Dokument-Nr. 4144
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro
München, 10. Februar 1922

Regest
Pacelli übersendet den vierten Teil der Anmerkungen des bayerischen Kultusministers Matt zu den Punkten XVI bis XVIII der sogenannten Pacelli-Punktation II für das zukünftige Konkordat mit Bayern. In Bezug auf Punkt XVI weist Matt auf die fehlende Zuständigkeit Bayerns mit Blick auf die Militärseelsorge und die Anstalten in Trägerschaft des Reichs, der Kommunen oder Privatpersonen hin. Matt sagt zu, dass der bayerische Staat auf eigene Kosten für eine angemessene Seelsorge in seinen Anstalten (Gefängnissen, Kur-/Pflegeheimen, Internaten und Krankenhäusern) durch eigens dazu bestimmte Priester sorgen wird. Matt hält die Aufnahme der Punkte XVII zur Unterstützung der Anordnungen der kirchlichen Behörden durch den Staat und XVIII zum Schutz der Geistlichen durch den Staat ins Bayernkonkordat aufgrund der geltenden Rechtslage in dieser Form für nicht möglich. Pacelli schlägt eine neue Fassung der drei Punkte vor, die sowohl den kirchlichen Interessen als auch den Anmerkungen Matts Rechnung trägt und die im Ministerrat und im Landtag auf keinen unüberwindbaren Widerstand stoßen dürfte.
Betreff
Prosecuzione delle trattative per il Concordato bavarese
Eminenza Reverendissima,
Il Signor Ministro del Culto Dr. Matt mi ha rimesso la quarta parte delle sue osservazioni circa il progetto di Concordato bavarese, la quale si riferisce ai punti XVI, XVII e XVIII. L'Eminenza Vostra Reverendissima troverà qui accluso il relativo Pro-Memoria nell'originale tedesco.
Punto XVI
"Nell'esercito, nelle carceri, nelle case di cura e negli ospedali sarà costituita una regolare assistenza religiosa, per la quale il Vescovo diocesano deputerà un corrispondente numero di ecclesiastici. In quegli degli Istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato, questo provvederà i mezzi necessari per l'anzidetta as-
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sistenza religiosa e per il culto".
Il Sig. Ministro comincia col ricordare come l'articolo 141 della Costituzione del Reich stabilisce che "se vi sia bisogno di funzioni religiose o di assistenza spirituale nell'esercito, negli ospedali, nelle carceri od in altri stabilimenti pubblici, le società religiose saranno ammesse ad esercitarvi gli atti di culto". Il tenore del punto in esame è invece molto più ampio, giacché richiede nei suddetti casi la "costituzione di una regolare assistenza religiosa", la quale anzi per quelli degli Istituti sunnominati, che dipendono dallo Stato bavarese, dovrebbe essere a spese del medesimo, ed infine il diritto per il Vescovo diocesano di deputare all'uopo un corrispondente numero di ecclesiastici.
Il Dr. Matt osserva che attualmente non esiste più in Germania un contingente separato di truppe bavaresi, ma soltanto una Reichswehr, la quale è istituzione del Reich, e quindi anche le provvidenze per l'assistenza religiosa nell'esercito non riguardano più lo Stato bavarese, ma il Reich. In conseguenza di ciò manca la base di fatto per una disposizione al riguardo nel nuovo Concordato fra la S. Sede e la Baviera. Una simile considerazione si applica pure a quegli Istituti (ospizi, ricoveri, educatori, case per convalescenti, ecc.), che esistono in
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virtù di una legge del Reich.
Quanto poi agli Istituti, i quali non sono dello Stato bavarese, ma di Comuni, fondazioni, persone private, ecc., non potrebbe imporsi (rileva il Sig. Ministro) l'obbligo di dette spese ed il diritto del Vescovo di deputare ecclesiastici per la relativa assistenza spirituale, se non qualora le Costituzioni germanica o bavarese offrissero per ciò una base. Ma questo non si verifica per nessuna delle due, e, d'altra parte, è poco probabile che si trovi nel Reichstag o nel Landtag una maggioranza favorevole all'introduzione di una simile disposizione, la quale oltrepasserebbe i limiti del succitato articolo 141 della Costituzione del Reich. – In quelli di detti Istituti, che hanno già il loro cappellano, si tratta o di benefici, la cui provvista ha luogo, secondo i casi, per libera collazione o per presentazione, ovvero di posti assegnati in virtù di un contratto fra la Direzione dell'Istituto ed il rispettivo ecclesiastico. In tale materia però il Concordato difficilmente potrebbe portare cambiamenti.
Restano gli Istituti dello Stato bavarese, la cui situazione è, secondo che espone il Dr. Matt, in sostan-
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za la seguente: Là dove ve ne è bisogno, è già costituita una corrispondente assistenza spirituale, ogniqualvolta non sia possibile a coloro che vi dimorano di assistere alle funzioni della chiesa parrocchiale, come si verifica nelle carceri, nelle case di correzione, ecc. Gli ecclesiastici a ciò deputati sono al servizio dello Stato ed hanno per conseguenza il carattere ed i diritti dei funzionari od impiegati dello Stato; quindi, sebbene nel conferimento di questi uffici abbia naturalmente luogo una intesa previa colle superiori Autorità ecclesiastiche, tuttavia la concessione del diritto di nomina al Vescovo incontrerebbe, a giudizio del Sig. Ministro, le stesse difficoltà già segnalate a proposito dei punti II, III e IV.
Siccome l'assistenza religiosa negli Istituti in discorso fa generalmente parte del ministero parrocchiale e deve quindi, ove non siano speciali cappellani, essere esercitata dal clero parrocchiale, sembra al Dr. Matt che lo scopo inteso nel punto XVI sarebbe ottenuto qualora il Concordato contenesse l'assicurazione: che lo Stato si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro, che si trovano nei suoi Istituti, abbiano, secondo il bisogno, una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, sia altrimenti, e che nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo
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Stato medesimo avrà il più possibile cura affinché sia provveduto a detta assistenza per le persone, che vi sono ospitate, secondo che il caso richiede.
Punti XVII e XVIII
"XVII. Lo Stato si obbliga a riconoscere i decreti delle Autorità ecclesiastiche nell'ambito della loro competenza ed in caso di bisogno a prestare su richiesta delle Autorità stesse il suo appoggio per la esecuzione dei medesimi.
XVIII. Gli ecclesiastici nell'esercizio del loro ufficio godono della protezione dello Stato, il quale impedirà che vengano oltraggiati nelle loro persone o disturbati nelle loro funzioni".
Il Sig. Ministro nota come secondo l'articolo 137 capoverso 3 della Costituzione del Reich "le società religiose ordinano i propri affari indipendentemente, nell'ambito del diritto comune". Con questa limitazione è in tal guisa espresso il riconoscimento, da parte dello Stato, dei decreti delle Autorità ecclesiastiche. I particolari diritti sovrani riguardo alla Chiesa, vigenti nell'antico diritto ecclesiastico di Stato, e lo
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ius advocatiae da essi derivante, il quale permetteva speciali misure di polizia nelle cose religiose (cfr. la Costituzione bavarese del 1818 lit. IV § 9 capov. 5 e 7, nonché l'Editto di religione del 1818 §§ 51, 52, 56, 71, 80 e seg.), sono ormai cessati, né sarebbe possibile di farli rivivere per mezzo di un Concordato. Non è quindi ammissibile la cooperazione dello Stato nella esecuzione dei decreti delle Autorità ecclesiastiche oltre i limiti del diritto comune.
Anche i ministri delle singole società religiose, continua il Dr. Matt, hanno diritto alla protezione dello Stato soltanto "nell'ambito del diritto comune".
La materia, poi, cui si riferisce il punto XVIII, è principalmente di competenza della legislazione penale del Reich ed in alcuni pochi punti delle leggi di polizia bavaresi.
Coll'Editto di religione del 1818 è rimasto abrogato anche il § 30 del medesimo(l). Durante le discussioni della nuova Costituzione in Bamberga nel 1919 venne fatto un tentativo per introdurvi una disposizione nel senso del succitato § 30, ma esso incontrò tale oppo-
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sizione, che si dovette rinunziarvi.
Anche l'articolo XIV del Concordato del 1817 (2), osserva il Sig. Ministro, non aveva nessuna reale importanza pratica; la possibilità di un arresto, di un sequestro, di una azione penale o di una punizione era data non da quell'articolo, ma unicamente dal diritto penale germanico e bavarese.
Se si commettono contro ecclesiastici delitti perseguibili soltanto ad instantiam partis, spetta ad essi d'in-
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trodurre la relativa azione penale per la punizione dei medesimi. Se si tratta invece di delitti, contro i quali si procede ex officio, il Pubblico Ministero inizia le pratiche del caso. Un trattamento privilegiato degli ecclesiastici cattolici è quindi incompatibile col diritto attuale.
Il Sig. Ministro non ritiene perciò possibile l'inclusione nel Concordato dei punti in esame.
Come ho fatto già per i precedenti punti (cfr. Rapporto N. 17896 dell'11 Settembre 1920, N. 20850 dell'8 Giugno 1921 e N. 22762 del 28 Dicembre 1921), mi sono anche questa volta studiato di preparare una nuova Redazione degli attuali, la quale, mentre, da un lato, garantisca i diritti e gli interessi essenziali della Chiesa, tenga, dall'altro, conto delle osservazioni del Sig. Ministro ed abbia quindi probabilità di non incontrare nel Consiglio dei Ministri e nella discussione al Landtag insuperabili opposizioni. Detta redazione, che compio il dovere di sottoporre al superiore giudizio dell'Eminenza Vostra, è del seguente tenore:
Punto XVI
Lo Stato bavarese si obbliga a provvedere a proprie spese acciocché coloro, che si trovano nei suoi Istituti (car-
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ceri, case di cura, collegi, ospedali), abbiano una corrispondente assistenza religiosa, sia per mezzo di sacerdoti a ciò appositamente deputati, sia in altro modo opportuno. La nomina dei detti sacerdoti ha luogo d'intesa col Vescovo diocesano.
Nell'approvazione di Istituti tenuti da altri lo Stato bavarese avrà il più possibile cura affinché sia provveduto all'assistenza medesima secondo che il caso richiede.
Punto XVII
Lo Stato bavarese riconosce il diritto della Chiesa di emanare nell'ambito della sua competenza leggi e decreti, che obbligano i suoi membri. Esso non impedirà né renderà difficile l'esercizio di questo potere(3).
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Punto XVIII
Lo Stato bavarese garantisce alla Chiesa cattolica l'indisturbato esercizio del culto. Negli atti del loro ufficio gli ecclesiastici godono della protezione dello Stato(4).
Dopo di ciò, chinato umilmente al bacio della Sacra Porpora, con sensi di profondissima venerazione ho l'onore di confermarmi
Di Vostra Eminenza Reverendissima
Umilissimo Devotissimo Obbligatissimo Servo
+ Eugenio Pacelli Arcivescovo di Sardi
Nunzio Apostolico
(l)"Le persone deputate alla celebrazione degli uffici divini ed alla istruzione religiosa godono i diritti e la considerazione di pubblici funzionari".
(2)"Majestas Sua prohibebit, ne catholica religio eiusque ritus vel liturgia sive verbis sive factis sive scriptis contemnatur, aut Ecclesiarum Antistites vel ministri in exercendo munere suo, pro custodienda praesertim fidei ac morum doctrina et disciplina Ecclesiae, impediantur. Desiderans praeterea ut debitus iuxta divina mandata sacris ministris honor servetur, non patietur quidquam fieri, quo dedecus ipsis afferre aut eos in contemptum adducere possit, immo vero jubebit, ut in quacumque occasione ab omnibus Regni magistratibus peculiari reverentia atque honore eorum dignitati debito cum ipsis agatur".
(3)Il punto XVII era stato introdotto nello schema di Concordato in seguito al desiderio manifestato al riguardo nel Memoriale di Mons. Arcivescovo di Bamberga, in cui si esprimeva il timore che possano sorgere in avvenire difficoltà nell'esecuzione dei decreti emanati dai Vescovi, ad esempio nel caso della amozione di un parroco, qualora questo si rifiuti di lasciare la casa parrocchiale e l'amministrazione della parrocchia (cfr. Rapporto N. 14583 del 30 Ottobre 1919). In vista delle obbiezioni mosse dal Dr. Matt, e considerando, d'altra parte, che, insistendo nella richiesta di uno speciale appoggio positivo dello Stato, si potrebbe offrire ad esso il pretesto di far risorgere particolari diritti d'ispezione e di controllo sulla Chiesa, ho procurato di redigere una nuova formula in senso piuttosto negativo. La frase "né renderà dif-
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ficile l'esercizio ecc.", qualora venisse accettata, sarebbe utile per impedire che il Governo ostacoli indirettamente i decreti delle Autorità ecclesiastiche, ad esempio continuando a pagare l'onorario al parroco rimosso.
(4)Questo punto trova la sua base nell'articolo 135 della Costituzione del Reich (cfr. Rapporto N. 13822 del 18 Agosto 1919).
11r, in der oberen linken Seitenecke hds. von unbekannter Hand, vermutlich vom Empfänger, notiert: "16 17 18"; mittig oberhalb des Textes hds. von gleicher unbekannter Hand notiert: "Sommario XII Rapporto di Mg. Pacelli n. 23244 in data 10 febbraio 1922".
Empfohlene Zitierweise
Pacelli, Eugenio an Gasparri, Pietro vom 10. Februar 1922, in: 'Kritische Online-Edition der Nuntiaturberichte Eugenio Pacellis (1917-1929)', Dokument Nr. 4144, URL: www.pacelli-edition.de/Dokument/4144. Letzter Zugriff am: 29.03.2024.
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 20.01.2020.