TEI-P5
Dokument-Nr. 7760
Come ebbi già l'onore di accennare nel mio rispettoso Rapporto N. 24100, il relatore per gli affari concernenti la S. Sede nel
Ministero degli Esteri di Berlino, Sig. Prof. Riccardo Delbrück
, venne nella prima metà del corrente
mese a Monaco, per discutere meco la questione del Concordato per il
Reich
. Egli mi presentò un controprogetto, da lui redatto sulla base dei punti da me rimessi già in nome della S. Sede al Sig. Cancelliere (ed
allora anche Ministro degli Esteri) Dr. Wirth
con Nota in data del 15 Novembre 1921 (cfr. Rapporto N. 22353 in data 16 dello stesso mese), naturalmente con
tutte quelle modificazioni, che, a suo parere, erano necessarie per renderli accettabili da
parte dello Stato. Secondo che egli ebbe a dichiararmi, non si tratta ancora propriamente di
un progetto del Governo
, e perciò esso è intitolato semplicemente
Referentenentwurf; tuttavia aggiunse che il medesimo era stato non solo da lui
sottoposto al Capo-sezione nel Ministero suddetto, Sig. von Mutius
, ma discusso altresì coi rispettivi relatori del
Ministero dell'Interno, di guisa che egli credeva di poter ritenere che non avrebbe
incontrato difficoltà da parte dell'intiero Gabinetto del Reich. Egli mi narrò che,
prima di venire
, ed in seguito si proponeva di recarsi a Roma,
affine di assicurarsi che la S. Sede considera il progetto in discorso come una
possibile base di discussione. Dopo di ciò, dovranno considerarsi le trattative coi capi dei
partiti, per raggiungere una maggioranza nel Reichstag
, e (cosa non meno ardua) coi Governi degli Stati particolari (Prussia
, Baviera
, Sassonia
, Württemberg
, Baden
, ecc.), i quali pure debbono
dare la loro approvazione nel Reichsrat
. Il progetto, egli soggiunge, deve essere ancora mantenuto come strettamente
segreto, anche rispetto ai Governi della Prussia o della Baviera; qualsiasi
indiscrezione al riguardo potrebbe farlo irrimediabilmente naufragare. – Per ciò che
concerne le relazioni del Concordato per il Reich con quello
bavarese
, sarebbe stata trovata una soluzione, la quale sembra conciliare i due
punti di vista finora in contrasto; il Governo del Reich, invero, come mi ha affermato il
Prof. Delbrück, non si opporrà a che la Baviera concluda un Concordato completo ed
indipendente; ciò non impedisce, tuttavia, che il futuro Concordato per il Reich
comprenda anche la Baviera, qualora si abbia cura che fra l'uno e l'altro non vi siano
contraddizioni. In tal guisa, se il Concordato bavarese (per una ipotesi, che apparisce
attualmente improbabile) venisse un giorno denunziato da un
Governo
Sebbene il Prof. Delbrück mi avesse in principio dichiarato che il progetto anzidetto rappresentava il massimo delle possibili concessioni da parte dello Stato, ciò nondimeno non si rifiutò di accogliere molte delle mie osservazioni intorno al medesimo. Tornato a Berlino, egli ha quindi preparato una nuova redazione, che mi ha fatto ora tenere per mezzo del Rappresentante del Governo del Reich in Monaco, Sig. Conte von Zech
. Qui acclusa ho l'onore d'inviarne copia
all'E. V. R. insieme alla relativa traduzione italiana compilata nello stesso
Ministero degli Esteri (Allegati I e II).
Quantunque fossero note – e non ho mancato di riferirne in più occasioni all'E. V. (cfr., ad esempio, i Rapporti NN. 22353 e 22515 in data del 16 Novembre e del 3 Dicembre 1921) – le disposizioni abbastanza favorevoli del Governo del Reich (a differenza di quello Prussiano) per motivi politici alla conclusione di un Concordato, debbo confessare che il progetto in discorso mi è apparso, nel suo insieme e malgrado i non pochi né lievi difetti, assai migliore di quanto sembrava si potesse sperare. Non solo, infatti, la questione scolastica
vi è inclusa ed
ampiamente trattata, ma anche nella parte economica vari punti respinti dallo stesso Governo
bavarese (ad esempio, la menzione, fra i titoli giuridici per le prestazioni finanziarie
dello Stato alla Chiesa, del diritto consuetudinario, degli oneri gravanti sui
beni
, ecc.) vi sono ammessi. Ciò fa temere che il progetto incontrerà viva opposizione
soprattutto nel Reichsrat da parte dei rappresentanti degli Stati particolari, fra i
quali hanno la preponderanza quelli della Prussia e della Baviera.
Circa i singoli articoli del progetto stesso mi permetto di sottoporre rispettosamente all'E. V. le seguenti osservazioni:
Articolo I
Delle due differenti redazioni ivi proposte sembra preferibile la seconda, la quale afferma che "la Chiesa cattolica in Germania gode della libertà garantitale dalla Costituzione
", mentre che la prima, a mio
umile avviso, importerebbe una troppo ampia approvazione ed accettazione della Costituzione
medesima.
Articolo II
Questo articolo riproduce in sostanza il primo dei punti da me rimessi, come si è sopra accennato, al Sig. Cancelliere. Per ciò tuttavia, che concerne la precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso (n. 3), non è stato finora possibile di ottenere la piena libertà reclamata per la Chiesa nel punto anzidetto. L'E. V. giudicherà se la redazione ora proposta, la quale, sebbene rappresenti un notevole miglioramento del diritto vigente(1) costituisce pur sempre una ingiusta ed illogica restrizione della indipendenza della Chiesa e della libertà dei fedeli sia o no accettabile. Ad ogni modo, occorrerebbe introdurvi alcune modificazioni di forma; ad esempio, dovrebbe essere evitata la espressione
Al n. 5 l'aggiunta "laddove, però, il cambiamento dei confini delle giurisdizioni ecclesiastiche potrebbe toccare gl'interessi dello Stato, dovrà precedere un accordo coi Governi del Reich e dei rispettivi Stati federali" corrisponde alla prima delle domande presentate dal Governo bavarese (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile scorso) e mira innanzi tutto ad impedire mutamenti nella circoscrizione ed amministrazione delle diocesi, i quali possano apparire dannosi agli interesse nazionali della Germania, ad esempio nel bacino della Sarre
.
Al n. 7 sarebbe forse utile di dire: "nella fondazione e direzione di Ordini …"
Articolo V
L'inciso "secondo le prescrizioni di legge" sembra superfluo in questo luogo, ove trattasi soltanto di fissare il principio fondamentale.
Articolo VI
Circa il secondo periodo del capoverso secondo non mancai di richiamare l'attenzione del Prof. Delbrück sulla impossibilità, a mio parere, di legalizzare e consacrare nel Concordato la prassi, vigente in Germania dal secolo decimosettimo, dell'uso simultaneo delle chiese da parte di cattolici e di protestanti, prassi detta soltanto tollerata di fatto come una triste necessità. Che anzi, per ciò che concerne la setta dei Vecchi Cattolici
(Altkatholiken), avendo essi preteso ed in vari casi ottenuto dal Potere civile
il diritto di tale uso simultaneo, il Sommo Pontefice Pio IX
di
s. m. con Istruzione del 12 Marzo 1873
(cfr. Archiv für katholisches Kirchenrecht
, t. 29, pag. 434) dichiarò non potersi ammettere riguardo ad essi
qualsiasi tolleranza, ma piuttosto doversi interdire la chiesa, proibendo in essa qualunque
esercizio del culto cattolico.
Articolo VII
Sembra presentare qualche difficoltà il periodo secondo del capoverso terzo, ove si contempla il caso, in cui non si addivenga ad un contratto cogli aventi diritto allo svincolo. Qualora questo pericolo dovesse rimanere, sarebbe almeno necessario, affine di evitare pericolosi equivoci, di ripetere le parole del capoverso primo: "secondo i principi stabili dal Reich d'accordo colla Santa Sede".
Articolo IX
Il presente articolo contiene le richieste dallo Stato relativamente alla formazione dei chierici ed alla provvista degli offici ecclesiastici; richieste, le quali nel loro insieme appariscono più limitate di quelle presentate già dal Sig. Ministro del Culto bavarese
. Il Governo del Reich dà per
evidenti motivi nazionali grande importanza alle medesime, e quindi dall'accoglienza, che
esse troveranno presso la S. Sede, dipenderà in grandissima parte, massime dinanzi al
Parlamento la sorte dell'intiero Concordato, specialmente nelle questioni più delicate, come
quella della scuola. Ciò nondimeno, sembra che al n. 1 (sebbene ammetta delle
eccezioni) dovrebbe tentarsi, in quanto è possibile, d'introdurre qualche restrizione, ad
esempio per gli uffici minori (vicari cooperatori, ecc.) e per la cura delle anime
esercitata soltanto in via provvisoria e temporanea.
Al n. 3 si propone bensì la elezione dei Vescovi
da parte dei Capitoli cattedrali, salvo il
caso in cui uno Stato particolare (ad es. la Baviera) abbia concluso colla S. Sede
un differente accordo
. Tuttavia dalle conversazioni avute col
Prof. Delbrück mi sono accorto che il Governo non dà a questo punto una importanza
troppo grande. L'essenziale per lo Stato è che esso prima della nomina venga interrogato "se
esistano obbiezioni contro il candidato in questione"; ove, tuttavia, a mio subordinato
parere, dovrebbero aggiungersi le parole "dal punto di vista civile".
Sarebbe inoltre opportuno che in questo articolo venisse anche in massima definita la questione del diritto di patronato
dello Stato sulle parrocchie ed altri benefici
.
Articolo XI
Al capoverso terzo dovrebbe chiedersi l'aggiunta delle parole, che figurarono già nel capoverso quarto del corrispondente punto V delle proposte da me presentate, come si è detto, al Sig. Cancelliere: "e provvederà a sostituirlo a norma del precedente capoverso".
Al capoverso quarto sembra meno opportuna la frase "dovranno essere stabiliti con reciproco accordo ecc.", mentre la parte principale in tale argomento dovrebbe spettare al Vescovo, il quale tuttavia non procederebbe senza intesa colle competenti Autorità dello Stato.
Pur troppo non è stato accolto l'ultimo capoverso del summenzionato punto V, col quale si chiedeva che "in quelle Università, nelle quali esiste o venisse in seguito ad essere eretta una Facoltà teologica cattolica
, vi dovranno essere nella Facoltà filosofica almeno un professore di
filosofia ed uno di storia di sicura dottrina cattolica a giudizio dell'Ordinario". Forse
potrebbe ottenersi che detti Professori venissero aggiunti nella stessa Facoltà teologica.
Articolo XIII
Il periodo secondo di questo difficile, importante e delicato articolo sul quale non ho mancato di fare al Sig. Prof. Delbrück le più espresse riserve, sembra cagionare le più gravi preoccupazioni, potendo le frasi assai vaghe: "avuto il dovuto riguardo alle condizioni locali e scolastiche" e "l'esercizio regolare dell'insegnamento", dar luogo ad interpretazioni, le quali renderebbero praticamente impossibile od assai difficile il mantenimento e la erezione delle scuole confessionali cattoliche. Qualora quindi (come vi è assai da temere) non si riuscisse ad ottenere una migliore redazione, potrebbe proporsi (e far ciò valere come concessione della S. Sede) di sopprimere l'intiero summenzionato periodo secondo, lasciando solamente il principio generale espresso nel primo.
Articolo XIV
Il programma d'insegnamento per l'istruzione religiosa dovrebbe essere fissato dalle Autorità ecclesiastiche, d'accordo bensì colle superiori Autorità scolastiche. – Sarebbe anche utile di accennare al numero delle ore destinate a tale istruzione.
Articolo XV
Anche qui dovrebbe piuttosto dirsi che la materia d'insegnamento e la scelta dei libri di testo per la istruzione religiosa vengono fissati dalle Autorità ecclesiastiche d'accordo collo Stato. La redazione proposta nel progetto in esame non corrisponde all'uso vigente in Baviera e sarebbe quindi a questa inapplicabile.
Relativamente all'ultimo periodo del presente articolo chiesi al Sig. Prof. Delbrück che venisse aggiunta la parola "anche" prima delle altre "fuori dell'orario ordinario", affinché non restasse escluso il diritto dell'Autorità ecclesiastica di compiere la ispezione per la istruzione religiosa anche nelle ore d'insegnamento. Nel testo tedesco trovo infatti introdotta la parola "auch"; non così invece nella traduzione italiana. Questo punto dovrà perciò essere chiarito.
Articolo XVII
Al periodo secondo del capoverso primo dovrebbe porsi: "… di comune accordo fra il Vescovo, che li designa, e le Autorità rispettive dello Stato federale".
Finalmente stimo mio dovere di richiamare l'attenzione dell'E. V. sui punti XII, XIV e XX del più volte menzionato schema da me rimesso al Sig. Cancelliere, i quali non figurano in alcun modo nel controprogetto in esame, notando tuttavia che, almeno per i due primi, vi è assai poca speranza che vengano accettati dal Governo e molto meno dal Parlamento.
Dopo di ciò, chinato
Online seit 31.07.2013, letzte Änderung am 25.04.2017.
Dokument-Nr. 7760
Pacelli, Eugenio
an Gasparri, Pietro
[München], 30. Mai 1922
Regest
Pacelli berichtet über den Besuch des Vatikanreferenten im Auswärtigen Amt Delbrueck in München, der ihm seinen "Referentenentwurf" für ein Reichskonkordat vorstellte. Delbrueck betonte, dass es sich um keinen offiziellen Entwurf der Reichsregierung handele, dass er ihn jedoch bereits dem Leiter der Westeuropa-Abteilung des Auswärtigen Amts von Mutius vorgelegt und mit den entsprechenden Referenten im Innenministerium diskutiert habe. Des Weiteren sei er beim Kölner Erzbischof Kardinal Schulte gewesen und werde mit dem Entwurf auch zum Heiligen Stuhl aufbrechen. Später müsse man mit den Führern der im Reichstag vertretenen Parteien und den Regierungen der Länder verhandeln. Bis dahin sei der Referentenentwurf insbesondere gegenüber der preußischen und der bayerischen Regierung geheim zu halten. Hinsichtlich des Zusammenhangs zwischen Reichs- und Bayernkonkordat versicherte Delbrueck, dass die Reichsregierung ein eigenes Konkordat mit Bayern akzeptieren würde, wenn sich beide nicht widersprächen. Obwohl er betonte, dass der Entwurf die weitest möglichen Zugeständnisse enthalte, nahm Delbrueck die Anmerkungen Pacellis entgegen und ließ ihm nach seiner Rückkehr nach Berlin eine neue Version zukommen, den sogenannten Delbrueck-Entwurf II, den Pacelli in deutscher und italienischer Fassung beifügt. Der Nuntius ist der Meinung, dass dieser Entwurf das Beste darstellt, was der Heilige Stuhl zurzeit erreichen kann, denn er enthält die Schulfrage und macht in wirtschaftlichen Fragen mehr Zugeständnisse als die bayerische Regierung in den laufenden Verhandlungen. Deshalb befürchtet Pacelli preußischen und bayerischen Widerstand im Reichsrat. Anschließend macht Pacelli eine Reihe von Anmerkungen zu den einzelnen Artikeln des Delbrueck-Entwurfs II.Betreff
Progetto di Concordato per il Reich





385v
a Monaco, era stato a Colonia per conferire
coll'Emo Sig. Cardinale Schulte








386r
ostile resterebbe alla Chiesa in Baviera il
Concordato per il Reich; come, viceversa, qualora questo venisse abrogato, rimarrebbe
sempre integro il Concordato speciale bavarese. Sebbene il Prof. Delbrück mi avesse in principio dichiarato che il progetto anzidetto rappresentava il massimo delle possibili concessioni da parte dello Stato, ciò nondimeno non si rifiutò di accogliere molte delle mie osservazioni intorno al medesimo. Tornato a Berlino, egli ha quindi preparato una nuova redazione, che mi ha fatto ora tenere per mezzo del Rappresentante del Governo del Reich in Monaco, Sig. Conte von Zech

Quantunque fossero note – e non ho mancato di riferirne in più occasioni all'E. V. (cfr., ad esempio, i Rapporti NN. 22353 e 22515 in data del 16 Novembre e del 3 Dicembre 1921) – le disposizioni abbastanza favorevoli del Governo del Reich (a differenza di quello Prussiano) per motivi politici alla conclusione di un Concordato, debbo confessare che il progetto in discorso mi è apparso, nel suo insieme e malgrado i non pochi né lievi difetti, assai migliore di quanto sembrava si potesse sperare. Non solo, infatti, la questione scolastica

386v
ecclesiastici secolarizzati, dei diritti della Chiesa
riconosciuti dal Reichsdeputationshauptschluss
Circa i singoli articoli del progetto stesso mi permetto di sottoporre rispettosamente all'E. V. le seguenti osservazioni:
Articolo I
Delle due differenti redazioni ivi proposte sembra preferibile la seconda, la quale afferma che "la Chiesa cattolica in Germania gode della libertà garantitale dalla Costituzione

Articolo II
Questo articolo riproduce in sostanza il primo dei punti da me rimessi, come si è sopra accennato, al Sig. Cancelliere. Per ciò tuttavia, che concerne la precedenza dell'atto civile al matrimonio religioso (n. 3), non è stato finora possibile di ottenere la piena libertà reclamata per la Chiesa nel punto anzidetto. L'E. V. giudicherà se la redazione ora proposta, la quale, sebbene rappresenti un notevole miglioramento del diritto vigente(1) costituisce pur sempre una ingiusta ed illogica restrizione della indipendenza della Chiesa e della libertà dei fedeli sia o no accettabile. Ad ogni modo, occorrerebbe introdurvi alcune modificazioni di forma; ad esempio, dovrebbe essere evitata la espressione
387r
"matrimonio civile". Al n. 5 l'aggiunta "laddove, però, il cambiamento dei confini delle giurisdizioni ecclesiastiche potrebbe toccare gl'interessi dello Stato, dovrà precedere un accordo coi Governi del Reich e dei rispettivi Stati federali" corrisponde alla prima delle domande presentate dal Governo bavarese (cfr. Rapporto N. 23740 del 15 Aprile scorso) e mira innanzi tutto ad impedire mutamenti nella circoscrizione ed amministrazione delle diocesi, i quali possano apparire dannosi agli interesse nazionali della Germania, ad esempio nel bacino della Sarre

Al n. 7 sarebbe forse utile di dire: "nella fondazione e direzione di Ordini …"
Articolo V
L'inciso "secondo le prescrizioni di legge" sembra superfluo in questo luogo, ove trattasi soltanto di fissare il principio fondamentale.
Articolo VI
Circa il secondo periodo del capoverso secondo non mancai di richiamare l'attenzione del Prof. Delbrück sulla impossibilità, a mio parere, di legalizzare e consacrare nel Concordato la prassi, vigente in Germania dal secolo decimosettimo, dell'uso simultaneo delle chiese da parte di cattolici e di protestanti, prassi detta soltanto tollerata di fatto come una triste necessità. Che anzi, per ciò che concerne la setta dei Vecchi Cattolici




387v
Articolo VII
Sembra presentare qualche difficoltà il periodo secondo del capoverso terzo, ove si contempla il caso, in cui non si addivenga ad un contratto cogli aventi diritto allo svincolo. Qualora questo pericolo dovesse rimanere, sarebbe almeno necessario, affine di evitare pericolosi equivoci, di ripetere le parole del capoverso primo: "secondo i principi stabili dal Reich d'accordo colla Santa Sede".
Articolo IX
Il presente articolo contiene le richieste dallo Stato relativamente alla formazione dei chierici ed alla provvista degli offici ecclesiastici; richieste, le quali nel loro insieme appariscono più limitate di quelle presentate già dal Sig. Ministro del Culto bavarese

Al n. 3 si propone bensì la elezione dei Vescovi


Sarebbe inoltre opportuno che in questo articolo venisse anche in massima definita la questione del diritto di patronato


388r
Articolo XI
Al capoverso terzo dovrebbe chiedersi l'aggiunta delle parole, che figurarono già nel capoverso quarto del corrispondente punto V delle proposte da me presentate, come si è detto, al Sig. Cancelliere: "e provvederà a sostituirlo a norma del precedente capoverso".
Al capoverso quarto sembra meno opportuna la frase "dovranno essere stabiliti con reciproco accordo ecc.", mentre la parte principale in tale argomento dovrebbe spettare al Vescovo, il quale tuttavia non procederebbe senza intesa colle competenti Autorità dello Stato.
Pur troppo non è stato accolto l'ultimo capoverso del summenzionato punto V, col quale si chiedeva che "in quelle Università, nelle quali esiste o venisse in seguito ad essere eretta una Facoltà teologica cattolica

Articolo XIII
Il periodo secondo di questo difficile, importante e delicato articolo sul quale non ho mancato di fare al Sig. Prof. Delbrück le più espresse riserve, sembra cagionare le più gravi preoccupazioni, potendo le frasi assai vaghe: "avuto il dovuto riguardo alle condizioni locali e scolastiche" e "l'esercizio regolare dell'insegnamento", dar luogo ad interpretazioni, le quali renderebbero praticamente impossibile od assai difficile il mantenimento e la erezione delle scuole confessionali cattoliche. Qualora quindi (come vi è assai da temere) non si riuscisse ad ottenere una migliore redazione, potrebbe proporsi (e far ciò valere come concessione della S. Sede) di sopprimere l'intiero summenzionato periodo secondo, lasciando solamente il principio generale espresso nel primo.
388v
Articolo XIV
Il programma d'insegnamento per l'istruzione religiosa dovrebbe essere fissato dalle Autorità ecclesiastiche, d'accordo bensì colle superiori Autorità scolastiche. – Sarebbe anche utile di accennare al numero delle ore destinate a tale istruzione.
Articolo XV
Anche qui dovrebbe piuttosto dirsi che la materia d'insegnamento e la scelta dei libri di testo per la istruzione religiosa vengono fissati dalle Autorità ecclesiastiche d'accordo collo Stato. La redazione proposta nel progetto in esame non corrisponde all'uso vigente in Baviera e sarebbe quindi a questa inapplicabile.
Relativamente all'ultimo periodo del presente articolo chiesi al Sig. Prof. Delbrück che venisse aggiunta la parola "anche" prima delle altre "fuori dell'orario ordinario", affinché non restasse escluso il diritto dell'Autorità ecclesiastica di compiere la ispezione per la istruzione religiosa anche nelle ore d'insegnamento. Nel testo tedesco trovo infatti introdotta la parola "auch"; non così invece nella traduzione italiana. Questo punto dovrà perciò essere chiarito.
Articolo XVII
Al periodo secondo del capoverso primo dovrebbe porsi: "… di comune accordo fra il Vescovo, che li designa, e le Autorità rispettive dello Stato federale".
Finalmente stimo mio dovere di richiamare l'attenzione dell'E. V. sui punti XII, XIV e XX del più volte menzionato schema da me rimesso al Sig. Cancelliere, i quali non figurano in alcun modo nel controprogetto in esame, notando tuttavia che, almeno per i due primi, vi è assai poca speranza che vengano accettati dal Governo e molto meno dal Parlamento.
Dopo di ciò, chinato
(1)↑Secondo il diritto
vigente, "un ecclesiastico od un altro ministro della religione, il quale proceda alla
celebrazione religiosa di un matrimonio, prima che gli venga fornita la prova che il
matrimonio è stato già conchiuso dinnanzi all'officiale dello stato civile, è punito con
multa sino a 300 marchi o col carcere sino a tre mesi" (§ 67
della legge del 6 Febbraio 1875 – Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Eheschließung
), eccettuato soltanto "il caso di malattia con pericolo di morte di uno dei due
sposi, che non permetta dilazione" (EG.
art. 46. III
). – Cfr. Sägmüller
, Lehrbuch des katholischen Kirchenrechts
, 1904,
pag. 601; Leitner
, Lehrbuch des
katholischen Eherechts
, 1920, pag. 62-63.







