TEI-P5
                        
                            Dokument-Nr. 18069
                         
                        
                        
                             
                        
                             
                        Non appena mi pervenne il venerato Dispaccio dell'E. V. R. N. 417/19 del 30 Dicembre 1924, mi diedi premura di fare al
            Rev. Dr Paolo Schwamborn , Vicario generale del Vicariato
            castrense
, Vicario generale del Vicariato
            castrense , le comunicazioni ivi ordinatemi. In seguito a ciò, egli mi ha rimesso
        la supplica, che qui acclusa compio il dovere d'inviare
        all'E. V. insieme alla lettera di accompagno a me
        diretta dallo stesso Vicario, in cui si espongono i motivi della sua domanda.
, le comunicazioni ivi ordinatemi. In seguito a ciò, egli mi ha rimesso
        la supplica, che qui acclusa compio il dovere d'inviare
        all'E. V. insieme alla lettera di accompagno a me
        diretta dallo stesso Vicario, in cui si espongono i motivi della sua domanda.
Nella menzionata supplica si implora:
"Iº) ut praefata iurisdictio Vicarii castrensis exercitus Borussici extendatur ad eas partes exercitus Germanici, quae prius ad exercitum Borussicum pertinuerunt. Quem ad exercitum autem pertinuerunt omnes Imperii Germanici copiae
Simile richiesta concernente la estensione alla attuale Reichswehr della giurisdizione esercitata dagli antichi Vicarii castrensi (e "vacante cappellani majoris munere", – come è attualmente il caso, – dal Vicario generale, al presente Sac. Dr Schwamborn) sull'esercito prussiano, può, a mio subordinato avviso, accogliersi nella ampiezza ivi indicata, però colla esplicita clausola: "provvisoriamente, vale a dire fino al nuovo regolamento dell'assistenza spirituale dei militari in Germania ".
".
Quanto alla affermazione, contenuta nella supplica, che la giurisdizione del Vicario castrense dell'esercito prussiano comprendeva tutte forze di terra e di mare dell'Impero germanico, ad eccezione soltanto degli eserciti (di terra) della Baviera, della Sassonia e del Württemberg, mi sia permesso di osservare storicamente quanto segue: Dopo la emanazione del Breve "In hac beatissimi" del
        22 Maggio 1868, col quale
 del
        22 Maggio 1868, col quale  , nella sua opera sul
        "diritto canonico militare nell'esercito e nella flotta dell'Impero germanico" (Das Militärkirchenrecht in Heer und Marine des deutschen Reiches nebst
                Darstellung des ausserdeutschen Militärkirchenwesens, Paderborn 1913
, nella sua opera sul
        "diritto canonico militare nell'esercito e nella flotta dell'Impero germanico" (Das Militärkirchenrecht in Heer und Marine des deutschen Reiches nebst
                Darstellung des ausserdeutschen Militärkirchenwesens, Paderborn 1913 ,
        pag. 373), partendo dal concetto che quei contingenti non erano divenuti, in forza
        delle suaccennate convenzioni, milizie prussiane in senso strettamente giuridico, sostenne
        che l'esercizio della giurisdizione del Vicario castrense negli Stati federati non prussiani
        costituiva una estensione abusiva della giurisdizione medesima: "Da somit (così egli scrive)
        dem katholischen Feldpropst
,
        pag. 373), partendo dal concetto che quei contingenti non erano divenuti, in forza
        delle suaccennate convenzioni, milizie prussiane in senso strettamente giuridico, sostenne
        che l'esercizio della giurisdizione del Vicario castrense negli Stati federati non prussiani
        costituiva una estensione abusiva della giurisdizione medesima: "Da somit (così egli scrive)
        dem katholischen Feldpropst 
"IIº) ut omnes actus dubia iurisdictione positi, imprimis matrimonia coram cappellanis minoribus Germanicis in parte Borussica exercitus Germanici inita in radice sanentur".
Tale sanatoria per gli atti posti dopo la costituzione della nuova Reichswehr sembra del tutto necessaria. L'E. V. giudicherà se, in considerazione della surriferita sentenza del Freisen, la sanatoria medesima debba estendersi ad cautelam anche agli atti posti con giurisdizione eventualmente dubbia dagli anteriori Vicari castrensi.
1º dispensandi cum subditis super impedimento mixtae
            religionis
 cum subditis super impedimento mixtae
            religionis ;
; 
2º sanandi in radice matrimonia attentata coram officiali civili vel ministro acatholico a suis subditis cum impedimento mixtae religionis;
3º dispensandi super matrimonialibus impedimentis minoris gradus , quae
        in can. 1042
, quae
        in can. 1042 recensentur necnun super impedimentis
        impedientibus, de quibus in can. 1058
 recensentur necnun super impedimentis
        impedientibus, de quibus in can. 1058 ad effectum tantum
        matrimonium contrahendi;
 ad effectum tantum
        matrimonium contrahendi; 
4º dispensandi quoties periculum sit in mira et matrimonium nequeat differri usque dum dispensatio a Sancta Sede obtineatur super impedimentis maioris gradus ."
." 
Malgrado che (come ho avuto già l'onore di riferire più sopra) abbia significato al Rev. Dr Schwamborn non essere possibile, nei tempi normali, secondo l'attuale prassi della S. Sede, la concessione delle implorate facoltà 
                            
Siccome poi il medesimo Sac. Dr Schwamborn nella sua lettera di accompagno tocca altresì la questione del diritto dei cappellani militari di assistere ai matrimoni, sarebbe, a mio umile avviso, opportuno che cotesta S. Congregazione manifestasse la sua mente circa la (provvisoria) permanenza o meno in vigore di detta
        facoltà e, quatenus affirmative, se essa sia cumulativa cogli Ordinari ed i parroci del
        territorio ovvero privativa. Lo Stato prussiano, i giuristi protestanti (cfr. Hinschius
        manifestasse la sua mente circa la (provvisoria) permanenza o meno in vigore di detta
        facoltà e, quatenus affirmative, se essa sia cumulativa cogli Ordinari ed i parroci del
        territorio ovvero privativa. Lo Stato prussiano, i giuristi protestanti (cfr. Hinschius System des kath. Kirchenrechts, II, 1878
System des kath. Kirchenrechts, II, 1878 , 340) e gli stessi
        Vicari castrensi hanno sempre ritenuto quella facoltà come privativa, mentre che i Canonisti
        generalmente affermano essere la medesima cumulativa. Così, ad esempio, lo Scherer
, 340) e gli stessi
        Vicari castrensi hanno sempre ritenuto quella facoltà come privativa, mentre che i Canonisti
        generalmente affermano essere la medesima cumulativa. Così, ad esempio, lo Scherer , Handbuch des Kirchenrechts
            vol. II
, Handbuch des Kirchenrechts
            vol. II , pag. 200 nota 167, l'Emo Gasparri
, pag. 200 nota 167, l'Emo Gasparri , Tractatus canonicus de ma-
, Tractatus canonicus de ma- 
                             , II N. 1111, il Wernz
, II N. 1111, il Wernz , Jus decretalium, t. IV
, Jus decretalium, t. IV 1ª p. pag. 266, ecc. Dopo la promulgazione del Decreto "Ne
            temere"
        1ª p. pag. 266, ecc. Dopo la promulgazione del Decreto "Ne
            temere" l'allora Vicario Castrense Mons. Vollmar
 l'allora Vicario Castrense Mons. Vollmar come è ben
        noto all'E. V., implorò dalla S. Sede che rimanessero salvi i diritti dei
        cappellani minori circa l'assistenza ai matrimoni, esprimendo altresì l'opinione essere tale
        facoltà privativa. La S. C. del Concilio
 come è ben
        noto all'E. V., implorò dalla S. Sede che rimanessero salvi i diritti dei
        cappellani minori circa l'assistenza ai matrimoni, esprimendo altresì l'opinione essere tale
        facoltà privativa. La S. C. del Concilio (1 Febr. 1908, ad VII
 (1 Febr. 1908, ad VII ) rispose: "Quoad cappellanos
        castrenses ... nihil esse immutatum".
) rispose: "Quoad cappellanos
        castrenses ... nihil esse immutatum".
Dopo di ciò, chinato 
                        
                             
                        Online seit 24.06.2016, letzte Änderung am 01.02.2022. 
                    
    Dokument-Nr. 18069
Pacelli, Eugenio an De Lai, Gaetano
 an De Lai, Gaetano
[Berlin], 12. März 1925
                        Regest
Pacelli informiert den Sekretär der Konsistorialkongregation De Lai, dass er den Feldpropst des preußischen Heeres Schwamborn weisungsgemäß darüber informierte, dass sich seine Fakultäten auf das Predigen und das Spenden der Sakramente beschränken. Der Nuntius leitet eine Supplik Schwamborns weiter sowie dessen Schreiben, in er die Hintergründe seiner Bittschrift erläutert. Nach Pacellis Auffassung kann der ersten Bitte Schwamborns, die Zuständigkeit des Feldpropstes auf die gesamte Reichswehr auszudehnen, vorläufig zugestimmt werden bis eine neue Regelung über die Militärseelsorge gefunden ist. Bezüglich der Aussage des Schwamborns, die Zuständigkeit des Feldpropstes des preußischen Heeres habe die gesamten Land- und Seestreitkräfte beinhaltet mit Ausnahme der Armeen von Bayern, Sachsen und Württemberg führt Pacelli einige historische Erklärungen an. Zwischen 1870 und 1880 schlossen einige deutsche Staaten Abkommen mit Preußen, durch die ihre eigenen Streitkräfte bestehen blieben, aber in das preußische Heer integriert wurden. Nur einige wenige Staaten hoben ihre eigenen Streitkräfte auf und folglich wurden die zum Wehrdienst gezwungenen Männer ins preußische Heer eingezogen. Der Kirchenrechtler Freisen stellte fest, dass es dadurch zu einer Überschreitung der Jurisdiktion des preußischen Feldpropstes kam, da dieser für diese Männer eigentlich nicht zuständig war. Nach Freisen ist der Feldpropst auch nicht wie von Schwamborn behauptet für die Marine und die deutschen Schutz- oder Kolonialtruppen zuständig. Pacelli hält es, der zweitens Bitte Schwamborns folgend, für absolut notwendig, dass alle Akte von zweifelhafter Gültigkeit saniert werden. Der Nuntius weist darauf hin, dass mit Blick auf die oben genannte Feststellung Freisens auch alle Akte von möglicherweise zweifelhafter Gültigkeit der vorherigen Feldpröpste saniert werden sollten. Pacelli erinnert daran, dass er Schwamborn mit Blick auf dessen dritte Bitte um Fakultäten in Eheangelegenheiten, bereits darlegte, dass dies in Friedenszeiten nicht möglich ist. Der Nuntius bittet um Stellungnahme der Konsistorialkongregation zu der Frage, die Schwamborn in seinem Begleitschreiben anspricht betreffend das Recht der Militärkapläne, bei Eheschließungen zu assistieren. Der preußische Staat, die protestantischen Juristen und die Feldpröpste sahen dies jeweils als private Fakultät an, während die katholischen Kirchenrechtler sie als kumulativ betrachteten. Pacelli erinnert daran, dass nach der Promulgation des Dekrets "Ne temere" von 1907 über die Formerfordernisse für die Eheschließung der damalige Feldpropst Vollmar darum bat, dass die Militärkapläne Eheschließungen assistieren dürfen. Die Konsistorialkongregation antwortete, dass diesbezüglich nichts geändert werden solle.Betreff
Sulla istanza del Rev. Dr Paolo Schwamborn, Vicario Generale del
        Vicariato castrense
                         , Vicario generale del Vicariato
            castrense
, Vicario generale del Vicariato
            castrense , le comunicazioni ivi ordinatemi. In seguito a ciò, egli mi ha rimesso
        la supplica, che qui acclusa compio il dovere d'inviare
        all'E. V. insieme alla lettera di accompagno a me
        diretta dallo stesso Vicario, in cui si espongono i motivi della sua domanda.
, le comunicazioni ivi ordinatemi. In seguito a ciò, egli mi ha rimesso
        la supplica, che qui acclusa compio il dovere d'inviare
        all'E. V. insieme alla lettera di accompagno a me
        diretta dallo stesso Vicario, in cui si espongono i motivi della sua domanda.Nella menzionata supplica si implora:
"Iº) ut praefata iurisdictio Vicarii castrensis exercitus Borussici extendatur ad eas partes exercitus Germanici, quae prius ad exercitum Borussicum pertinuerunt. Quem ad exercitum autem pertinuerunt omnes Imperii Germanici copiae
277v
terrestres maritimaeque exceptis solis copiis
        terrestribus in Bavaria, Saxonia, Württembergiaque dislocatis".Simile richiesta concernente la estensione alla attuale Reichswehr della giurisdizione esercitata dagli antichi Vicarii castrensi (e "vacante cappellani majoris munere", – come è attualmente il caso, – dal Vicario generale, al presente Sac. Dr Schwamborn) sull'esercito prussiano, può, a mio subordinato avviso, accogliersi nella ampiezza ivi indicata, però colla esplicita clausola: "provvisoriamente, vale a dire fino al nuovo regolamento dell'assistenza spirituale dei militari in Germania
 ".
".Quanto alla affermazione, contenuta nella supplica, che la giurisdizione del Vicario castrense dell'esercito prussiano comprendeva tutte forze di terra e di mare dell'Impero germanico, ad eccezione soltanto degli eserciti (di terra) della Baviera, della Sassonia e del Württemberg, mi sia permesso di osservare storicamente quanto segue: Dopo la emanazione del Breve "In hac beatissimi"
 del
        22 Maggio 1868, col quale
 del
        22 Maggio 1868, col quale 278r
 fu costituito il Vicariato
        castrense prussiano, e più precisamente fra gli anni 1870 e 1880 vari Stati federati della
        Germania conclusero colla Prussia convenzioni militari, in virtù delle quali furono
        conservati i loro contingenti, sebbene come parti integranti dell'esercito prussiano,
        rimanendo ai rispettivi Principi determinati diritti sui medesimi. Solamente gli Stati di
        Sondershausen, Waldeck, Lippe e le città anseatiche soppressero intieramente i loro propri
        eserciti; dopo di che gli uomini obbligati al servizio militare negli Stati medesimi vennero
        puramente e semplicemente arruolati nelle truppe prussiane. In conseguenza di ciò il
            Sac. Prof. Giuseppe Freisen , nella sua opera sul
        "diritto canonico militare nell'esercito e nella flotta dell'Impero germanico" (Das Militärkirchenrecht in Heer und Marine des deutschen Reiches nebst
                Darstellung des ausserdeutschen Militärkirchenwesens, Paderborn 1913
, nella sua opera sul
        "diritto canonico militare nell'esercito e nella flotta dell'Impero germanico" (Das Militärkirchenrecht in Heer und Marine des deutschen Reiches nebst
                Darstellung des ausserdeutschen Militärkirchenwesens, Paderborn 1913 ,
        pag. 373), partendo dal concetto che quei contingenti non erano divenuti, in forza
        delle suaccennate convenzioni, milizie prussiane in senso strettamente giuridico, sostenne
        che l'esercizio della giurisdizione del Vicario castrense negli Stati federati non prussiani
        costituiva una estensione abusiva della giurisdizione medesima: "Da somit (così egli scrive)
        dem katholischen Feldpropst
,
        pag. 373), partendo dal concetto che quei contingenti non erano divenuti, in forza
        delle suaccennate convenzioni, milizie prussiane in senso strettamente giuridico, sostenne
        che l'esercizio della giurisdizione del Vicario castrense negli Stati federati non prussiani
        costituiva una estensione abusiva della giurisdizione medesima: "Da somit (così egli scrive)
        dem katholischen Feldpropst 278v
über die Truppen der
        Bundesstaaten mit preussischer Militärverwaltung seitens des Apostolischen Stuhles keine
        Jurisdiktion übertragen ist, muss seine dortige Tätigkeit als eine Ueberschreitung seiner
        amtlichen Kompetenz bezeichnet werden". Il medesimo Autore nega anche la giurisdizione del
        Vicario castrense sulla marina, perché essa apparteneva non alla Prussia, ma esclusivamente
        all'Impero, come anche, per l'istesso motivo, sulla deutsche Schutztruppe o truppa
        coloniale (l. c. pagg. 383-384)."IIº) ut omnes actus dubia iurisdictione positi, imprimis matrimonia coram cappellanis minoribus Germanicis in parte Borussica exercitus Germanici inita in radice sanentur".
Tale sanatoria per gli atti posti dopo la costituzione della nuova Reichswehr sembra del tutto necessaria. L'E. V. giudicherà se, in considerazione della surriferita sentenza del Freisen, la sanatoria medesima debba estendersi ad cautelam anche agli atti posti con giurisdizione eventualmente dubbia dagli anteriori Vicari castrensi.
279r
"IIIº) ut oratori ad faciliorem sibi reddendam
        Vicariatus Castrensis administrationem sequentes facultates tribuantur:1º dispensandi
 cum subditis super impedimento mixtae
            religionis
 cum subditis super impedimento mixtae
            religionis ;
; 2º sanandi in radice matrimonia attentata coram officiali civili vel ministro acatholico a suis subditis cum impedimento mixtae religionis;
3º dispensandi super matrimonialibus impedimentis minoris gradus
 , quae
        in can. 1042
, quae
        in can. 1042 recensentur necnun super impedimentis
        impedientibus, de quibus in can. 1058
 recensentur necnun super impedimentis
        impedientibus, de quibus in can. 1058 ad effectum tantum
        matrimonium contrahendi;
 ad effectum tantum
        matrimonium contrahendi; 4º dispensandi quoties periculum sit in mira et matrimonium nequeat differri usque dum dispensatio a Sancta Sede obtineatur super impedimentis maioris gradus
 ."
." Malgrado che (come ho avuto già l'onore di riferire più sopra) abbia significato al Rev. Dr Schwamborn non essere possibile, nei tempi normali, secondo l'attuale prassi della S. Sede, la concessione delle implorate facoltà
 
                            279v
matrimoniali, egli insiste tuttavia nella sua domanda.
        L'E. V. giudicherà quale accoglienza meriti questa nuova supplica.Siccome poi il medesimo Sac. Dr Schwamborn nella sua lettera di accompagno tocca altresì la questione del diritto dei cappellani militari di assistere ai matrimoni, sarebbe, a mio umile avviso, opportuno che cotesta S. Congregazione
 manifestasse la sua mente circa la (provvisoria) permanenza o meno in vigore di detta
        facoltà e, quatenus affirmative, se essa sia cumulativa cogli Ordinari ed i parroci del
        territorio ovvero privativa. Lo Stato prussiano, i giuristi protestanti (cfr. Hinschius
        manifestasse la sua mente circa la (provvisoria) permanenza o meno in vigore di detta
        facoltà e, quatenus affirmative, se essa sia cumulativa cogli Ordinari ed i parroci del
        territorio ovvero privativa. Lo Stato prussiano, i giuristi protestanti (cfr. Hinschius System des kath. Kirchenrechts, II, 1878
System des kath. Kirchenrechts, II, 1878 , 340) e gli stessi
        Vicari castrensi hanno sempre ritenuto quella facoltà come privativa, mentre che i Canonisti
        generalmente affermano essere la medesima cumulativa. Così, ad esempio, lo Scherer
, 340) e gli stessi
        Vicari castrensi hanno sempre ritenuto quella facoltà come privativa, mentre che i Canonisti
        generalmente affermano essere la medesima cumulativa. Così, ad esempio, lo Scherer , Handbuch des Kirchenrechts
            vol. II
, Handbuch des Kirchenrechts
            vol. II , pag. 200 nota 167, l'Emo Gasparri
, pag. 200 nota 167, l'Emo Gasparri , Tractatus canonicus de ma-
, Tractatus canonicus de ma- 
                            280r
trimonio , II N. 1111, il Wernz
, II N. 1111, il Wernz , Jus decretalium, t. IV
, Jus decretalium, t. IV 1ª p. pag. 266, ecc. Dopo la promulgazione del Decreto "Ne
            temere"
        1ª p. pag. 266, ecc. Dopo la promulgazione del Decreto "Ne
            temere" l'allora Vicario Castrense Mons. Vollmar
 l'allora Vicario Castrense Mons. Vollmar come è ben
        noto all'E. V., implorò dalla S. Sede che rimanessero salvi i diritti dei
        cappellani minori circa l'assistenza ai matrimoni, esprimendo altresì l'opinione essere tale
        facoltà privativa. La S. C. del Concilio
 come è ben
        noto all'E. V., implorò dalla S. Sede che rimanessero salvi i diritti dei
        cappellani minori circa l'assistenza ai matrimoni, esprimendo altresì l'opinione essere tale
        facoltà privativa. La S. C. del Concilio (1 Febr. 1908, ad VII
 (1 Febr. 1908, ad VII ) rispose: "Quoad cappellanos
        castrenses ... nihil esse immutatum".
) rispose: "Quoad cappellanos
        castrenses ... nihil esse immutatum".Dopo di ciò, chinato
