Dokument-Nr. 4094
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 03. Juli 1925

Regest
Unter Verweis auf den Nuntiaturbericht vom 22. Mai übermittelt Pacelli zwei Noten, welche die Regierungskommission für das Saargebiet an die bayerische Regierung sowie an Reichsaußenminister Stresemann richtete. Hierin lehnt die Regierungskommission die Gültigkeit des neuen Bayernkonkordats für die vormals bayerischen Teile des Saargebiets ab. Zugleich erklärt sie die bleibende Gültigkeit des Bayernkonkordats von 1817 wie der anderen am 11. November 1918 rechtskräftigen bayerischen Verordnungen und Gesetze zur Regelung des Verhältnisses zwischen Kirche und Staat. Die bayerische Regierung, welche die Regierungskommission für das Saargebiet um Bestätigung ihrer Rechtsauslegung ersuchte, möchte sich vor ihrer Antwort mit dem Heiligen Stuhl abstimmen und legt in einer Denkschrift, die der Nuntius in deutscher und französischer Fassung beifügt, ihre Position dar.
In seiner Zusammenfassung der Denkschrift hebt Pacelli die Differenzierung hervor, welche die bayerische Regierung mit Blick auf das neue Konkordat vornimmt: Dieses habe momentan zwar keine Gesetzeskraft in der saarländischen Pfalz, sei aber von Wert als Verpflichtung, die Bayern mit dem Heiligen Stuhl eingegangen ist, da die bayerische Hoheit über die seit dem Versailler Vertrag zum Saargebiet gehörenden Regionen fortbestehe und gegenwärtig nur nicht ausgeübt werden könne. Pacelli fügt an, dass im Hintergrund dieser Differenzierung die bayerische Sorge steht, die Regierungskommission für das Saargebiet könne beim Heiligen Stuhl erneut um eine eigene Diözese oder zumindest um einen Apostolischen Administrator ersuchen. Des Weiteren behauptet die bayerische Regierung wie die Regierungskommission für das Saargebiet generell die bleibende Gültigkeit des Konkordats von 1817, wenngleich sie der Regierungskommission die Präsentationsrechte abspricht, die vormals dem bayerischen König zukamen. An dieser Deutung hielt die Regierung fest, obwohl der Nuntius mehrfach erklärte, dass der Heilige Stuhl seines Wissens nach die Regelungen des Bayernkonkordats von 1817 zwar für die Übergangszeit bis zu einer neuen Vereinbarung bestätigte, dem Konkordat von 1817 jedoch keine bleibende Rechtsgültigkeit zusprach. Pacelli überlässt Gasparri die Entscheidung, wie der Heilige Stuhl auf diese Argumentation reagieren soll. Er fügt an, dass die bayerische Regierung negative Konsequenzen, etwa auf die Staatsleistungen für Kleriker, befürchtet, falls für das Saargebiet keines der Konkordate Geltung hätte. Zum Schluss der Denkschrift unterbreitet die bayerische Regierung dem Kardinalstaatssekretär den Entwurf ihrer Antwort an die Regierungskommission für das Saargebiet und bittet um zügige Rückmeldung. Der Nuntius merkt zum Antwortentwurf an, dass hier die strittigen Aspekte der beiden zuvor genannten Argumente nicht angesprochen werden, näherhin der verpflichtende Wert des neuen Konkordats als Vereinbarung zwischen Bayern und dem Heiligen Stuhl sowie das vormals dem bayerischen König zugekommene Präsentationsrecht.
Betreff
Sull'applicazione del nuovo Concordato bavarese alla parte palatina del territorio della Sarre
Eminenza Reverendissima,
Come ebbi già l'onore di riferire all'Eminenza Vostra Reverendissima nel mio rispettoso Rapporto Nr. 32819 in data del 22 Maggio u. s., il Presidente della Commissione del Governo del territorio della Sarre diresse in data del 7 Febbraio c. a al Governo bavarese per il tramite del Ministero degli Esteri di Berlino una Nota ( Allegato I ), in cui si affermava che le disposizioni del nuovo Concordato, conchiuso colla Baviera, non possono applicarsi alla parte palatina di quel territorio, ove vige invece ancora l'antico Concordato del 1817, come tutte le leggi ed ordinanze concernenti i rapporti fra Chiesa e Stato, le quali erano in vigore nella Baviera l'11 Novembre 1918 e non sono state poi mutate dalla menzionata Commissione. Non avendo ricevuto risposta a detto Ufficio, la Commissione medesima ha indirizzato al Ministro degli Esteri del Reich Dr. Stresemann una secon-
67v
da Nota in data del 18 Aprile ( Allegato II ), in cui, prendendo occasione dalla provvista delle parrocchie di Ensheim ed Ommersheim, ripete lo stesso concetto e chiede di averne la conferma da parte del Governo bavarese.
Questo, prima di pronunziarsi sull'argomento, ha ritenuto necessario di mettersi in rapporto colla S. Sede ed ha esposto il suo punto di vista nell'accluso Memorandum ( Allegato III ), testé consegnatomi dal Sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, Dr. Held. Di esso l'Eminenza Vostra troverà parimenti qui compiegata una traduzione francese ( Allegato IV ), la quale, tuttavia, non è ufficiale, ma è stata cortesemente redatta dal Consigliere Ministeriale nel Ministero degli Esteri di Monaco, Sig. Barone von Stengel.
Il Memorandum comincia col discutere la questione, se il nuovo Concordato bavarese vale per la parte palatina del territorio della Sarre, e distingue a tale riguardo nel Concordato medesimo due differenti aspetti, considerandolo cioè come trattato internazionale, impegnante le due Parti contraenti, e come legge. Il Memorandum ammette che il Concordato non ha attualmente forza di legge nella regione anzidetta, ma sostiene avere anche per essa valore come impegno fra le due Parti contraenti, giacché il Concordato è stato concluso per tutto il territorio bavare-
68r
se e, pur a norma del Trattato di Versailles, la sovranità della Baviera perdura tuttora nel bacino della Sarre, sebbene il Governo bavarese non possa presentemente esercitarvi i suoi poteri. Ciò si applica soprattutto nei riguardi dell'articolo 12 del nuovo Concordato, col quale la S. Sede si è obbligata a non mutare l'attuale costituzione delle provincie ecclesiastiche e delle diocesi, essendo tale impegno indipendente dalla introduzione come legge del Concordato stesso. Il Governo bavarese teme infatti che la Commissione della Sarre torni di nuovo a presentare alla S. Sede la domanda di una separata diocesi od almeno di un Amministratore Apostolico per quel territorio.
Nella seconda parte il Memorandum esamina la questione della permanenza o meno in vigore del Concordato del 1817 nel più volte menzionato territorio e si pronunzia in senso affermativo, pur negando che la Commissione del Governo della Sarre sia autorizzata ad esercitare i diritti e privilegi di presentazione accordati ai Re di Baviera nel Concordato medesimo. A conferma di quell'affermazione il Memorandum osserva che la S. Sede, dopo la caduta della Monarchia, considerò il Concordato del 1817 come tuttora vigente per la Baviera sino all'entrata in vigore del nuovo. Non ho mancato di far rilevare da mia parte che ciò non corrisponde alle comunicazioni a me pervenute dalla S. Sede circa tale materia; mi è stato però risposto che, secondo un Rapporto di cotesto Signor Ministro, Barone de Ritter, l'Eminenza Vostra, in occasione della nota Allocuzione Pontificia del 21 Novembre 1921, gli avrebbe dichiarato il
68v
16 Dicembre dello stesso anno che, pendenti in Baviera le trattative per un nuovo Concordato e sino alla conclusione delle medesime, la S. Sede riguardava l'antico come ancora in vigore. Ho replicato che ciò si intendeva, a mio avviso, in via semplicemente di fatto, come erasi, ad esempio, convenuto che la provvista delle parrocchie già di patronato regio avvenisse, provvisoriamente e senza pregiudizio per il futuro, nel modo di prima, ma che in linea di diritto, per quanto è a me noto, l'Eminenza Vostra aveva evitato di pronunziarsi in tal senso. Vostra Eminenza giudicherà che cosa debba dirsi su questo argomento. Il Governo bavarese stima che, rimanendo altrimenti quel territorio senza alcun Concordato, un tale stato di cose potrebbe produrre conseguenze dannose, ad esempio per ciò che riguarda il pagamento degli assegni agli ecclesiastici.
Il Governo bavarese sottopone infine alla S. Sede nel Memorandum in discorso il testo della risposta, che si propone di dare alla Commissione del Governo della Sarre, e prega l'Eminenza Vostra di fargli conoscere colla maggior possibile sollecitudine la Sua mente al riguardo. In detta risposta si concede che il nuovo Concordato non ha forza di legge nella parte palatina del territorio della Sarre, ma si omette di aggiungere espressamente, in conformità della surriferita distinzione, che esso vale come impegno fra le due Parti contraenti,
69r
ritenendo il Governo bavarese più prudente di non fare di ciò esplicita menzione; si afferma poi la permanenza in vigore delle leggi ed ordinanze, che regolavano l'11 Novembre 1918 i rapporti fra Chiesa e Stato, anche qui senza toccare la questione dei diritti e privilegi di presentazione spettanti già ai Re di Baviera.
Chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione mi pregio confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 03. Juli 1925, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4094, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4094. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 02.11.2015, letzte Änderung am 28.10.2019.