione della provvista delle Dignità e dei Canonicati nella futura Convenzione, né per altri casi di vacanza, i quali potessero prodursi prima della conclusione della medesima".
Questo ultimo inciso non si trova nel menzionato accordo per le parrocchie; ma mi è sembrato opportuno di aggiungerlo, giacché, se può tollerarsi per le gravi ragioni surriferite che l'attuale Governo eserciti provvisoriamente e in via di fat-
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to gli antichi diritti della Corona circa i Canonicati, produrrebbe invece verisimilmente nella pubblica opinione cattolica sfavorevole impressione, se lo stesso dovesse verificarsi da parte di un Ministro protestante ed anticlericale (quale era il Signor Hoffmann), che tornasse in avvenire eventualmente al potere, a riguardo di uffici alti e per i quali non <vi>7 è, ordinariamente, urgenza, nella provvista, come sono le Dignità ed i Canonicati nei Capitoli cattedrali. In vista di ciò, il presente progetto di accordo è stato, dietro mia domanda, ristretto unicamente ai posti ora vacanti.
Debbo infine aggiungere che il Governo procederà di piena intesa coi rispettivi Ordinari quanto alla scelta delle persone da nominarsi.
Nel pregare pertanto l'Eminenza Vostra a volersi degnare d'impartirmi le Sue venerate istruzioni al riguardo, in guisa che tutto possa essere regolato prima del 6 Giugno, m'inchino umilmente al bacio della Sacra Porpora e con sensi di profondissima venerazione mi pregio confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(2) Silbernagl, l.c., 61-62.
1Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
2Am linken Seitenrand hds. mit einem "P" markiert, vermutlich vom Empfänger.
3Am linken Seitenrand hds. mit einem "C" markiert, vermutlich vom Empfänger.
4Am linken Seitenrand hds. mit einem "P" markiert, vermutlich vom Empfänger.
5Am linken Seitenrand hds. mit einem "P" markiert, vermutlich vom Empfänger.
6Hds. gestrichen und eingefügt von Pacelli.
7Hds. eingefügt von Pacelli.
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 04. Mai 1920, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 273, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/273. Letzter Zugriff am: 28.03.2024.
Online seit 14.01.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.